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giovedì 13 Novembre 2025

Cripto-attività e Fisco: cosa cambia da gennaio 2026 con la DAC-8 e la normativa MICAR

Il mondo delle criptovalute cambia volto: dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un nuovo impianto normativo che impatterà profondamente sugli operatori di cripto-attività. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, l’8 ottobre, in via preliminare un decreto legislativo che recepisce la Direttiva DAC-8, ampliando i meccanismi di cooperazione amministrativa fiscale a livello europeo.

Tradotto in parole semplici: i gestori di cripto-attività, come exchange, piattaforme di trading e wallet provider, dovranno comunicare obbligatoriamente i dati delle operazioni effettuate dagli utenti.

La normativa estende lo scambio automatico di informazioni anche a meccanismi transfrontalieri complessi che coinvolgono persone fisiche ad alto patrimonio, al fine di contrastare più efficacemente l’evasione fiscale internazionale.

Questo articolo ti spiegherà cosa cambia, chi sarà coinvolto, come adeguarsi e soprattutto quali strategie attuare per evitare sanzioni e muoversi nel rispetto della legge, risparmiando legalmente sulle tasse. Un tema caldo che interessa migliaia di investitori e operatori del settore crypto in Italia.

Cos’è il DAC-8

La Direttiva DAC-8 (n. 2023/2226/UE), approvata a livello europeo nel 2023, rappresenta un cambio di passo epocale nella gestione fiscale delle cripto-attività. L’obiettivo della direttiva è quello di colmare il vuoto normativo che fino ad oggi ha reso difficile il controllo, la tracciabilità e la tassazione delle operazioni in criptovalute. Il nuovo schema di decreto legislativo italiano, approvato in via preliminare l’8 ottobre 2024, recepisce pienamente questa normativa e segna un rafforzamento del sistema di cooperazione amministrativa tra i Paesi membri dell’Unione Europea.

Con l’entrata in vigore della DAC-8, viene ampliato in modo significativo l’ambito dello scambio automatico di informazioni fiscali. Fino ad oggi, infatti, solo alcune categorie di reddito venivano scambiate tra le autorità fiscali (ad esempio redditi da lavoro o immobiliari). Dal 1° gennaio 2026, invece, tutti i redditi indicati nella DAC del 2011 – tra cui anche assicurazioni sulla vita, pensioni e redditi da proprietà – saranno soggetti a trasmissione automatica.

Ma la vera novità riguarda le cripto-attività. Per la prima volta, anche gli operatori del mondo crypto saranno obbligati a fornire report dettagliati delle operazioni effettuate dagli utenti, con dati completi di natura anagrafica, fiscale e operativa. Una misura che alza drasticamente il livello di trasparenza e controllo fiscale, superando gli standard già elevati del Common Reporting Standard (CRS) e spingendosi oltre le raccomandazioni del GAFI in materia di antiriciclaggio.

Obblighi per gli operatori crypto

Il 2026 sarà l’anno cruciale per gli operatori di cripto-attività. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2026, tutti i prestatori di servizi crypto, come exchange, wallet provider, broker e piattaforme di scambio, saranno tenuti a trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate un pacchetto di dati dettagliatissimo riguardante gli utenti e le operazioni effettuate.

I dati da comunicare includeranno:

  • Informazioni anagrafiche dei clienti (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc.);

  • Dati fiscali completi (residenza ai fini fiscali, giurisdizione, ecc.);

  • Natura, quantità e tipologia delle operazioni effettuate, con riferimento specifico a scambi, conversioni, trasferimenti, depositi e prelievi.

L’obiettivo è duplice: da un lato, aumentare il livello di trasparenza fiscale nel mondo crypto, dall’altro, contrastare l’elusione e l’evasione fiscale internazionale, spesso veicolata attraverso transazioni digitali poco tracciabili.

Un aspetto fondamentale è che solo gli operatori autorizzati potranno continuare a operare. La normativa MICAR, in coordinamento con la DAC-8, impone infatti agli attuali e nuovi operatori di ottenere entro il 31 dicembre 2025 un’apposita autorizzazione, pena la sospensione dell’operatività. Chi oggi opera sotto regime nazionale OAM dovrà quindi adeguarsi al nuovo quadro europeo, ottenendo il via libera secondo gli articoli 60 e 63 del Regolamento UE 2023/1114.

Per evitare interruzioni nei servizi e sanzioni rilevanti, sarà fondamentale per ogni operatore crypto organizzarsi per tempo e iniziare il processo di regolarizzazione già nel corso del 2025.

Chi deve comunicare i dati

Il nuovo decreto legislativo italiano che recepisce la Direttiva DAC-8 individua con precisione i soggetti obbligati alla comunicazione fiscale. Si tratta dei cosiddetti “prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione”, suddivisi in due macro-categorie, come indicato nell’articolo 7 del decreto.

1. Prestatori autorizzati secondo il Regolamento UE 2023/1114

Rientrano in questa categoria:

  • Gli operatori autorizzati ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento UE 2023/1114 da un’autorità statale dell’Unione;

  • Gli operatori che prestano servizi nel territorio italiano tramite notifica prevista dall’articolo 60 del medesimo Regolamento (cioè autorizzati in altro Stato UE, ma abilitati a operare in Italia).

