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COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

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Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

 

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

 

Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

Per le cessioni di tali prodotti è “obbligatorio” redigere un contratto scritto che deve riportare, a pena di nullità, la quantità, le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento. Questo può essere inviato via mail o fax, anche privo di sottoscrizione, oppure sostituito da documento di trasporto, fattura, ordine di acquisto purchè contenenti gli elementi sopraindicati. Tali contratti non debbono contenere condizioni “vessatorie” per il venditore, abusando della maggior forza dell’acquirente (es. Includendo prestazioni accessorie o contributi non connessi con la cessione del prodotto. ).

Il pagamento “deve” avvenire entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i beni “deperibili” (con scadenza inferiore a 60 giorni e comunque per carne, pesce e latte), entro 60 giorni per gli altri.

Dallo scadere di tali termini decorrono gli interessi di mora (oggi al 10%) e la sanzione da € 500 ad € 500. 000, a seconda del fatturato e ricorrenza dei ritardi.

La mancanza della forma contrattuale scritta comporta la sanzione da € 516 ad € 3. 000.

 

 

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

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Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

 

Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

Per le cessioni di tali prodotti è “obbligatorio” redigere un contratto scritto che deve riportare, a pena di nullità, la quantità, le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento. Questo può essere inviato via mail o fax, anche privo di sottoscrizione, oppure sostituito da documento di trasporto, fattura, ordine di acquisto purchè contenenti gli elementi sopraindicati. Tali contratti non debbono contenere condizioni “vessatorie” per il venditore, abusando della maggior forza dell’acquirente (es. Includendo prestazioni accessorie o contributi non connessi con la cessione del prodotto. ).

Il pagamento “deve” avvenire entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i beni “deperibili” (con scadenza inferiore a 60 giorni e comunque per carne, pesce e latte), entro 60 giorni per gli altri.

Dallo scadere di tali termini decorrono gli interessi di mora (oggi al 10%) e la sanzione da € 500 ad € 500. 000, a seconda del fatturato e ricorrenza dei ritardi.

La mancanza della forma contrattuale scritta comporta la sanzione da € 516 ad € 3. 000.

法律专家解答:共同抚养(2006年第54号法律)

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崇先生:董律师,您好!我是一名长期在米兰生活的中国小企业家,住处靠近Sarpi大街。最近发生了一件不幸的事情:我与妻子分居了。我们有一个6岁的儿子。我想知道的是,法律是否能够保护他生活的宁静,尽可能地让他继续保有与我及与我的前妻的感情纽带。  

法律专家解答:共同抚养(2006年第54号法律)

  崇先生:董律师,您好!我是一名长期在米兰生活的中国小企业家,住处靠近Sarpi大街。最近发生了一件不幸的事情:我与妻子分居了。我们有一个6岁的儿子。我想知道的是,法律是否能够保护他生活的宁静,尽可能地让他继续保有与我及与我的前妻的感情纽带。  

董丽芳律师: 崇先生,您好!

2006年第54号法律实际上在父母分居后对子女的抚养这个棘手问题上进行了改革,将“双亲原则”引入意大利。根据该原则,未成年子女在父母分居的情况下依然有权与父母两方维系平衡而连续的关系,从双方接受照料、教育和管教,正如《意大利民法典》第155条第1款规定的那样。 该原则十分重要,比如,根据《意大利民法典》第155条第4款,原家庭居所的分配应当优先考虑子女的利益。在这一方面,裁判界认为原家庭居所在配偶间的分配必须以未成年子女的抚养权为前提(意大利最高法院2006年第1545号民事判决)。 回到我们的问题上,共同抚养的一个重要的方面是首先考虑子女的抚养。《意大利民法典》第155条第4款就此规定,除非父母间有不同约定,双方都要为子女提供与其收入成比例的抚养费。在相关情形,法官可规定定期支付以确保比例原则的实现,其确定所依据的标准有子女的实际需求、不低于与父母共同生活时的生活水准、与一方共同生活的时间、双方的经济条件。除此之外,法官还拥有广泛权力:若父母提供的关于其经济条件的信息不够清楚确切,法官可根据其收入的纳税凭据和争议的财产进行计算,即便它们记在他人名下。 最后要说明的是,父母有权随时申请对有关子女的抚养、亲权的行使及提供抚养费用的额度和方式进行修改(《意大利民法典》第155条第3款)。  

注:上述内容仅作为参考信息使用,不得视为本所对任何事物的法律意见。如果您对此事还有其他问题,请您与本所联系,我们会及时提供全方面的法律咨询和服务。

AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI (L.54/2006) L’ESPERTO LEGALE RISPONDE

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Sig. Chong: Buongiorno Avvocato Dong! Sono un piccolo commerciante cinese da tempo residente a Milano, nei pressi di via Sarpi. Ultimamente è accaduta una cosa non piacevole, poichè mi sono separato da mia moglie. Io e lei abbiamo avuto un figlio insieme, che ora ha sei anni. Volevo sapere se ci sono delle leggi che possano tutelare la sua serenità, permettendogli di continuare ad avere il più possibile un rapporto affettivo sia con me che con la mia ex moglie.   

