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Interpello agenzia entrate ai sensi articolo 11 legge 27 luglio 2000 numero 212, archivio e notizie fiscali aggiornate.

Assegnazione di Azioni a titolo di divendo: Trattamento fiscale

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 21/04/2016 - 34024 visualizzazioni.
Assegnazione di Azioni a titolo di divendo: Trattamento fiscale

Caso esaminato a titolo di esempio

RISOLUZIONE N. 12/E  Agenzia Entrate Roma, 07 febbraio 2012 Oggetto

Interpello:   Articolo   11,   legge   27   luglio   2000,   n.    212   – Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo – Articolo 94, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Quesito 

ALFA S. P. A. (di seguito ALFA o Società), premesso che:

·     in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2008, ha deliberato nel marzo del 2009 la distribuzione di un dividendo costituito in parte in denaro – in misura pari a 0,15 euro per ogni azione detenuta – e in parte in natura – nella misura di un’azione ordinaria ogni 25 possedute;

·     l’attribuzione delle  azioni  a  titolo  di  dividendo  è  avvenuta mediante prelievo di azioni proprie detenute in portafoglio acquisite in precedenza sul mercato;

·     ha   considerato  l’assegnazione  delle   azioni   proprie   come dividendo con presumibile tassazione in capo ai soci del valore normale delle azioni assegnate pari a circa [850] milioni di euro;

·     la risoluzione n. 26/E del 07 marzo 2011 ha chiarito che l’assegnazione  di  azioni  proprie  è  assimilabile,  sul  piano fiscale, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti in cui le predette riserve trovino capienza nello stesso e, per l’eccedenza, una distribuzione di dividendi;

·     il  principio  enunciato  nella  citata  risoluzione  è  innovativo rispetto ai precedenti di prassi e, ove confermato, determinerebbe la necessità per ALFA di modificare il “Prospetto del capitale e delle riserve” di cui al quadro RF del modello Unico, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa nei termini di legge stabiliti;

·      sussistono  obiettive  condizioni  di  incertezza  in  ordine  al principio di cui sopra;

chiede  di  avere  conferma  del  corretto  trattamento  tributario  applicabile  alla fattispecie esaminata.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

La Società ritiene che l’attribuzione di azioni proprie costituisca un’operazione di natura patrimoniale che non produce alcun effetto sul piano reddituale.

L’operazione in oggetto non determinerebbe infatti per i soci assegnatari né un arricchimento né un impoverimento, atteso che il valore  economico  delle  partecipazioni  detenute  rimarrebbe  invariato,  ripartendosi tuttavia su un maggior numero di titoli, come nell’ipotesi di aumento gratuito di capitale.

Nella specie, ALFA non condivide l’affermazione contenuta nella risoluzione n. 26/E citata, in base alla quale la diminuzione della riserva di utili che non trova capienza nel capitale sociale configurerebbe l’ipotesi di una distribuzione di dividendi. Sul punto, viene osservato come la riduzione del patrimonio sociale si  produrrebbe immediatamente al  momento dell’acquisto delle azioni proprie da parte della Società, mentre la successiva cancellazione della riserva per effetto dell’assegnazione ai soci non determinerebbe alcuna riduzione patrimoniale e tantomeno una distribuzione di dividendi.

In altri termini, l’eliminazione della riserva, quale mera posta rettificativa dell’attivo patrimoniale, non rappresenterebbe mai una distribuzione di utili in     quanto si  tratterebbe di risorse già “consumate” (impiegate) all’atto di acquisto delle azioni da parte della Società.

In definitiva,  a  parere  dell’interpellante,  l’eliminazione  della  riserva azioni proprie, pur mantenendo il capitale sociale invariato, non configurerebbe mai una distribuzione di dividendi.

Tutto ciò premesso, ALFA chiede che venga: 

·      riesaminata  l’interpretazione  resa  nella  risoluzione  n.   26/E  per affermare che l’assegnazione di azioni proprie non costituisce in ogni caso utile per i soci assegnatari;

·      precisato che l’ammontare della riserva azioni proprie da imputare a capitale sociale è costituito esclusivamente dalla quota della stessa corrispondente al valore nominale delle azioni proprie acquistate e successivamente assegnate.

Si tratta, infatti, di somme su cui sono già state assolte le imposte da parte dei soci uscenti che hanno in precedenza  ceduto  le  azioni  alla  Società.

