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Riportabilità delle perdite: Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa

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Riportabilità delle perdite: Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa

Le novità riguardano, in particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplinano rispettivamente le  modalità di riporto a  nuovo delle perdite:

  • di periodo;
  • dei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 84 – come riformulato dalla Manovra correttiva 2011 introduce “a sistema” un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile.

Riportabilità delle perdite: Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa

Sintesi della Circolare N. 53 Agenzia delle Entrate in materia di trattamento fiscale delle perdite d’impresa ai sensi del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa  L’articolo  23,  comma  9,  del  decreto  legge  n.   98  del  2011,  recante  “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” [c. D. Manovra correttiva 2011],  convertito con  modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,  ha introdotto alcune modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES.

Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall’altro, un limite quantitativo “di periodo” all’utilizzo delle stesse.

La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa, tra l’altro, che la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto:

a. Evita che  le  imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza; operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione relativa alla limitazione temporale al riporto;

b. Limita  complesse  valutazioni  in  ordine  alla  recuperabilità  delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio;

 c. Garantisce  un  effetto  di  stabilizzazione  sul  gettito,  attesa  la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.  

Ambito soggettivo

L’articolo 84, comma 1, del TUIR, come emendato dal decreto legge n.98 del 2011, statuisce che: “La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’ articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’ articolo 109, comma 5.

Detta  differenza potrà  tuttavia essere  computata in diminuzione del  reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80”.

L’intervento normativo in esame riguarda esclusivamente la disciplina relativa al riporto delle perdite d’impresa contenuta nell’articolo 84 del TUIR.

Le modifiche interessano, pertanto, esclusivamente i soggetti IRES contemplati nell’articolo 73 del TUIR, con alcune espresse esclusioni. Si tratta, in particolare, di:

– società per azioni e in accomandita per azioni,   società   a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società  europee di cui regolamento  (CE)  n.2157/2001  e  società  cooperative  europee di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

a. Enti  pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno   per   oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

b. Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Non risultano interessati dalle modifiche in commento i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il limite del riporto quinquennale ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 del TUIR.

Inoltre, per effetto del rinvio operato dall’articolo 143, comma 2, del TUIR alle disposizioni dell’articolo 8 del medesimo testo unico, restano esclusi dalle nuove regole previste in materia del riporto in avanti delle perdite gli enti non  commerciali che  esercitano attività  d’impresa, di  cui  alla  lettera

c. Del menzionato articolo 73.

Ambito oggettivo

Come già in precedenza evidenziato, per effetto delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2011 al comma 1 dell’articolo 84 del TUIR è venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato introdotto un limite “di periodo” al relativo utilizzo in misura forfetaria pari all’ottanta per cento del reddito imponibile.

La limitazione quantitativa, tuttavia, non fa venire meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite, in quanto la finalità dell’intervento è solo quella di “modulare” l’ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta. Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività L’articolo 23  del  decreto legge n. 98  del 2001 interviene anche  sul comma 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplina le modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d’imposta.

In particolare, il riformulato comma 2 dell’articolo 84 stabilisce che: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo  dei  periodi  d’imposta  successivi entro il limite  del  reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”.

Nel riconfermare per tali soggetti il sistema di riporto in misura piena delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, è stata espunta la precisazione “senza alcun limite di tempo” contenuta nella previgente   formulazione della norma, non più significativa atteso il venir meno del limite temporale all’utilizzo delle perdite nell’ambito del nuovo regime ordinario basato sul riporto illimitato delle stesse.

Il limite di utilizzo delle perdite previsto dalla disciplina in esame non si applica dunque alle perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione”, le quali sono utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo.

In   altri  termini,  il   rinvio  alle  “modalità  previste al comma 1” dell’articolo 84 non attiene alla misura delle perdite utilizzabili, le quali, se maturate nei primi tre periodi d’imposta, sono utilizzabili per l’intero importo.

Così, ad esempio, una società costituita nel 2009, che abbia subito nei primi tre periodi d’imposta di attività perdite per complessivi € 50.000 e che nel 2012 subisca una perdita ulteriore di € 10.000, portà utilizzare per intero e senza limiti temporali le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta, mentre la perdita relativa al periodo d’imposta 2012 sarà utilizzabile nei limiti dell’ottanta per cento del reddito imponibile.

 

Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite

Nell’ambito del regime della trasparenza fiscale, l’articolo 115, comma  3, del TUIR così dispone: “Le  perdite  fiscali  della  società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate  ai soci in proporzione alle rispettive quote  di  partecipazione  ed  entro  il limite della propria quota del patrimonio netto  contabile della  società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative  agli  esercizi  anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono   essere   utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”.

La norma stabilisce, dunque, la regola dell’utilizzo esclusivo in capo a ciascun soggetto delle perdite formatesi nei periodi d’imposta antecedenti quello di esercizio dell’opzione.

Tali perdite risultano, pertanto, utilizzabili solo dai soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesimi prodotti.

Non si genera, pertanto, alcuna commistione tra le perdite pregresse generatesi ante regime e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci.

Il nuovo regime di riporto illimitato determina alcuni effetti in ordine alle modalità di impiego delle perdite:

a. formatesi in capo alle società (partecipata e partecipanti) prima dell’ingresso nel regime;

b. utilizzabili dai soci partecipanti nell’ambito del regime della trasparenza.

 

Regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR e riporto  delle perdite

Le considerazioni svolte nell’ambito del regime della trasparenza, di cui all’articolo 115 del TUIR, trovano applicazione, in linea di principio, anche per i soggetti che esercitano l’opzione per il regime della trasparenza fiscale delle società a  ristretta base proprietaria ai  sensi dell’articolo 116 del  TUIR [c. D. Piccola trasparenza].

Trattasi, in particolare, delle perdite:

a) formatesi in capo alla società partecipata prima dell’esercizio dell’opzione;

b) eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della società partecipata riferibile a ciascun socio.

In relazione alle ipotesi di cui ai punti sub a) e sub b), si rinvia ai medesimi criteri illustrati nel paragrafo 1. 4. Tale impostazione risulta coerente con il dato normativo, in quanto:

–  l’articolo 116, comma 2, del TUIR contiene un espresso rinvio, tra l’altro, alle disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 115,  concernente la  trasferibilità delle  perdite fiscali  ai  soci  in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al patrimonio netto contabile della partecipata;

–  l’articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 2004 estende le disposizioni dettate nell’ambito della trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR, ove compatibili, alle società a ristretta base proprietaria in regime di trasparenza.   Diversamente, la nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR non produce alcun effetto in capo ai soggetti che esercitano l’opzione per il regime in esame  in  qualità  di  soci,  in  quanto  trattasi  di  soggetti  che  applicano  le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all’articolo 8 del TUIR.

Decorrenza del nuovo regime

L’articolo 23, comma 6, della Manovra correttiva 2011 statuisce che: “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano efficacia pertanto a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in  vigore  del  decreto legge in  esame.

Per i soggetti con  periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le medesime regole si rendono applicabili già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011. La disposizione contenuta nel comma 9 del citato articolo 23, che detta la nuova disciplina di  utilizzo delle perdite –  basata sul  riporto temporalmente illimitato e sull’utilizzo in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito di periodo –  è  applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d’imposta 2010.

Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema evitando la gestione  di un doppio binario in relazione  alle  perdite maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica.

Si segnala, da ultimo, che formano oggetto della nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR esclusivamente le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite realizzate negli esercizi 2006-2007- 2008-2009-2010.

Risultano,  pertanto,  escluse  le  perdite  relative  al  periodo d’imposta   2005,   non   più   riportabili per decorso del limite temporale quinquennale previsto dalla previgente disciplina.

