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Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”

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OGGETTO: Interpello – interpello ordinario – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 –  Esenzione  dal  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  per  gli autoveicoli  e   i   motoveicoli   di   “particolare   interesse   storico   e collezionistico”  –  articolo  63,  comma  2,  della  legge  21  novembre 2000, n. 342    

RISOLUZIONE N. 112/E, 29 NOVEMBRE 2011  Direzione Centrale Normativa      

OGGETTO: Interpello – interpello ordinario – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 –  Esenzione  dal  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  per  gli autoveicoli  e   i   motoveicoli   di   “particolare   interesse   storico   e collezionistico”  –  articolo  63,  comma  2,  della  legge  21  novembre 2000, n. 342    

Con   l’interpello   specificato   in   oggetto,   concernente   l’interpretazione dell’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stato esposto il seguente 

QUESITO  

TIZIO,   titolare   di   un   motoveicolo   immatricolato   nell’anno   1986   ed individuato nell’elenco dei modelli dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) valido per il 2011, chiede di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini delle tasse automobilistiche, al proprio motoveicolo ultraventennale. L’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” costruiti da almeno 20 anni.   L’articolo 63, comma 3, dispone, inoltre, che i veicoli e i motoveicoli per i quali è possibile fruire dell’esenzione devono essere individuati dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con propria determinazione.   L’interpellante chiede di conoscere con quali modalità debba essere comprovata la sussistenza del requisito del “particolare interesse storico e collezionistico”. Il quesito proposto assume rilevanza in quanto l’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) stabilisce che “rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”. Il contribuente istante chiede, quindi, di conoscere se per beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui all’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per il proprio motoveicolo, sia necessaria l’iscrizione nei registri della Federazione Motociclistica Italiana.   

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

Il contribuente ritiene di poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, pur non essendo iscritto alla FMI. A parere dell’istante, infatti, qualora si ritenesse di subordinare il riconoscimento   del   predetto   beneficio   fiscale   all’obbligo   di   iscrizione   ad associazioni private come l’ASI o la FMI si realizzerebbe una “disparità di trattamento per situazioni uguali (motocicli ultraventennali iscritti e non)”.  

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

In via preliminare, occorre ricordare che la competenza nella gestione degli interpelli dell’Agenzia delle entrate è limitata alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nonché a quelle riguardanti i veicoli in temporanea importazione di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (circolare 16 maggio 2005, n. 23 e circolare 5 ottobre 2005, n. 43). Tenuto  conto  che  il  contribuente  istante  è  residente  in  un  comune  della  Sardegna si rappresenta, quindi, quanto segue:  –     l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disciplinante le “tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, prevede, al comma 1, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli  che  hanno  compiuto  trent’anni  dall’anno  di  prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli; –   il comma 2 dell’articolo 63 estende l’esenzione anche agli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, per i quali il termine predetto è ridotto a venti anni. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate, con circolare 16 novembre 2000, n. 207, l’articolo 63, comma 2, definisce di “particolare interesse storico e collezionistico” i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in  vista  di  partecipazione  ad  esposizioni  o  mostre  ed  infine  i  veicoli  che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume; –     il comma 3 dell’articolo 63 dispone, inoltre, che “I veicoli indicati al comma 2 sono  individuati,  con  propria  determinazione,  dall’ASI  e,  per  i  motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”. La norma stabilisce, infine, che i veicoli di cui ai predetti commi 1 e 2 sono assoggettati,  in  caso  di  utilizzazione  sulla  pubblica  strada,  ad  una  tassa  di circolazione forfettaria annua.   Pertanto, l’articolo 63, comma 2, estende il trattamento di esenzione dalle tasse automobilistiche, previsto dal comma 1 per i veicoli ultratrentennali – non adibiti  ad  uso  professionale  –  ai  veicoli  ultraventennali  di  particolare  interesse storico e collezionistico, individuati dall’ASI o dalla FMI con propria determinazione. Si osserva che, per i veicoli ultraventennali, a differenza dei veicoli di cui al comma 1, l’esenzione non spetta in ragione del solo presupposto della vetustà, ma è subordinata alla preventiva determinazione annuale di enti associativi riconosciuti dalla legge, quali l’ASI e l’FMI. Al riguardo, si rileva che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI o in altro registro storico. In sostanza, per fruire del beneficio fiscale in commento non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece, disposto dall’articolo  60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) secondo cui “ rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in  uno  dei  seguenti  registri:  ASI,  Storico  Lancia,  Italiano  FIAT,  Italiano  Alfa Romeo, Storico FMI”. A seguito di apposita richiesta di parere inviata dalla scrivente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R. U. 26300 del 19 settembre 2011 ha chiarito che “ l’iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico”.   A parere del  Ministero  delle  Infrastrutture,  quindi,  le  previsioni  dettate  dal  Codice  della Strada non esplicano effetti in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento.   Pertanto, i principi dettati dall’articolo 60 non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.   Quanto sopra trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che tale “disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare”  interesse  storico  e  collezionistico  non  a  quelli  di  mero  interesse storico e collezionistico”. Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza “ la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana)”. Ai fini dell’individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l’applicazione della disposizione fiscale recata dall’articolo 63 è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di una determinazione dell’ASI o della FMI. In considerazione del disposto dell’articolo 63, si ritiene che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo  alle  predette  categorie  rivestano  un  particolare  interesse  storico  o  collezionistico  in  ragione  del  loro  rilievo  industriale,  sportivo,  estetico  o  di costume). L’esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano  in  maniera  definita  le  tipologie  di  veicoli  in  possesso  dei  requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento. In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c). Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”. In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il contribuente sarà tenuto esclusivamente al versamento della tassa forfettaria di circolazione, come previsto dal comma 4 del citato articolo 63.   

Circolare n. 130 E, Roma, 04/10/2010

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La presente circolare sostituisce  la n. 107 del 5 agosto 2010 riproponendone integralmente il contenuto integrato con la precisazione, riportata nel paragrafo 6, punto6. 1, circa l’utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei “buoni lavoro” nelle ipotesi in cui, per gli anni 2009 e 2010, la prestazione di lavoro accessorio sia compatibile e cumulabile con integrazioni salariali ed altre prestazioni a sostegno del reddito.  