2. Altri soggetti residenti o stabiliti in Italia

Anche se non autorizzati secondo le norme europee, devono comunicare i dati:

  • Le entità o persone fisiche residenti fiscalmente in Italia;

  • Le entità costituite in Italia, che abbiano personalità giuridica o obbligo di dichiarazione dei redditi;

  • Le entità gestite in Italia, ovvero sotto controllo operativo italiano;

  • Le entità o persone fisiche con sede abituale di attività nel territorio dello Stato.

La formulazione ampia del decreto garantisce che nessun operatore rilevante possa sottrarsi agli obblighi di trasparenza. Anche chi offre servizi decentralizzati ma mantiene una presenza sostanziale o stabile in Italia sarà potenzialmente soggetto alla normativa.

Inoltre, è importante evidenziare che l’elenco dei soggetti obbligati è suscettibile di aggiornamenti e chiarimenti nel corso del prosieguo dell’iter legislativo, attualmente in fase preliminare.

Cripto-attività e Fisco: Novità - Commercialista.it

Impatto fiscale 

Con l’attuazione della DAC-8 e delle nuove disposizioni nazionali, il mondo delle cripto-attività entra definitivamente nel radar fiscale. L’Agenzia delle Entrate potrà accedere a un flusso costante e dettagliato di informazioni, che renderà molto più difficile omettere o sotto dichiarare i redditi derivanti da attività in criptovalute.

Gli investitori, in particolare, dovranno prestare grande attenzione alla dichiarazione dei proventi da cripto-attività, plusvalenze, interessi, e altri redditi, poiché le autorità fiscali avranno un quadro completo delle operazioni effettuate, incrociando i dati ricevuti dagli operatori. L’era dell’anonimato fiscale nel settore crypto può dirsi ormai chiusa.

Per gli High Net Worth Individuals (HNWI), ovvero i contribuenti ad alto patrimonio, la nuova normativa introduce inoltre un’estensione dello scambio di informazioni anche sui meccanismi fiscali transfrontalieri complessi. Questo implica che le strutture offshore, i trust e altri strumenti di pianificazione fiscale saranno oggetto di un controllo rafforzato.

Sul fronte degli operatori, l’adeguamento non sarà solo formale ma anche tecnologico: sarà necessario implementare sistemi di reporting automatizzato, aggiornare le procedure di KYC (Know Your Customer), e rafforzare le politiche AML (Anti-Money Laundering). Chi non si adeguerà rischia non solo sanzioni ma anche la revoca dell’autorizzazione all’attività.

In questo nuovo scenario, diventa strategico per tutti dotarsi di un piano di compliance fiscale, per ridurre il rischio e ottimizzare la tassazione in modo legale, sfruttando gli strumenti ancora disponibili nell’ambito della pianificazione patrimoniale.

Rischi e sanzioni 

L’entrata in vigore della Direttiva DAC-8 e del relativo decreto legislativo italiano non è soltanto un passaggio formale: prevede obblighi precisi, ma anche conseguenze rilevanti per chi non li rispetta. Il mancato adeguamento ai nuovi standard di comunicazione e trasparenza fiscale espone sia gli operatori di cripto-attività sia gli utenti finali a rischi concreti, sia dal punto di vista amministrativo che penale.

Per gli operatori, il rischio principale è la perdita dell’autorizzazione a operare nel mercato italiano o europeo. Come previsto dalla normativa MICAR, infatti, chi non ottiene l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2025 non potrà più offrire servizi nel settore crypto, né in Italia né, potenzialmente, in altri Stati membri. Inoltre, l’omessa o incompleta comunicazione dei dati può comportare sanzioni amministrative elevate, la cui entità sarà dettagliata nei decreti attuativi previsti nei prossimi mesi.

Gli utenti saranno invece soggetti a controlli fiscali mirati. In presenza di dati comunicati dagli exchanger che non coincidono con quanto dichiarato nel quadro RW o nella sezione delle plusvalenze del modello Redditi, l’Agenzia delle Entrate potrà avviare accertamenti automatici, con rischio di sanzioni per omessa dichiarazione, evasione fiscale e persino autoriciclaggio nei casi più gravi.

Per evitare tutto ciò, sarà cruciale:

  • Verificare periodicamente i propri movimenti crypto;

  • Correggere eventuali omissioni pregresse (ad esempio tramite il ravvedimento operoso);

  • Affidarsi a consulenti fiscali esperti in fiscalità digitale e cripto-valute.

Cripto-attività e Fisco: Novità - Commercialista.it

Strategie di pianificazione fiscale

L’arrivo della DAC-8 segna la fine dell’era della “zona grigia” per gli investimenti in cripto-attività. Tuttavia, ciò non significa che risparmiare sulle tasse sia impossibile. Al contrario, con una corretta pianificazione fiscale, è ancora possibile ottimizzare la propria posizione e ridurre il carico fiscale in modo legale e trasparente.