Affidamento condiviso dei figli (L. 54/2006) L’Esperto Legale Risponde

Sig. Chong: Buongiorno Avvocato Dong! Sono un piccolo commerciante cinese da tempo residente a Milano, nei pressi di via Sarpi. Ultimamente è accaduta una cosa non piacevole, poichè mi sono separato da mia moglie. Io e lei abbiamo avuto un figlio insieme, che ora ha sei anni. Volevo sapere se ci sono delle leggi che possano tutelare la sua serenità, permettendogli di continuare ad avere il più possibile un rapporto affettivo sia con me che con la mia ex moglie.  

Avv. Dong: Buongiorno Sig. Chong! In effetti, la Legge 54/2006 è intervenuta a riformare la delicata materia dell’affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori. Tale riforma ha introdotto in Italia il principio della “bigenitorialità”, in base al quale il figlio minore, anche se i genitori si separano, conserva il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi, come dispone l’art. 155 comma 1 c. C.

Questo principio è diventato così importante che, ad esempio, in base all’art. 155 quater c. C. Il godimento della casa familiare è attribuito avuto riguardo in primis all’interesse dei figli. A tal proposito, la giurisprudenza afferma che l’assegnazione della casa ad uno dei coniugi è subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori (Cassazione Civile n. 1545/2006).

Tornando all’argomento principale, un aspetto importante dell’affidamento condiviso è dato innanzitutto dal mantenimento della prole. L’art. 155 comma 4 c. C. A tal proposito stabilisce che, salvo diversi accordi liberamente stabiliti dai genitori, ciascuno di loro provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Se del caso, il giudice può stabilire il pagamento di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando, fra gli altri parametri, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori.

Inoltre, il giudice ha anche un potere molto invasivo, oltre a quello appena illustrato; se le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente accurate e documentate, infatti, il giudice dispone un accertamento di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Comunque, per concludere, i genitori hanno diritto di chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo (art. 155 ter c. C. ).  

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.  

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI SOSTEGNO IMPRENDITORIA GIOVANILE – BANDO 2012

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Fino al 31 dicembre 2012 possibile aderire al bando indetto dalla Camera di Commercio di Udine,  che sostiene l’imprenditoria giovanile nel territorio incentivi alle nuove imprese o alle PMI nate dopo i 1 gennaio 2011: i contributi sono utilizzabili per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, arredi, hardware, licenze software, ma anche per sostenere l’internazionalizzazione e l’acquisizione di consulenze tecniche finalizzate alla creazione di siti Web.  

Contributi e Finanziamenti Sostegno imprenditoria giovanile – bando 2012

Delibera Giunta Cciaa Udine 101 – 18 giugno 2012

Beneficiari
Sono soggetti finanziabili le micro, piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, a gestione prevalentemente “giovanile” che soddisfano i seguenti requisiti:

1.       Sono classificabili come micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria recepita a livello nazionale;

2.       Hanno sede e/o unità operativa destinataria dell’investimento nella provincia di Udine;

3.       Sono già costituite al momento della presentazione della domanda e iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio, a far data dall’ 01/01/2011. Solo per le imprese individuali e le società di persone la presentazione della domanda può avvenire a seguito inoltro al Registro Imprese della Comunicazione Unica di cui all’art. 9 della Legge 40/2007, fermo restando che la domanda è considerata ammissibile solo a iscrizione avvenuta;

4.       sono attive (con comunicazione di inizio attività presso il Registro Imprese) entro due mesi dalla data della presentazione della domanda di contributo;

5.       sono in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;

6.       non sono soggette a procedure concorsuali, concordato preventivo, amministrazione controllata, gestione commissariale e non si trovino in stato di scioglimento e/o di liquidazione;

7.       sono in regola con il regime “de minimis”, come meglio precisato all’art. 3 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell’ allegato A del presente bando;

8.       non presentano le caratteristiche di “p. M. I. In difficoltà” ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea con gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, richiamata nel REG (CE) n. 1998/2006 (de minimis);

9.        possiedono una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

10. Rispettano, ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

11. Non sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiari l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;

12. Possiedono il requisito di “impresa giovanile”.

 

Per “giovanile “ si intende l’impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 30 anni, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani con un’età fino ai 30 anni, nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a giovani tra i 18 e i 30 anni e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da giovani con un’età fino ai 30 anni.

