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PACCHETTO TURISTICO E DANNO DA VACANZA ROVINATA

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Sig. Weng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese, da tempo residente a Torino. Alcuni giorni fa, io e mia moglie siamo partiti in viaggio per New York. Prima di partire, abbiamo acquistato un “Pacchetto viaggio tutto compreso”, che prevedeva il soggiorno in un albergo vicino Central Park, un’escursione con guida nei luoghi più importanti della città (Empire State Building, Times Square, Tribeca e altri) e, alla fine, una festa. Al nostro arrivo a New York, però, abbiamo avuto una spiacevole sorpresa. L’albergo non si trovava vicino Central Park, ma in un’area molto in periferia. L’organizzazione non prevedeva nessuna escursione nei luoghi più significativi della città e non era previsto nessuna festa finale. Come dobbiamo agire per ottenere il risarcimento che ci spetta?

Sig. Weng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese, da tempo residente a Torino. Alcuni giorni fa, io e mia moglie siamo partiti in viaggio per New York. Prima di partire, abbiamo acquistato un “Pacchetto viaggio tutto compreso”, che prevedeva il soggiorno in un albergo vicino Central Park, un’escursione con guida nei luoghi più importanti della città (Empire State Building, Times Square, Tribeca e altri) e, alla fine, una festa. Al nostro arrivo a New York, però, abbiamo avuto una spiacevole sorpresa. L’albergo non si trovava vicino Central Park, ma in un’area molto in periferia. L’organizzazione non prevedeva nessuna escursione nei luoghi più significativi della città e non era previsto nessuna festa finale. Come dobbiamo agire per ottenere il risarcimento che ci spetta?
Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Weng. La Sua posizione è tutelata dal Codice del Turismo (Decreto Legislativo n. 79/2011), il quale prevede, all’art. 43, che in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. A tal proposito, secondo la legge si considerano “inesatto adempimento” le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
Nel caso Suo e di Sua moglie, quindi, la difformità rispetto al servizio promesso nel pacchetto risulta assolutamente evidente, in quanto l’albergo non si trovava a Central Park, ma in uno squallido sobborgo; inoltre, non venivano predisposte né le escursioni presso i luoghi più importanti della “Grande Mela”, né la festa.
In aggiunta a ciò, il Codice del Turismo prevede anche un’altra tipologia di danno che può essere risarcita, il cosiddetto danno da “vacanza rovinata”.
Secondo l’art. 47 del Codice del Turismo, nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza (ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile), il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Anche in questo caso, la Sua situazione rispecchia in pieno quello che prevede la norma, in quanto, a causa del comportamento dell’organizzatore del viaggio, Lei e Sua moglie avete goduto della città in misura molto inferiore rispetto a quanto promesso dallo stesso organizzatore, sprecando un’occasione irripetibile.
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. In caso di ulteriori richieste, si prega di contattare lo studio legale “Dong & Partners Law Firm” al seguente indirizzo mail: info@donglawfirm. Com

L’APPRENDISTATO

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Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Reggio Emilia. Ultimamente, siccome la mia azienda è in espansione, ho deciso di assumere dei giovani motivati. Potrebbe per cortesia suggerirmi quale sia la soluzione giuridica più indicata al mio caso?

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Reggio Emilia. Ultimamente, siccome la mia azienda è in espansione, ho deciso di assumere dei giovani motivati. Potrebbe per cortesia suggerirmi quale sia la soluzione giuridica più indicata al mio caso?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu.

Senza dubbio, una soluzione che potrebbe fare al suo caso è il contratto di apprendistato, disciplinato dal decreto legislativo n. 167/2011 e recentemente modificato dalla legge n. 92/2012.

Tale atto normativo prevede quanto segue.

Con riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, possono essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le persone che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei venticinque anni. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

Per quanto riguarda invece l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dai diciassette anni.

La legge n. 92/2012 (la cosiddetta “Riforma Fornero”) ha introdotto alcune modifiche nella disciplina dell’apprendistato.

In particolare, sono previsti degli incentivi a ricorrere all’apprendistato da parte dei datori di lavoro, sia per quanto riguarda gli sgravi contributivi, sia per quanto riguarda la possibilità di una maggiore flessibilità in uscita, dal momento che l’azienda potrà interrompere il contratto di apprendistato nel momento che riterrà più opportuno, anche senza giusta causa.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare al seguente indirizzo email: info@donglawfirm. Com.

DOMICILIO FISCALE

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Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina italiana di origini cinesi, da tempo residente a Parma. Recentemente, è sorta l’esigenza di cambiare il mio domicilio fiscale, e forse anche quello della mia impresa. Potrebbe per cortesia dirmi quale procedura debbo seguire?

