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Super ammortamento ed Iper ammortamento: novità introdotte Legge Stabilità 2017

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La legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha prorogato la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e canoni di locazione introdotta dalla precedente Legge di Stabilità del 2016, articolo 1, comma 91, inerente il “super ammortamento” per gli investimenti in beni materiali strumentali  nuovi, attraverso una maggiorazione percentuale del 40% del costo, fiscalmente riconosciuto,  spalmata negli anni di durata del piano di ammortamento in relazione all’applicazione del coefficiente di ammortamento relativo al cespite, in via extracontabile direttamente in ogni dichiarazione dei redditi, tramite rettifica in diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF,  non rileva, invece,  ai fini  IRAP.

Guida alla comprensione delle novità introdotte della Legge di Stabilità 2017.

La legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha prorogato la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e canoni di locazione introdotta dalla precedente Legge di Stabilità del 2016, articolo 1, comma 91, inerente il “super ammortamento” per gli investimenti in beni materiali strumentali  nuovi, attraverso una maggiorazione percentuale del 40% del costo, fiscalmente riconosciuto,  spalmata negli anni di durata del piano di ammortamento in relazione all’applicazione del coefficiente di ammortamento relativo al cespite, in via extracontabile direttamente in ogni dichiarazione dei redditi, tramite rettifica in diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF,  non rileva, invece,  ai fini  IRAP.

La legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha prorogato la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e canoni di locazione effettuate dal 1° Gennaio 2017 e sino al 30 Giugno 2018. Tuttavia, il super ammortamento al 140 per cento perde qualche pezzo: per le auto aziendali, infatti, varrà solo se l’uso aziendale è esclusivo.

Un ulteriore novità introdotta riguarda l’Iper ammortamento per i beni materiali ad alto contenuto tecnologico, consentendo di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.

Chi ne può usufruire

L’agevolazione sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati trova applicazione a «tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale», comprendendo in questa definizione tutti i titolari di reddito di impresa, sia dagli esercenti arti e professioni, pertanto una vastissima gamma di soggetti economici.

Come si applica il super ammortamento in termini contabili e fiscali

Nell’applicazione operativa, l’ammortamento al 140 per cento consente di ammortizzare il cespite acquistato secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una «variazione in diminuzione della base imponibile» su cui poi verranno calcolate le imposte.

Da un punto di vista pratico ciò sta a significare che gli interessati a tale agevolazione dovranno effettuare, in fase di dichiarazione dei redditi in via extracontabile (ossia fuori dal bilancio), una rettifica in diminuzione della base imponibile ai fini IRES o IRPEF del 40% del costo sostenuto, spalmato per il numero di vita utile del bene come da applicazione dei coefficienti ministeriali, pertanto:

· L’agevolazione in commento determina l’irrilevanza contabile del beneficio fiscale;

· Consentirà al contribuente di effettuare una diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi: essendo le differenze definitive e non temporanee non è necessario stanziare alcuna fiscalità differita;

· Occorre tener presente che per espressa disposizione di legge la norma può essere applicata in quanto il maggior componente negativo di natura fiscale derivante dal maggior ammortamento rispetto a quello imputato al conto economico risulta deducibile come deroga al principio di imputazione al Conto Economico (art. 109 comma 4 lettera b, del DPR n 917 del 1986). Conseguentemente in virtù della nuova previsione normativa sussiste per le fattispecie in esame la possibilità di dedure i maggiori ammortamenti che non sono stati imputati nel Conto Economico;

· Godono dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi;

Per beni “nuovi” si deve intende sia il bene acquistato dal produttore, sia il bene acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001).

Facendo un esempio numerico.

Si supponga di acquistare e mettere in funzione in data un bene ammortizzabile al costo di 10. 000 euro (imponibile ed al netto Iva) e soggetto ad un coefficiente di ammortamento pari al 20% (ammortamento costante in 5 anni). La quota di ammortamento civilistica sarà pari a 2. 000 euro (20% di 10. 000).

Con il super ammortamento al 140 per cento, nel modello UNICO 2017 (redditi 2016) si potrà effettuare una variazione in diminuzione dalla base imponibile su cui pagare le imposte pari ad euro 800 (40% di 2. 000) con una quota di ammortamento fiscale complessiva pari ad euro 2. 800.