Ecco alcune delle strategie più efficaci da valutare:

1. Utilizzo del regime della “Plusvalenza sotto soglia”

Se la somma delle plusvalenze realizzate in un anno non supera i 2.000 euro, non è dovuta alcuna imposta. Monitorare attentamente le tempistiche e le quantità degli scambi può aiutare a restare sotto questa soglia, evitando tassazione.

2. Pianificazione del momento della vendita

Rimandare una vendita significativa a un anno fiscale successivo può evitare l’accumulo di redditi imponibili nello stesso esercizio. Questa tecnica è particolarmente utile per chi ha già registrato plusvalenze elevate da altri investimenti.

3. Compensazione delle plusvalenze con minusvalenze

Le minusvalenze derivanti da vendite in perdita possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze, abbattendo così l’importo imponibile. È fondamentale però documentare correttamente le operazioni.

4. Trasferimento in Paesi fiscalmente più favorevoli (con cautela)

Alcuni contribuenti valutano il trasferimento della residenza fiscale in Paesi a fiscalità più vantaggiosa. Questa strategia, tuttavia, richiede attenzione: l’Italia applica il regime di monitoraggio fiscale e controlli rigorosi sulle residenze fittizie, per cui è necessario trasferire anche il centro degli interessi vitali, non solo l’indirizzo anagrafico.

5. Utilizzo di strumenti di gestione patrimoniale

Trust, holding, polizze unit-linked o altri strumenti legali possono offrire interessanti vantaggi in termini di pianificazione e protezione del patrimonio crypto. Anche in questo caso, è essenziale agire sotto la guida di un consulente esperto.

Queste tecniche non solo aiutano a contenere il peso fiscale, ma anche a prevenire rischi legati a controlli futuri. La chiave è la trasparenza accompagnata da una strategia strutturata.

Cripto e decentralizzazione

Uno degli interrogativi più discussi a seguito dell’approvazione della DAC-8 riguarda l’impatto di questa normativa sulla finanza decentralizzata (DeFi). A differenza degli exchange centralizzati, dove esiste un’entità giuridica responsabile, molti protocolli DeFi operano tramite contratti intelligenti (smart contract) senza una sede fisica, senza organi direttivi e con una governance distribuita su community globali.

La DAC-8, però, non fa sconti: pur non potendo agire direttamente su protocolli decentralizzati, impone obblighi a qualsiasi soggetto che fornisca servizi crypto con una connessione stabile o abituale con l’Italia, anche se l’attività è formalmente decentralizzata.

Questo significa che:

  • Chi gestisce interfacce, portali o front-end accessibili dall’Italia può essere considerato “prestatore di servizi”;

  • Anche chi agisce come validator, operatore di nodo, fornitore di infrastrutture o liquidity provider in ambito DeFi, se residente in Italia o con struttura nel territorio, potrebbe essere soggetto a obblighi di comunicazione.

La normativa, quindi, tende a colpire i punti di contatto tra la DeFi e il mondo reale: wallet provider, aggregatori, bridge, portafogli custodial e gateway fiat. Resta invece ancora difficile, per ora, controllare direttamente l’utilizzo peer-to-peer o wallet non-custodial, anche se il legislatore europeo si sta muovendo per rendere tracciabili anche queste attività, in linea con il principio del “Know Your Transaction” (KYT).

In sintesi, chi lavora nel mondo della DeFi non può più sentirsi completamente al riparo. È il momento di iniziare a riflettere su forme di regolarizzazione e trasparenza, anche per le attività su piattaforme decentralizzate, anticipando i prossimi sviluppi normativi.

Conclusione

L’approvazione del decreto legislativo di recepimento della DAC-8 segna l’inizio di una nuova era per il mondo delle cripto-attività, in Italia e in tutta l’Unione Europea. Il settore, per anni considerato una “terra di nessuno” sul piano fiscale, sta ora entrando pienamente nel perimetro della trasparenza e della cooperazione amministrativa internazionale.

Il combinato tra DAC-8 e regolamento MICAR impone agli operatori un percorso di adeguamento rapido e strutturato: ottenere l’autorizzazione a operare entro il 31 dicembre 2025, implementare sistemi di reportistica fiscale automatizzata, rispettare le norme sul monitoraggio e comunicazione dei dati fiscali. In caso contrario, il rischio è quello di essere esclusi dal mercato o incorrere in pesanti sanzioni.

Per gli investitori e i risparmiatori, invece, la parola d’ordine è compliance. Con l’avvio dello scambio automatico di informazioni e l’allineamento delle piattaforme crypto agli standard europei, diventa imprescindibile dichiarare correttamente ogni tipo di attività in criptovalute, adottando una strategia fiscale chiara, documentata e sostenibile nel tempo.

In questo contesto, il ruolo del commercialista diventa centrale. Affidarsi a un professionista esperto in fiscalità internazionale e digitale permette non solo di evitare errori o sanzioni, ma anche di ottimizzare legalmente la tassazione, sfruttando tutte le opportunità previste dall’ordinamento.

La sfida non è solo adeguarsi, ma trasformare la compliance in un vantaggio competitivo. Chi si muove per tempo, con metodo e trasparenza, potrà continuare a operare e investire nel mondo delle cripto in modo sereno, legale e profittevole.

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