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina italiana di origini cinesi, da tempo residente a Parma. Recentemente, è sorta l’esigenza di cambiare il mio domicilio fiscale, e forse anche quello della mia impresa. Potrebbe per cortesia dirmi quale procedura debbo seguire?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu.

La disciplina sul domicilio fiscale è contenuta nell’art. 58 D. P. R. N. 600/73, il quale dispone quanto segue: “Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2–bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, può contattarci all’indirizzo email: info@donglawfirm. Com.

DISTANZE MINIME TRA EDIFICI

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Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Pescara. Da un po’ di tempo ho intenzione di costruire, su un fondo confinante, un piccolo capanno per gli attrezzi in muratura, nei pressi del giardino della mia casa di campagna. Volevo sapere quali norme devo osservare, per rispettare le distanze minime tra edifici.

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Pescara. Da un po’ di tempo ho intenzione di costruire, su un fondo confinante, un piccolo capanno per gli attrezzi in muratura, nei pressi del giardino della mia casa di campagna. Volevo sapere quali norme devo osservare, per rispettare le distanze minime tra edifici.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu. Dunque, l’art. 873 c. C. Afferma chiaramente che le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore ai tre metri, a meno che nei regolamenti locali non sia stabilita una distanza maggiore.

Nel Suo caso, dunque, Lei potrà costruire il suo capanno per gli attrezzi (ovviamente, dopo aver richiesto tutte le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente) ad una distanza non minore di tre metri dal confine. Tuttavia, in questo caso Lei dovrà anche fare attenzione a quello che prevedono i regolamenti e le altre normative locali; infatti, se questi ultimi prescrivono una distanza maggiore, Lei dovrà rispettare quest’ultima distanza, perché l’art. 873 c. C. Espressamente fa riferimento ad essa.

Sempre restando in argomento, la Cassazione si è pronunciata su questo tema, stabilendo quanto segue: “gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica sono soggetti al rispetto della normativa sulle distanze” (Corte di Cassazione, sentenza n. 72 del 2013).

Peraltro, il citato art. 873 c. C. è preceduto da altri articoli rilevanti del codice civile, che meritano di essere segnalati. In particolare, l’art. 869 afferma testualmente che “i proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti”. Inoltre, l’art. 871, sempre del codice civile, stabilisce che Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche”.

Infine, l’art. 872 c. C. Prevede che “le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale alla email: info@donglawfirm. Com, dello Studio Legale “Dong & Partners Law Firm”.

EQUITALIA RATE DA 72 A120 E DIVIETO DI PIGNORARE L’ABITAZIONE PRINCIPALE

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Imposto il divieto per ogni ente di accertamento e riscossione di pignorabile l’abitazione principale, a meno che non sia un immobile di pregio ed aumentano da 2 a 8 il numero massimo di rate inevase per mantenere comunque la rateizzazione del debito fiscale. Confermato lo stop agli espropri da parte di Equitalia se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore ed è utilizzato come abitazione principale e il debitore stesso vi risiede anagraficamente.  

Equitalia rate da 72 a120 e divieto di  pignorare l’abitazione principale

 

Imposto il divieto per ogni ente di accertamento e riscossione di pignorabile l’abitazione principale, a meno che non sia un immobile di pregio ed aumentano da 2 a 8 il numero massimo di rate inevase per mantenere comunque la rateizzazione del debito fiscale. Confermato lo stop agli espropri da parte di Equitalia se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore ed è utilizzato come abitazione principale e il debitore stesso vi risiede anagraficamente.

Il concessionario della riscossione potrà comunque procedere se la prima casa del debitore rientra tra i beni di lusso che, dopo il Cdm di ieri sono stati individuati nelle ville (A/8) e nei castelli o beni storici e di pregio (A/9).

 

Eliminato L’aggio

Dal 30 settembre prossimo addio all’aggio, che oggi può arrivare fino all’8% delle somme iscritte a ruolo.

La cartella esattoriale sarà gravata solo dai costi fissi e, ovviamente, dagli interessi.

 

Rate da 72 a 120

Tra le novità importanti rileviamo il passaggio da  72 rate mensili a 120, il che vuol dire che il contribuente in difficoltà economica potrà chiedere a Equitalia di chiudere i propri conti in 10 anni. Non solo. Sui pagamenti a rate sarà anche più difficile decadere dal beneficio. Oggi Equitalia può annullare la dilazione e richiedere il pagamento del debito in unica soluzione se il cittadino o l’impresa non versa due rate consecutive. Con la norma approvata in Consiglio dei ministri i mancati pagamenti per far scattare la perdita della rateizzazione salgono a 8 e dovranno essere considerati all’interno dell’intero piano di pagamento dilazionato.