Super Ammortamento anche per i Software

Il super ammortamento al 140 per cento è stato esteso anche ai software. Si tratta di una novità assoluta in quanto la normativa entrata in vigore quest’anno, com’è noto, non prevede il super ammortamento per i beni immateriali.

Dal periodo d’imposta 2017 tra i beni agevolabili vi sono anche i software. Su tali beni immateriali si potrà applicare il super ammortamento al 140 per cento purché i software stessi siano collegati alla “trasformazione tecnologica in chiave Industria 4. 0”.

In altre parole, per beneficiare del super ammortamento al 140 per cento anche sui software imprese e professionisti dovranno preliminarmente effettuare un investimento previsto dal piano Industria 4. 0 ad esempio per:

beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.

Super ammortamento escluse le auto aziendali ad uso promiscuo e quelle concesse in uso ai dipendenti.

La Legge di bilancio 2017 è intervenuta su questo capitolo del super ammortamento al 140 per cento, eliminando la possibilità di agevolazioni fiscali su:

auto aziendali ad uso promiscuo (cioè non esclusivamente legate all’attività aziendale);
auto concesse in uso a dipendenti.

In questo senso, il super ammortamento auto al 140 per cento rimane applicabile solo per le auto aziendali utilizzate esclusivamente per l’attività imprenditoriale.

Iper Ammortamento: funzionamento e applicabilità

La Legge di Stabilità 2017 ha introdotto l’Iper ammortamento al 250 per cento sugli investimenti rientranti nel piano industria 4. 0

l periodo di riferimento è il 2017, con possibilità di concludere l’acquisto entro il 2018, purché sussistano determinate condizioni (legate per esempio al pagamento degli acconti).

Come previsto per il super ammortamento, anche l’iper ammortamento è esteso agli acquisti effettuati in leasing.
Al fine di fruire dell’Iper ammortamento al 250% in luogo della agevolazione del 140% occorrerà:

produrre autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000;
contattare un professionista per avere una perizia giurata qualora il costo del bene superi 500. 000 euro.

Tale documentazione viene richiesta al fine di accertare le gli investimenti effettuati e per i quali si richiede l’Iper ammortamento al 250 per cento 2017 abbiano caratteristiche conformi a quelle che saranno richieste dalla Legge di Bilancio.

Super ammortamento al 140 per cento: le conferme
Come lo scorso anno l’attuale Legge di Bilancio 2017 ha previsto che il super ammortamento:

non si applichi ai beni immateriali con l’eccezione sopra spiegata dei software;
non si applichi ai beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
non rilevi ai fini degli acconti e non sia rilevante ai fini di Irap e studi di settore

Come guadagnare rapidamente con il licensing della proprietà intellettuale. Tagli fiscali fino al 50% premiano l’innovazione della tecnologia anche all’estero

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ll “licensing” che significa “accordo di licenza”, indica l’attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc. ) attraverso un contratto di licenza. Vediamo più da vicino perchè e come questo strumento negoziale rappresenta un’opportunità di slancio e crescita anche per le piccole e medie imprese,  alle quali risulta scarsamente conosciuto, consentendo di realizzare interessanti business anche sui mercati esteri e di godere di straordinari benefici fiscali!

 

Il licensing: un modello di sviluppo flessibile e veloce sul mercato anche per le piccole e medie imprese

Il “licensing” che significa “accordo di licenza”, indica l’attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc. ) attraverso un contratto di licenza.

Con tale accordo dunque, il titolare di un “Intangible asset” (concedente), consente che l’altro contraente (licenziatario) svolga un’attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei diritti di esclusiva, concedendogli l’uso del proprio marchio per la produzione e la distribuzione di prodotti, in un preciso territorio, attraverso determinati canali distributivi, per un periodo di tempo prestabilito.

Il licenziatario a sua volta, si impegna a corrispondere al licenziante, un corrispettivo sotto forma di importi fissi garantiti (fat fee)e/o percentuali variabili (royalties) calcolate sul fatturato.

Trattasi di uno strumento che ha trovato un’ampissima diffusione a livello internazionale e che produce numerosi benefits, rivelandosi una preziosa opportunità di slancio e crescita anche per le piccole e medie imprese alle quali risulta scarsamente conosciuto.