Segnalazione dei Beni concessi in uso a Soci e Familiari e dei finanziamenti apportati (es: Soci conto apporti infruttiferi)

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Segnalazione dei Beni concessi in uso a Soci e Familiari e dei finanziamenti apportati (es: Soci conto apporti infruttiferi)

I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente, secondo l’allegato tecnico al presente provvedimento.

Beni Dell’impresa Concessi In Godimento A Soci O Familiari

Prot. N. 166485  Provvedimento del  direttore dell’agenzia delle entrate

Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 36- sexiesdecies , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone:

1. Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione

1. 1 I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente, secondo l’allegato tecnico al presente provvedimento.

1. 2 La comunicazione di cui al punto 1. 1 può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.

1. 3 La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso    periodo; l’obbligo sussiste, comunque, anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo.

1. 4 La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall’impresa ai  soci,  o  familiari di questi ultimi, o  ai  soci o  familiari di  altra  società appartenente al medesimo gruppo.

1. 5 L’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile” e, pertanto, da includere  nella  categoria  “altro”  del  tracciato  record  contenuto nell’allegato  tecnico  al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

2. Dati da indicare nella comunicazione

2. 1 Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:  – per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;  – per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza; – tipologia di utilizzazione del bene;  – tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;  – categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato; – ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

3. Modalità e termini di comunicazione dei dati

3. 1 I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni di cui al punto 1, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono    essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

3. 2 Per la trasmissione dei dati, gli stessi soggetti possono avvalersi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3. 3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a 3 megabyte.

3. 4 La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

3. 5 Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.

3. 6 La comunicazione deve essere effettuata, entro il medesimo termine di cui al punto  3. 4, con riferimento ai beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il diritto di godimento.

4. Trattamento dei dati

4. 1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva dei contribuenti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi.

4. 2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe  tributaria  e  sono  trattati,  secondo  il  principio  di  necessità,  attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

5. Sicurezza dei dati

5. 1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 4, è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.

5. 2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi effettuati e di conservazione delle copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.

6. Ricevute

6. 1 La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.

6. 2 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline) generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

6. 3  Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate.

6. 4  La  ricevuta di  cui  al  punto 6. 2  non  è  rilasciata  e,  conseguentemente, i  dati  si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:  a)  mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;    b)   codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; c)  file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 6. 3; d)   mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 3.

6. 5 Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica,  al  soggetto  che  ha  effettuato  la  trasmissione  del  file,  il  quale  è  tenuto  a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

7. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva.

7. 1 La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro il termine di trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica di cui al punto 6. 2.

7. 2 La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.

Motivazioni

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 36-sexiesdecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.   Tenuto conto anche di quanto previsto dal medesimo articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies le imprese o i soci/familiari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria  i  dati  dei  soggetti,  soci  o  familiari  dell’imprenditore, che  hanno  ricevuto  in godimento  i  beni  dell’impresa,  nonché  i  finanziamenti  e  le  capitalizzazioni effettuati/ricevuti.

Il  termine per  la  trasmissione delle  comunicazioni è  fissato al  31  marzo dell’anno successivo  a  quello  di  chiusura del  periodo d’imposta in  cui  i  beni  sono  concessi  in godimento.

L’intervento normativo, volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, ha la finalità di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di  fatto  vengono posti    nella  disponibilità dei  soci  –  comprese le  persone fisiche  che direttamente, ma anche indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità.

Tenuto conto che il comma 36-septiesdecies dell’art. 2 del d. L. N. 138 del 2011, prevede che l’Agenzia delle entrate procede al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento e che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito nei confronti dei predetti soggetti, il provvedimento prevede che la comunicazione debba essere effettuata anche per qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio  2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);   Regolamento  di  amministrazione  dell’Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento:  Decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148 (art. 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies).

Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 38, quarto, quinto comma).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 Novembre 2011

Circolare n. 150 Roma, 28/11/2011 OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare – Verbale Informatico delle visite.

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Roma, 28/11/2011 Circolare n. 150

OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare – Verbale Informatico delle visite.

SOMMARIO:

1. Nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle

visite mediche domiciliari.

2. Istruzioni operative.

Roma, 28/11/2011 Circolare n. 150

OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare – Verbale Informatico delle visite.

SOMMARIO:

1. Nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle

visite mediche domiciliari.

2. Istruzioni operative.

1. Nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari.

L’Istituto, come è noto, ha da tempo intrapreso un complesso e dinamico processo orientato alla progressiva telematizzazione dei flussi procedurali rivolti all’utenza fino a rendere esclusiva questa modalità di colloquio, anche in ossequio alle recenti disposizioni normative di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, per quanto attiene al flusso relativo alla certificazione di malattia, tale processo, dopo averne interessato la fase iniziale – rappresentata dal certificato telematico – consente attualmente anche la conoscenza in tempo reale dell’esito del controllo disposto sullo stato di malattia sia su iniziativa dell’Istituto che del datore di lavoro.

Sui certificati di malattia opera il sistema Data Mining per l’individuazione di quelli che suggeriscono l’invio di visita medica di controllo domiciliare; tale sistema è in grado di recepire anche le visite mediche di controllo domiciliare richieste tramite Portale.

Al termine della visita, i medici di controllo, attraverso l’utilizzo di personal computer portatili, di cui saranno dotati dall’INPS, redigeranno presso il domicilio del lavoratore l’apposito “verbale informatico” che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell’Istituto.

In tal modo, l’esito della visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza dell’INPS e reso contestualmente accessibile dal datore di lavoro che l’abbia eventualmente richiesta.

I medici saranno dotati anche di un’apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale.

Le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari consentiranno così un netto miglioramento di rapporto con l’utenza globalmente intesa.

2. Istruzioni operative

Le nuove modalità prevedono un’interazione telematica tra il medico ed i sistemi informatici dell’Istituto, consentendo un più efficiente ed efficace svolgimento delle visite mediche di controllo.

Al fine di rendere possibile la nuova modalità di lavoro, ai medici di controllo convenzionati per la verifica dello stato di salute dei lavoratori in malattia saranno fornite, in comodato d’uso, le seguenti dotazioni:

un personal computer portatile di classe “netbook”;

una stampante portatile per la produzione di documenti in formato A4 su carta termica; un mouse esterno; un dispositivo sim-card per la connessione alla rete dell’Istituto integrato nel “netbook”.

Il netbook è configurato (software di base e dispositivi di sicurezza) per l’uso esclusivo dell’apposita applicazione per la gestione delle visite mediche di controllo.

Il medico di controllo, collegandosi ai sistemi centrali Inps attraverso il netbook, riceverà giornalmente on line la notifica delle visite domiciliari di propria competenza da effettuare.

Le liste delle visite da effettuare in fascia mattutina ed in fascia pomeridiana saranno definite rispettivamente entro le 9. 30 ed entro le ore 16. 00.

Il medico di controllo, attraverso l’applicazione presente sul netbook, per ognuna delle visite assegnate, dovrà comunicare la relativa accettazione o il rifiuto: in tale ultimo caso dovrà dichiararne la motivazione. Per le visite prese in carico, svolgerà poi, come di consueto, la visita medica annotandone le risultanze nel “verbale informatico” aperto a nome del lavoratore in malattia.

Il verbale ed il relativo esito sono trasmessi in tempo reale e registrati sugli archivi gestionali dell’Istituto, a disposizione per le attività:

delle Unità Operative Complesse/Unità Operative Semplici Territoriali;

del datore di lavoro, solo nell’ipotesi in cui abbia richiesto la visita, per la consultazione del relativo esito sul Portale INPS; dell’operatore amministrativo PSR, per quanto di propria competenza.