No esproprio della Abitazione Principale

Confermato lo stop agli espropri da parte di Equitalia se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore ed è utilizzato come abitazione principale e il debitore stesso vi risiede anagraficamente. Il concessionario della riscossione potrà comunque procedere se la prima casa del debitore rientra tra i beni di lusso che, dopo il Cdm li ha individuati nelle ville (A/8) e nei castelli o beni storici e di pregio (A/9).  

Per tutti gli altri immobili differenti dalla prima casa l’espropriazione immobiliare potrà essere esercitata solo per debiti superiori a 120mila euro.  

 

Imprese  

Più tutele anche per gli imprenditori. Sui beni strumentali delle imprese il pignoramento potrà riguardare soltanto un quinto quando il valore degli altri beni risulta insufficiente.

Inoltre il primo incanto per la vendita di capannoni e macchinari non potrà avvenire prima di 300 giorni. E comunque la custodia dei beni resta in capo all’imprenditore.

 

Pignoramento del Quinto

Infine va segnalato che per il pignoramento del quinto delle pensioni e degli emolumenti, il terzo pignorato dovrà pagare entro 60 giorni e non più entro 15. Inoltre l’esattore non potrà mai più intaccare l’ultimo stipendio o rateo di pensione accreditato sul c/c bancario o postale del debitore che dovrà mantenerne la piena disponibilità.  

 

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RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO

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Resta tempo fino al 1° luglio 2013  per effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

Rivalutazione quote sociali e partecipazioni societarie in scadenza il  1°  luglio  2013 per poter affrancare l’imposta sostitutiva

Resta tempo fino al 1° luglio 2013  per effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle partecipazioni societarie non quotate è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta di partecipazioni o quote sociali) delle partecipazioni  in questione.

Pertanto in tal modo a fronte di un gettito di imposta sulla plusvalenza da cessione a tassazione ordinaria mediamente pari al 40% (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate che scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20% e pertanto il vantaggio della rivalutazione è presente ma ridotto), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (2%  caso di partecipazioni non qualificate), pagabile in tre comode rate annuali o in unica soluzione.  

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del:

a)     4%  del valore rivalutato se trattasi di partecipazione  qualificata;

b)    2% del valore rivalutato se trattasi di partecipazione non qualificata;

tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico (Tributarista, Commercialista, Ragioniere, etc. ) iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa).

Si ricorda che il valore rivaluta tramite perizia costituisce il valore minimo accertabile ai fini fiscali.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2012;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.       30. 06. 2013;

b.      30. 06. 2014 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per partecipazioni già rivalutate in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza o qualora, il valore odierno fosse inferiore chiederne il rimborso e/o la compensazione.

Per info contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners  o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale

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CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO AD USO ABITATIVO DA PARTE DI SOGGETTO IVA

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La tassazione dell’operazione di conferimento di proprietà o diritti reali di godimenti su fabbricato ad uso abitativo da parte di soggetto passivo IVA l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste dall’articolo 1 della Tariffa stessa, parte Prima, allegata al TUR, per i trasferimenti immobiliari.  

Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su fabbricato ad uso abitativo da parte di soggetto IVA 

La tassazione dell’operazione di conferimento di proprietà o diritti reali di godimenti su fabbricato ad uso abitativo da parte di soggetto passivo IVA l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste dall’articolo 1 della Tariffa stessa, parte Prima, allegata al TUR, per i trasferimenti immobiliari.

Per tale ragione, i conferimenti di fabbricati abitativi esenti da IVA sono soggetti alla seguente tassazione:     

TIPOLOGIA DI IMPOSTA

IMPOSTA DOVUTA

Imposta di registro

7%

  Imposta ipotecaria

2%

 Imposta catastale

1%

Imposta di bollo

euro 300

 

Sono invece imponibili ai fini IVA, stante l’equiparazione di fatto tra i trasferimenti e i conferimenti disposta dall’articolo 4, lettera a), n. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR (art. 10, comma 1, n. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633).

i conferimenti aventi ad oggetto un fabbricato ad uso abitativo effettuati, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici  dello  stesso o dalle  imprese  che vi hanno eseguito sullo stesso, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”) ovvero quelle effettuati dalle stesse imprese anche successivamente ai cinque anni nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.  

Per ultimazione della costruzione o degli interventi di recupero del fabbricato, si intende il momento in cui l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione, ovvero ad essere destinato al consumo. Si deve, pertanto, considerare ultimato l’immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l’attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto.

Inoltre, si intende ultimato anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i contratti relativi all’utilizzo degli stessi, poiché si presume che, essendo idoneo a essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione o recupero completata (cfr Circolare  AE 1° marzo 2007, n. 12).

