Quando si parla di fotografia d’autore, si entra in un mondo fatto di creatività, visione, unicità. Ma quando la fotografia diventa anche oggetto di commercio, è inevitabile che incontri il rigore della normativa fiscale. Uno dei temi più delicati in questo ambito riguarda proprio l’applicazione dell’IVA alle cessioni di fotografie artistiche, soprattutto quando a vendere non è direttamente l’autore, ma una galleria, una società o un altro soggetto terzo.
Sommario
Molti operatori del settore si domandano: È possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% anche se a cedere l’opera è una società? Cosa cambia se l’autore è un dipendente? E se la fotografia è stampata su supporti diversi dalla carta? A queste domande ha recentemente risposto anche l’Agenzia delle Entrate, confermando un quadro normativo tutt’altro che semplice, ma che è fondamentale conoscere per evitare errori e ottimizzare la fiscalità delle vendite.
In questo articolo, approfondiremo le norme IVA applicabili alle fotografie d’autore, analizzeremo casi reali, pronunce ufficiali, strategie legittime per operare in sicurezza, e rifletteremo su come il futuro della normativa europea e italiana possa influenzare il lavoro di fotografi, galleristi e imprese creative.
Cessioni di fotografie
Il caso esaminato trae origine da un interpello presentato da un’impresa operante nel settore della produzione e commercializzazione di opere d’arte – in particolare fotografie d’autore, uniche o in serie limitata. L’artista, autore delle immagini, è lavoratore dipendente della società, e le opere vengono realizzate con tecniche professionali sotto la sua diretta supervisione. Le fotografie, una volta prodotte, sono stampate in formati personalizzati e accompagnate da un certificato di autenticità, spesso numerate e in tiratura limitata (mai superiore a 30 copie).
L’impresa chiede se possa applicare l’aliquota IVA ridotta al 10% sulle cessioni delle suddette fotografie, anche se formalmente a cederle è la società e non l’autore in persona. Il riferimento normativo chiave in questo contesto è il n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/1972, secondo cui godono dell’aliquota agevolata le cessioni di “fotografie d’autore” se tirate dallo stesso autore o sotto la sua direzione, firmate e numerate, e in non più di 30 esemplari complessivi, come previsto anche dall’art. 39 del DL 41/1995.
Un punto di snodo fondamentale è che, pur essendo la società il soggetto giuridico che cede l’opera, la produzione delle fotografie avviene sotto la direzione effettiva dell’autore-dipendente, e le immagini sono firmate, numerate e certificate, conformemente a quanto prescritto dalla legge per l’applicazione dell’aliquota agevolata.
L’interpretazione dell’ADE
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti molto precisi sul regime IVA applicabile alle cessioni di fotografie d’autore, soprattutto quando effettuate da soggetti diversi dall’artista. Nel caso esaminato, come anticipato, la cessione è operata da una società che impiega l’autore in qualità di dipendente. Nonostante l’opera venga effettivamente realizzata sotto la supervisione dell’artista, firmata, numerata e certificata – come richiesto dalla normativa – il soggetto cedente rimane la società. E qui si apre la questione centrale.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia nella risposta n. 188 del 2022 e ribadito in altri documenti ufficiali, il numero 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972, così come l’art. 39 del DL 41/1995, stabiliscono chiaramente che l’aliquota IVA del 10% si applica esclusivamente alle cessioni effettuate dagli autori, dai loro eredi o dai legatari. Questo principio è coerente con la normativa europea, in particolare con l’articolo 311 della Direttiva IVA e l’Allegato IX, parte A, punto 7), che ammette l’aliquota ridotta solo per opere realizzate dall’artista stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate, entro il limite di 30 esemplari, ma cedute da lui stesso o da chi ne ha titolo diretto (eredi o legatari).
