Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una nuova strada per le imprese del settore marittimo: anche i beni strumentali nuovi installati su navi possono beneficiare del credito d’imposta 4.0, a condizione che siano gestiti da strutture operative italiane. Un chiarimento ufficiale, contenuto nella risposta all’interpello n. 128/2025, che elimina ogni dubbio interpretativo sull’applicazione dell’agevolazione in ambiti produttivi mobili, come quello navale.
Sommario
Questo significa che una nave dotata di tecnologie digitali, sensori, automazioni e software innovativi – se interconnessa e integrata nella struttura gestionale dell’impresa italiana – può generare un credito fiscale importante, contribuendo non solo alla modernizzazione della flotta, ma anche al risparmio sulle imposte.
Ma quali sono le condizioni da rispettare? Quali beni rientrano tra quelli agevolabili secondo gli Allegati A e B? E soprattutto: come dimostrare il legame con una “struttura produttiva italiana”, se il bene si trova in mare aperto? In questo articolo analizziamo in dettaglio normativa, interpretazioni, esempi pratici e vantaggi fiscali, per guidare le imprese a sfruttare al meglio questa importante opportunità.
Introduzione
Il credito d’imposta 4.0 è uno degli strumenti fiscali più potenti per incentivare l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale delle imprese italiane. Ma cosa accade quando i beni oggetto dell’investimento non si trovano fisicamente su “terraferma”? È ancora possibile beneficiare di questa agevolazione se l’investimento riguarda beni installati a bordo di una nave che opera in mare aperto?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 128 del 2025 apre uno scenario molto interessante e di grande rilievo per il settore della navigazione commerciale e industriale. Secondo il chiarimento fornito, anche i beni strumentali nuovi installati su navi battenti bandiera italiana, iscritti nei registri nazionali e gestiti da una struttura italiana, possono accedere ai benefici del Piano Transizione 4.0.
Questa posizione dell’Agenzia è di assoluta rilevanza, poiché risolve un’importante ambiguità normativa relativa all’ubicazione fisica dei beni agevolabili. Infatti, la normativa richiede che tali beni siano destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano.
Tuttavia, cosa succede quando la produzione si svolge su un’unità mobile – come una nave – che opera anche in acque internazionali? L’Agenzia ha finalmente sciolto il nodo, riconoscendo che, se la nave è parte integrante dell’organizzazione produttiva italiana, gestita da personale italiano e inserita nel bilancio della società residente, allora la nave stessa può essere considerata “struttura produttiva italiana”.
Requisiti e condizioni
Il cuore della questione affrontata nell’interpello n. 128/2025 ruota attorno al requisito territoriale previsto dalla normativa sul credito d’imposta 4.0. L’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 e le successive modifiche del 2021, infatti, specificano che i beni devono essere destinati a “strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”. Un vincolo che sembrava escludere a priori l’agevolabilità per beni installati su unità mobili, come le navi, operanti in acque internazionali.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una lettura più funzionale e sostanziale, riconoscendo che il requisito può considerarsi soddisfatto se vi è un effettivo collegamento operativo e gestionale con il territorio nazionale.
Nel caso analizzato, l’Agenzia ha accolto la tesi della società Alfa S.r.l., ma ha anche precisato che non basta che la nave sia iscritta nei registri italiani o che i beni siano riportati nel bilancio d’esercizio.
Il criterio guida è la connessione concreta con una struttura operativa italiana. Ciò significa che è necessario dimostrare che l’impiego dei beni a bordo sia parte integrante di un’attività produttiva effettivamente localizzata e coordinata in Italia. Nel caso specifico, ciò è stato dimostrato grazie a una gestione centralizzata sul territorio, con personale e tecnologie italiane che pianificano, monitorano e coordinano l’impiego della nave e dei beni installati.
Un altro elemento importante richiamato dall’Agenzia è la coerenza con la prassi pregressa, che già in passato aveva ammesso benefici simili per beni mobili – come veicoli, impianti e appunto navi – a condizione che fossero inseriti all’interno di un contesto organizzativo nazionale. In sintesi, il beneficio si applica non alla nave in sé, ma alla nave come componente di un sistema produttivo radicato in Italia.
Beni ammissibili
Uno degli elementi essenziali per poter usufruire del credito d’imposta 4.0 è che i beni oggetto dell’investimento siano compresi tra quelli elencati negli Allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016).
