Nel panorama del diritto successorio italiano, la collazione ereditaria è uno degli istituti più complessi ma fondamentali, soprattutto ai fini della corretta divisione dell’eredità tra gli eredi legittimari. Con la riforma fiscale del 2025, sono state introdotte importanti novità che riguardano non solo l’aspetto civilistico della collazione, ma anche il trattamento fiscale e tributario, in particolare con riferimento all’imposta di registro.
Sommario
Le nuove regole impattano direttamente sulle modalità di calcolo delle imposte in caso di scioglimento della comunione ereditaria, introducendo criteri di imposizione più coerenti ma anche più stringenti.
In questo articolo approfondiamo cosa cambia realmente, quali sono le implicazioni per gli eredi e per i professionisti coinvolti nella gestione delle successioni, e soprattutto come affrontare correttamente una divisione ereditaria nel 2025, evitando errori costosi.
Collazione ereditaria
La collazione ereditaria è uno degli strumenti centrali nel diritto successorio italiano ed è disciplinata dall’articolo 737 del Codice civile. Si tratta di un meccanismo che mira a riequilibrare la divisione dell’eredità tra i coeredi legittimari (coniuge, figli e discendenti), tenendo conto delle donazioni ricevute in vita da parte del defunto. In pratica, al momento dello scioglimento della comunione ereditaria, chi ha già ricevuto beni per donazione deve “riportarli” nella massa da dividere, salvo dispensa espressa del defunto nei limiti della quota disponibile.
Nel concreto, ciò può avvenire in due modalità:
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Collazione in natura, restituendo il bene ricevuto;
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Collazione per imputazione, in cui il valore del bene donato viene sottratto dalla quota spettante all’erede.
Un esempio chiarisce il funzionamento: se Tizio, vedovo con due figli, ha donato 100.000 euro a uno dei figli (Caio) e lascia un patrimonio residuo di 300.000 euro, la massa ereditaria complessiva da considerare diventa di 400.000 euro (300.000 + 100.000). Dividendo equamente, ciascun figlio ha diritto a 200.000 euro: Caio riceverà 100.000 (avendone già avuti 100.000 in vita), mentre Sempronio ne riceverà 200.000.
La riforma fiscale del 2025 interviene proprio su questo meccanismo, correggendo alcune distorsioni fiscali legate al trattamento delle donazioni in sede di divisione ereditaria.
Il problema pre-2025
Prima della riforma fiscale del 2025, l’applicazione dell’imposta di registro agli atti di divisione ereditaria che coinvolgevano beni oggetto di collazione generava non pochi problemi. Secondo l’allora vigente articolo 34 del Testo Unico sull’Imposta di Registro (TUR), la base imponibile per la divisione veniva calcolata tenendo conto esclusivamente del relictum, ovvero del patrimonio effettivamente presente al momento della morte del de cuius. Le donazioni ricevute in vita dagli eredi, seppur soggette a collazione, non venivano considerate nella massa ereditaria ai fini fiscali.
Questo approccio produceva un effetto distorsivo: nel momento in cui si procedeva alla collazione, il valore della massa da dividere aumentava sul piano civilistico (inclusi i beni donati in vita), ma non su quello fiscale. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate individuava conguagli fittizi tra gli eredi, tassandoli con l’imposta proporzionale sui trasferimenti. Questi conguagli erano “fittizi” perché derivavano solo da un’apparente sproporzione tra le quote spettanti e quelle effettivamente ricevute, generata dall’inclusione delle donazioni nella massa solo sul piano civilistico.
Un esempio classico: se Caio aveva già ricevuto 100.000 euro in vita e preleva 100.000 euro dalla massa residua di 300.000, mentre Sempronio ne riceve 200.000, l’Agenzia vede in questa ripartizione un conguaglio a favore di Sempronio, tassabile, anche se in realtà è solo un effetto tecnico della collazione. Una situazione ingiusta, più volte contestata anche dalla giurisprudenza della Cassazione, perché portava a una forma indiretta di doppia tassazione.
Riforma 2025
Con l’entrata in vigore della riforma fiscale del 2025, il legislatore ha finalmente messo ordine in una materia che da anni generava incertezza interpretativa e contenzioso. L’intervento si è concentrato su una modifica mirata dell’articolo 34 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (DPR 131/1986), chiarendo un punto fondamentale: le donazioni soggette a collazione non generano imposta di registro in sede di divisione ereditaria.
La nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 34 stabilisce espressamente che, in caso di scioglimento della comunione ereditaria, la massa comune da dividere deve tenere conto anche dei beni donati in vita dal de cuius, purché soggetti a collazione. Tuttavia, si precisa che questi beni non rilevano ai fini impositivi. In parole semplici, le donazioni sono considerate per calcolare correttamente le quote di diritto degli eredi, ma non aumentano la base imponibile dell’atto di divisione. Di conseguenza, non si applica l’imposta proporzionale sui cosiddetti conguagli fittizi.
Questa correzione recepisce finalmente quanto più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza n. 11040/2021, secondo cui l’imposta di registro deve applicarsi esclusivamente all’incremento patrimoniale effettivo in capo agli eredi, senza tener conto del valore dei beni già loro appartenenti per donazione. In questo modo, la riforma evita la duplicazione d’imposta e rende l’istituto della collazione pienamente coerente tra diritto civile e fiscale.
Per professionisti e contribuenti, si tratta di un cambiamento di grande rilievo, che semplifica gli adempimenti, riduce i rischi di contenzioso e favorisce una più equa gestione delle successioni.

Gli effetti pratici della riforma
Le novità introdotte dalla riforma del 2025 in tema di collazione ereditaria e imposta di registro avranno importanti ricadute pratiche su tutti i soggetti coinvolti nelle successioni ereditarie. In primo luogo, per i coeredi, la nuova normativa consente di affrontare la divisione ereditaria senza il timore di conguagli fittizi e aggravi fiscali indebiti. Il valore delle donazioni soggette a collazione sarà computato correttamente nella massa da dividere, ma non inciderà sull’imposizione fiscale, evitando sorprese al momento della registrazione dell’atto.
Per i notai e i consulenti fiscali, la riforma elimina un’importante area grigia interpretativa, agevolando la redazione degli atti di divisione. La distinzione tra la funzione civilistica della collazione e il regime fiscale delle divisioni è ora ben definita, riducendo drasticamente il rischio di contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria. Gli atti potranno riportare con maggiore chiarezza la provenienza dei beni, anche quando derivanti da donazioni pregresse, senza timore che queste siano erroneamente trattate come oggetto di trasferimento ai fini fiscali.
Inoltre, la nuova formulazione normativa permette una pianificazione successoria più trasparente e vantaggiosa, poiché consente di valorizzare le donazioni in vita senza che queste abbiano un impatto negativo sull’imposizione in sede di divisione. Anche per i tribunali, la riforma riduce il carico di cause legate all’interpretazione dell’imposta sui conguagli fittizi.
In sintesi, il nuovo quadro normativo restituisce certezza del diritto e maggiore equità fiscale, due elementi fondamentali in un ambito delicato come quello delle successioni.
Pianificazione successoria
La riforma 2025 rappresenta un’opportunità concreta per avviare una pianificazione successoria più consapevole, anche dal punto di vista fiscale. La chiarezza introdotta sul piano normativo consente infatti di programmare donazioni in vita a favore dei propri eredi senza più il timore che, al momento della futura divisione ereditaria, queste vengano penalizzate fiscalmente con l’applicazione di imposte di registro sui conguagli. Questo significa poter utilizzare l’istituto della donazione “anticipata” come strumento efficace per riequilibrare le posizioni tra gli eredi, gestendo in anticipo eventuali squilibri patrimoniali.
Inoltre, sapere che le donazioni soggette a collazione non rientrano nella base imponibile ai fini dell’imposta di registro nella successiva divisione ereditaria permette di effettuare queste operazioni in modo più trasparente e tracciabile, evitando soluzioni opache o accordi verbali, spesso fonte di liti familiari o complicazioni legali. In questo senso, si rafforza anche il ruolo del notaio e del consulente fiscale, che possono assistere il cliente nella strutturazione di una strategia successoria su misura, sfruttando la nuova normativa a vantaggio della famiglia.
Da non sottovalutare, poi, il risparmio indiretto sul fronte della riduzione del rischio di contenziosi fiscali, spesso lunghi e costosi. La maggiore certezza interpretativa consente oggi di evitare accertamenti, sanzioni e rettifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, riducendo al minimo le esposizioni fiscali in sede di divisione.
In conclusione, la riforma 2025 consente di donare in vita e dividere in morte con maggiore serenità, certezza giuridica e ottimizzazione fiscale.
Successioni aziendali e patrimoni familiari
Uno degli ambiti in cui la riforma 2025 produce effetti particolarmente rilevanti è quello delle successioni aziendali e della trasmissione intergenerazionale del patrimonio familiare. In molti contesti imprenditoriali italiani, soprattutto nelle PMI e imprese a conduzione familiare, è prassi consolidata quella di effettuare donazioni anticipate (di quote societarie, immobili strumentali o capitali) a favore di uno o più figli destinati a proseguire l’attività. Queste donazioni, spesso soggette a collazione, diventavano un problema nel momento in cui si procedeva alla divisione ereditaria: rischiavano infatti di generare conguagli fittizi e imposte proporzionali, anche se i beni non erano oggetto di trasferimento reale.