Anche se le fotografie realizzate dalla società rispettano tutti i requisiti formali (unicità, tiratura limitata, firma e numerazione), manca il presupposto soggettivo richiesto dalla legge: il cedente non è l’autore, né un suo erede o legatario. Di conseguenza, l’aliquota IVA applicabile è quella ordinaria del 22%. L’intento agevolativo del legislatore è, quindi, limitato a specifici soggetti e non può essere esteso per analogia ad altri operatori, come le società datrici di lavoro.
Il formato incide sull’aliquota IVA?
Un aspetto molto interessante – e innovativo – sollevato dal caso in esame riguarda la stampa delle fotografie su supporti diversi dalla carta, come vetro, metallo o tessuto. L’istante, infatti, intende ampliare l’offerta commerciale della società introducendo formati artistici moderni e compatibili con le tendenze contemporanee di interior design e collezionismo. Ma questa scelta può influire sull’applicazione dell’aliquota IVA?
In linea teorica, la Direttiva 2006/112/CE (art. 311, Allegato IX, parte A, punto 7) e la relativa normativa italiana (art. 39 del DL 41/1995) non limitano il supporto fisico delle fotografie d’autore oggetto di aliquota agevolata. Anzi, si fa esplicitamente riferimento a “qualsiasi formato e supporto”: la fotografia può quindi essere stampata non solo su carta, ma anche su altri materiali, purché siano rispettati i requisiti fondamentali: realizzazione diretta dell’autore o sotto il suo controllo, firma, numerazione, e limite massimo di 30 esemplari.
Tuttavia, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la questione non è tanto il supporto fisico quanto il soggetto cedente. Anche qualora l’opera venga stampata su vetro o metallo, e mantenga le caratteristiche tipiche dell’opera d’arte, se la cessione non è effettuata dall’autore, da un erede o da un legatario, non si può applicare l’aliquota del 10%. È irrilevante, dunque, che la fotografia sia artistica, personalizzata o innovativa nel supporto: ciò che conta è il legame giuridico e fiscale tra l’autore e il soggetto che vende.
In sintesi, l’innovazione tecnologica e artistica non modifica il trattamento fiscale previsto dalla legge. Fino a eventuali modifiche legislative o all’attuazione della delega prevista dalla Legge n. 111/2023, le fotografie artistiche stampate su materiali diversi dalla carta continuano a essere soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%, se cedute da società o soggetti diversi da autore, erede o legatario.
Autore persona fisica e società
Nel sistema fiscale italiano – come anche nella disciplina IVA europea – il soggetto che effettua la cessione di un bene o di un’opera d’arte è un elemento fondamentale per determinare l’aliquota IVA applicabile. Nel caso delle fotografie artistiche, l’aliquota agevolata del 10% è concessa esclusivamente quando il cedente è l’autore, oppure un suo erede o legatario. Ma cosa cambia, quindi, se a vendere è una società, anche se l’opera è realizzata dal suo dipendente artista?
Il problema nasce dal fatto che la normativa non premia soltanto l’aspetto artistico o qualitativo dell’opera, bensì tutela il rapporto diretto tra autore e acquirente. Secondo la Corte di Giustizia dell’UE, infatti, il criterio determinante per l’applicazione dell’IVA ridotta non è il valore artistico, bensì la paternità e la titolarità giuridica dell’opera al momento della cessione. L’opera deve essere ceduta da chi ha creato, o ha ereditato il diritto d’autore sull’opera stessa.
Nel caso di una società, per quanto l’autore sia un dipendente e quindi la creazione avvenga sotto la sua supervisione, la titolarità dell’opera – ai fini fiscali – è dell’impresa, che risulta quindi soggetto cedente. Ed è proprio questo a impedire l’applicazione dell’aliquota ridotta. Non è sufficiente, quindi, che la fotografia sia firmata, numerata o certificata; ciò che conta è la qualifica soggettiva di chi effettua la cessione, che deve rientrare tra quelli tassativamente indicati dalla normativa: autore, erede o legatario.
Questo limite, sebbene possa sembrare penalizzante per le aziende creative, è coerente con l’impianto generale della normativa IVA, che mira a evitare distorsioni concorrenziali e a preservare la tracciabilità artistica e fiscale dell’opera d’arte.