Questi allegati rappresentano la mappa normativa della “fabbrica intelligente”, distinguendo tra beni materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A) e beni immateriali funzionali alla trasformazione digitale (Allegato B).
Nel caso oggetto dell’interpello n. 128/2025, la società Alfa S.r.l. ha effettuato un investimento in attrezzature tecnologiche nuove, da installare a bordo di una nave commerciale.
Tali beni, in base alla documentazione fornita, sono stati ricondotti proprio a quanto previsto dagli Allegati A e B, tra cui ad esempio:
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sensori interconnessi per la raccolta dati;
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sistemi di controllo e monitoraggio digitali;
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software per la gestione intelligente dell’energia o delle rotte;
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apparati per l’automazione dei processi di bordo;
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dispositivi per il dialogo macchina-macchina (M2M) integrati in logiche IoT.
Il riconoscimento di questi beni come strumenti 4.0 è cruciale, in quanto determina non solo l’accesso all’incentivo, ma anche l’entità del credito spettante, che può arrivare fino al 20% per beni materiali e al 15% per quelli immateriali (in base all’anno di investimento e alla normativa applicabile).
Va inoltre ricordato che per rientrare nel Piano Transizione 4.0, tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura, anche se installati su un’unità mobile come una nave.
Credito d’imposta 4.0
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato l’intenzione del Governo di proseguire sul solco della transizione digitale e tecnologica, mantenendo il credito d’imposta 4.0 ma con aliquote riviste al ribasso e nuove condizioni di accesso, in un’ottica di maggiore selettività e impatto concreto.
Queste sono le principali novità:
Aliquote aggiornate (per investimenti effettuati nel 2025):
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Beni materiali 4.0 (Allegato A): credito del 15% fino a 2,5 milioni di euro; 5% oltre.
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Beni immateriali 4.0 (Allegato B): credito al 10% fino a 1 milione di euro.
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Formazione 4.0: credito fino al 40% delle spese ammissibili, se connessa a investimenti tecnologici validati.
Requisiti rafforzati:
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Obbligo di interconnessione certificata anche in caso di installazioni su unità mobili come navi;
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Necessaria la certificazione tecnica ex ante da parte di un perito iscritto all’albo o un ente accreditato;
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Devono risultare integrati in una struttura operativa italiana anche in caso di localizzazione fisica variabile (come nel caso delle navi).
Aspetto cruciale: l’art. 1, comma 1057 della Legge di Bilancio 2025 richiama esplicitamente la possibilità di agevolare beni installati su mezzi mobili, purché siano strumenti centrali nel ciclo produttivo nazionale, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 128/2025.
Modalità di accesso
Per beneficiare correttamente del credito d’imposta 4.0 nel 2025, le imprese – comprese quelle del comparto marittimo – devono rispettare una procedura rigorosa, sia in fase di investimento che in fase di fruizione dell’incentivo.
L’installazione dei beni su una nave battente bandiera italiana, se integrata nella struttura produttiva nazionale, non costituisce un ostacolo, ma impone attenzione su alcuni adempimenti chiave:
1. Perizia tecnica asseverata
È obbligatorio acquisire una perizia tecnica giurata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, oppure un attestato rilasciato da un ente accreditato, che certifichi che:
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il bene è riconducibile agli Allegati A o B della L. 232/2016;
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il bene è interconnesso al sistema gestionale aziendale;
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il bene è effettivamente utilizzato in un ciclo produttivo riconducibile a una struttura italiana, anche se fisicamente collocato su una nave.
2. Documentazione contabile
Il costo del bene deve risultare chiaramente iscritto nel bilancio aziendale, corredato da una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la conformità ai requisiti previsti.
3. Comunicazioni al Ministero
A partire dal 2023, per alcuni crediti d’imposta è stata introdotta una comunicazione preventiva e consuntiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Anche per il 2025, tale obbligo rimane, e l’impresa deve compilare e inviare un modulo standard, indicando:
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l’importo dell’investimento;
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la tipologia dei beni;
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la data di interconnessione.
4. Conservazione e utilizzo del credito
Il credito può essere utilizzato in compensazione in F24, in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo all’interconnessione. È fondamentale conservare tutta la documentazione tecnica e contabile per almeno cinque anni, in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Vantaggi fiscali
L’ammissione dei beni installati su navi tra quelli agevolabili con il credito d’imposta 4.0 rappresenta una svolta importante per l’intera filiera marittima italiana. Le aziende che operano nel trasporto marittimo, nella logistica portuale, nella cantieristica e nei servizi offshore possono oggi pianificare investimenti tecnologici con la certezza di accedere a una delle principali misure di incentivo fiscale in Italia.