Le attività successive alla ricezione degli esiti dei verbali telematici, da effettuare a cura degli operatori INPS, dovranno essere gestite tramite la nuova applicazione intranet “Visite mediche di controllo domiciliari”, raggiungibile su Intranet usando il percorso: “Direzione generale – Coordinamento Generale Medico Legale – Visite mediche di controllo domiciliari”.

Il manuale dell’applicazione è reso disponibile in Intranet usando il percorso: “Utilità – Manuali, software e documentazione – Prestazioni non pensionistiche – Visite mediche di controllo domiciliari”.

Nella citata applicazione sono disponibili funzioni gestionali e di consultazione.

Le funzioni gestionali previste, per le attività delle UOC/UOST, ai fini della liquidazione delle competenze ai medici di controllo, sono:

visione dei verbali telematici per consentire agli infermieri, nei casi in cui vengano

riscontrate incongruenze, di sottoporli al Medico Legale;  validazione da parte dei medici Inps dei verbali telematici, ai fini della liquidazione delle competenze ai medici di controllo; verifica del corretto chilometraggio sulla base delle distanze percorse per effettuare le visite, necessaria sia per la liquidazione delle competenze ai medici di controllo che per l’eventuale emissione delle fatture per i datori di lavoro.

Le funzioni di consultazione consentono di: elencare le visite ambulatoriali previste per la giornata, in seguito ad invito lasciato dal medico di controllo in caso di assenza alla visita domiciliare o in caso di contestazione dell’esito della visita effettuata; elencare le visite rifiutate o comunque non effettuate da parte dei medici di controllo; monitorare le attività, sia da parte del Coordinamento Provinciale con funzioni di coordinamento Regionale che del Coordinamento Generale.

E’ stata prevista una fase di sperimentazione del nuovo sistema, per la quale sono stati individuati 100 professionisti medici convenzionati su alcune UOC/UOST del territorio nazionale, che utilizzeranno le nuove modalità per quindici giorni.

Successivamente a tale sperimentazione, il sistema verrà esteso a tutti i medici di controllo per l’applicazione definitiva.

Sulla Intranet dell’Istituto, nella sezione “Assistenza Sistemistica” della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, sarà disponibile la documentazione relativa alla gestione delle apparecchiature.

Per eventuali problematiche tecniche relative alla gestione degli strumenti informatici è possibile fare riferimento via mail all’indirizzo supportovmc@inps. It.

Le apparecchiature sopra indicate, destinate ai medici di controllo, sono in via di distribuzione presso le strutture sul territorio (cfr. Messaggio N. 016359 del 12/08/2011) e dovranno essere prese in carico dai Direttori delle Strutture di competenza e registrate nella procedura Gestione Beni.

 

Elusione Fiscale: Quando un progetto di ristrutturazione aziendale (riassetto societario) è posto in essere in modo non professionale ed approssimativo

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Elusione Fiscale: Quando un progetto di ristrutturazione aziendale (riassetto societario) è posto in essere in modo non professionale ed approssimativo

Un progetto di riassetto di un gruppo societario, con partecipate controllate e collegate, non può essere figlio dell’improvvisazione, ma frutto di accurato  investimento in termini di risorse umane con elevato background professionale, in ambito tributario, del lavoro e legale, e deve essere diretto a far conseguire al cliente – imprenditore – risparmio lecito di imposta.

Questo per noi è norma ed attitudine acquisita, ma oggi più che mai, con il raddoppio dei termini per prescrizione degli accertamenti e l’abbattimento delle soglie per i reati tributari, non è ammessa ignoranza, né incompetenza.

 

Elusione fiscale

Quando un progetto di ristrutturazione  aziendale (riassetto societario) è posto in essere in modo non professionale ed approssimativo

La guardia di finanza di Teramo ha scoperto una ingegnosa e articolata manovra elusiva su scala internazionale, operazione che ha consentito di recuperare circa 12 milioni di euro indebitamente sottratti al fisco italiano.

Il nucleo di polizia tributaria ha portato alla luce artifici gestionali realizzati attraverso un “disegno elusivo” posto in essere mediante operazioni fraudolente, tra loro collegate, prive di valide ragioni economiche, poste in essere con il solo scopo di ottenere indebiti risparmi di imposte.

Le indagini sono scaturite a seguito di verifiche fiscali effettuate nei confronti di due società di capitali della costa teramana, facenti parte di un gruppo multinazionale, leader nel settore della produzione e installazione di carpenteria metallica.

I repentini passaggi di proprietà delle quote societarie, non accompagnati da ragioni economicamente apprezzabili, ha determinato l’esigenza di approfondire le modifiche societarie tra i rapporti con la casa madre, residente nei paesi bassi e le altre società estere, con sede in Lussemburgo, franchia e Spagna, facenti parte della medesima catena partecipativa.

L’artificiosa operazione di riorganizzazione societaria, con i riscontri documentali eseguiti dalle fiamme gialle, ha messo in luce un insidioso sistema di pianificazione fiscale attuato mediante l’interposizione fittizia.

La ricostruzione della posizione fiscale dell’industria teramana ha evidenziato la produzione di reddito per svariati milioni di euro non sottoposto a tassazione in quanto, la redditività dell’azienda veniva integralmente assorbita dalle rilevanti perdite fiscali generate dalla neonata società estera.

L’efficace azione di contrasto, è stata recepita e condivisa dalla agenzia delle entrate, e si è conclusa con il recupero delle imposte evase mediante il ricorso all’accertamento con adesione.  sono stati, inoltre, denunciati all’autorità giudiziaria i vertici delle due società teramane.

Adempimenti SPESOMETRO: Comunicazione delle operazioni rilevanti

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Adempimenti SPESOMETRO: Comunicazione delle operazioni rilevanti

Adempimenti SPESOMETRO: Comunicazione delle operazioni rilevanti.

Nei confronti dei soggetti passivi IVA  i  quali  effettuano  operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, sabato  31 dicembre 2011 scade il termine, così  prorogato  dal Provvedimento soggetto a pubblicità legale dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, di presentazione della  comunicazione di cui all’art. 21, D. L. 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  dalla  L.30 luglio 2010 n. 122.

Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi, per le quali i corrispettivi dovuti, sono di importo pari o superiore a euro tremila al  netto  dell’IVA.

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non  ricorre  l’obbligo di  emissione  della  fattura  il  predetto  limite   è   elevato   a   euro tremilaseicento al lordo dell’imposta.

Per il periodo d’imposta 2010  l’importo  previsto  è  elevato  ad  euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni  soggette all’obbligo di fatturazione.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

– importazioni;

– esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b),  D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633;  – le cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  effettuate  e ricevute, nei confronti di operatori  economici  aventi  sede,  residenza  o domicilio in Paesi cosiddetti black list;

– operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 , D. P. R. 29 settembre 1973, n. 605.

 

Sono escluse:

le operazioni rilevanti  ai  fini  IVA  per  le  quali  non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al  30  giugno 2011.

Sono esclusi  dall’obbligo  di  comunicazione  dei  dati  lo  Stato,  le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico.

 

Modalità della presentazione:

esclusivamente in via telematica in conformità delle specifiche tecniche allegate al provvedimento Provv. 22 dicembre 2010

Contributi a fondo perduto alle aziende che assumono giovani dai 15 ai 29 anni con contratto di apprendistato, 5.500 o 4.700 euro per ogni nuova assunzione

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Contributi a fondo perduto alle aziende che assumono giovani dai 15 ai 29 anni con contratto di apprendistato, 5.500 o 4.700 euro per ogni nuova assunzione

Italia Lavoro spa ha pubblicato un Avviso a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato.

Contributi a fondo perduto alle aziende che assumono giovani dai 15 ai 29 anni con contratto di apprendistato, 5. 500 o 4. 700 euro per ogni nuova assunzione.