Vantaggi derivanti dal licensing di un Brand

Analizziamo ora le ragioni per le quali è consigliabile optare per questo strumento commerciale, esaminando in particolare la concessione in licenza un marchio.

L’attività di licensing, se condotta in modo attento e professionale, sotto il duplice profilo giuridico ed economico, può produrre i seguenti vantaggi:

1) il licenziatario evita di sobbarcarsi i costi derivanti dall’accreditamento ex novo di un brand e quelli per lo sviluppo interno all’azienda del relativo know how, potendo sfruttare economicamente un marchio già pronto a generare liquidità, in cambio dell’erogazione di una percentuale sul fatturato (royalty);

2) sottoscrivendo una licenza, l’apposizione del marchio ai prodotti del concessionario utilizzatore attribuisce agli stessi forte valore aggiunto;

3) il titolare del marchio monetizza efficacemente il proprio diritto di proprietà intellettuale perché, oltre all’introito di una notevole fonte aggiuntiva di reddito, rappresentata dal corrispettivo pagato dal licenziatario, acquisisce quote sempre maggiori di mercato, espandendo il brand in aree geografiche o settori che, per ragioni produttive, finanziarie o di localizzazione, non potrebbe soddisfare così proficuamente;

4) ne deriva un beneficio indiretto che si rivela strategico per il debutto di piccole e medie imprese: un aumento della notorietà e dell’immagine del marchio, contribuendo alla promozione dell’attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul brand.

Bonus fiscali del Patent Box a sostegno del licensing

La necessità dell’impresa di adattarsi flessibilmente agli oscillamenti del mercato e di ottimizzare l’utilizzo delle proprie risorse in tempi di reazione utili, stimola ogni singola azienda a focalizzare l’attenzione sulla gestione del proprio patrimonio tecnologico, valorizzandolo come fattore strategico e investendo ingenti risorse per mantenerlo, implementarlo e rinnovarlo.

E’ questa la ragione fondamentale per la quale diventa necessario inculcare e sviluppare una cultura della ricerca, sia a livello aziendale che nazionale, premiare e proteggere la ricerca e l’innovazione in primis nell’ambito della proprietà intellettuale, come presupposto necessario dell’affermazione sul mercato dei trasferimenti tecnologici nelle più importanti ed interessanti aree economiche del mondo.

Per soddisfare queste esigenze ed implementarne i vantaggi, la Legge di Stabilità 2015 ha ideato uno strumento ah hoc, il Patent Box, un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da design e marchi d’impresa estensibile a certe condizioni anche ai soggetti non residenti.

In sintesi le finalità che rappresentano il leitmotiv di tale opzione fiscale sono:

a) incentivare l’attività research & innovation da parte delle imprese italiane anche sul mercato internazionale riducendone il carico fiscale;

b) abbattere l’elusione fiscale generata dalla pratica di delocalizzazione dei brevetti e marchi in paesi con minore carico fiscale;

c) estensione dell’agevolazione anche ai marchi tutelati in qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali.

I soggetti titolari di reddito d’impresa intenzionati ad investire in ricerca e innovazione ed affermarsi nel licensing godranno a decorrere dal 2017 di una detassazione del 50% delle royalties dal reddito generato dalla concessione in licenza dei beni immateriali quali i marchi (espressamente compreso il marchio collettivo) brevetti, know how, prodotti da attività di ricerca e sviluppo (comma 42-ter all’articolo 1 della legge 190/2014).

Per sapere subito quanto potreste risparmiare fiscalmente con tale opzione fiscale agevolativa, leggete la divulgazione dedicata a come si calcola il Patent Box!

Attenzione: non tutti sanno che il licensing può consentirvi di moltiplicare in modo esponenziale i vostri guadagni ed essere gli ideatori di un Business di altissima qualità e successo se decidete di registrare un marchio collettivo!  Per scoprire come, leggete subito la divulgazione dedicata al marchio collettivo con opzione Patent Box che vi consentirà di innovare la vostra impresa con potentissimi sgravi fiscali!

Tali bonus fiscali sono secondo la normativa cumulabili con i crediti di imposta in ricerca e innovazione segnando un ulteriore punto a vantaggio del tax saving.

