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lunedì 15 Aprile 2024

Presti e Finanziamenti garanti fino all’80% dal Fondo Centrale di Garanzia

I provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono a tutte le PMI e alle imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore.

Lo scopo principale delle nuove misure è quello di attenuare i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo.

I provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono a tutte le PMI e alle imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore.

Lo scopo principale delle nuove misure è quello di attenuare i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo.

Cosa è il Fondo centrale di garanzia?

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese. Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fideiussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Quali sono le novità introdotte dall’articolo 49?

La concessione della garanzia del Fondo alle imprese diventa gratuita per tutte le operazioni finanziare previste
Fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia). L’importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro. La valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi. Tale previsione consente l’accesso alla garanzia da parte di quelle imprese  economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell’accesso all’incentivo pubblico. I finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3. 000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario. Diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno del 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro. La “Sezione speciale microcredito” del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell’importo di finanziamento.

Quali sono le novità introdotte dall’articolo 56 intitolato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”?

La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (cosiddetta moratoria). I finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione di cui all’articolo 56 sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia della sezione speciale del Fondo è concessa a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria.

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