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Tassa di Vidimazione Annuale Libri

Tassa di vidimazione annuale libri 2013: da versare entro il 16 marzo 2013 le società di capitali ( S.p.A., S.r.l., S.a.p.a. ), comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione. La vidimazione dei registri contabili la vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori.

Tassa Vidimazione Annuale Libri: Scadenza entro 16.03.2016

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 04/03/2016 - 30423 visualizzazioni.
Tassa Vidimazione Annuale Libri: Scadenza entro 16.03.2016

Tassa di Vidimazione annuale libri (concessione governativa): da versare entro 16. 03. 2016

 

Entro il 16. 03. 2016, a norma dell’articolo 23 della Tariffa allegata al D. P. R. 641/1972, saranno tenuti al versamento della tassa di concessione governativa i seguenti soggetti:

  •  società per azioni;
  •  società in accomandita per azioni;
  •  società a responsabilità limitata (anche la s. R. L. Semplificata);
  •  società consortili a responsabilità limitata o per azioni;
  •  sedi secondarie di società estere;
  •  consorzi e aziende di enti locali;
  •  enti pubblici;

nella misura di € 309,87, se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l’importo di € 516. 456,90 e di € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

N. B. La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito e, pertanto, in caso di aumenti o riduzioni dello stesso, successivi a tale data, non incidono sull’importo della tassa dovuto per l’anno in corso, bensì sull’importo della tassa dovuta per l’anno successivo.

Modalità e termini di versamento
Tassa forfetaria (per S. P. A. , S. A. P. A. , S. R. L. , Società Consortili per azioni o a responsabilità limitata, Aziende Speciali e Consorzi  fra Enti territoriali costituiti ai sensi della Legge 142/1190 sostituita dal Decreto Legislativo 267/2000)

 

Il pagamento della tassa di concessione governativa può avvenire con le seguenti modalità:

ü in caso di soggetti neo costituiti, ovvero per l’anno di inizio attività, l’importo sopra riportato (€ 309,87, se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l’importo di € 516. 456,90 e di € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo) deve essere eseguito su conto corrente postale n. 6007 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 – Pescara, Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

ü per gli anni successivi, il versamento va effettuato entro il termine di pagamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente (16 marzo), utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, Sezione Erario – Codice Tributo “7085” – Causale: “Tassa annuale vidimazione libri sociali”. Per le richieste di bollatura presentate dal 1° gennaio fino al termine previsto per tale adempimento deve essere esibita la ricevuta dell’anno precedente.

La tassa di concessione governativa non è dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l’applicazione della tassa annuale forfetaria poiché non viene richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, nel corso dell’anno, deve essere versata la tassa forfetaria, mentre, in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfetario già effettuato entro marzo si considera valido per l’intero anno ed il regime forfetario cessa di operare nell’anno successivo a quello della modifica.

In ogni caso, la copia del versamento effettuato con il modello F24 deve essere allegata al Modello L2, mentre se viene effettuato con conto corrente postale deve essere allegata la Ricevuta di Attestazione Pagamento.

 

Soggetti esenti

Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997), le Cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381) e le associazioni di volontariato.

Sono esenti dal pagamento anche il formulario di identificazione trasporti dei rifiuti e il registro di carico e scarico dei rifiuti.

Tassa ordinaria (per Imprese individuali,  Società di persone, cooperative, Consorzi  ex art. 2612 Codice Civile, Professionisti, Società Cooperative a responsabilità limitata, Mutue assicuratrici)

Il pagamento ammonta ad € 67,00 per ogni registro di 500 pagine o frazione. Deve essere eseguito su conto corrente postale n. 6007 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 – Pescara, Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali.

 

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