Circolare n. 130 E, Roma, 04/10/2010

OGGETTO: Integrazioni salariali. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o  subordinato e cumulabilità del relativo  reddito. Regime dell’accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per il personale del  settore trasporto aereo. Chiarimenti in materia di utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei “buoni lavoro” nei casi di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali e delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010.

SOMMARIO:

1. Premessa e quadro normativo.

2. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.

2. 1. Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).

3. Compatibilità tra nuova attività  di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.

4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per gli anni 2009 e 2010.

5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività.

5. 1 Integrazioni salariali e redditi da lavoro a tempo pieno (occasionale o saltuario) e da lavoro part-time.

5. 2 Integrazioni salariali e redditi da lavoro autonomo o simili.

6. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa nelle ipotesi di   compatibilità/cumulabilità totale e parziale.

6. 1. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa in caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010. Chiarimenti.

7. Prestazioni integrative a carico del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

La presente circolare sostituisce  la n. 107 del 5 agosto 2010 riproponendone integralmente il contenuto integrato con la precisazione, riportata nel paragrafo 6, punto6. 1, circa l’utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei “buoni lavoro” nelle ipotesi in cui, per gli anni 2009 e 2010, la prestazione di lavoro accessorio sia compatibile e cumulabile con integrazioni salariali ed altre prestazioni a sostegno del reddito.

1.    Premessa e quadro normativo.

Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata, è regolato dal combinato disposto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160). La prima norma stabilisce che l’integrazione salariale «non sarà (…) corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate»; l’articolo 8, comma 4, del D. L. N. 86/1988 precisa che «il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate». Come già chiarito con circolare n. 179 del  12 dicembre 2002 (le cui disposizioni devono ritenersi superate dalla presente circolare), il combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo  svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata.

Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’articolo 3 del D. Lgs. Lgt. 788/1945 si interpreta «nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa. Ai fini dell’applicazione di tale principio  – mentre in caso di attività lavorativa subordinata può presumersi l’equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota d’integrazione salariale  – in ipotesi, invece, di attività lavorativa autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto a mantenere l’integrazione salariale per la differenza) l’onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività è inferiore all’integrazione salariale stessa» (Cass. N. 12487 del 23/11/1992). Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede provinciale dell’Istituto circa lo svolgimento dell’attività secondaria, come previsto al comma 5°, dell’art. 8 della L. 160/88, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.

Allo scopo di chiarire ulteriormente il quadro, si riepilogano di seguito le circostanze in cui si può dar luogo:

–       all’incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e l’integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di lavoro su cui è fondata;

–       alla totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova attività con l’integrazione salariale;

–       ad una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale.

2.    Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.

Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), «il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, (…) la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento». 2. 1 Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134). Rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto di lavoro (e quindi del diritto all’integrazione salariale) in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la norma contenuta nell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che «i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio». Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di lavoro da cui trae origine l’integrazione salariale cessa, anche se, in via eccezionale e nelle sole ipotesi previste dalla normativa, viene ripristinato al fine di consentire la fruizione dell’integrazione salariale nel residuo periodo inizialmente previsto. Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale, dell’integrazione salariale con relativo reddito.

A questa conclusione conducono due ordini di motivi: da una parte l’osservazione che la reviviscenza del vecchio rapporto di lavoro avvenga solo in alcuni casi di cessazione dal nuovo contratto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223); dall’altra il dato letterale riguardante l’effetto, che è quello di «rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria ed usufruire della relativa indennità» e non già quello di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.

3. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale:

cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.

Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa. Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa. Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.

4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio. Come già illustrato dalla circolare n. 75 del 26 maggio 2009, l’art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l’art. 70 del D. Lgs. 10. 9. 2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis, che recita: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3. 000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».                                                                                                    L’art. 2, comma 148, lett. G), L. 23. 12. 2009 n. 191 ha esteso la portata di tale disposizione anche all’anno 2010. La suddetta norma – con efficacia quindi limitata agli anni 2009 e 2010 – consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività con il limite massimo di 3. 000 euro per anno solare. Il limite dei 3. 000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.                                                                                                                                                            Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3. 000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.

Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3. 000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione          Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto.                                                                     Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3. 000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3. 000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.

5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa

Al di fuori dai casi descritti ai punti da 2 a 4 potrà darsi luogo a cumulabilità parziale tra la remunerazione derivante da attività lavorativa e le integrazioni salariali. In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all’integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito.

5. 1 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro  a tempo determinato e contratto di lavoro part-time.

Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante. Analogamente nel caso in cui il lavoratore  – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno  – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività  – a differenza del caso contemplato al punto 3 – non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.

5. 2 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili.

Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto. Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.

Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva. Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio  onorario con la Pubblica Amministrazione.

6. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa nelle ipotesi di compatibilità/cumulabilità totale e parziale.

Si illustra il regime dell’accredito della contribuzione figurativa con riferimento alle diverse ipotesi di compatibilità e cumulabilità illustrate nella presente circolare. Si osserva in premessa che nelle ipotesi di compatibilità tra la nuova attività di lavoro e l’integrazione salariale (di cui al precedente punto 3), la contribuzione per cassa integrazione guadagni e quella obbligatoria per l’attività effettivamente prestata si riferiscono a periodi temporalmente non coincidenti o comunque non sovrapposti, pertanto non si pongono particolari questioni e l’accredito della contribuzione figurativa collegato al godimento della prestazione di cassa integrazione sarà effettuato in base ai criteri generali. Diversamente, qualora l’importo della prestazione di integrazione salariale stabilito debba essere proporzionalmente ridotto in conseguenza dello svolgimento di un’attività di lavoro, subordinato o autonomo (casi di incumulabilità relativa) l’accreditamento dei contributi figurativi dovrà essere effettuato in quota integrativa, in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’integrazione salariale e la retribuzione percepita in relazione all’attività svolta. In tale ipotesi la contribuzione obbligatoria relativa all’attività effettivamente svolta verrà accreditata nella gestione di competenza e darà luogo, laddove ne ricorrano le condizioni, alle prestazioni previste dall’ordinamento delle medesime gestioni.

6. 1 Regime dell’accredito della contribuzione figurativa in caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010. Chiarimenti.

