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ADEMPIMENTI FISCALI

DOMICILIO FISCALE

Diritto tributario

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina italiana di origini cinesi, da tempo residente a Parma. Recentemente, è sorta l’esigenza di cambiare il mio domicilio fiscale, e forse anche quello della mia impresa. Potrebbe per cortesia dirmi quale procedura debbo seguire?

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina italiana di origini cinesi, da tempo residente a Parma. Recentemente, è sorta l’esigenza di cambiare il mio domicilio fiscale, e forse anche quello della mia impresa. Potrebbe per cortesia dirmi quale procedura debbo seguire?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu.

La disciplina sul domicilio fiscale è contenuta nell’art. 58 D. P. R. N. 600/73, il quale dispone quanto segue: “Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2–bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, può contattarci all’indirizzo email: info@donglawfirm. Com.

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Avv. Lifang Dong

L'Avv. Lifang Dong, socio fondatore dello studio legale Dong & Partners, è avvocato italiano con specializzazione in diritto cinese. Già consulente legale dell'Associazione degli Imprenditori cinesi a Roma, dell'Associazione Generale di Wencheng del Sud Italia, dell'Associazione Scambi Commerciali e Culturali Cina Italia, dell'Associazione per la Promozione della Pace e della Riunificazione della Cina in Italia, l'Avv. Dong è, inoltre, arbitro presso la Chinese European Arbitration Center (CEAC), ed è iscritta alla Chinese European Legal Association (CELA) ed all'Ordine degli Avvocati di Roma (n. abilitazione A37196). Prima di fondare lo Studio,...

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