Negli ultimi mesi, l’attenzione del mondo imprenditoriale si è concentrata su due grandi opportunità fiscali: il Credito d’Imposta ZES Unica e il nuovo Piano Transizione 5.0, strumenti pensati per incentivare gli investimenti produttivi e la trasformazione digitale ed energetica delle imprese italiane.
Sommario
Tuttavia, recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, pubblicati attraverso il consueto canale delle risposte agli interpelli, hanno introdotto elementi di distinzione significativi tra i due incentivi, soprattutto sul fronte del requisito dimensionale. Capire queste differenze è fondamentale per evitare errori nella pianificazione fiscale e sfruttare correttamente le agevolazioni disponibili.
In questo articolo analizzeremo i requisiti di accesso, i criteri dimensionali e le differenze operative tra i due crediti, rispondendo alla domanda centrale: cosa cambia concretamente per le imprese italiane?
Chiarimenti sul requisito dimensionale
Uno dei punti più critici affrontati recentemente dall’Agenzia delle Entrate riguarda la classificazione dimensionale delle imprese, ovvero la distinzione tra piccole, medie e grandi aziende, in riferimento ai due principali crediti d’imposta attualmente disponibili: Credito ZES Unica e Credito Transizione 5.0.
Secondo quanto chiarito con interpello, per il Credito ZES Unica il requisito dimensionale va verificato “ex post”, cioè al momento dell’invio della comunicazione integrativa, che dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. Questo significa che se, ad esempio, un’impresa nel corso del 2025 evolve da media a grande, sarà tenuta ad aggiornare la percentuale del credito richiesto, in base al nuovo status dimensionale. Un aspetto fondamentale per evitare errori di calcolo o contestazioni in fase di controllo.
Diverso è il caso del Credito Transizione 5.0, dove l’Agenzia delle Entrate ha precisato di non avere competenza diretta, poiché la gestione operativa del bonus è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Le regole relative alla dimensione d’impresa per questo credito potrebbero quindi essere differenti, ed è consigliabile rivolgersi direttamente agli enti gestori per chiarimenti puntuali.
Questo doppio regime richiede alle imprese una grande attenzione nella gestione dei requisiti e nella raccolta documentale, per non incorrere in problematiche interpretative o inadempienze formali.
Cumulo dei benefici
Uno degli aspetti più delicati per le imprese che intendono accedere sia al Credito ZES Unica che al Credito Transizione 5.0 è quello del cumulo dei benefici fiscali. L’Agenzia delle Entrate, pur specificando che la materia del divieto di doppio finanziamento non è di sua stretta competenza, ha richiamato l’applicazione della Circolare n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato, che stabilisce i criteri generali per evitare sovrapposizioni di spesa finanziate da più fondi pubblici. In altre parole, non è possibile ottenere due agevolazioni per la stessa quota di investimento se i fondi provengono da fonti differenti – ad esempio dal PNRR per il Transizione 5.0 e da fondi strutturali per la ZES.
Questa distinzione implica che le imprese debbano predisporre una rendicontazione estremamente accurata, separando in modo chiaro le spese agevolabili e rispettando il principio della non duplicazione degli aiuti. In particolare, è vietato cumulare il credito ZES e il credito Transizione 5.0 sulla medesima voce di costo (es. acquisto di un macchinario), se ciò comporta una sovrapposizione finanziaria. È possibile però beneficiare di entrambi i crediti su investimenti distinti, purché correttamente documentati e coerenti con le linee guida di ciascun incentivo.
Il consiglio operativo è quello di coinvolgere un consulente fiscale o un commercialista esperto, che possa valutare in anticipo la compatibilità tra le misure richieste, evitando situazioni che potrebbero portare alla decadenza del beneficio o a recuperi d’imposta in sede di controllo.