Per quanto riguarda, infine, le fattispecie di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali  con le prestazioni di lavoro accessorio (di cui al precedente punto 4) e, in genere, di compatibilità e cumulabilità delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010, trova applicazione un diverso meccanismo. In tali casi, ai fini della corretta applicazione della norma di cui al comma 1bis dell’articolo 70 del d. Lgs n. 276/2003, si rende necessario che la quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 Euro per ogni buono lavoro del valore di 10 Euro) affluisca alla gestione a carico della quale è posto l’onere dell’accredito figurativo correlato alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito, a parziale ristoro del relativo onere.   Ne consegue che in tali casi la quota IVS predetta non dovrà essere accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore, a conferma ulteriore di quanto illustrato nel messaggio 12082 del 4 maggio 2010, e a scioglimento definitivo della riserva formulata nella circolare 88 del 9 luglio 2009, punto 4.

7. Prestazioni integrative a carico del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

II Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo, di cui all’articolo 1-ter del decreto legge n. 249/2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004) provvede all’erogazione di un’integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli ammortizzatori sociali (CIGS, solidarietà, mobilità), tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento. Il Comitato Amministratore del Fondo, con delibera n. 22 del 16 marzo 2009, ha disciplinato i casi di prestazione di attività lavorativa da parte di lavoratori beneficiari delle prestazioni integrative del Fondo. In particolare ha previsto che:

a. La prestazione a carico del Fondo resti immutata nel caso in cui i proventi derivanti da una nuova attività lavorativa di tipo autonomo o la retribuzione derivante da un nuovo rapporto di lavoro dipendente, purché a tempo determinato, sia inferiore o pari al trattamento di integrazione salariale;

b. La prestazione a carico del Fondo venga ridotta in misura pari alla differenza tra i proventi/retribuzioni relativi alla nuova attività e l’integrazione salariale, nel caso in cui essi siano superiori al trattamento di integrazione salariale,  purché inferiori all’80% della retribuzione di riferimento.

Da ultimo si precisa che la contribuzione figurativa spetta esclusivamente nel caso in cui residui almeno una parte del trattamento di integrazione salariale. Pertanto le disposizioni di cui al punto 6 si applicano soltanto ai casi in cui la retribuzione/il provento relativo ad una nuova attività da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla misura dell’integrazione salariale, a nulla rilevando che il beneficiario percepisca una prestazione residua a carico del Fondo per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.

Dimissioni per giusta causa e disponibilità a continuare l’attività per il periodo di preavviso Cass., sez. lav., 21 novembre 2011, n. 24477

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La configurabilità delle dimissioni per giusta causa, pur potendo sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano e quando il lavoratore receda e solo successivamente adduca l’esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l’attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto.   

Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Dimissioni – Dimissioni per giusta causa – Presupposti – Manifestazione della volontà di dimettersi con contestuale dichiarazione di disponibilità a continuare l’attività per il periodo di preavviso o per una parte di esso – Configurabilità – Esclusione

La configurabilità delle dimissioni per giusta causa, pur potendo sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano e quando il lavoratore receda e solo successivamente adduca l’esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l’attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto.

Nota – Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello di L’Aquila aveva confermato la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di un dirigente, dimessosi per giusta causa, volta a far valere l’illegittimità della trattenuta operata dal datore di lavoro sulle competenze di fine rapporto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.  Il dirigente aveva dedotto, come giusta causa di recesso, l’omessa corresponsione di sei mesi di retribuzione durante il periodo in cui il suo datore di lavoro era in Amministrazione straordinaria per insolvenza.  La società soccombente (subentrata al precedente datore di lavoro del ricorrente dopo il provvedimento di ammissione all’Amministrazione straordinaria) ha proposto ricorso per Cassazione ritenendo erronea la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha ravvisato la giusta causa di dimissioni nonostante il fallimento dell’imprenditore non costituisca giusta causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e nonostante il recesso fosse tardivo rispetto all’inadempimento (omesso pagamento di sei mensilità) della società.

La Suprema Corte di Cassazione, dopo avere osservato che, avendo il dirigente continuato a prestare la propria opera a favore della società per altri quattro mesi successivi al mancato pagamento delle retribuzioni (con parziale espletamento di lavoro anche nel periodo di preavviso), queste circostanze inducono ad escludere che il pregresso inadempimento costituisca un effettivo impedimento alla prosecuzione, anche temporanea, del rapporto, ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione formulato dal datore di lavoro e, richiamando due precedenti pronunce (Cass. Sez. Lav. N. 2048/1985 e Cass. Sez. Lav. N. 2492/1997), ha ritenuto che: “Ancorché la sussistenza di dimissioni per giusta causa possa ammettersi anche quando il recesso non segue immediatamente i fatti che lo giustificano ed il lavoratore possa recedere e solo successivamente addurre l’esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l’attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto”.  La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che la sentenza impugnata avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che il datore di lavoro era in amministrazione straordinaria, per cui non poteva pagare direttamente (cioè senza l’autorizzazione del giudice delegato) le retribuzioni maturate anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza.  In applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società ricorrente.

Finanziamenti alle imprese per 205 milioni di euro

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Finanziamenti alle imprese per 205 milioni di euro

Finanziamenti per 205 milioni di euro, ripartiti su base regionale: sono previsti nell’Avviso pubblico 2011 per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Dalle ore 12 del 28 dicembre 2011 alle ore 18 del 7 marzo 2012 le domande potranno essere compilate e salvate mediante procedura informatica attiva sul portale INAIL, sezione Punto cliente. Le domande saranno successivamente inviate, tramite il codice identificativo assegnato, con inoltro telematico da effettuare nei giorni che verranno indicati dopo il 14 marzo 2012.

Finanziamenti alle imprese per la sicurezza sul lavoro

Avviso pubblico 2011  ISI INAIL 2011

in attuazione dell’art. 11, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e s. M. I.

1. Obiettivo

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.   Possono essere presentati progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. Ammontare del contributo

L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50%  dei costi del progetto.
Il contributo massimo è pari a 100. 000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro, previsto solo per i progetti di investimento.   Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30. 000  è possibile richiedere un’anticipazione del 50%

3. Destinatari

Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

4. Risorse

Per l’anno 2011  l’INAIL ha stanziato 205 milioni di euro ripartiti in budget regionali.

5. Modalità e tempi

5. 1. Compilazione della domanda

Nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 sul sito www. Inail. It  – Punto Cliente,  le imprese, previa registrazione sul sito,  avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105 (punteggio soglia).

