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giovedì 28 Marzo 2024

Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.

La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini – blindati fino a poco tempo fa al 30 giugno 2016 – per la rivalutazione de quote non negoziate in mercati regolamentati e non detenute in regime di impresa. Si tratta di una grossissima opportunità, per ottenere risparmio lecito d’imposta sulle plusvalenze da cessione,che consente, nella prospettiva di una proficua creazione di valore economico, di ottenere una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. Vediamo fino a quando è possibile aderire e chi può farlo, come funziona la rivalutazione, e come ridurre o azzerare la tassazione.

Riapertura dei termini per la rivalutazione di partecipazioni 2017

La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini – blindati fino a poco tempo fa al 30 giugno 2016 – per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni di società di capitali (Srl – Spa – Sapa) non negoziate in mercati regolamentati,che siano detenute, non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017.

Si tratta di una grossissima opportunità, confermata ancora una volta, per ottenere risparmio lecito d’imposta sulle plusvalenze da cessione, che consente, nella prospettiva di una proficua creazione di valore economico, di ottenere una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici.

Da cogliere al volo entro il termine prorogato al 30 giugno 2017!

Come funziona il meccanismo della rivalutazione e come si produce il beneficio fiscale?

Il sistema della rivalutazione di quote societarie ex articolo 1, commi 887 e 888 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, attraverso lo smobilizzo agevolato della partecipazione, consente in sostanza di “affrancare” la plusvalenza generata dalla cessione delle quote (comprese le ipotesi di permuta) attraverso uno scambio tra gettito fiscale immediato e risparmio fiscale futuro.

In pratica consiste di optare per la corresponsione di una conveniente imposta sostitutiva “secca” con aliquota all’8% applicabile sul valore di acquisto della partecipazione (qualificata e non) rivalutato con apposita perizia giurata di stima, in luogo, di quelle di gran lunga più onerose del 49, 72% per le partecipazioni qualificate e del 26% per quelle non qualificate, che andrebbero a tassare maggiormente la plusvalenza in regime ordinario con aggiunta dell’aliquota IRPEF del rispettivo scaglione.

La rivalutazione della quota determina dunque una “sterilizzazione” della tassazione dei plusvalori emergenti in sede di trasferimento della stessa, i quali diversamente, rientrerebbero nel regime di imposta ex art. 67 e 68 del TUIR. Il risultato finale è quello di generare un carico fiscale ridotto o addirittura di annullarlo

Requisiti di ammissione alla procedura di rivalutazione delle partecipazioni:

Requisiti soggettivi: i titolari delle quote devono essere:

persone fisiche

società semplici e soggetti equiparati ex art 5 TUIR

enti non commerciali;

Requisiti oggettivi: le partecipazioni

devono essere detenute alla data del 1° gennaio 2017,

devono rappresentare beni per operazioni estranee all’attività di impresa

non devono essere relative a società quotate in borsa.

La perizia giurata di stima : come ridurre o azzerare la tassazione

Il valore “fiscale” ai fini del computo della plusvalenza va determinato con apposita perizia giurata di stima redatta entro il 30 giugno 2017 ai sensi dell’art. 64 del c. P. C. Da un professionista abilitato (dottori commercialisti ovvero ragionieri, periti commerciali o revisori contabili, iscritti agli appositi albi) e sostituisce il costo di acquisto al lordo degli oneri incrementativi.

Tecnicamente, dal prezzo di vendita della quota si sottrae il valore periziato, annullando, nell’ipotesi in cui il prezzo di vendita venga fatto coincidere con il valore stimato, o comunque riducendo la plusvalenza latente generatasi.

NB Se il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata risulti inferiore al valore di perizia, la minusvalenza realizzata non avrà rilevanza fiscale per il cedente.

Attenzione Il costo rivalutato è utilizzabile unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, quali le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma non per la determinazione dei redditi di capitali, quali quelli derivanti a seguito di recesso, esclusione del socio o liquidazione della società.

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Tempi lavorazione con la documentazione disponibile:5 feriali.

Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente.

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