Il requisito relativo all’età deve sussistere alla data di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della Comunicazione Unica per le imprese individuali e le società di persone.

 

Aree di applicazione

Provincia di Udine

 

Iniziative ammissibili

Sono agevolabili, attraverso la concessione di contributi, le spese sostenute per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione di progetti di investimento e sviluppo realizzati dalle PMI della provincia di Udine che presentano i requisiti di cui all’art. 4 del Bando.

Spese ammissibili

Sono ammesse spese per:

1.       acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;

2.       spese di installazione, trasporto e collaudo di impianti, macchinari ed attrezzature;

3.       spese relative ad arredi, compreso il trasporto e il montaggio;

4.       l’acquisto di hardware e di licenze software comprese le spese di installazione;

5.       l’acquisizione di consulenze per la creazione di un sito web , con esclusione dei canoni;

6.       spese notarili per l’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario;

7.       l’acquisizione di consulenze finalizzate all’avvio di attività d’impresa, fino ad un massimo pari al 15% del totale di progetto;

8.       costi per partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, limitatamente alle spese per quota di iscrizione alla manifestazione, affitto della superficie espositiva, allestimento, assicurazione, trasporto e spedizione di prodotti e materiali;

9.       materiale illustrativo relativo all’attività aziendale;

10. L’acquisto di automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale (categoria N1).

I beni oggetto degli investimenti inoltre, devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel costo di rilevamento dell’attività preesistente Sono ammissibili anche le spese sostenute nel caso di acquisto di attività preesistente, limitatamente al valore relativo a impianti, attrezzature, arredi e macchinari, automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale (categoria N1), hardware e licenze software da utilizzare per lo svolgimento dell’attività.

E’ esclusa l’ammissibilità delle spese per minuterie e beni deperibili nonchè per beni di uso promiscuo; sono comunque esclusi i beni di valore inferiore a 10,00 euro (iva esclusa).

Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un’attività professionale, risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammissibili di cui all’art 5 del bando.

 

Agevolazioni
L’intensità del contributo è pari al 70% della spesa ammissibile. L’importo minimo della spesa ammessa a contributo è pari a euro 5. 000,00.
L’importo massimo del contributo è pari a euro 10. 000,00. Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.  Costituiscono eccezione i benefici accordati in regime de minimis dalla Camera di Commercio di Udine inerenti controgaranzie concesse dalla Camera di Commercio stessa, nonché le corrispondenti garanzie deliberate dai Consorzi Fidi in regime de minimis.

 

Scadenza
Le domande di contributo devono essere unicamente spedite a mezzo RACCOMANDATA A. R dal 01 agosto 2012 al 31 dicembre 2012.

Procedure
Le domande dovranno essere spedite esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, Ufficio Contributi, Via Morpurgo,4, 33100 UDINE. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dall’etichetta di affrancatura ed accettazione della raccomandata AR impressa dall’Ufficio Postale accettante.
Alle domande devono essere allegati:

1.       Relazione illustrativa dell’iniziativa (allegato 1)

2.       Preventivo analitico di spesa (allegato 2)

3.       Preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola o media impresa (allegato 3)

I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi.

Il contributo verrà erogato sulla base del rendiconto presentato dall’impresa nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti nella comunicazione di concessione dell’incentivo.

 

  

Misure cautelari della Agenzia delle Entrate a tutela del credito vantato verso il contribuente

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Dottor Ferretti, a seguito di un avviso di accertamento per transfer princing, gli automezzi della società da me amministrata sono sotto sequestro conservativo, ed il capannone ha subito iscrizione di ipoteca, le sottopongo il seguente parere con riflessi tributari e penali:-“I beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, oggetto di misura cautelare  ai sensi dell’articolo 213 C. D. S. “Sequestro Amministrativo” possono circolare liberamente?  

Oggetto: Parere

Egregi,

facendo seguito ai colloqui intercorsi, siamo lieti di sottoporre alla Vostra Nostra risposta in merito al Vostro quesito: “I beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, oggetto di misura cautelare  ai sensi dell’articolo 213 C. D. S. “Sequestro Amministrativo” possono circolare liberamente?