N. B. Considerando che la firma di un accordo di licenza è frutto di una trattativa complessa, che richiede un’imprescindibile competenza sia legale che dei meccanismi relativi al funzionamento del mercato e che l’opzione fiscale del Patent Box se correttamente esercitata, consente di godere di straordinari vantaggi, risulta altamente consigliabile rivolgersi ad esperti del settore per emergere in tale settore così potenzialmente redditizio e soddisfacente.

Se desiderate registrare un marchio collettivo o d’impresa, ottenere assistenza nella redazione di contratti di licenza, attuare con successo la vostra progettualità d’impresa ed al contempo risparmiare serenamente, pro norma dal punto di vista fiscale attivando gli imperdibili bonus Patent Box, 

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Agevolazione ACE per i soggetti Irpef titolari di partita Iva

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Per i redditi conseguiti nel 2016, Unico 2017, ci sono nuove regole di applicazione dell’Ace (Aiuto alla crescita economica) per i soggetti Irpef titolari di partita Iva. La legge di stabilità passata ha modificato la disciplina dell’agevolazione per imprenditori individuali e società di persone, estendendo ai soggetti Irpef le regole che disciplinano le società di capitali.  

Agevolazione ACE per i soggetti Irpef titolari di partita Iva

Per imprese individuali e società di persone agevolazione con criterio incrementale

Per i redditi conseguiti nel 2016, Unico 2017, ci sono nuove regole di applicazione dell’Ace (Aiuto alla crescita economica) per i soggetti Irpef titolari di partita Iva. La legge di stabilità passata ha modificato la disciplina dell’agevolazione per imprenditori individuali e società di persone, estendendo ai soggetti Irpef le regole che disciplinano le società di capitali.

Ante modifica, per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria è stato preso in considerazione come base agevolabile agli effetti dell’Ace il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, includendo quindi anche l’utile e al netto dei prelevamenti in conto utili; venivano dunque rilevate anche le riserve di utili non realizzati e gli apporti in natura.

Per il periodo di imposta 2016, anche i soggetti Irpef calcoleranno il beneficio Ace secondo il criterio “incrementale”, misurando quindi incrementi e decrementi di capitale proprio, come per le società di capitali.

La norma prevede anche che per i soggetti Irpef, «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010».

Si riconosce dunque ai fini dell’Ace “di partenza” la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, anziché gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati dall’esercizio 2011 da conteggiarsi analiticamente secondo il nuovo ordine; vuol dire che i soggetti Irpef non devono ricostruire analiticamente le movimentazioni del patrimonio netto dal 1 gennaio 2011, in quanto al calcolo dell’Ace devono essere sommati alla differenza tra patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 ed al patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli eventuali incrementi registrati nel 2016.

La norma regolamenta sia il passaggio alle nuove modalità di determinazione della base Ace per i soggetti Irpef, sia il passaggio dei soggetti Irpef dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario.

Associazioni Culturali o Sportive: Attivo il nuovo servizio di consulenza fiscale una tantum ad ore

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Associazioni Culturali o Sportive: Attivo il nuovo servizio di consulenza una tantum ad ore

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Dottor Alessio FerrettiCome avviare un’associazione culturale?  

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Leader in Italia nel non Profit (A. P. S. – O. D. V – A. S. D. – S. S. D. ) 

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Pacchetto n. 1: scelta della forma giuridica

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Pacchetto n. 2: assistenza nella redazione dello statuto

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tre ore di consulenza  € 270

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due ore €180,00 EUR
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Pacchetto n. 3: avviamento completo
 

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Pacchetto avviamento associazione  € 290  per un massimo di quattro ore di consulenza suddivise in due appuntamenti.

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Pacchetto n. 4: consulenza per singole iniziative

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Mezz’ora di consulenza € 79

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Un’ora e mezza di consulenza € 149

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Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte

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Il Patent Box, opzione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale, assume una particolare rilevanza nel marchio collettivo che si qualifica come  potente e accattivante brand, simbolo di garanzia e certificazione qualitativa dei prodotti in un’ottica di incremento delle quote di mercato per l’impresa e di customer satisfaction per  i consumatori. Vediamo insieme quali vantaggi potreste ottenere se decideste di registrare un marchio collettivo ed esercitare l’opzione Patent Box.