Come organizzarsi
Per poter sfruttare appieno i vantaggi fiscali offerti dal Credito ZES Unica e dal Credito Transizione 5.0, le imprese devono affrontare un lavoro di pianificazione molto attento, che riguarda sia i tempi delle comunicazioni, sia l’aggiornamento dei dati aziendali. La prima cosa da fare è verificare entro l’invio della comunicazione integrativa ZES (prevista tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) se l’impresa mantiene ancora i requisiti dimensionali (PMI o grande impresa), perché questo inciderà direttamente sulla percentuale di agevolazione spettante. Un eventuale passaggio di categoria, anche nel corso dell’anno, deve essere tenuto in considerazione per evitare errori nella compilazione e nella rendicontazione.
Parallelamente, per quanto riguarda il Credito Transizione 5.0, è fondamentale coordinarsi con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che ha il compito di validare i progetti sulla base di specifici requisiti tecnici, tra cui il raggiungimento delle soglie minime di risparmio energetico. Le imprese dovranno predisporre una relazione tecnica, certificazioni e una chiara imputazione delle spese agevolabili, rispettando le direttive operative pubblicate dal GSE e dal MIMIT.
Infine, è essenziale evitare sovrapposizioni tra le spese agevolate dai due crediti. Questo richiede una gestione contabile molto precisa e l’eventuale creazione di progetti distinti per ciascun incentivo. La documentazione deve essere coerente, aggiornata e facilmente dimostrabile in caso di controlli, con particolare attenzione alle date di investimento, fatture, pagamenti e riferimenti normativi.
Dati e tracciabilità
Uno degli elementi più sottovalutati, ma di fondamentale importanza, riguarda la coerenza tra i dati dichiarati dalle imprese e quelli ufficialmente risultanti dai registri pubblici o dagli enti certificatori. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito con chiarezza che la corretta fruizione dei crediti d’imposta, sia ZES che Transizione 5.0, passa da una piena corrispondenza tra quanto comunicato nelle domande di accesso al beneficio e quanto risulta da bilanci, visure camerali, comunicazioni Istat, dichiarazioni fiscali e altri documenti ufficiali.
Questo principio assume un ruolo particolarmente critico in caso di modifiche strutturali dell’impresa, come fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda o variazioni dimensionali. Anche una semplice trasformazione da media a grande impresa durante l’anno può avere un impatto sulla percentuale di credito spettante, con il rischio concreto di revoca o riduzione del beneficio, se non tempestivamente aggiornato nella comunicazione integrativa (per ZES) o nella documentazione trasmessa al GSE (per Transizione 5.0).
La coerenza e la tracciabilità dei dati sono inoltre elementi chiave in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o di altri organi verificatori. Le imprese devono quindi assicurarsi che tutte le informazioni fornite siano verificabili, documentate e conservate secondo le regole del Codice Civile e delle norme tributarie. Anche eventuali rettifiche o aggiornamenti devono essere gestiti in modo tempestivo e trasparente, per evitare contestazioni o sanzioni.
Monitoraggio normativo e aggiornamenti
Uno degli errori più comuni commessi dalle imprese nella gestione degli incentivi fiscali è dare per acquisiti diritti o regole che sono ancora soggetti a modifiche. In un contesto normativo altamente dinamico come quello italiano – influenzato da riforme fiscali, aggiornamenti europei, decreti attuativi e circolari interpretative – è fondamentale che le imprese e i loro consulenti mantengano un monitoraggio costante delle fonti ufficiali. Questo vale ancora di più quando si parla di agevolazioni complesse e articolate come il Credito ZES Unica e il Piano Transizione 5.0, entrambi legati a fondi strategici (in particolare PNRR e fondi strutturali) e soggetti a vincoli comunitari.
L’Agenzia delle Entrate stessa ha più volte invitato le imprese a consultare periodicamente i siti istituzionali, come agenziaentrate.gov.it, gse.it e mimit.gov.it, per essere aggiornate su eventuali modifiche alle modalità di accesso, ai documenti richiesti o ai tempi di invio delle comunicazioni. Inoltre, si consiglia di iscriversi alle newsletter di questi enti o di attivare sistemi di alert, in modo da ricevere in tempo reale le ultime novità normative e interpretative.
Questa attività di aggiornamento non è solo una buona pratica gestionale, ma diventa uno strumento di tutela legale e fiscale per le imprese, che in caso di controlli potranno dimostrare di aver agito secondo le informazioni ufficiali disponibili al momento. In un sistema così complesso, essere aggiornati significa essere protetti.