Risposta

Fonti

Art. 22 D. Lgs 472/1997;

Circolare 66/E Agenzia Entrate 2001;

Circolare 300/26711 del 21. 09. 2007 Ministero Interno

Articoli 213 – 214 C. D. S.

All. 3 Direzione Centrale Accertamento Agenzia Entrate del 15. 02. 2010 “Misure Cautelari ai sensi Art. 22 D. Lgs 472/1997”;

 

Sequestro Amministrativo

Fra gli strumenti previsti dall’ordinamento tributario a tutela dei crediti erariali, rientrano le misure cautelari, che consistono nella possibilità d’iscrivere ipoteca sugli immobili, i diritti e le rendite e sugli altri beni indicati nell’art. 2810 del Codice Civile e nella facoltà di procedere al sequestro conservativo di cespiti che siano di proprietà del soggetto passivo della pretesa erariale. Il procedimento finalizzato all’applicazione dei suddetti strumenti di garanzia è disciplinato dall’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In sintesi, il sequestro amministrativo è una misura cautelare, cioè un provvedimento che ha lo scopo di impedire la circolazione di un veicolo, il quale deve essere affidato al proprietario ovvero, se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc. ). [1]

Il luogo di custodia

Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc. ), ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un’autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia ai sensi del D. P. R. 571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc). Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, l’assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.

Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia

Salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza dei requisiti il veicolo sottoposto a sequestro o può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode. L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate.

 

[1] Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Specialità, Circolare n. 300/26711 del 21 settembre 2007, Articoli 213 e 214 C. D. S, Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

 

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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Srl ad un euro esclusivamente per persone con età inferiore ai 35 anni

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DAL 29 AGOSTO 2012 FINALMENTE LE PERSONE FISICHE CON MENO DI 35 ANNI POSSONO COSTITUIRE UNA S. R. L. S.  (SOCIETà A RESPONSABILITà LIMITATA SEMPLIFICATA) VERSANDO UN SOLO EURO DI CAPITALE,  €. 168 DI IMPOSTA DI REGISTRO ED I DIRITTI CAMERALI (PROBABILMENTE €. 200), LIMITANDOSI AD ADOTTARE LO STATUTO STANDARD.  

Dal 29 agosto 2012 finalmente le persone fisiche con meno di 35 anni possono costituire una S. R. L. S.  (Società a responsabilità limitata semplificata) versando un solo euro di capitale,  €. 168 di imposta di registro ed i diritti camerali (probabilmente €. 200), limitandosi ad adottare lo statuto standard.

Da oggi (29. 08. 2012), i giovani imprenditori possono costituire una società ad un euro di capitale sociale, grazie all’entrata in vigore dell’ atteso modello standard di statuto societario, contenuto nel decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto e necessario al notaio per redigere gratuitamente l’atto costitutivo della nuova società agevolata.

La Srls è stata introdotta nell’ordinamento societario italiano dal dl 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (legge sulleliberalizzazioni). La norma sulla Srls è contenuta nell’articolo 3 della legge, che introduce un nuovo specifico articolo del codice civile, il 2463-bis.  

Ambito Soggettivo

La società a responsabilità limitata semplificata «può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione».   La nuova società può essere costituita solo da una o più persone fisiche sotto i 35 anni di età. L’atto costitutivo deve obbligatoriamente aderire al modello di Statuto previsto dal decreto ministeriale e va presentato sotto forma di atto pubblico notarile. L’atto costitutivo è esente da imposta di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile. Le uniche spese da sostenere sono imposta di registro di 168 euro ed il diritto camerale  annuale. Il capitale sociale può essere compreso fra 1 euro e 9. 999,99 euro. L’organo amministrativo (amministratore unico o Cda), deve necessariamente essere formato da soci e persone fisiche. Non si possono cedere quote a soci che abbiano più di 35 anni.  

Al compimento del 35° anno di età

In attesa di ulteriori documenti esplicativi (circolari Agenzia delle Entrate, Risoluzioni o decreti ministeriali) possiamo limitarci a sostenere che quando uno dei soci (salvo cessione quote nei modi sovra indicati),  compie 35 anni di età:

1.       La società può essere trasformata in una normale Srl (aumentando il capitale sociale e perdendo le agevolazioni).