I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia attengono principalmente a: dimensione aziendale, rischiosità dell’attività di impresa, numero di destinatari, finalità, tipologia ed efficacia  dell’intervento, con la ulteriore previsione di un bonus nel caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell’intervento.

5. 2. Salvataggio della domanda on-line

Al termine dell’inserimento della domanda nella procedura informatica, le imprese, la cui domanda salvata abbia raggiunto il punteggio soglia, riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca la domanda.

5. 3. Invio della domanda on-line Le domande inserite, alle quali è stato  attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on-line;  la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle domande saranno pubblicate sul sito  www. Inail. It  a partire dal 14 marzo 2012.

L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

Entro  i 30 giorni successivi all’invio telematico l’impresa deve trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all’erogazione del contributo.

Licenziamento collettivo e trasferimento d’impresa

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Lavoro – Rapporto di lavoro – Licenziamento collettivo per cessazione attività – Trasferimento imprese in amministrazione straordinaria – Violazione direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell’Unione europea del 12 marzo 2001 – Insussistenza

La violazione della direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell’Unione europea del 12 marzo 2001 è stata riconosciuta unicamente in relazione all’ipotesi di trasferimento riguardante “aziende o unità produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 2, comma 5, lettera c)” (come previsto dalla legge n. 428/1990, art. 47, comma 5, prima della modifica di cui al Dl n. 135/2009, articolo 19- quater, comma 1, lett. B), convertito in legge n. 166/2009) e non per l’ipotesi relativa al trasferimento di imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di sottoposizione all’amministrazione straordinaria.

Licenziamento collettivo e trasferimento d’impresa

Cass. , sez. Lav. , 10 novembre 2011, n. 23420

Lavoro – Rapporto di lavoro – Licenziamento collettivo per cessazione attività – Trasferimento imprese in amministrazione straordinaria – Violazione direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell’Unione europea del 12 marzo 2001 – Insussistenza

La violazione della direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell’Unione europea del 12 marzo 2001 è stata riconosciuta unicamente in relazione all’ipotesi di trasferimento riguardante “aziende o unità produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 2, comma 5, lettera c)” (come previsto dalla legge n. 428/1990, art. 47, comma 5, prima della modifica di cui al Dl n. 135/2009, articolo 19- quater, comma 1, lett. B), convertito in legge n. 166/2009) e non per l’ipotesi relativa al trasferimento di imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di sottoposizione all’amministrazione straordinaria.

Nota – Un lavoratore, già dipendente di un istituto di vigilanza e di una società in amministrazione straordinaria, conveniva in giudizio quest’ultima e l’istituto di vigilanza, cessionario dell’azienda, impugnando il licenziamento che gli era stato intimato nell’ambito di un licenziamento collettivo per cessazione di attività coinvolgente tutti i lavoratori ad eccezione di centotredici di loro che erano stati individuati, in base a proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, dall’Istituto cessionario. Il ricorrente assumeva, quindi, che il suo rapporto di lavoro sarebbe dovuto proseguire, ai sensi dell’art. 2112 c. C. , con l’istituto di vigilanza.

Il Giudice di primo grado respingeva il ricorso.

Anche la Corte d’Appello, successivamente adita dal dipendente, confermava la sentenza di primo grado, rilevando, in particolare, l’infondatezza del motivo di gravame fondato sul preteso obbligo della cessionaria di applicare i criteri di scelta previsti dalla legge n.  223/1991, art. 5, comma 1, nell’assunzione dei lavoratori della società cedente e sulla pretesa violazione di tali criteri, asseritamente derivata dal possesso di un’anzianità e di un carico familiare superiori a quelli dei centotredici dipendenti non licenziati.

La Corte Territoriale evidenziava, infatti, che nel caso di specie – i suddetti criteri non potessero trovare applicazione, atteso che il Dlgs n. 270/1999, art. 63, disciplinante la vendita di aziende delle imprese in amministrazione straordinaria, sanciva l’inapplicabilità dell’art. 2112 c. C. E consentiva il trasferimento da azienda ad azienda solo parziale dei lavoratori senza stabilire alcun criterio di scelta dei dipendenti trasferiti;

– non potessero trovare applicazione in via analogica neppure i criteri di cui all’ art. 5, comma 1 legge n. 223/1991, attesa l’assoluta diversità di ratio tra l’ipotesi di licenziamento collettivo, incentrato sul diritto del dipendente con maggiore anzianità e carico familiare, e quella della cessione delle aziende delle imprese in crisi, nel quale l’interesse preminente doveva considerarsi quello dell’impresa cessionaria, che si faceva carico di assorbire un’azienda in perdita;

– il criterio stabilito nel contratto di cessione di azienda tra cedente e cessionario (fondato sulle “esigenze tecniche organizzative e le prerogative imprenditoriali della parte acquirente”) dovesse ritenersi quindi legittimo e non sindacabile dal Giudice;

– nessun rilievo assumesse l’ulteriore circostanza, riferita dall’appellante, secondo cui la cessionaria aveva assunto, in epoca successiva alla cessione di azienda, altro personale con la sua stessa qualifica.

Il lavoratore ricorreva, pertanto, per Cassazione, lamentando, in particolare, che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto l’insindacabilità in sede giudiziaria del criterio stabilito dal contratto di cessione di azienda per l’individuazione dei dipendenti da assumere presso la società cessionaria, ritenendo, per contro, la necessità del controllo in relazione al rispetto dei principi di buona fede e correttezza e deducendo la plurima violazione di tali principi, per esser stato esso ricorrente escluso dal passaggio alle dipendenze della cessionaria (“pur avendo egli la maggiore anzianità ed un gravoso carico familiare”), per non essere stato inserito tra i lavoratori, sempre svolgenti mansioni di vigilanza, successivamente assunti e per non averlo la cessionaria – “disattendendo ogni impegno assunto “) – preso alle proprie dipendenze allorché aveva terminato il periodo di mobilità senza avere maturato i requisiti pensionistici o trovato una nuova occupazione.