Con la modifica dell’art. 34 TUR, la normativa ora tutela la coerenza tra successione civilistica e fiscalità, consentendo una trasmissione programmata del patrimonio aziendale senza penalizzazioni fiscali al momento della divisione ereditaria. Questo riduce notevolmente il rischio di dover versare imposte elevate su operazioni solo apparentemente squilibrate, ma perfettamente legittime nell’ambito di un disegno successorio.
Inoltre, la riforma permette di valorizzare strumenti come i patti di famiglia o le donazioni con riserva d’usufrutto, che possono essere inseriti in un piano di successione aziendale a lungo termine, ora senza il timore che producano effetti impositivi distorsivi in sede di collazione. I professionisti del settore, in particolare i commercialisti e i notai, avranno un quadro normativo più chiaro su cui costruire strategie di passaggio generazionale sostenibili sia giuridicamente che fiscalmente.

Trattamento fiscale dopo la riforma
Nel quadro della successione ereditaria, un ruolo chiave è svolto dalle donazioni con dispensa da collazione, previste dall’articolo 737 del Codice civile. Si tratta di donazioni in cui il de cuius, nel momento della liberalità, dispensa espressamente il donatario dall’obbligo di collazione, ossia dal reintegro della donazione nella massa ereditaria. Questa dispensa è valida nei limiti della quota disponibile, e non può ledere i diritti degli altri legittimari. Fino al 2025, però, il trattamento fiscale di queste donazioni, al momento della divisione, non era del tutto chiaro, e poteva dare adito a interpretazioni restrittive da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con la riforma 2025, la situazione si chiarisce sensibilmente: il nuovo testo dell’art. 34 TUR precisa che le donazioni soggette a collazione non rilevano ai fini dell’imposta di registro nella divisione. Di conseguenza, per esclusione, si deduce che le donazioni con dispensa, non essendo soggette a collazione, mantengono invece il loro carattere di trasferimento autonomo e quindi possono ancora generare effetti impositivi se ridistribuite tra coeredi in sede di divisione.
Ciò significa che, se un bene ricevuto con dispensa viene successivamente oggetto di riequilibrio tra gli eredi (ad esempio per evitare l’azione di riduzione), quel trasferimento sarà soggetto a tassazione. In sostanza, la riforma tutela solo le donazioni effettivamente soggette a collazione; le altre continuano a seguire le regole ordinarie sull’imposta di registro, se implicano un trasferimento patrimoniale in divisione.
Questa distinzione diventa oggi fondamentale in fase di pianificazione successoria, perché spinge a valutare attentamente quando è opportuno inserire la dispensa e in quali casi potrebbe essere più vantaggioso evitarla, soprattutto se si prevede una successiva divisione equilibrata tra gli eredi.
Conclusione
La riforma fiscale 2025 ha finalmente risolto un nodo storico del sistema successorio italiano, intervenendo con precisione sull’articolo 34 del TUR per armonizzare l’istituto della collazione ereditaria con il trattamento fiscale della divisione ereditaria. Grazie alle nuove regole, le donazioni soggette a collazione non generano più imposizione indiretta in sede di divisione, eliminando definitivamente i tanto discussi conguagli fittizi e l’ingiusto aggravio fiscale che ne derivava.
Per i contribuenti, si tratta di una novità concreta e tangibile: ora è possibile donare in vita e successivamente dividere in modo equo, senza incorrere in duplicazioni d’imposta o interpretazioni restrittive da parte dell’Agenzia delle Entrate. Un vantaggio che si estende anche alla pianificazione successoria delle imprese familiari, sempre più orientate verso soluzioni stabili e sostenibili nel lungo periodo.
D’altra parte, la riforma non esclude l’attenzione e la consulenza professionale: rimangono distinzioni importanti, come nel caso delle donazioni con dispensa da collazione, che richiedono valutazioni tecniche sia sotto il profilo civile che fiscale. Affidarsi a un commercialista esperto in successioni o a un notaio competente in materia ereditaria è oggi più che mai fondamentale per strutturare una successione chiara, legittima e ottimizzata dal punto di vista fiscale.
In definitiva, la riforma 2025 segna un passo avanti verso una maggiore certezza del diritto e una fiscalità più giusta: due pilastri imprescindibili per la gestione del patrimonio familiare nel futuro.