2.       La società può essere trasformata in una Srlcr (Srl a capitale ridotto) a introdotta dal Decreto Sviluppo (Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012) normalmente riservata a soci con età superiore ai 35 anni, che può a sua volta avere un capitale minimo di un solo euro (ma i soci devono avere almeno 35 anni).  

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE VIA LIBERA ALL’USO DEL PEC NEL PROCESSO TRIBUTARIO

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E’ stato pubblicato l’11 ottobre 2012 in Gazzetta Ufficiale il decreto che ha esteso l’uso della posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario alle Commissioni tributarie  provinciali e regionali operanti nelle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta.  

Ministero dell’Economia e delle Finanze via libera all’uso del PEC nel processo tributario    

E’ stato pubblicato l’11 ottobre 2012 in Gazzetta Ufficiale il decreto che ha esteso l’uso della posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario alle Commissioni tributarie  provinciali e regionali operanti nelle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta.

Il decreto, a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, è entrato in vigore il 18 ottobre 2012.  

Il provvedimento consente alle Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni alle parti processuali,  relative  ai  dispositivi  delle  sentenze  e  agli  avvisi  di  trattazione  delle  udienze, utilizzando la casella postale elettronica delle parti stesse.     

IVA PER CASSA DAL 1° DICEMBRE 2012: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL MINISTERO (DECRETO CASH ACCOUNTING)

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Tali disposizioni, emanate in aderenza a quanto previsto dagli articoli 66 e 167-bis della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, hanno la finalità di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.   

Ministero dell’Economia Relazione illustrativa alla applicazione dell’IVA per Cassa dal 1° Dicembre 2012 (IVA CASH ACCOUNTING)   

Lo schema allegato di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è diretto a dare attuazione alle disposizioni che l’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, detta in materia di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.

Tali disposizioni, emanate in aderenza a quanto previsto dagli articoli 66 e 167-bis della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, hanno la finalità di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.  

Il citato articolo 32-bis dispone, infatti, che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi.

La stessa norma prevede, infine, che, per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Il  regime  in  questione  è  applicabile  previo  esercizio  di  un’opzione  da  parte  del soggetto passivo interessato. La predetta opzione è esercitata mediante modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo  32-bis  rinvia,  infine,  ad  un  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze la fissazione delle disposizioni attuative e la data di entrata in vigore dello stesso articolo.

In considerazione di quanto precede è stato predisposto lo schema di decreto attuativo che di seguito si illustra.

Art. 1 (Presupposti per l’applicazione della liquidazione IVA per cassa).  

L’articolo ribadisce, in sostanza, quanto già stabilito dall’articolo 32-bis del d. L. N. 83  del 2012. La  disposizione  in  esame  prevede,  infatti,  che  i  soggetti  che  nell’anno  solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa.  Per tali soggetti l’IVA  relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i soggetti che esercitano la summenzionata opzione il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Al contrario, per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto optante, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione. Resta fermo che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all’atto del pagamento del relativo corrispettivo. Resta inteso che nel calcolo del volume d’affari vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile).

Art. 2 (Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di  cassa)   

La disposizione prevede che sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

a) le  operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che  non  agiscono  nell’esercizio  d’imprese,  arti  o  professioni; 

c)  le  operazioni  effettuate  nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile;

d) le operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per  quanto  riguarda  le  operazioni  di  cui  alla  lettera  a),  si  intende  che  il  regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’articolo 36 del d. P. R. N. 633/1972, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

Art. 3 (Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione).  

La disposizione prevede che sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione: 

a) gli acquisti di beni o servizi assoggettati all’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile;

b) gli acquisti intracomunitari di beni;

c) le importazioni di beni; d) le estrazioni di beni dai depositi  IVA.  

Art. 4 (Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore) 

La disposizione stabilisce che per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa il cedente o prestatore è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le predette operazioni concorrono a formare il relativo volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972, con riferimento all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate, non rilevando il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

Le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

La disposizione prevede, infine, che le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto recano l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della relativa norma istitutiva. Resta fermo che l’omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Art. 5 (Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore).  

Si prevede che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti dal soggetto optante possa essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del d. P. R. N. 633 del 1972, solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento.

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Art. 6 (Esercizio dell’opzione).  

La disposizione stabilisce che l’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. Si prevede, inoltre, che   le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche  effettuate  fino  alla  data  del  31  dicembre  precedente  l’esercizio  dell’opzione  non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Art. 7 (Termine dell’opzione) 

Si prevede che, qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Si intende che, per quanto concerne le operazioni passive, le regole ordinarie si applicheranno  con  riferimento  alle  fatture  ricevute  a  partire  dal  mese  successivo,  ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell’IVA per cassa. Per questa ipotesi di uscita dal regime, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del soggetto passivo, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.   In  particolare,  è previsto che nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione, il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Art. 8 (Efficacia) 

Si  prevede  che  le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  alle  operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione di cui all’articolo 6 ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.  