Il ricorrente denunciava, altresì, violazione di norme di diritto (legge n. 223/1991, art. 5, comma 1; legge n. 428/1990, art. 47), dolendosi che la Corte Territoriale non avesse ritenuto di dover applicare analogicamente i criteri di scelta stabiliti dalla legge n. 223/1991, art. 5, comma 1.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i suddetti motivi di impugnazione per violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stati ivi indicati i tempi e i modi di acquisizione né trascritto l’integrale contenuto delle ri sultanze processuali atte a comprovare gli elementi fattuali su cui le doglianze si fondavano (anzianità e carico familiare del ricorrente comparativamente maggiori rispetto a quelli dei dipendenti trasferiti; mansioni svolte dal ricorrente ed eventuale svolgimento di altre mansioni da parte dei lavoratori assunti in un secondo momento; atti negoziali comportanti l’impegno asseritamente preso dalla cessionaria di assunzione dei lavoratori che, al termine del periodo di mobilità, non avessero maturato i requisiti pensionistici e non avessero trovato altra occupazione; possesso dei requisiti di scelta secondo i criteri di cui all’invocata legge n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1).

Con ulteriore motivo il ricorrente censurava la sentenza impugnata per violazione dell’art. 3 della direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell’Unione europea del 12 marzo 2001 nonché dell’art. 2112 c. C. , deducendo che, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte europea di Giustizia nella sentenza dell’11 giugno 2009 in causa C561/ 07, le disposizioni della legge n. 428/1990, art. 47, commi 5 e 6, non garantissero la tutela dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla citata direttiva, onde avrebbe dovuto trovare integrale applicazione l’art. 2112 c. C. , laddove prescrive che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

La Corte di Cassazione ha rigettato anche tale motivo di impugnazione, osservando che le statuizioni dell’invocata sentenza della Corte di Giustizia fossero inconferenti rispetto alla fattispecie in esame.

La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che la Corte di Giustizia, nella sopra richiamata sentenza, in riferimento alla legge n. 428/1990, art. 47, commi 5 e 6 nel testo in allora vigente – e, perciò, anteriore alle modifiche introdotte al comma 5 art. 19-quater, comma 1, lett. B) Dl n. 135/2009 -, convertito in legge n. 166/2009 aveva dichiarato che “Mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, commi 5 e 6, in caso di “crisi aziendale” a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. C), in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall’art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/Ce, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non sono garantiti nel caso di trasferimento di un’azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva”. Pertanto, secondo la Suprema Corte: “la violazione della direttiva è stata quindi riconosciuta unicamente in relazione all’ipotesi di trasferimento riguardante “aziende o unità produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. C)” (come previsto dalla legge n. 428/1990, art. 47, comma 5, prima della ricordata modifica di cui al Dl n. 135/2009, art. 19quater, comma 1, lett. B), convertito in legge n. 166/2009) e nient’affatto per l’ipotesi, ricorrente nella fattispecie, relativa al trasferimento di “imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione (. ) di sottoposizione all’amministrazione straordinaria””.

Cassazione, sezione lavoro, 11 novembre 2011, n. 23663

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Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Cassazione, sezione lavoro, 11 novembre 2011, n. 23663

Pres. Vidiri; Rel. Curzio; P. M. Matera; Ric. C. S. D. ; Res. M. O.

Diritto alla conservazione del posto – Infortuni e malattie – Comporto – Superamento – Licenziamento – Limiti – Mancata previsione nel Ccnl applicato del comporto per sommatoria – Integrazione secondo equità – Applicazione del termine del comporto secco – Legittimità – Fattispecie

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Cassazione, sezione lavoro, 11 novembre 2011, n. 23663

Pres. Vidiri; Rel. Curzio; P. M. Matera; Ric. C. S. D. ; Res. M. O.

Diritto alla conservazione del posto – Infortuni e malattie – Comporto – Superamento – Licenziamento – Limiti – Mancata previsione nel Ccnl applicato del comporto per sommatoria – Integrazione secondo equità – Applicazione del termine del comporto secco – Legittimità – Fattispecie

Nell’ipotesi in cui la normativa contrattuale non regoli in maniera specifica il comporto per sommatoria di malattie, in assenza di una previsione dell’autonomia collettiva, deve procedersi all’integrazione secondo una valutazione equitativa. (Nella specie, la S. C. Ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto equo applicare lo stesso termine del comporto secco al comporto per sommatoria).

Nota – La sentenza in esame si riferisce al caso di un dipendente che aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, intimato per avere cumulato, nel periodo dal 31 luglio 2000 al 29 gennaio 2003, un totale di 234 giorni di assenza per malattia. Il Ccnl del settore Commercio, applicato al rapporto di lavoro in oggetto, non prevede una disciplina specifica del comporto per sommatoria di malattie, ma stabilisce solo il termine di 180 giorni in un anno per il superamento del comporto secco (per un’unica ed interrotta malattia).

Il Tribunale di Messina aveva accolto il ricorso del lavoratore stabilendo che, in assenza di una disciplina specifica del comporto per sommatoria nel Ccnl applicato al rapporto di lavoro, doveva ritenersi applicabile il termine previsto dal medesimo contratto per il comporto secco. Applicando detto criterio, era emerso che il ricorrente, nel periodo di riferimento di un anno, non aveva mai superato i 180 giorni di assenza e che, pertanto, il licenziamento era illegittimo con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la sentenza di primo grado.

Avverso detta sentenza, il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione per vari motivi e, in particolare, ha lamentato che il giudice del merito, in mancanza di una precisa disposizione nel Ccnl applicabile che regoli il comporto per sommatoria, avrebbe dovuto fare riferimento, in via analogica, alle disposizioni previste nei contratti collettivi di altri settori che disciplinano la medesima materia.

La Suprema Corte ha ritenuto pacifico che, in assenza di una previsione specifica dell’autonomia collettiva, la legge, al fine di stabilire il termine del comporto per sommatoria di malattie, debba rinviare ad una valutazione equitativa e ha affermato che, nel caso di specie, la decisione resa dai giudici del merito fosse sufficientemente motivata e priva di contraddizioni.

La Suprema Corte ha precisato, altresì, che non può essere effettuato il richiamo alla disciplina dei contratti collettivi di altri settori senza indicare le date di stipulazione di tali contratti e senza produrli, come impone l’art. 369, n. 4, c. P. C. Per effetto dei principi sopra enunciati, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.

Circolare n. 161 Roma, 22/12/2011

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Prestazioni a Sostegno del Reddito – OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400. Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in particolare: il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Circolare n. 161 Roma, 22/12/2011

 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.

