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domenica 17 Marzo 2024

Carburante e Combustibile

Carburante e combustibile detraibilità iva e deducibilità del costo abolizione scheda carburante acquisti con carta di credito, carburante: per chi acquista carburante o combustibile esclusivamente con carta di credito è abolita la scheda carburante , resta salvo il diritto per la detrazione iva e deducibilità del costo.

CARBURANTE: PER CHI ACQUISTA CARBURANTE O COMBUSTIBILE ESCLUSIVAMENTE CON CARTA DI CREDITO È ABOLITA LA SCHEDA CARBURANTE , RESTA SALVO IL DIRITTO PER LA DETRAZIONE IVA E DEDUCIBILITÀ DEL COSTO.

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 13/11/2012 - 49095 visualizzazioni.

i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente     della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.   

CARBURANTE: Per chi acquista carburante o combustibile esclusivamente  con carta di credito è abolita  la Scheda Carburante , resta salvo il diritto per  la detrazione Iva e deducibilità del Costo.   Le  novità  introdotte  dal  decreto  legge  13 maggio 2011, n. 70 (cd “decreto sviluppo”)      

La documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione è soggetta ad una specifica disciplina, derogatoria delle ordinarie regole previste dal D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di certificazione delle operazioni.   In particolare, con l’articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, è stato disposto che “con decreti del Ministro delle Finanze saranno stabilite norme dirette a   disciplinare   la   documentazione   relativa   agli   acquisti   di   carburanti   per     autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’I. V. A. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 del D. P. R.   26  ottobre  1972,  n.   633,  potrà  essere  stabilita  nella  forma  di  scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare l’operazione.    Con   gli   stessi   decreti   saranno   stabilite   le   modalità   per   la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione”.   La disciplina attuativa della c. D. “scheda carburante” è stata prevista con il D. M. 7 giugno 1977; successivamente il D. P. R. 10 novembre 1997, n. 444 (attuativo della delega contenuta nell’art. 3, comma 137, lett. D), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha dettato specifiche norme regolamentari che hanno modificato le regole di redazione   della   scheda   predetta,   anche   al   fine   di   semplificare   il   relativo adempimento.  

L’istituzione e la tenuta della scheda carburante rileva sia ai fini IVA – in quanto dalla sua regolare tenuta discende l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – sia ai fini della deduzione del costo di acquisto in relazione all’imposizione diretta. Tale previsione si collega al divieto per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, contenuto nella medesima disposizione, di emettere fattura per la cessione di tali prodotti, salvo che per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di taluni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

L’articolo  7, comma  2, lettera  p),  del  D. L.   13  maggio  2011,  n. 70 (c. D. Decreto sviluppo) – convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 – ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del richiamato D. P. R. N. 444 del 1997, prevedendo che “In deroga a quanto stabilito al comma 1,

i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente     della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.  

In via preliminare occorre precisare che le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione  si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente  il  quale  utilizza,  per il pagamento,  un sistema  di tessere  magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.  

Come  già chiarito  con  la  circolare  n. 205  del  12  agosto  1998, infatti,  il rapporto che si instaura per effetto del richiamato contratto di “netting”, è riconducibile alla somministrazione di beni di cui all’articolo 1559 del Codice civile, “contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. Non è, pertanto, assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del citato D. P. R. N. 444 del 1997, che delimitano l’ambito applicativo della disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sviluppo.  

Forniamo alcuni chiarimenti in merito agli effetti delle disposizioni normative introdotte dal Decreto sviluppo relative alla soppressione  della  scheda  carburante  per  i  soggetti  che  effettuano  l’acquisto mediante carte di credito, carte di debito o carte  prepagate emesse da operatori finanziari  soggetti  all’obbligo  di  comunicazione  previsto  dall’articolo  7,  sesto comma, del D. P. R. N. 605 del 1973.    

1. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D. P. R. N. 444 del 1997 che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.   La norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.   Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. Contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.   I due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi: anche alla luce delle finalità di semplificazione che il legislatore ha inteso perseguire, deve ritenersi che la scelta dell’uno o dell’altro sistema di documentazione possa essere riferita al soggetto d’imposta – esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale – in modo unitario.

In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.  

Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.   Naturalmente,   se   contestualmente   all’acquisto   di   carburante   vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l’acquisto     di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione.  

Inoltre, considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati,  in via generale, alla  tenuta di conti correnti  bancari  o  postali  “dedicati”  all’attività  svolta,  la  carta  utilizzata  per l’acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale.  

L’articolo 1, comma 3-bis, del D. P. R. N. 444 del 1997 dispone, infine, che le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.   Si tratta, in particolare, delle banche, della società Poste italiane Spa, degli intermediari   finanziari,   delle   imprese   di   investimento,   degli   organismi   di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio, nonché di ogni altro operatore finanziario, tenuti a “rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1. 500 euro”. Tali soggetti sono, inoltre, tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché  la  natura  degli  stessi,  e  tali  comunicazioni  sono  archiviate  in  apposita sezione, “con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale”.      Il richiamato obbligo di comunicazione, per espressa previsione dell’articolo  7, comma 6, non opera con riferimento ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui la normativa nazionale non risulta applicabile. Da ciò discende che, stante l’espresso richiamo operato dall’articolo 1, comma 3-bis, all’obbligo di comunicazione previsto dal D. P. R. N. 605 del 1972, le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia.   

2. Documentazione delle operazioni 

Le modifiche apportate dal decreto legge n. 70 del 2011, adottate in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, non possono far venire meno, in toto, l’esigenza di disporre di una serie di elementi, necessari a consentire   la  verifica   dell’esistenza   del  diritto  alla  detrazione   IVA  e  della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente. Detti elementi, in particolare, sono indispensabili per ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un’attività d’impresa o un’arte o una professione.

Si ritiene, pertanto, necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo. Le richiamate indicazioni si riferiscono, evidentemente, ad un contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. Va da sé che  la  documentazione  dalla  quale  risultino  ulteriori  dettagli  che  valgano  ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più     agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore – dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione – possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione.    

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