Settore marittimo e innovazione: un binomio necessario
L’industria marittima è sempre più al centro dei processi di transizione digitale ed ecologica: automazione della navigazione, ottimizzazione dei consumi, controllo predittivo dei motori, digitalizzazione delle operazioni di carico/scarico e gestione da remoto sono solo alcune delle innovazioni già in atto. L’incentivo 4.0 consente di accelerare questi processi, abbattendo in modo significativo il costo effettivo degli investimenti.
Impatto economico diretto
Con un’aliquota del 15% per beni materiali e del 10% per quelli immateriali, l’impatto fiscale può tradursi in decine o centinaia di migliaia di euro di risparmio per ogni nave equipaggiata con tecnologia 4.0. Se sommato ad altri strumenti (come il credito per ricerca e sviluppo o il Patent Box), l’effetto leva è ancora più rilevante.
Posizionamento competitivo e compliance normativa
Infine, le imprese che investono in tecnologie digitali dimostrano di essere al passo con le direttive europee in tema di digitalizzazione e sostenibilità. Questo migliora non solo il posizionamento competitivo sui mercati internazionali, ma anche il rating di accesso al credito bancario e ai fondi pubblici (PNRR, Horizon Europe, ecc.).
Giurisprudenza
Un punto cruciale dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è la possibilità di considerare una nave battente bandiera italiana come parte integrante del territorio dello Stato, anche quando questa opera in acque internazionali. A supporto di tale interpretazione intervengono sia norme codicistiche che pronunce giurisprudenziali di rilievo costituzionale.
Il Codice della Navigazione
L’art. 4 del Codice della Navigazione stabilisce che “le navi iscritte nei registri nazionali sono da considerarsi a tutti gli effetti territorio dello Stato italiano”. Questo principio è consolidato anche sul piano internazionale: secondo il diritto della navigazione, una nave è considerata estensione dello Stato di bandiera, sia ai fini fiscali che normativi.
Corte Costituzionale e natura giuridica delle navi
La Corte Costituzionale, in più pronunce (es. sent. n. 35/2000), ha ribadito che “le navi italiane, anche se operanti in alto mare, mantengono la connessione giuridica e funzionale con il territorio nazionale”, purché vi sia un’organizzazione produttiva di supporto localizzata in Italia. Questo è esattamente il caso oggetto dell’interpello, in cui la gestione, il controllo e la pianificazione dell’impiego della nave avvengono da una struttura operativa a terra, nel territorio nazionale.
Prassi amministrativa e continuità interpretativa
L’Agenzia ha fatto riferimento anche a precedenti risposte a interpelli e a documenti di prassi (tra cui Circolari su investimenti in beni mobili) che avevano già riconosciuto come “struttura produttiva” beni mobili (come impianti o mezzi) se integrati in un processo produttivo italiano. La continuità interpretativa rafforza l’affidabilità dell’agevolazione anche per i beni 4.0 su navi.
Conclusioni
L’inclusione dei beni installati su navi tra quelli agevolabili con il credito d’imposta 4.0 segna un passo avanti fondamentale per la modernizzazione dell’intero comparto marittimo.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 128/2025 chiarisce che non conta dove si trovano fisicamente i beni, ma come vengono integrati nella struttura produttiva dell’impresa.
Se la gestione, il controllo e l’interconnessione sono riconducibili all’Italia, allora anche una nave che solca mari internazionali rientra a pieno titolo nel perimetro dell’agevolazione.
Per le imprese che operano nel trasporto marittimo, nella logistica offshore o nella cantieristica, si apre una straordinaria occasione per investire in tecnologie avanzate abbattendo il carico fiscale.
Tuttavia, è essenziale pianificare con precisione: scegliere con attenzione i beni, curare la documentazione tecnica, ottenere perizie qualificate e mantenere un legame operativo chiaro con la sede italiana.
In un contesto economico dove l’efficienza, la sostenibilità e la digitalizzazione rappresentano i pilastri della competitività, il credito 4.0 non è solo un’agevolazione, ma una leva strategica per innovare e crescere in modo sostenibile.
Chi saprà coglierla per tempo, potrà trasformare la propria flotta in un vero hub tecnologico galleggiante, generando valore duraturo per l’azienda e per il Paese.