Casi pratici
Per comprendere appieno come orientarsi tra Credito ZES Unica e Transizione 5.0, può essere utile simulare due scenari concreti che molte imprese italiane potrebbero trovarsi a fronteggiare nei prossimi mesi.
Caso 1: un’impresa che cresce durante l’anno
Immaginiamo una media impresa manifatturiera del Sud Italia che, grazie a un’espansione commerciale, nel corso del 2025 supera i limiti dimensionali previsti dal DM 18 aprile 2005, diventando una grande impresa (oltre 250 dipendenti o oltre 50 milioni di fatturato). L’impresa ha avviato investimenti agevolabili già a inizio anno nella ZES e intende usufruire anche del credito Transizione 5.0 per l’acquisto di macchinari ad alta efficienza. A novembre 2025, deve presentare la comunicazione integrativa per il credito ZES: qui dovrà indicare di essere diventata una grande impresa e, di conseguenza, applicare la percentuale agevolativa ridotta, come previsto dalla normativa. Se non lo facesse, l’Agenzia potrebbe contestare il beneficio applicato in misura maggiore.
In parallelo, la stessa impresa presenta domanda di accesso al Transizione 5.0. Tuttavia, dovrà coordinarsi con il GSE per dimostrare che il risparmio energetico generato dai nuovi macchinari rientra nelle soglie minime previste dal decreto, e soprattutto dovrà evitare di indicare le stesse spese già agevolate col credito ZES, pena la violazione del principio del divieto di doppio finanziamento.
Caso 2: una PMI che si affida solo a ZES
Un altro esempio è quello di una piccola impresa del settore logistico che investe in nuovi capannoni e mezzi nel perimetro della ZES. Non possiede ancora i requisiti tecnici per accedere al Transizione 5.0 (ad esempio, mancano le diagnosi energetiche), ma intende sfruttare al massimo il credito d’imposta ZES, che consente percentuali molto vantaggiose. In questo caso, la PMI deve verificare con cura la titolarità del bene, il rispetto dei criteri territoriali, e soprattutto predisporre la documentazione a supporto entro le scadenze previste, incluse eventuali perizie e asseverazioni. La scelta di non cumulare incentivi è in questo caso un’opzione prudente, che evita complicazioni interpretative.
Considerazioni finali
Integrare nella propria pianificazione industriale e fiscale strumenti come il Credito ZES Unica e il Piano Transizione 5.0 non è solo una scelta legata al risparmio fiscale, ma rappresenta una vera e propria leva di crescita strategica per le imprese italiane. Questi due incentivi, se correttamente pianificati e gestiti, possono generare significativi benefici in termini di cash flow, competitività e transizione tecnologica, oltre a contribuire agli obiettivi di sostenibilità energetica richiesti dall’Unione Europea.
Dal punto di vista economico, parliamo di crediti d’imposta fino al 60% per alcune tipologie di imprese nel Mezzogiorno (ZES), e di agevolazioni molto rilevanti (fino al 45%) per investimenti in efficienza energetica e digitalizzazione (Transizione 5.0). Ma l’impatto positivo va ben oltre il solo risparmio sulle imposte: grazie a queste misure, le imprese possono anticipare investimenti importanti, ridurre il fabbisogno di capitale circolante, migliorare la marginalità e presentarsi meglio anche agli occhi del sistema bancario, degli investitori e della filiera produttiva.
Naturalmente, questi strumenti richiedono una visione integrata tra area fiscale, tecnica e finanziaria, che solo una pianificazione attenta e professionale può garantire. È quindi consigliabile attivare task force interne o affidarsi a consulenti specializzati, in grado di coordinare le attività con gli enti competenti (Agenzia Entrate, GSE, MIMIT), monitorare le scadenze, validare i requisiti tecnici e assicurare la tracciabilità della documentazione.
In un contesto in cui le imprese sono chiamate a innovare, crescere e sostenere la transizione green e digitale, l’accesso consapevole e corretto agli incentivi pubblici non è più un’opportunità: è un imperativo strategico.