 

L’avviso è finalizzato ad incentivare l’utilizzazione del contratto di apprendistato sull’intero territorio nazionale, mediante la concessione di contributi alle imprese, per la stipula di:

contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di giovani fino al venticinquesimo anno di età;

Ai datori di lavoro privati assumono giovani con contratti di apprendistato, verrà riconosciuto:

un contributo di 5 mila 500 euro a fondo perduto per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;

un contributo di 4 mila 700 euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno.

I lavoratori assunti devono:

non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti.

appartenere anche a una delle seguenti categorie di lavoratori svantaggiati:

a) – Persone che non hanno un impiego regolarmente retribuito  da almeno 6 mesi;

b) – Persone disoccupate prive di titolo di studio di scuola media superiore;

c) – Persone disoccupate che vivono sole con una persona a carico.

La domanda di contributo può essere inviata presentata unicamente attraverso il sistema informativo – on line a partire dal 30 novembre 2011 e non oltre il 31 dicembre 2012, salvo il caso di esaurimento delle risorse disponibili

Guida all’esercizio del diritto alla Autotutela

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Guida all’esercizio del diritto alla Autotutela

Decreto ministeriale 11-02-1997, n. 37 (G. U. N. 53 del 5 marzo 1997 ) Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

 

Guida all’esercizio del diritto alla Autotutela

Preambolo

 

Il ministero delle finanze

Visto l’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n, 656, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell’Amministrazione finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati, nonché i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività dell’Amministrazione;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo per la riorganizzazione dell’Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, recante norme per la riorganizzazione dell’Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l’ordinamento del relativo personale;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante disposizioni per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il D. P. R. 27 marzo 1992, n. 287, che reca il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Riconosciuta la necessità di individuare gli organi competenti per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994, nonché di disciplinare la relativa procedura;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 28 novembre 1996;

Viste le comunicazioni, n. 3-779 del 30 gennaio 1997 e n. 3-911 del 4 febbraio 1997, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta il seguente regolamento: D. M. 11-02-1997, n. 37

Art. 1 – Organi competenti per l’esercizio del potere di annullamento e di revoca d’ufficio o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento

[1] Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento spetta all’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d’ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l’ufficio stesso dipende.

Art. 2 – Ipotesi di annullamento d’ufficio o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento

[1] L’Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro: a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell’imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.

[2] Non si procede all’annullamento d’ufficio, o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria.

Art. 3 – Criteri di priorità

[1] Nell’attività di cui all’ articolo 2 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 4 – Adempimenti degli uffici

[1] Nel caso in cui l’importo dell’imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento o della agevolazione superi lire un miliardo, l’annullamento è sottoposto al preventivo parere della direzione regionale o compartimentale da cui l’ufficio dipende.

[2] Dell’eventuale annullamento, o rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché – in caso di annullamento disposto in via sostitutiva – all’ufficio che ha emanato l’atto.

[3] Con relazioni annuali, da trasmettere al Segretariato generale, ai relativi dipartimenti e al servizio per il controllo interno, le direzioni regionali e compartimentali evidenziano le cause dei vizi degli atti rilevati nonché le misure adottate per migliorare l’efficienza dell’attività di accertamento di loro competenza.

Art. 5 – Richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento

[1] Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all’ articolo 1 ; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo e tenuto a trasmetterla all’ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 6 – Rilevazione da parte degli uffici

[1] La Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, la Direzione centrale per gli affari generali, il personale e i servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e la Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l’organizzazione del Dipartimento del territorio, sulla base di relazioni che le direzioni regionali e compartimentali, avvalendosi del servizio automatizzato di cui all’ articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , sono tenute a far pervenire trimestralmente alle stesse Direzioni centrali e al Segretariato generale, rilevano i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici e centrali sono accolti o respinti dalle commissioni tributarie.

[2] Le Direzioni centrali di cui al comma 1 trasmettono semestralmente alle direzioni regionali e compartimentali elenchi, distinti per singoli tributi, delle questioni che più frequentemente formano oggetto di ricorso, evidenziando i casi di contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Art. 7 – Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività contenziosa

[1] Tenuto conto delle rilevazioni previste dall’articolo 6 e della giurisprudenza consolidata nella materia, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono direttive per l’abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione e subordinata l’adozione di iniziative in sede contenziosa.

[2] Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l’esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

Art. 8 – Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività amministrativa [1] Con successivi propri decreti sono stabiliti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività dell’Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Attività detenute all’estero ed infondatezza dei dati provenienti da conti correnti sottratti in modo fraudolente

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Attività detenute all'estero ed infondatezza dei dati provenienti da conti correnti sottratti in modo fraudolente

Ii tratta di files trafugati da un dipendente infedele della banca del Principato e da questi “venduti” al fisco tedesco, ente di ultima provenienza, mentre il preteso riferimento del conto all’attuale ricorrente potrebbe essere frutto di errore o addirittura di calunnia. In proposito, si osserva che l’eccepita assenza della firma della ricorrente in calce all’unico documento effettivamente sottoscritto non è rilevante, perché si tratta di atto unilaterale ed è, perciò, sottoscritto dai dichiaranti, responsabili del management della banca

Sentenza Commissione tributaria provinciale LOMBARDIA Milano, sez. XL, 15-12-2009, n. 367 – Pres. Lapertosa Flavio – Rel. Macrì Federico Damiano

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – Dichiarazione annuale – Quadro RW – Attività detenute all’estero – Omissione – Monitoraggio fiscale – Art. 5, D. L. 28 giugno 1990, n. 167 – Elementi probatori – Indicazione – Allegazione – Necessità Spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la pretesa tributaria fatta valere e la commissione di violazioni inerenti la disciplina delle imposte. L’omessa dichiarazione di attività detenute all’estero dal contribuente non può ritenersi suffragata da documenti non originali o autenticati che non rechino alcun importo; parimenti l’Erario non può dolersi della legittima richiesta di allegazione di segnalazioni ricevute rifiutando di giustificarne fonte e contenuto atteso che l’attività amministrativa deve essere sempre e comunque improntata a trasparenza e chiarezza.

 

Svolgimento del processo

Con l’assistenza e la difesa del procuratore speciale domiciliatario Avv. (. ), la Signora (. ) ha proposto separati e tempestivi ricorsi avverso n. 5 atti di contestazione con irrogazione di sanzioni e cioè il n. (. ), per l’anno 2001 (Ric. RGR n. (. )); il n. (. ) (Ric. RGR n. (. )), per l’anno 2002; il (. ) n. (Ric. RGR n. (. )), per l’anno 2003; il n. (. ) (Ric. RGR (. )), per l’anno 2004; il n. (. ) (Ric. RGR n. (. )) per l’anno 2005; nonché n. 2 ricorsi avverso atti di accertamento IRPEF, e cioè il n. (. ) (Ric. RGR n. (. )) per l’anno 2001; il n. (. ) per l’anno 2003. Gli atti di contestazione sono fondati sulla assunta violazione del D. L. N. 167/1990, convertito nella Legge n. 227/1990, ed in particolare della normativa del suo art. 4 – comma 1, per aver omesso di dichiarare – relativamente alle dichiarazioni interessanti le annualità dal 1999 al 2005 – nel modulo RW – Sez. II, investimenti all’estero in ragione di Euro 650. 000,00, detenuti a mezzo della soc. (. ) avente sede a Vaduz – Liechtenstein.

Come diretta conseguenza delle relative contestazioni si pone l’emissione degli atti accertativi IRPEF, relativamente alle annualità 2001 e 2003, ora sub judice, che sono fondati sulla norma di cui al comma 3 dell’art. 37 D. P. R. N. 600/73, in base alla quale, in sede di rettifica o di accertamento, “sano imputati al contribuente i redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.

