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martedì 16 Aprile 2024

Tracciabilità flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari  finalizzata  a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i  subappaltatori  e  i subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  nonché  i  concessionari   di finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo  interessati  ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono  utilizzare  uno  o  più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche….

L. 13 agosto 2010, n. 136. (Gazz. Uff. N. 196 del 23 agosto 2010 Serie Generale) Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Modificativo: D. L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17
dicembre 2010, n. 217.

 

Entrata in vigore: 19 dicembre 2010

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari  finalizzata  a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori,  i  subappaltatori  e  i subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  nonché  i  concessionari   di finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo  interessati  ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono  utilizzare  uno  o  più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso  la  società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in  via  esclusiva,  fermo  restando quanto previsto dal comma 5, alle  commesse  pubbliche.   Tutti  i  movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture  pubblici  nonché alla gestione dei finanziamenti  di  cui  al  primo  periodo  devono  essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma  3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo  strumento  del  bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di  incasso  o  di  pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.     

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni  e servizi rientranti tra  le  spese  generali  nonché  quelli  destinati  alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto  corrente dedicato di cui al  comma  1,  anche  con  strumenti  diversi  dal  bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la  piena  tracciabilità  delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile  in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al  medesimo  comma 1.

3.   I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,  assicurativi   e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e  fornitori  di  pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono  essere  eseguiti  anche con strumenti diversi  dal  bonifico  bancario  o  postale,  fermo  restando l’obbligo di documentazione  della  spesa.   Per  le  spese  giornaliere,  di importo inferiore o uguale a 1. 500 euro, relative agli interventi di cui  al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante  e  l’obbligo  di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo  cassa  cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo  di  rendicontazione,  deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro  strumento  di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni,  in  favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi  e  alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,  questi  ultimi  possono essere successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o  postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire  la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli  strumenti  di pagamento devono riportare, in relazione a  ciascuna  transazione  posta  in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al  comma  1, il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall’Autorità   di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove  obbligatorio  ai  sensi  dell’articolo  11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico  di  progetto  (CUP).   In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello  spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

[6. La stazione appaltante richiede il CUP alla  struttura  di  supporto CUP,  operativa  presso  il  Dipartimento  per  la   programmazione   e   il coordinamento della politica economica della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri. ]

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla  stazione  appaltante  o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima  utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,  nonché,  nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate  ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono,  altresì,  a  comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8.   La  stazione  appaltante,  nei  contratti   sottoscritti   con   gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al  comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la  quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria  controparte  agli  obblighi  di tracciabilità finanziaria di  cui  al  presente  articolo  ne  dà  immediata comunicazione   alla   stazione   appaltante   e   alla   prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione  appaltante o l’amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con  i subappaltatori e i subcontraenti della filiera  delle  imprese  a  qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la  quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero  degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle  operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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