Massofisioterapista: Trattamento IVA per abilitati ante o post entrata in Vigore L.42/99

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i possessori di un titolo di Massofisioterapista  conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o  triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale,  quanto  come  dipendente  presso  strutture  sanitarie  private  e private  convenzionate,  ma   non  potranno  usufruire,  in  caso  di  emissione  di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D. M. 17 maggio 2002

RISOLUZIONE N. 96/E  Roma  OGGETTO:   IVA   –   Esenzione   –   Massofisioterapisti   –   Esclusione   – Consulenza giuridica – D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, n. 18)    

Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, alla professione del massofisioterapista.   

Quesito  

ALFA rappresenta che il massaggiatore massofisioterapista è l’operatore sanitario  che  interviene  nei  disagi  della  riduzione  della  mobilità,  eseguendo, dietro prescrizione medica, interventi e trattamenti massoterapici. Più dettagliatamente: “il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione.

La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti” (D. M. 07 marzo 1997, n. 105).

II massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto, esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione (D. M. 7 settembre 1976).   Tanto premesso, attualmente, in base alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n. 70/E, secondo l’istante, ci sarebbe una disparità di trattamento tra il massofisioterapista con formazione biennale e quello con formazione triennale, in quanto solo a quest’ultimo spetterebbe l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

ALFA chiede, pertanto, che anche ai massofisioterapisti biennali sia riconosciuta la predetta esenzione.   

Soluzione prospettata   

A parere dell’istante, l’esenzione da IVA deve essere estesa anche ai massofisioterapisti con formazione biennale, in quanto soggetti alla stessa legge ed aventi lo stesso mansionario dei massofisioterapisti con formazione triennale (Legge 403/1971, D. M. 7/09/1976, D. M. 105/1997). Del resto, sul sito del Ministero della Salute si prende atto della natura sanitaria del massofisioterapista, che  è  collocata  nell’elenco  delle  professioni  sanitarie,  senza  fare  alcuna distinzione tra i massofisioterapisti triennali e quelli biennali.   

Parere dell’Agenzia delle Entrate   

In merito all’applicabilità del regime di esenzione  di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai massofisioterapisti con formazione biennale, è stato chiesto un parere al competente Ministero della Salute, che, con la nota 7 agosto 2012, ha chiarito che il D. M. 17 maggio 2002 (concernente l’“Individuazione  delle  prestazioni  sanitarie  esenti  dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”) ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del TULS, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da “operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel  decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”. Il citato D. M. 29 marzo 2001, a sua  volta,  nell’individuare  le  figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che sono assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie ai sensi dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, non contempla la figura del massofisioterapista, bensì solo quella del fisioterapista.

La legge 26 febbraio 1999, n. 42, contenente “Disposizioni in materia di professioni   sanitarie”   all’articolo   4,   comma   1,   ha,   tuttavia,   previsto l’equipollenza  di  diplomi  ed  attestati,  conseguiti  in  base  alla  normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (concernente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”), ai diplomi universitari dell’area sanitaria (ora Lauree triennali), ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. In forza di tale previsione, osserva il Ministero della Salute, il D. M. 27 luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di massofisioterapista conseguito entro la data di entrata in vigore della legge n. 42/99 (17 marzo 1999), a compimento di corsi regionali di formazione specifica di durata triennale [cfr. Sezione B (titoli equipollenti) della tabella allegata al citato D. M. ]. Pertanto, tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, il citato Dicastero   ritiene   che   “il   diploma   di   Massofisioterapista   con   formazione triennale,   conseguito   entro   il   17   marzo   1999,   è   equipollente   al   titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c) del comma 1, dell’articolo 1 del DM 17. 05. 2002. Di conseguenza, si evidenzia che i possessori di un titolo di Massofisioterapista  conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o  triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale,  quanto  come  dipendente  presso  strutture  sanitarie  private  e private  convenzionate,  ma   non  potranno  usufruire,  in  caso  di  emissione  di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D. M. 17 maggio 2002”. Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute devono intendersi confermate le istruzioni fornite con la risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E,  che  indicavano  applicabile  il  regime  di  esenzione  solo  ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D. M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.    

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