Come emerge dalla parte motivi degli accertamenti, tale impostazione di diritto degli emessi avvisi è da collegare a documentazione acquisita attraverso attività di cooperazione internazionale (Dirett. Europea n. 77/799 CEE – 1977), in parte allegata agli stessi avvisi, da cui risulta che l’attuale ricorrente è titolare presso la Ba. In Liechtenstein del conto n. (. ) fiduciariamente gestito dalla soc. (. ) di Vaduz, dei cui valori patrimoniali risulta in ultima istanza abilitata a disporne sul piano economico la Signora (. ).

In proposito, si aggiunge:

– a) che da segnalazione di provenienza inglese l’importo depositato in tale conto potrebbe essere il frutto di “possibili ulteriori assetti bancari”;

– b) che tale rapporto economico deve essere considerato tuttora vivo, anche perché non è stata dimostrata la sua cessazione, in risposta a precisa domanda del questionario inoltrato all’interessata.

Con gli avvisi sono siate irrogate le sanzioni di legge con solo cumulo materiale. In data 09/06/09 si è costituita l’Agenzia, che conferma la motivazione già ampiamente sviluppata negli avvisi e conclude per il rigetto e la rifusione delle spese.

In sede di ricorso, la contribuente eccepisce:

– 1) che non ha mai avuto un solo Euro all’estero e che a dimostrazione di ciò aveva inutilmente offerto la sua disponibilità a collaborare con l’Ufficio, attraverso la sottoscrizione congiunta di apposita richiesta alla banca di Vaduz, con rinuncia a qualsiasi segreto bancario;

– 2) che, sulla documentazione probatoria, unita agli avvisi, c’è da osservare che il primo è in realtà “un modulo su (apparente) carta intestata della banca (. ) di Vaduz, datato 2 ottobre 2001, apparentemente sottoscritto da persone diverse dalla Signora, riferito al conto deposito n. (. ) e al partner del contratto (. ) Vaduz”, nel quale la Signora (. ) compare appunto come persona “abilitata in ultima istanza a disporre dei valori patrimoniali sul piano economico”, mentre il secondo documento, descrittivo della (. ), su carta non intestata non datata e non sottoscritta, pertanto, gli stessi non sono idonei a fornire alcuna prova accettabile, perché:

– a) non riportano l’ammontare accertato;

– b) non recano la firma della Signora (. );

– c) non sono documenti originali o in forma autenticata;

 

– 3) che, quindi, la contestazione non è provata ed è come tale insussistente ai sensi dell’art. 42 D. P. R. 600/73. Si contesta poi la violazione dell’art. 12 D. Lgs. 472/97 per la mancata applicazione del cumulo giuridico. In via interlocutoria, si chiede la nomina di un CTU, per la cui eventualità dichiara di non voler anticipare le relative spese, in conseguenza della mancata collaborazione dell’Agenzia.

Conclusivamente, si chiede la riunione dei ricorsi e, in via principale, l’annullamento degli atti, nonché in via subordinata la rideterminazione secondo le regole del cumulo giuridico delle sanzioni, con vittoria di spese ed onorari.

La ricorrente, poi, in data 30/03/09 ha depositato memoria con cui conferma la richiesta di assegnazione alla stessa sezione e successiva riunione dei ricorsi, e in data 21/07/09 ha depositato memoria di replica alle deduzioni dell’Ufficio.

Con quest’ultima:

– 1) si sottolinea che nelle deduzioni dell’Ufficio si rinvengono un’ammissione ed un’inesattezza: la prima consistente nell’affermazione che un’eventuale attestazione bancaria sarebbe stata idonea a vincere le tesi accusatorie e, la seconda, consistente nella incomprensibilità dell’opposto rifiuto di procedere alla richiesta congiunta alla banca di tale attestazione;

– 2) si conferma l’inidoneità della documentazione allegata agli avvisi a provare l’esistenza di un rapporto bancario nella disponibilità della Signora (. ), tanto più che non contiene il minimo riferimento all’ammontare di tale disponibilità;

– 3) che l’ammontare di 650. 000,00 Euro risulterebbe all’Agenzia da documentazione di origine inglese, non esibita e non prodotta e, perciò, inutilizzabile.

L’Agenzia, da parte sua, con il suo atto di costituzione ribadisce e sviluppa tutte le argomentazioni a sostegno degli avvisi, già ampiamente sviluppate nelle motivazioni relative, anche con richiami giurisprudenziali.

Motivi della decisione

E’ di tutta evidenza che la presente vertenza si incentra fondamentalmente sul valore probatorio – indiziario o nullo degli elementi portati a motivazione degli avvisi sub judice, i quali, secondo l’Agenzia, sono idonei a giustificare – da un lato – l’applicazione dell’art. 5 del D. L. N. 167/90 (convertito nella Legge 227/90) e – dall’altro e conseguentemente – quella degli artt. 38 e 41 – bis D. P. R. 600/73, mentre, secondo la ricorrente, sono inconsistenti nella forma e nella sostanza e perciò del tutto inidonei allo scopo.

Ora, non pare inutile ricordare che l’art. 5 decr. 167/90 sanziona la violazione dell’obbligo di dichiarazione, da parte di soggetti residenti in Italia, di investimenti o di qualsiasi loro attività di natura finanziaria, rispettivamente detenuti o svolte all’estero, come previsto dal precedente art. 4 – comma 1 – stesso decreto, violazione perciò oggetto degli avvisi di contestazione, mentre, l’art. 38 D. P. R. 600/73, legittima l’Amministrazione ad emettere avvisi di accertamento consequenziali e sintetici ai fini IRPEF, sulla base dei dati e delle notizie acquisiti al di fuori delle dichiarazioni, come appunto nel caso, e – in particolare – di imputare al contribuente “redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”, come recita il comma 3 del precedente art. 37 del citato decreto. Gli accertamenti IRPEF richiamano altresì l’art. 44 – comma 1 – lett. H) del TUIR. A parte quest’ultima normativa, tutti gli altri richiami normativi, compreso quello generico all’art. 38 D. P. R. 600/73 (ma, l’utilizzo di fonti diverse dalle dichiarazioni porta ad individuare le norme specifiche applicale nei commi 4 e 5) implicano di necessità il fatto che l’Agenzia ha proceduto nella certezza che gli elementi raccolti aliunde fossero elementi a carico dotati di indiscutibile valenza probatoria. Naturalmente, la ricorrente dissente fortemente da tale impostazione, allegando la sua assoluta estraneità ai rapporti con banche estere di cui le si fa carico.

Così individuata la fattispecie di diritto, occorre sottoporre a scrutinio logico – giuridico gli elementi posti a base degli avvisi notificati e qui contestati dalla ricorrente.

Il primo documento allegato agli avvisi è una fotocopia di dichiarazione della (. ) in Liechtenstein – Vaduz, dalla quale risulta, secondo la traduzione fornita dalla Agenzia, che la ricorrente è la persona avente diritto, attraverso il partner contrattuale (. ) Vaduz, a disporre in ultima istanza dell’ammontare finanziario contenuto nel conto n. (. ) ivi corrente, ma nella quale tuttavia non vi e indicazione alcuna di tale ammontare. Il secondo documento unito agli avvisi (cd. “M2”) è un prospetto riassuntivo, secondo la definizione dell’Agenzia, dei dati fondamentali della società fiduciaria, dal quale in particolare risulta il numero del mandato ((. )) di gestione fiduciaria del c/c n. (. ) acceso presso la (. ) e intestato alla ricorrente, ma ancora senza alcuna specificazione del suo ammontare.