Premessa

Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in particolare:

il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al  coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Pertanto, l’Istituto ha pubblicato le seguenti disposizioni in materia di prestazioni a sostegno del reddito e socio-assistenziali:

1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e  regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni di carattere generale.

2)Circolare n. 84 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.

3) Circolare n. 85 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione.

4) Circolare n. 86 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al  coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di prestazioni familiari.

5) Circolare n. 87 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità.

6) Circolare n. 100 del 23 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.

7)Circolare n. 124 del 17 settembre 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “Disposizioni UE sulla sicurezza sociale – I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea”.

8)Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010. Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.

9)Circolare n. 136 del 28 ottobre 2010. Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.

10)Messaggio n. 28706 del 16 novembre 2010. Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro; calcolo delle prestazioni.

11) Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.

12)Messaggio n. 14726 del 15 luglio 2011. Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di lavoratori frontalieri, lavoratori diversi dai frontalieri e lavoratori stagionali; articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.

Passaggio dai formulari cartacei della serie E ai SED attraverso i Paper SED

Come evidenziato dalle citate circolari, in base alle nuove disposizioni gli scambi di dati tra istituzioni comunitarie non avverranno in futuro attraverso l’invio di formulari cartacei bensì per via telematica con il sistema europeo EESSI (Electronic exchange social security information o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (Structured Electronic Documents o SEDs) trasmessi utilizzando la rete europea protetta denominata sTESTA.

Per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via  cartacea allo scambio di informazioni per via telematica che possa soddisfare le esigenze organizzative delle istituzioni degli Stati membri, è stato previsto un periodo transitorio di due anni, 1° maggio 2010 – 30 aprile 2012, di recente prorogato al 30 aprile 2014 con Decisione della Commissione amministrativa n. E3 del 19 ottobre 2011, nel corso del quale i formulari cartacei di collegamento della serie E attualmente in uso vengono sostituiti dai cosiddetti “Paper SEDs”, formulari destinati ad un utilizzo temporaneo che costituiscono la versione cartacea dei futuri SED.

Con la presente circolare vengono pubblicati, in formato compilabile, i Paper SED della serie S, U e F in materia rispettivamente di prestazioni di malattia e maternità, disoccupazione e prestazioni familiari, sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400, e i Paper SED della serie H, comuni a tutti i settori della sicurezza sociale.

Tali formulari sono disponibili nella CARTELLA UE del sito FTP ad uso degli operatori dell’Istituto, accessibile attraverso il seguente percorso: ftp://ftp. Inps/Direzione_Generale/CI/UE/PAPER%20SED/ del sito FTP ad uso degli operatori dell’Istituto.

Negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono contenute, onde agevolare gli operatori del settore, le cosiddette “Tabelle di correlazione” (in inglese e italiano), predisposte dai competenti organismi comunitari con l’indicazione per ogni Paper SED della funzione, delle norme di riferimento e dell’eventuale formulario della serie E corrispondente.

Negli allegati 9, 10, 11 e 12 sono contenute, altresì, sempre al fine suddetto, importanti “Guide pratiche”, sia pure ad oggi rese disponibili solo in inglese dagli organismi comunitari.

Vista la complessità e difficoltà di compilazione di alcuni Paper SED, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si dispone che, durante il suddetto periodo transitorio, al fine di non ritardare la lavorazione delle pratiche recando pregiudizio agli interessati, le Sedi potranno ancora utilizzare gli attuali formulari della serie E, laddove possibile e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni indicate in premessa.

Si ribadisce che, poiché durante il periodo transitorio le istituzioni potranno seguitare ad utilizzare le procedure automatizzate nazionali compilando e trasmettendo i formulari attuali, le Sedi potranno ricevere dalle istituzioni degli altri Stati membri i formulari della serie E100, E300 ed E400 emessi dalle relative procedure automatizzate nazionali, se esistenti, o i Paper SED della serie S, U e F sostitutivi.

Si ricorda, altresì, agli operatori che, come specificato dalla Decisione della Commissione Amministrativa n. E1 del 12 giugno 2009, durante il periodo transitorio i principi guida devono essere la collaborazione tra istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità, essendo di primaria importanza garantire una transizione che non danneggi chi eserciti i propri diritti nell’ambito della nuova normativa. Pertanto, durante il citato periodo è stato raccomandato di accettare

qualsiasi documento, anche se di formato, contenuto o struttura obsoleti. In caso di dubbi relativi ai diritti di un cittadino, le istituzioni sono tenute a relazionarsi nel rispetto del principio della reciproca collaborazione e della buona amministrazione.

Si sottolinea, infine, che la Commissione Amministrativa a Bruxelles, oltre ad aver eliminato, ridenominato e aggiunto alcuni Paper SED nel corso dei lavori preparatori, ha fatto presente che la versione attuale degli stessi, a causa delle inesattezze, anche linguistiche, e delle carenze, anche contenutistiche, presenti, sarà oggetto di ulteriore revisione nel corso del 2012 che interesserà anche tabelle di correlazione e guide pratiche. Fermo restando che la presente circolare sarà, pertanto, anch’essa aggiornata nel 2012, si evidenzia che, rispetto a quanto comunicato nelle circolari indicate in premessa, sono state già apportate le seguenti variazioni:

DISOCCUPAZIONE il Paper SED U002 è stato ridenominato (Periodo di assicurazione) (vedi il punto 2. 2 della circolare n. 85 del 1° luglio 2010); il Paper SED U029 è stato eliminato in quanto ritenuto superfluo (vedi Parte II, punto 5, della circolare n. 85 del 1° luglio 2010);

PRESTAZIONI FAMILIARI i Paper SED F010 e F011 sono stati eliminati in quanto ritenuti superflui (vedi il punto 13 della circolare n. 86 del 2 luglio 2010); il Paper SED F020 è stato ridenominato (Informazioni sulla priorità) (vedi il punto 13 della circolare n. 86 del 2 luglio 2010);

MALATTIA E MATERNITA’ il Paper SED S040 è stato ridenominato (Richiesta periodi – Tipo di rischio assicurato: malattia e maternità), come pure il Paper SED S041 (Risposta a richiesta periodi – Tipo di rischio assicurato: malattia e maternità) (vedi il punto 3, lettere a), b) e c) della circolare n. 87 del 2 luglio 2010);il Paper SED S071 è stato ridenominato (Richiesta documento attestante il diritto alla prestazione – residenza), come pure il Paper SED S072 (Documento attestante il diritto alla prestazione – residenza) (vedi il punto 6 della circolare n. 87 del 2 luglio 2010); i Paper SED S020 e S024 sono stati sostituiti dal Paper SED H020 (Richiesta di rimborso – controlli amministrativi/esame medico), la cui risposta è da comunicare con il Paper SED H021 (Risposta a richiesta di rimborso – controlli amministrativi/esame medico), contenente anche i dati dei Paper SED S022, S023 e S025, i quali, pertanto, sono stati eliminati (vedi punto 7 della circolare n. 87 del 2 luglio 2010).