Aliquota agevolata
Se la legge stabilisce in modo rigido che l’aliquota IVA ridotta si applica solo alle cessioni effettuate dall’autore, dagli eredi o dai legatari, viene naturale chiedersi: esistono modalità legittime per far sì che anche altri soggetti possano beneficiare dell’agevolazione? È possibile, ad esempio, che una società agisca per conto dell’artista mantenendo intatta la titolarità soggettiva della cessione?
Una prima ipotesi – teoricamente praticabile – è quella della mediazione o commissione in nome e per conto dell’autore. In questo schema, l’opera non viene venduta direttamente dalla società, ma dall’autore stesso, che può avvalersi della società come mandataria o agente. La fattura viene così emessa dall’autore, e l’aliquota IVA applicabile può legittimamente essere quella agevolata del 10%, sempre che siano rispettate le condizioni formali: tiratura massima di 30 copie, firma, numerazione e stampa diretta o sotto il controllo dell’artista.
Un’altra possibilità è la cessione preliminare del diritto d’autore all’artista, che a sua volta effettua la cessione finale al cliente. Tuttavia, queste operazioni devono essere perfettamente documentate e non apparire come mere simulazioni, pena il rischio di contestazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza tributaria sono infatti molto attente a evitare elusioni, soprattutto nel settore artistico, dove il confine tra operazione reale e operazione artificiosa può diventare sottile.
In alternativa, alcune società valutano la creazione di una figura fiscale autonoma per l’artista, ad esempio con partita IVA individuale, separando le attività dell’autore da quelle della società. Anche questa strategia va ponderata con cura, tenendo conto degli obblighi contributivi, del regime fiscale adottato (forfettario o ordinario) e dell’impatto gestionale.
In sintesi, strategie per beneficiare dell’aliquota ridotta esistono, ma devono essere costruite su basi contrattuali solide, con una consulenza fiscale qualificata e nel pieno rispetto della normativa IVA.
Mercato dell’arte
La rigidità della normativa IVA italiana, che limita l’aliquota agevolata del 10% alle sole cessioni effettuate dagli autori, eredi o legatari, ha un impatto concreto non solo sul piano fiscale, ma anche sull’economia culturale del Paese. Le prime a subirne le conseguenze sono le gallerie d’arte e le società che operano nella promozione degli artisti, che si trovano costrette ad applicare l’IVA ordinaria del 22%, rendendo le opere fotografiche meno competitive sul mercato.
Questa distorsione fiscale ha un effetto a catena: i prezzi finali al pubblico aumentano, il margine commerciale si riduce, e l’interesse degli acquirenti – soprattutto internazionali – si affievolisce. In un contesto globale in cui molti paesi europei applicano regimi IVA più favorevoli, l’Italia rischia di diventare meno attrattiva per collezionisti, investitori e galleristi stranieri.
Le gallerie che rappresentano artisti emergenti, per esempio, faticano a valorizzare economicamente le opere se non possono usufruire dell’aliquota ridotta. La situazione si aggrava nel caso delle fotografie contemporanee, dove il valore aggiunto è spesso dato dalla presentazione, dalla stampa su materiali innovativi e dalla curatela professionale, tutti elementi forniti proprio da soggetti terzi (come le società d’arte), che però non rientrano tra i soggetti agevolati.
Inoltre, la disparità di trattamento tra un’opera ceduta dall’autore e la stessa opera ceduta dalla società che l’ha commissionata rischia di scoraggiare l’organizzazione professionale dell’arte. È un freno allo sviluppo del settore creativo, che ha bisogno di essere competitivo non solo artisticamente, ma anche sul piano fiscale.
Alla luce di tutto ciò, appare sempre più urgente una revisione normativa, capace di coniugare esigenze di gettito fiscale con la necessità di sostenere il sistema artistico nazionale, aprendo l’aliquota ridotta anche ad altri soggetti professionalmente coinvolti nella diffusione culturale.
Esempi pratici
Per fotografi, galleristi e società che operano nella produzione o vendita di opere fotografiche, la scelta del modello operativo può determinare notevoli differenze fiscali.