Quest’ultimo, per contro, risulterebbe da una “segnalazione” in lingua inglese e, quindi, presumibilmente da fonte inglese, semplicemente riferita nei contesti degli avvisi, dalla quale emergerebbero due dati significativi: appunto, l’ammontare del credito che sarebbe pari ad Euro 650. 000,00, e la “speciale” notizia secondo cui potrebbe trattarsi di frutto di altri depositi bancari.

A proposito di questa segnalazione “inglese”, in sede dibattimentale, è stato chiesto al rappresentante dell’Agenzia di esibire il documento relativo, ma egli si è semplicemente rifiutato di farlo. In riferimento ai descritti documenti, la ricorrente eccepisce che essi “non sono idonei a fornire alcuna prova accettabile” del preteso possesso all’estero di capitali a lei contestato perché:

– a) “nessun documento reca la firma della Signora (. )”;

– b) “nessun documento è in originale o informa autenticala”;

– c) “nessun documento reca l’indicazione di un importo”; e aggiunge che, a quanto è dato sapere, essi potrebbero essere falsi, tanto più che – come aveva premesso – si tratta di files trafugati da un dipendente infedele della banca del Principato e da questi “venduti” al fisco tedesco, ente di ultima provenienza, mentre il preteso riferimento del conto all’attuale ricorrente potrebbe essere frutto di errore o addirittura di calunnia.

In proposito, si osserva che l’eccepita assenza della firma della ricorrente in calce all’unico documento effettivamente sottoscritto non è rilevante, perché si tratta di atto unilaterale ed è, perciò, sottoscritto dai dichiaranti, responsabili del management della banca. Di effettiva valenza fondante sono al contrario le altre due eccezioni sub b) e c).

Infatti, il primo allegato agli avvisi è una fotocopia di una dichiarazione della banca del Liechtenstein, da cui emerge il rapporto di conto corrente che la Signora (. ) – alla data di rilevamento del 02/01/01 – intratteneva con la stessa, ma nel quale non figura l’ammontare del conto stesso, carenza questa che evidentemente rende il documento inadeguato di per sé a giustificare il valore imponibile accertato, anche se solo per questo non può essergli negato il valore di indizio grave a carico della ricorrente, il che avrebbe legittimato comunque un’attività istruttoria dell’Agenzia volta a determinare l’ammontare finanziario detenuto dalla ricorrente presso la banca dichiarante.

A questo specifico fine, l’Agenzia avrebbe dovuto profittare dell’ampia collaborazione offerta più volte dalla ricorrente, dichiaratasi sempre più volte disponibile a sottoscrivere richieste congiunte (e anche a recarsi congiuntamente in loco) alla banca del Liechtenstein per verificare la pur sempre dichiarata inesistenza del suo contestato investimento estero.

La disponibilità della ricorrente era legittimamente giustificata dalla circostanza incontestabile che nessuna banca rilascia certificazioni od attestati a contenuto negativo, mentre una richiesta sottoscritta congiuntamente dalla parte privata e dall’Agenzia (istituzione di Stato) avrebbe ben potuto avere un esito positivo, magari servendosi anche della rappresentanza consolare.

L’Agenzia afferma, invece, che la contribuente avrebbe dovuto attivarsi unilateralmente, senza tuttavia minimamente considerare il fatto di aver preteso una prova contraria di natura diabolica, per quanto testé detto, tanto più che tale impossibile prova avrebbe dovuto coinvolgere due Paesi stranieri, di uno dei quali non è stata neanche indicata la fonte originaria precisa della segnalazione.

Infatti, l’Agenzia sostiene che l’ammontare dell’investimento e riferibile ad altra segnalazione in lingua inglese, che viene riportata negli avvisi (pag. 7), senza allegare il documento sottostante, mai conosciuto né ricevuto dalla ricorrente.

Ora, l’Agenzia, nel caso, non poteva e non doveva limitarsi a riportare quello che essa ritiene essere “il contenuto essenziale” (la consistenza del conto estero) del documento in suo possesso alla stregua delle disposizioni del comma 2 dell’art. 42 D. P. R. 600/73, perché in tutte le fasi e del procedimento accertativo e del successivo presente procedimento giudiziario, la contribuente ha sempre protestato l’inesistenza di conti bancari all’estero a lei intestati e pertanto risultava “essenziale” anche l’indicazione della fonte della notizia, il che non è stato fatto, di talché la segnalazione riportata negli avvisi non può acquisire valenza alcuna, nemmeno indiziaria, nel presente processo.

Da qui la deduzione necessaria che l’indizio a carico della contribuente seppur parzialmente sussistente, in base ai due allegati agli avvisi (la cui formazione l’Agenzia attribuisce alla banca estera e che la ricorrente dichiara essere parte di un furto e, perciò, possibilmente anche falsi), in realtà risulta gravemente carente nel suo complesso per l’assenza dell’ammontare contestato.

A tale assenza l’Agenzia ha provato a sopperire, come abbiamo visto, con la pretesa segnalazione di detto ammontare da parte di una fonte inglese, segnalazione non documentata con l’atto sottostante (atto che il rappresentante dell’Agenzia, all’uopo richiesto in sede dibattimentale, si è rifiutato anche di esibire), ma semplicemente riferita negli avvisi, senza indicazione della sua fonte specifica.

La rilevata assenza di quest’ultima indicazione rende anonima la segnalazione e, perciò, non utilizzabile né ammissibile nel processo, tanto che significativamente l’Agenzia nel suo atto di costituzione (pag. 2) afferma di avere accertato il maggior reddito basandosi sugli alti della (. ), senza mai menzionare la pur allegata (negli avvisi) “segnalazione” dell’ammontare del preteso conto, ammontare che tuttavia ha recuperato a tassazione, integralmente nel 2001 e nel suo presunto rendimento nel 2003. Ora, di fiorite alla radicale contestazione da parte della ricorrente della sussistenza di un qualsiasi suo conto all’estero, del che, obiettivamente, non può dare la prova (perché diabolica), e in presenza di un indizio a carico rilevatosi carente di un elemento essenziale (l’ammontare), questo Collegio, non potendo deferire alla parte privata il giuramento decisorio, né ordinare – dopo l’abrogazione del comma 3 dell’art. 7 decr. 546/92 – alle parti di produrre documenti, né procedere ad alcuna autonoma procedura verificatoria, in quanto la suprema Corte (n. 6669/95) ha negato l’applicabilità al processo tributario degli artt. 214 e ss. C. P. C.

Perché implicanti il ricorso a istituti (verificazione giudiziale – querela di falso) non compatibili, deve dichiarare le presunzioni poste a base degli avvisi contestati non sufficienti a giustificare e legittimare gli accertamenti emessi e contestati, anche in funzione del disposto dell’art. 2729 – comma 2 c. C. Tanto meno, per quanto ammissibile, si ritiene utile la nomina di un CTU terzo richiesta dalla ricorrente, sia perché è di difficile individuazione il soggetto all’uopo idoneo ad operare all’estero, sia perché questi incorrerebbe – specie all’estero – nelle stesse insormontabili difficoltà della contribuente ad acquisire la necessaria prova contraria, esatta.

Dell’Ufficio, mentre quest’ultimo, col suo comportamento negativo rispetto alle offerte collaborative della contribuente, ha perso l’occasione di sperimentare una possibile via per l’accertamento della verità sui fatti contestati.

Né si può in proposito pretermettere la circostanza, ben più consistente ai fini del presente giudizio, che l’Agenzia poteva, e nel caso doveva, avvalersi delle disposizioni dell’art. 31 – bis D. P. R. 600/73 avendone titolo giuridico sin dallo 08/11/05, per richiedere autonomamente e direttamente alle competenti autorità estere la conferma o meno delle segnalazioni ricevute a carico della ricorrente, posto che quest’ultima si era fermamente attestata sulla negazione dell’addebito, ma era obiettivamente priva della possibilità di dare prova, circostanza questa certificata dalla stessa esistenza della norma sopra richiamata, che il legislatore ha adottato pour cause.