Si precisa, infine, che i formulari della serie E100, E300, E400 continueranno ad essere utilizzati, in materia di prestazioni a sostegno del reddito e socio-assistenziali, nello scambio di informazioni tra l’Italia e i Paesi cui non si applicano i regolamenti n. 883/2004; n. 987/2009 e n. 988/2009 e che continuano ad applicare la normativa comunitaria preesistente.

Non sono soggetti a ritenuta alla Fonte i nuovi minimi e non è possibile rientrarvi una volta usciti.

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Non sono soggetti a ritenuta alla Fonte i nuovi minimi e non è possibile rientrarvi una volta usciti: Estratto Agenzia Entrate N.185820 /2011     Modalità   di   applicazione   del   regime   fiscale   di   vantaggio   per   l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – disposizioni di attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).

Estratto Agenzia Entrate Nuovo Regime dei Minimi, Imprenditoria Giovanile e Lavoratori in mobilità

N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per   l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – disposizioni di attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).

Il Direttore dell’Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi Dispone

1. Norme applicabili

1. 1 Ai  fini  dell’applicazione  del  regime  fiscale  di  vantaggio  per  l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per  quanto  non  espressamente  previsto  da  questo  provvedimento  si  applica,  laddove compatibile,  quanto  disposto  dall’articolo  1,  commi  da  96  a  117,  della  legge  24 dicembre  2007,  n.   244  e  dalle  disposizioni  di  attuazione  contenute  nel  decreto  del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008.   2. Requisiti per l’ammissione al regime fiscale di vantaggio

2. 1. Le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal  1°  gennaio  2012,  ovvero  che  l’hanno  intrapresa  successivamente  al  31  dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99 della legge  24  dicembre  2007,  n.   244  e  dall’articolo  2  del  decreto  ministeriale  2  gennaio  2008, accedono  al  regime  fiscale  di  vantaggio  per  l’imprenditoria  giovanile  e  lavoratori  in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. 2. La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio  2011  n. 98,  secondo  cui  l’attività  da  esercitare  non  deve  costituire,  in  nessun modo,  una  mera  prosecuzione  di  altra  attività  precedentemente  svolta  sotto  forma  di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

2. 3. I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  punto  2. 1,  che  hanno  intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative  imprenditoriali  e  di  lavoro  autonomo  di  cui  all’articolo  13  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta  residui  al  completamento  del  quinquennio  ovvero  non  oltre  il  periodo  di imposta  di  compimento  del  trentacinquesimo  anno  di  età.   Resta  fermo  il  vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.

2. 4. Ai  fini  dell’individuazione  del  limite  relativo  all’acquisto  di  beni  strumentali,  di cui  all’articolo  1,  comma  96,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.   244,  nel  caso  di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.

3. Durata del regime fiscale di vantaggio

3. 1. Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno  di  età  possono  continuare  ad  applicare  il  regime  fiscale  di  vantaggio  fino  al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.

3. 2.   Per  esercizio  di  attività  e  per  inizio  di  una  nuova  attività  produttiva  di  cui all’articolo  27,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.   98,  si  fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.

3. 3.   Coloro  che,  per  scelta  o  al  verificarsi  di  un  motivo  di  esclusione,  cessano  di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

4. Opzione per il regime ordinario e per il regime contabile agevolato

4. 1. Ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2. 1 possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

4. 2.   I  soggetti  che  effettuano  l’opzione  di  cui  al  punto  4. 1.   determinano  il  reddito secondo le  modalità ordinarie previste dal titolo I, capo V e VI del  testo unico delle imposte   sul   reddito,   approvato   con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica   22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, avvalendosi dei regimi contabili di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 e dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre  1996, n. 695.

4. 3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2. 1 possono optare per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98.

4. 4.    L’opzione   è   comunicata   con   la   prima   dichiarazione   annuale   da   presentare successivamente alla scelta operata.

5 Imposta sostitutiva

5. 1. Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4 del D. M. 2 gennaio 2008, si applica l’imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  delle  addizionali  regionali  e  comunali  di  cui  al comma 105, ridotta al 5 per cento.

5. 2. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

6. Adempimenti

6. 1. I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall’articolo 7 del D. M. 2 gennaio 2008:

a)  sono  obbligati  a  manifestare  preventivamente  la  volontà  di  effettuare  acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente,  per  essere inclusi nell’archivio VIES, ai  sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. E-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633 6, come modificato 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

b)  sono  esonerati  dall’obbligo  di  effettuare  la  comunicazione  telematica  delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

c)  sono  esonerati  dall’obbligo  di  comunicare  all’Agenzia  delle  entrate,  ai  sensi dell’articolo  1  del  decreto  legge  25  marzo  2010,  n.   40,  i  dati  relativi  alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001;

d)  sono  esonerati  dall’obbligo  di  certificare  i  corrispettivi  qualora  svolgano  le attività  previste  dall’articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1996, n. 696.

Motivazioni

In esecuzione di quanto previsto dall’articolo 27, comma 1 e 2, del decreto legge del 6 luglio  2011, n. 98, concernente il regime  fiscale  di  vantaggio  per  l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo.

In particolare, fermo restando,  laddove compatibile con quanto disposto dal citato articolo  27 del decreto legge n. 98 del  2010, quanto già espressamente disciplinato dall’articolo 1, commi da 96  a 117, della legge 24 dicembre  2007, n. 244 e dalle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, sono dettate le ulteriori disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio, la durata del regime e gli adempimenti dei contribuenti.

Si riportano i riferimenti normativi dell’atto.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo  68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a).