Vediamo alcuni esempi pratici e come impostare correttamente l’attività:
Esempio 1 – Autore persona fisica che vende direttamente
Un fotografo professionista, con partita IVA, realizza un’opera numerata (es. 1/10), la firma e la vende direttamente al cliente. In questo caso:
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Se rispetta i requisiti (tiratura ≤ 30, firma, controllo diretto), può applicare IVA al 10%.
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L’opera va accompagnata da certificato di autenticità e indicazione del numero della tiratura.
Vantaggio: competitività sul prezzo finale e maggiore margine operativo.
Esempio 2 – Società che vende opere del proprio dipendente
Una SRL impiega un fotografo dipendente che produce opere artistiche secondo i requisiti di legge. Tuttavia, la cessione al cliente finale avviene tramite la società stessa.
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Anche se l’opera è numerata e firmata, la società non è l’autore, né erede o legatario.
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Deve applicare IVA ordinaria al 22%.
Svantaggio: minore competitività sul mercato e rischio di erosione dei margini.
Esempio 3 – Vendita tramite mandato con rappresentanza
Il fotografo incarica la galleria (o la società) di vendere “in nome e per conto” proprio. La vendita avviene quindi formalmente a nome dell’autore.
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Se i requisiti dell’opera sono rispettati, si applica l’aliquota agevolata del 10%.
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La galleria riceve una provvigione (con IVA al 22%) e l’artista emette la fattura.
Soluzione efficace, ma richiede accordi contrattuali chiari e tracciabilità fiscale.
Checklist operativa per il 2025:
Con l’entrata in vigore della legge delega (L. 111/2023), è possibile che l’IVA agevolata venga estesa. Nell’attesa:
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Documentare accuratamente ogni opera: tiratura, supporto, firma, certificazione.
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Valutare un modello di vendita in nome dell’artista.
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Tenere aggiornati i contratti e le clausole sui diritti d’autore.
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Monitorare il recepimento della Direttiva UE 2022/542, che potrebbe ampliare l’ambito soggettivo.
Questi esempi aiutano a comprendere che la stessa fotografia può subire un trattamento fiscale molto diverso a seconda di chi la vende e come viene venduta. Per questo motivo, il supporto di un commercialista esperto in arte e fiscalità è fondamentale per massimizzare i benefici e prevenire errori sanzionabili.
Conclusione
Il mondo della fotografia d’autore si trova oggi in una posizione complessa, stretto tra l’evoluzione tecnologica e artistica del settore e una normativa fiscale che, pur volendo tutelare l’originalità e il valore dell’opera, non sempre riesce a stare al passo con le nuove modalità di produzione e vendita.
Come abbiamo visto, l’aliquota IVA agevolata del 10% resta prerogativa esclusiva degli autori, degli eredi o dei legatari, e non può essere applicata da società o gallerie che, pur contribuendo in modo sostanziale alla valorizzazione e alla diffusione dell’opera, non rientrano nella categoria dei soggetti legittimati dalla normativa. L’opera può essere artistica, numerata, firmata e stampata su materiali di pregio – ma se la cede una società, l’IVA è al 22%.
Tuttavia, strumenti giuridici legittimi esistono, e con una buona pianificazione fiscale è possibile impostare modelli di business compatibili con il regime agevolato, evitando errori formali e contenziosi. Allo stesso tempo, il settore resta in attesa dell’attuazione della legge delega IVA (Legge 111/2023), che potrebbe aprire nuovi orizzonti a livello normativo e consentire una maggiore inclusione fiscale degli operatori professionali dell’arte.
In un contesto globale dove la competitività fiscale è determinante anche per il mondo culturale, è fondamentale che artisti, gallerie, società e consulenti fiscali agiscano in sinergia per costruire modelli virtuosi, che valorizzino il patrimonio creativo italiano senza incorrere in sanzioni.
La fotografia è arte, è cultura, è economia. E merita una fiscalità che ne riconosca la complessità.