Infine, va anche detto che i due documenti allegati agli avvisi non rivestono il carattere della ufficialità, come peraltro eccepito da parte ricorrente, perché trattasi di copie non autenticate e, quindi, non è indiscutibilmente attestata la loro provenienza dalla banca e pertanto, mentre potevano giustificare una più utile e approfondita istruttoria, anche ai sensi del ricordato art. 31 – bis D. P. R. 600/73, non altrettanto giustificano – allo stato degli atti – remissione degli avvisi impugnati, che vanno perciò sotto tale profilo annullati, con assorbimento di ogni altro motivo di ricorso.

Una diversa conclusione legittimerebbe, se non l’arbitrio, quantomeno l’uso improprio da parte dell’Amministrazione di documenti non idonei ad incidere nella sfera economica del privato, mentre l’azione dell’Amministrazione – al contrario – dev’essere improntata a trasparenza – chiarezza e legittimità, in ossequio alle normative della legge 212/2000, che hanno rango costituzionale.

In sintesi conclusiva, la rilevata imperfezione formale (atti di fonte e di natura non autenticate) e l’incompletezza sostanziale (perché atti carenti dell’ammontare del conto), dei due documenti allegati agli avvisi, rendono questi sforniti della forza probatoria loro attribuita dall’Agenzia, ragione per cui decadono giocoforza nella condizione di presunzioni semplici alle quali la ricorrente non poteva opporre prova contraria perché questa non è obiettivamente acquisibile nel caso di specie da un privato (ad impossibilità nemo tenetur), laddove l’Amministrazione opportunamente avvalendosi nella fase istruttoria delle norme dell’art. 31 – bis D. P. R. 600/73, al che è stata più volte sollecitata dalla contribuente, avrebbe autonomamente potuto pervenire alla verifica della fondatezza o meno dei due documenti in questione, il tutto mentre la segnalazione inglese dell’ammontare, per via delle modalità illegittime della sua contestazione alla medesima contribuente e per il rifiuto della sua esibizione in dibattimento, si è rivelata inammissibile in giudizio.

Non solo, ma v’è anche da rilevare che la segnalazione in questione, almeno secondo il diritto amministrativo, assume natura c. D. “perplessa” perché se – da un lato – indica un ammontare preciso del conto segnalato, – dall’altro – non esclude che esso potrebbe rappresentare non tanto il capitale finanziario versato nel conto stesso, quanto piuttosto l’ammontare del provento di ben più consistente versamento, evidentemente in un diverso ipotizzato conto, dal che la necessaria deduzione che la notizia di fonte inglese per l’incertezza che la caratterizza, può al massimo assurgere a dignità di indizio, esattamente come le copie di documenti effettivamente allegati agli avvisi, queste in conseguenza delle loro carenze formali, ma il tutto così poteva giustificare e legittimare una più appropriata e approfondita indagine presso le fonti estere, ai sensi dell’art. 31 – bis D. P. R. 600/73, ma non già gli accertamenti emessi. Si deve poi aggiungere, ma incidenter tantum, che l’Agenzia è anche incorsa in alcune violazioni di legge, e specificatamente:

– a) dei commi 4 e 5 dell’art. 38 D. P. R. 600/73, avendo recuperato a tassazione relativamente all’esercizio 2001 l’intero valore del presunto investimento, laddove dette norme consentono – da un lato – unicamente la valutazione del “contenuto induttivo” degli elementi acquisiti fuori della dichiarazione e – d’altro lato – di presumere, per le spese sostenute in relazione all’emerso incremento patrimoniale, la loro distribuzione ai fini impositivi all’anno di emersione e ai quattro precedenti, in quote costanti;

– b) dell’art. 44 comma 1 lett. H) del TUIR (pure richiamato negli avvisi), in quanto esso consente l’imponibilità dei soli interessi e degli altri proventi derivanti dal capitale finanziario non dichiarato.

Conclusivamente, i ricorsi riuniti vanno accolti, con conseguente annullamento degli avvisi impugnati, ma l’indizio a carico della ricorrente, per quanto insufficiente, milita a favore della compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M. La Commissione accoglie i ricorsi riuniti spese compensate.

Inesistenza della notifica

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Deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l’agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente ai sensi dell’art. 26 del D. P. R. N. 602/1973, senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relazione di notifica dalla legge n. 890/1982.

Inesistenza della notifica

Sentenza Commissione tributaria provinciale LIGURIA Genova, sez. 12, 12-06-2008, n. 125 – Pres. Bissaldi Furio – Rel. Piu Franco

Cartella di pagamento. Notificazione a mezzo posta. Validità. Condizioni. Violazione delle disposizioni previste per la stesura della relazione di notifica. Conseguenze. Giuridica inesistenza della notificazione. Sanabilità. Esclusione. Deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l’agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente ai sensi dell’art. 26 del D. P. R. N. 602/1973, senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relazione di notifica dalla legge n. 890/1982. Tale situazione integra una vera e propria giuridica inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c. P. C. Solo per i casi di nullità degli atti processuali.

 

Svolgimento del processo

In data 11 gennaio 2008 FL. Vi. Ha chiesto l’annullamento delle cartelle di pagamento e relativa iscrizione a ruolo per IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 1999, 2000 e 2001 emesse dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2 e della soc. Equitalia per un importo di Euro 296. 324,31 per i seguenti motivi: In primo luogo si contesta la giuridica inesistenza della cartella di pagamento in mancanza di una regolare notifica della stessa in ragione di quanto previsto dall’art. 148 c. P. C. In particolare manca l’indicazione dell’agente notificatore, la sottoscrizione dello stesso, non è indicata alcuna data e non è indicato alcun numero cronologico.

La mancanza di tali dati, secondo il ricorrente integrano una situazione giuridica di inesistenza dell’atto che non ammettono sanatoria nemmeno in ordine al raggiungimento dello scopo previsto solo per le nullità formali. La stessa, inoltre, risulta priva di sottoscrizione in violazione dell’art. 125 c. P. C. Trattandosi di atto di precetto deve, obbligatoriamente, essere sottoscritta.

Nel caso di specie nella stessa è riportata solo la dicitura Equitalia Polis S. P. A senza alcuna indicazione di soggetto munito di rappresentanza esterna. Viene eccepita, inoltre, l’assenza di motivazione in violazione dell’art. 3 legge 241/1990 e l’omessa indicazione del responsabile di procedimento richiamando il disposto della Corte Costituzionale n. 377 del 9. 11. 2007. Si contesta, inoltre, la legittimità del ruolo in quanto non sottoscritto dal titolare dell’Ufficio o da soggetto dallo stesso delegato.

Il ricorrente contesta, inoltre, l’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento che costituiscono gli atti prodromici alle cartelle impugnate.

Evidenzia, inoltre, che è stata presentata istanza di condono a fronte della quale l’Ufficio avrebbe trattenuto la somma versata senza emettere alcun provvedimento neppure di diniego. L’Agenzia delle Entrate con le sue controdeduzioni osserva: Sulla questione della mancata notifica degli avvisi di accertamento pur premettendo che la competenza è dell’Agente per la riscossione, evidenzia la loro non veridicità essendo stati, gli stessi, notificati a mano del ricorrente in data 12. 2. 2006 ed avendo, il ricorrente, provveduto a presentare istanza di accertamento con adesione andato, peraltro, non a buon fine dando luogo alla successiva emissione delle cartelle non avendo impugnato gli accertamenti. Sulla domanda di condono l’Ufficio evidenzia che non risulta presentata alcuna domanda di condono e che, se sono state versate delle somme, le stesse possono essere richieste in restituzione.