Qualora al momento dell’esecuzione del conferimento, siano decorsi cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero ovvero il cedente non abbia manifestato l’opzione per l’imposizione, il conferimento è esente da IVA e deve essere, pertanto, assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Nel caso in cui il conferimento sia imponibile ai fini dell’IVA, in attuazione del  principio di alternatività IVA/Registro, la tassazione è la seguente:   

TIPOLOGIA DI IMPOSTA

IMPOSTA DOVUTA

Imposta di registro

Euro 168

Imposta ipotecaria

Euro 168

              Imposta catastale

Euro 168

              Imposta di bollo

Euro 300

 
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PRIMO CONTATTO

GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI A DESTINAZIONE SCOLASTICA USUFRUISCONO DELLE ALIQUOTE IVA AGEVOLATE

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Gentile Dottor Ferretti, siamo una società che da oltre quaranta anni opera nel settore edilizio eseguendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinarie ad edifici pubblici, residenziali, militari e civili. Siamo a chiederLe il corretto inquadramento IVA per interventi di manutenzione straordinaria su edifici pubblici a destinazione scolastica. Tali interventi possono usufruire della aliquota iva agevolata?

Gli Interventi di manutenzione straordinaria su edifici pubblici a destinazione scolastica usufruiscono delle aliquote IVA agevolate

Parere Pubblicato su concessione della Romana Strade S. R. L.

Gentile Dottor Ferretti, siamo una società che da oltre quaranta anni opera nel settore edilizio eseguendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinarie ad edifici pubblici, residenziali, militari e civili. Siamo a chiederLe il corretto inquadramento IVA per interventi di manutenzione straordinaria su edifici pubblici a destinazione scolastica. Tali interventi possono usufruire della aliquota iva agevolata?

Estratto del Parere

Equiparazione delle Scuole Pubbliche e Private ad edifici residenziali

L’articolo 36 del Decreto Legge n. 331/1993 prevede l’aliquota Iva del 10% per cessione, costruzione, interventi straordinari, effettuati su abitazioni non di lusso ed edifici assimiliati.

Gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso sono individuati dall’articolo 2 comma secondo del D. L. 21. 06. 1938 n. 1094, convertito in Legge n. 35 del 5. 01. 1939, essi consistono in:

scuole pubbliche e private, ai sensi della risoluzione n. 321536 del 24. 05. 1986;

caserme;

ospedali, case di cura e centri di ricovero;

colonie climatiche;

collegi, educandati, asili infantili;

orfanotrofi et similia.

L’aliquota agevolata del 10% per opere di manutenzione straordinaria deve trovare supporto giuridico in apposito contratto di appalto, ai sensi del n. 127 septies della tabella A, parte III del D. P. R. 633/72 (Decreto IVA).

In ogni caso, l’esercizio di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell’immobile quali risultano al momento di effettuazione dell’operazione.

Aliquota Agevolata del 4%

All’interno di appalti che prevedono interventi straordinari su plessi scolastici, le spese sostenute per l’abbattimento di barriere architettoniche, usufruiscono della aliquota agevolata del 4% ai sensi del n. 41 ter della tabella A parte II del D. P. R. 633/72.

Per parere una tantum o tramite abbonamento contattateci al Numero Verde 800. 19. 27. 52 o inviando mail a a. Ferretti@networkfiscale. Com

 

Rivalutazione terreni edificabili, aree e cubatura: in scadenza entro il 1° luglio 2013 l’affrancamento tramite versamento dell’imposta sostitutiva

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La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° Luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.  

Rivalutazione terreni edificabili, aree e cubatura:  in scadenza entro il 1° luglio 2013  l’affrancamento tramite versamento dell’imposta sostitutiva

La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° Luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle aree edificabili è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta del terreno in cambio di immobili) delle aree in questione. Pertanto in tal modo a fronte di un gettito  medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 40% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 5%), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione).  Consigliato, tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2013), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 4% rispetto al valore attribuito all’area tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2013, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2012;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.       30. 06. 2013;

b.      30. 06. 2014 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per un’area già rivalutata in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza.

Per info o assistenza professionale specializzata contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners  o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale chiamando al 

Numero Verde 800. 19. 27. 52  – a. Ferretti@networkfiscale. Com

 

 

Denuncia dei Redditi: Ufficiale il Rinvio all’8 luglio senza maggiorazione con IMU sospesa

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Come anticipato passata settimana, oggi il MEF ha prorogato all’8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Rinvio Unico per coloro che sono titolari di partita iva e soggetti a Studi di Settore  e Sospensione IMU

 

Come anticipato passata settimana, oggi il MEF ha prorogato  all’8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

 

Versamenti prorogati.  Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

 

Imu: Ricordiamo che l’imposta municipale per coloro che hanno adibito immobile ad abitazione principale à sospesa e non si versa per il momento.

 

Nuove scadenze.  I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure entro il  20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per informazioni e/o assistenza non esitate a contattare lo Studio al numero verde 800. 19. 27. 52 o amministrazione@networkfiscale. Com

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