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1). Regolamento  di  amministrazione dell’Agenzia delle  entrate  (articolo 2,comma 1 e articolo 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento.    Decreto  legge  del  6  luglio  2011,  n.   98

–  Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione finanziaria (articolo 27, commi 1 e 2); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117); Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633

–  Istituzione  e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre  1973, n. 600

–  Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  dicembre  1996,  n. 695

–  Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili; Decreto  del  presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1996,  n. 696

–  Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n. 442

–  Regolamento recante norme  per il riordino  della disciplina delle opzioni in materia  di  imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Decreto legge 25  marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

– Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella  forma dei cosiddetti «caroselli»  e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1); Decreto del Ministro dell’Economia e delle  finanze 2 gennaio  2008

–  Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

La  pubblicazione del presente provvedimento sul  sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 dicembre

Nuovi Minimi: estratto del provvedimento Agenzia Entrate 21.12 esplicativo nuovo regime dei minimi 2012

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Nuovi Minimi: Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).

N. 185825/2011 Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).

Il Direttore dell’Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

Dispone

1. Soggetti ammessi al regime contabile agevolato

1. 1. Dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia che:

a)  nell’anno solare precedente:

1.   hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30. 000 euro;

2.   non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

3.   non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b)  nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15. 000 euro;

c)  non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

d)  sono soggetti residenti;

e)  non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

f)  non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico;

accedono al regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto:

a.   non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98;

b.   fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall’articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98.

1. 2. Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato:

a)  I  soggetti  che,  pur  avendo  le  caratteristiche  di  cui  ai  commi  96  e  99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b)  I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.   1. 3 Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei  ricavi,  nonché  del  limite  relativo  all’acquisto  di  beni  strumentali,  stabiliti dall’articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.

2. Soggetti esclusi

2. 1. Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, ossia coloro che si avvalgono delle seguenti disposizioni:

a)  articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma e 74-ter del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b)  articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c)  articolo  25-bis,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d)  articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. 2. La causa di esclusione di cui al precedente punto 2. 1. Lettera a) non ricorre per i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Determinazione del reddito

3. 1. I contribuenti di cui al punto 1. 1 determinano il reddito di lavoro autonomo o d’impresa rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e 66 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Opzione per il regime ordinario

4. 1. I contribuenti di cui al punto 1. 1 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600.

4. 2 L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

4. 3 Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

5. Semplificazioni

5. 1 I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

a)  registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto;

b)  tenuta del  registro dei  beni ammortizzabili qualora, a  seguito di  richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c)  liquidazioni e versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto;

d)  versamento dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto;

e)  presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, di cui all’articolo 19 dal d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta.

5. 2. Restano fermi i seguenti adempimenti:

a)  conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

c)  comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25. 822,84;

d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;

e)  versamento annuale dell’imposta sul valore aggiunto;

f)  versamento dell’acconto e  del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

g)  versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’’imposta sul reddito delle persone fisiche;

h)  adempimenti dei sostituti d’imposta previsti dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

i)   comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

j)   comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001.

6. Studi di settore

6. 1. I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 195, n. 549, nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati, come disposto dall’articolo 7 comma 2, lett. B) del decreto ministeriale 2 gennaio 2008;  6. 2 Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.

7. Passaggi tra regimi

7. 1 Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione:

a) dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al punto 1. 1. O si verifica una causa di esclusione di cui al punto 2. 1 del presente Provvedimento;

b) a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.

7. 2 I soggetti di cui al punto precedente applicano il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

Motivazioni

Con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme recate dal citato dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime contabile agevolato previsto per i soggetti che posseggono i requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito.

Si riportano i riferimenti normativi dell’atto.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo  68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a).   Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1). Regolamento di  amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2,comma 1  e articolo 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (articolo 27, comma 3); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117); decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n.633  –  Istituzione  e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

– Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Testo  unico  delle  imposte sul  reddito approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (articolo 32); Decreto del  Presidente della Repubblica 21  dicembre 1996, n. 696

– Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Decreto del Presidente della Repubblica   10 novembre 1997, n. 442

– Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

– Regolamento recante modalità per la presentazione delle  dichiarazioni relative alle imposte  sui  redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

– Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1); Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008 – Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

La  pubblicazione del  presente  provvedimento sul  sito  internet  dell’Agenzia  delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 dicembre 2011

Circolare Ministero del Lavoro: Certificazione del contratto

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Circolare Ministero del Lavoro: Certificazione del contratto

La complessità dei rapporti che scaturiscono dalla sottoscrizione di un contratto di appalto suggeriscono, un utile ricorso all’istituto della certificazione.

Va, infatti, ricordato che, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione…

Circolare Ministero del Lavoro  11. 02. 2011 n. 5 del 2011: Certificazione del contratto

 

Va, infatti, ricordato che, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione, anche del contratto di appalto, secondo le procedure stabilite nel Titolo VIII (artt. 75-84) del D. Lgs. N. 276/2003, come illustrate dalla citata circolare 15 dicembre 2004, n. 48, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla recente legge n. 183/2010 (cosiddetto “Collegato lavoro”) e avendo ben presenti le indicazioni in argomento contenute nella già richiamata macrodirettiva del Ministro del lavoro del 18 settembre 2008. Si sottolinea, in particolare, sul macrodirettiva ora citata dispone come l’attività investigativa debba concentrarsi sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione.

Peraltro, con specifico riferimento all’appalto, l’art.  84 del D. Lgs. N. 276/2003 stabilisce che le procedure di certificazione possono essere utilizzate – sia in sede di stipulazione del contratto, sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale – anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto. Sul punto si evidenzia che l’efficacia della certificazione risulterà tanto evidente quanto più l’indagine dell’organo certificatore si orienterà ad una disamina attenta della sussistenza degli elementi e dei requisiti previsti dall’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. N. 276/2003 sopra richiamati, non soltanto su base meramente documentale, ma anche mediante dichiarazioni pubblicamente rese e acquisite dalle parti contraenti in sede di audizione personale nel corso dell’iter di certificazione.

Al riguardo si segnala che, come recentemente disposto dall’art.  31, comma 7, della legge n. 183/2010 – che ha novellato l’art.  79 delD. Lgs. N. 276/2003 – gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato – appunto tramite una accorta attività istruttoria, ivi comprese le dichiarazioni delle parti – che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.

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