Sulla mancata sottoscrizione del ruolo l’Ufficio evidenzia che tale atto è esclusivamente interno all’Amministrazione, non è atto recettizio e che, comunque, tale doglianza è assolutamente pretestuosa in quanto non documentata.

In fatto contesta anche la ricostruzione effettuata in ordine alla situazione determinata dal comportamento della consulente contabile. Ciò in considerazione della circostanza che in sede di accertamento il contribuente ha esibito documentazione in suo possesso mostrando di essere pienamente a conoscenza della procedura che lo riguardava.

La dichiarazione per l’anno 2006 è stata presentata, nel dicembre 2007, direttamente dalla sig. Lu. Quale rappresentante dell’intermediario As. Fe. , a testimonianza del fatto non che non è verificata una sparizione improvvisa del soggetto al quale il contribuente aveva affidato la sua contabilità. In ordine alla notificazione della cartella l’Ufficio non può rilevare che la stessa è stata notificata all’interessato in data 16. 10. 2007.

Anche ammettendo l’esistenza di eventuali vizi formali non si può parlare di giuridica inesistenza di un atto che comunque è stato portato a conoscenza dell’interessato richiamando, in tal senso, la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19854/2004. Sulla mancanza di sottoscrizione evidenzia che la stessa risulta pienamente conforme al modello ministeriale nel quale è prevista l’indicazione della denominazione del Concessionario e non la sottoscrizione del legale rappresentante per motivi logici sulla procedura di cartolarizzazione di tali atti e della circostanza che l’indicazione del Concessionario consente anche di identificare il rappresentante pro tempore.

Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento si richiama la normativa di cui alla legge 241/1990 secondo la quale è sempre responsabile il funzionario preposto all’Ufficio e, comunque, la sua omissione non prevede la nullità dell’atto.

La soc. Equitalia, con le sue deduzioni, osserva: Per quanto attiene alla notifica della cartella, la stessa è stata eseguita a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973 costituente norma speciale applicabile alla fattispecie tributaria. Come è dimostrato dalla cartolina di ricevimento recante la firma autografa del ricorrente.

La sua ricezione e la proposizione del ricorso sanano, ai seni dell’art. 156 c. P. C. , eventuali vizi come affermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione – sent. 17914/07 – che ha fissato i seguenti principi: 1) se l’atto è conosciuto non è possibile contestare la notificazione – sez. Unite 19854/04 – 2) è inesistente la notifica effettuata in luogo o a persona assolutamente non riconducile al soggetto notificato – S. U. 17914/07) 3) Per il principio di salvaguardare la ragionevole durata del procedimento i casi di inesistenza è limitato a ipotesi assolutamente marginali (S. U. 22642/07 ). Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento si deve valutare che anche tenendo presente la decisione della Corte Costituzionale, la sua mancanza, secondo la più ricorrente giurisprudenza, non rende nullo l’atto, integrando una semplice irregolarità formale.

 

Motivi della decisione

Osserva la Commissione che ai fini della decisione del presente ricorso vada affrontata la questione della validità della notifica della cartella di pagamento, questione da ritenersi assorbente di ogni altro motivo del ricorso.

La notifica della cartella di pagamento è disciplinata dal DPR 602/1973 contenente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito che trova applicazione, in virtù del disposto di cui all’art. 18 del d. Lgs. 46/1999 – alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato. L’art. 26 della suddetta norma rinvia in toto alle norme che disciplinano la notifica dell’avviso di accertamento ed, in particolare, all’art 60 del DPR 600/1973 che nel recepire, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere generale contenute nella sezione IV del titolo sesto del codice di procedura civile in tema di notifica, disciplina la notifica a mezzo posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale modalità di notifica oltre ad essere disciplinata dagli artt. 148 e 149 del c. P. C. E dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e dell’art. 60 del DPR 600/1973 è anche disciplinata dalla legge 890/1982 per le “notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale – art. 1 – l’ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi: Compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto – art. 149 del c. P. C. E art. 3 della legge 890/1982 -; apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica – art. 148 del c. P. C. – inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione – art. 3 legge 890/1982 – compilazione dell’avviso di ricevimento – art. 2 della legge 890/1982; consegna della busta all’ufficio postale. L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall’art. 160 del c. P. C. , è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999 , si è così espressa: “Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”.

Principio recepito anche dalla più recente giurisprudenza delle Commissioni tributarie tra cui la Commissione Provinciale di Milano che, con sentenza del 2. 12. 2007, ha stabilito che “la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ma sempre per il tramite di un intermediario qualificato (l’ufficiale giudiziario) e non con il semplice ricorso al servizio postale” e con il rispetto delle singole formalità che “l’ufficiale deve compiere.

A cominciare dalla stesura della relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto”.

Nel caso di specie tutto questo non è avvenuto come sostenuto sia dal ricorrente che dalla stessa soc. Equitalia che ha richiamato la circostanza di aver provveduto alla notifica a mezzo posta nel rispetto dell’art. 26 del dpr 602/73 direttamente senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione.

Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, a parere di questa Commissione, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 del c. P. C. Solo per i casi di nullità con conseguente annullamento, in accoglimento del ricorso, della cartella impugnata.

Le particolarità del caso inducono alla compensazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

P. Q. M. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara nulla la cartella impugnata. Spese compensate.

PEC (Posta Elettronica Certificata): prorogata al 31.12.2011 la scadenza per la comunicazione della Pec alla CCIAA

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PEC (Posta Elettronica Certificata): prorogata al 31.12.2011 la scadenza per la comunicazione della Pec alla CCIAA

PEC scadenza prorogata al 31. 12. 2011

La circolare numero 224. 402 del 25 novembre 2011 emessa dal ministero dello Sviluppo economico, di fatto proroga la scadenza per comunicazione pec alla CCIAA al 31. 12. 2011, inviando  le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1. 032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di martedì 29 novembre. E questa tolleranza, secondo il ministero, dovrebbe arrivare «almeno fino all’inizio del nuovo anno».

Peraltro, nella circolare 3645/C del 3 novembre, lo stesso ministero aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società, avrebbe comportato, appunto, «l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa».

La circolare di ieri spiega che «sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni», da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull’«impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell’imminenza del termine (. ), in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso».

Nonostante la scadenza per la comunicazione dell’indirizzo Pec al Registro imprese sia stata fissata nel 2008, tutte le società si sono attivate, dunque, negli ultimi giorni disponibili, come testimoniano le 505. 478 comunicazioni di indirizzo Pec arrivate alle Camere di commercio dal 1° al 21 novembre.

Il ministero dello Sviluppo economico ritiene che sia impossibile individuare, per le società che non dovessero rispettare la scadenza (quelle già in regola al 21 novembre erano solo il 36,5%), «l’elemento soggettivo (dolo o colpa)» che in base all’articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa».
Dunque, la circolare «rappresenta» alle Camere di commercio l’«opportunità», in questa prima fase di applicazione delle regole previste dal Dl 185/2008, per evitare contenzioso, di astenersi dall’applicare le sanzioni previste dal Codice civile «alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (. ) entro il 29 novembre 2011».

Quindi la circolare suggerisce alle Camere «ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno», di ritenere «in generale, come corretto adempimento, anche quello tardivo effettuato entro tale data». Il ministero precisa che anche la semplice contestazione del ritardo alle singole società, contrasta, in questa situazione «generalizzata» di difficoltà, con le esigenze dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa «e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l’Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito».

La Sanzione Prevista

Per le società che non si adeguano all’obbligo di comunicare la Pec, è prevista, a carico del legale rappresentante, la sanzione da 103 a 1. 032 euro fissata dal Codice civile per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro imprese (sanzione ridotta a un terzo se la registrazione avviene nei 30 giorni successivi al termine).

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