Diversamente argomentando, si produrrebbero effetti di doppia imposizione delle somme in questione, una prima volta in capo ai soci uscenti sotto forma di capital gain e una seconda volta in capo ai soci assegnatari sotto forma di distribuzione di dividendi.

Parere della Direzione

La fattispecie sottoposta all’esame della scrivente investe il corretto trattamento fiscale dell’operazione di assegnazione di azioni proprie da parte della Società ai soci, iscritte in bilancio tra le poste dell’attivo patrimoniale conformemente a quanto prescritto dai principi di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

La questione ha già formato oggetto di una precedente pronuncia da parte dell’amministrazione finanziaria, che si è espressa sul tema con la risoluzione n.      26/E del 2011 a cui, pertanto, occorre fare rinvio precisando, tuttavia, quanto di seguito specificato. Nella specie, ALFA chiede che l’assegnazione di azioni proprie venga, in ogni caso, considerata un’operazione di natura patrimoniale che non produce effetti reddituali in capo ai soci assegnatari.

In via di principio, torna utile ribadire in questa sede che l’acquisto di azioni proprie – operazione prodromica a quella della successiva assegnazione – riverbera effetti sul capitale sociale in termini di restituzione dei conferimenti ai soci che decidono di uscire dalla compagine sociale ovvero di ridurre la loro esposizione al rischio d’impresa.

I  principi  contabili  internazionali  IAS/IFRS  (cfr.   IAS  32,  par.   33) segnalano come l’acquisto di azioni proprie da parte dell’entità determini una riduzione del capitale, da operarsi direttamente sulle singole poste patrimoniali ovvero indistintamente contabilizzando una posta di rettifica con segno negativo nel patrimonio netto.

L’impostazione adottata dai principi contabili nazionali, a cui risulta informato il bilancio della Società, prevede invece che le azioni proprie detenute in portafoglio – che non possono eccedere la quinta parte del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2357, comma 3, del codice civile – siano contabilizzate tra gli asset dell’attivo patrimoniale con conseguente iscrizione di una riserva di patrimonio netto di pari importo, resa indisponibile fino al mantenimento dei titoli in portafoglio da parte della società emittente. Come precisato nella risoluzione n. 26/E richiamata dal soggetto istante, la diversa rappresentazione contabile non snatura la sostanza economica del fenomeno quale operazione di natura patrimoniale non produttiva di effetti sul piano reddituale in capo ai soci.

Seppur diverso il trattamento contabile l’operazione  esprime,  tanto  nel  bilancio  IAS  compliant  quanto  nel  bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, un fenomeno tipicamente patrimoniale.

L’effetto di riduzione del patrimonio sociale conseguente all’acquisto di azioni  proprie  si  consolida (rectius formalizza) solo al momento dell’assegnazione ai soci delle azioni detenute in portafoglio con contestuale smobilizzo della riserva patrimoniale   precedentemente  iscritta. In buona sostanza, gli effetti che derivano dall’operazione di specie sono del tutto analoghi a quelli che si produrrebbero se le azioni proprie, anziché essere assegnate, venissero in seguito annullate con la differenza che, in tale seconda ipotesi, la riduzione del patrimonio sociale verrebbe accompagnata anche da una diminuzione dei titoli azionari in circolazione.

Più nello specifico, nell’ipotesi di acquisto e successivo annullamento occorrerebbe, da un lato, ridurre il capitale sociale per un importo pari al valore nominale delle azioni annullate e, dall’altro, abbattere la riserva precedentemente costituita per la quota parte del valore di acquisto eccedente il valore nominale dei titoli partecipativi.

Si ipotizzi, per  semplicità, un capitale sociale pari a diecimila euro, l’acquisto di cento azioni proprie di valore nominale pari a cento [valore nominale di 1 euro per azione] ad un costo di mille euro e conseguente iscrizione di una riserva di utili indisponibile di pari importo [1. 000]. Ne deriva, in sede di annullamento, la riduzione del capitale per un importo pari a euro cento [da 10. 000 a  9. 900] e la cancellazione della riserva iscritta per novecento. Risulta, pertanto, liberata la riserva azioni proprie per una quota pari a cento; quota che torna ad assumere la stessa natura che aveva in origine prima che venisse posto il vincolo civilistico di indisponibilità sulla stessa. Nella diversa ipotesi di acquisto e successiva assegnazione delle azioni proprie, invece, il capitale sociale resta contabilmente invariato e la riserva azioni proprie [nell’esempio pari a 1. 000] è cancellata.

E’ di tutta evidenza che, in questo caso, ai fini fiscali, il capitale sociale si riduce [9. 900] e si ricostituisce, alla stregua di un aumento gratuito di capitale, nella misura precedente l’acquisto delle azioni proprie da parte della Società [nell’esempio pari a 10. 000 euro], in quanto la riserva liberata [i. E. 100] deve considerarsi trasferita nel capitale.

In sostanza, la struttura del capitale sociale risulta modificata rispetto a quella precedente l’operazione di assegnazione delle azioni.

Ciò in considerazione dell’equivalenza degli effetti relativi all’attribuzione di azioni proprie con quelli dell’annullamento in cui, come già evidenziato, a parità di risultato contabile [10. 000] il capitale si riduce e la riserva, nei limiti del valore nominale delle azioni annullate, torna libera. Sulla base di questa ricostruzione, restano valide le considerazioni contenute nella risoluzione n. 26/E laddove si afferma che l’assegnazione delle azioni  proprie risulta  assimilabile, ai  fini  fiscali,  ad  un  aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale.

Sul punto, che forma oggetto della prima questione sollevata dalla Società, si ribadisce che, in ipotesi di assegnazione di azioni proprie acquistate sopra la pari (come nell’esemplificazione numerica sopra riportata), la quota di riserva (azioni proprie) impiegata per “finanziare” l’aumento gratuito di capitale è pari al valore nominale del capitale che le azioni assegnate rappresentano.

L’eccedenza costituisce, infatti, una mera posta di rettifica che trova la sua ragion d’essere nell’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo di bilancio ad un costo di acquisto superiore al loro valore nominale.

Ne deriva che, in caso di successiva riduzione del capitale da parte della Società, tale riduzione dovrà essere imputata con precedenza alla quota parte di capitale derivante da passaggi di riserve di utili a capitale determinando, pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 6, del TUIR, una distribuzione di dividendi per la quota parte di utili (o riserve di utili) in esso precedentemente incorporate.

Quanto alla seconda questione posta da ALFA, relativa all’affermazione contenuta nella risoluzione n. 26/E secondo cui l’eventuale eccedenza degli utili che non trova capienza nel capitale sociale configura l’ipotesi di distribuzione di dividendi, occorre qui precisare che detta eccedenza emerge nell’ipotesi in cui il capitale sociale, per effetto di operazioni poste in essere dalla Società in epoca antecedente, sia già costituito in tutto o in parte da utili pregressi.

Tornando all’esempio precedente, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui il capitale risulti formato da utili per un importo eccedente euro [9. 900].

In tale ipotesi, al fine di determinare la quota parte di riserva di utili “cristallizzata” in via definitiva nel capitale sociale all’atto dell’assegnazione delle azioni, il confronto deve essere operato con il capitale sociale al netto della quota parte dello stesso già formato con utili o riserve di utili. A titolo esemplificativo, se la parte di capitale sociale già costituita con utili ammontasse a euro [9. 960], il trasferimento a capitale della riserva azioni proprie di cento troverebbe capienza solo per un importo pari a euro quaranta, mentre l’eccedenza di sessanta configurerebbe la distribuzione di dividendi.

In definitiva, per quanto sopra argomentato, deve concludersi nel senso che la fattispecie in esame genera in capo ad ALFA una: –  riduzione del patrimonio netto in  misura corrispondente alle  risorse impiegate per l’acquisto delle azioni proprie;

· diversa composizione del patrimonio netto che impone di monitorare, ai fini fiscali, la parte di utile confluita nel capitale sociale per effetto dell’acquisto dei titoli partecipativi;

· eventuale distribuzione di dividendi nella particolare ipotesi in cui la quota  di  capitale  sociale  costituita da apporti risultasse incapiente rispetto alla quota di riserva di utili corrispondente al valore nominale delle azioni.

Tutto quanto sopra precisato, si confermano in questa sede le istruzioni contenute nella risoluzione n. 26/E con le ulteriori specifiche sopra evidenziate.

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