 

Il Patent Box applicato al marchio collettivo: innovazione, detassazione e valorizzazione sul mercato

Il Patent Box, opzione fiscale introdotta dalla legge di stabilità 2015 che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale, assume una particolare rilevanza nel marchio collettivo che si qualifica come potente e accattivante brand, simbolo di garanzia e certificazione qualitativa dei prodotti in un’ottica di incremento delle quote di mercato per l’impresa e di customer satisfaction per i consumatori.

Nella logica di un marchio come questo, legato profondamente all’origine, natura e qualità del prodotto sul quale è apposto, è evidente come il “Patent Box” possa moltiplicare in modo esponenziale e agevolato lospazio dedicato alle attività di ricerca ed innovazione che sono essenziali e strategiche per ottimizzare, evolvere ed affinare i particolari product process, trattamenti, quality, materie prime e know how sintetizzati nel prodotto finito marchiato con un “marchio collettivo” amplificando cosi valore, cultura ed emozioni racchiusi e suscitati dal brand.

Il Patent Box quindi, premia moltissimo ed in particolare anche le imprese che investono in Research & Innovation titolari di un marchio collettivo, decretandone il successo nell’ambito della globalizzazione dell’economia mondiali.

Inoltre, i benefits ottenibili grazie ai bonus fiscali del Patent Box rivelano la loro funzionalità anche in relazione alle strategie pubblicitarie e di marketing per la valorizzazione dell’immagine commerciale dell’impresa.

Chi intende avvalersi di un marchio collettivo dunque, oltre ad avvantaggiarsi di un prezioso valore aggiunto in termini di competitività, optando per il Patent Box otterrà una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte IRES e IRAP pari al 50% dal 2017 di una quota parte del reddito agevolabile ed una detassazione notevole in caso di cessione del brand.

N. B. Attualmente l’opzione agevolativa è validamente esercitabile essendo stato prorogato l’originario termine del 30 giugno 2016

 

Quantifichiamo il risparmio fiscale usufruibile con il Patent Box per i titolari di marchio collettivo

Se si decide di presentare domanda di Patent Box, l’impresa titolare di un marchio collettivo (la concedente-licenziante) assisterà all’abbattimento di quasi la metà rispetto al regime ordinario, della tassazione delle royalties.  Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, sconteranno in pratica una tassazione al 16% sempre a condizione che l’opzione fiscale venga esercitata correttamente e in conformità ai requisiti di legge.

 

Esaminiamo le applicazioni pratiche del Patent Box con riferimento al marchio collettivo

A) Licensing cioè concessione in licenza d’uso (strutturale al funzionamento del marchio collettivo)

In tale ipotesi “ordinaria”, il reddito “netto” agevolabile è costituito dalla differenza tra i canoni (cc. Dd. “royalties”) percepiti e i costi rilevanti; per calcolare il reddito agevolabile effettivo, si applica la seguente formula:  {RPI x [(costi qualificati + eventuale uplift nel massimo del 30%)/costi complessivi]} x 50%.

In sintesi, circa la metà dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico del marchio collettivo sarà sottratto a tassazione.

Per determinare il beneficio e la valutazione di convenienza economica occorrerà, in conformità ai chiarimenti contenuti nella circolare 11/E della Agenzia delle Entrate:

calcolare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo del marchio collettivo (canoni di concessione al netto dei costi fiscalmente rilevanti);
moltiplicarlo per il nexus ratio (rapporto tra costi qualificati cioè quelli relativi allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale e costi complessivi);
applicare alla quota di reddito agevolabile così ottenuta l’aliquota del 50% dal 2017 quantificando così la detassazione effettiva;
preventivare i costi amministrativi contabili e fiscali eventualmente da abbattere.

 

B) Le plusvalenze derivanti dalla cessione del “collective trademark” agevolabile saranno escluse dal computo del reddito imponibile a condizione che il 90% del corrispettivo (non della plusvalenza) sia reinvestito in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali considerati dal Patent Box, da attuarsi non oltre la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. In mancanza, si attiva un meccanismo di recapture del beneficio tramite variazione in diminuzione. Nel caso di cessioni infragruppo con parti correlate è possibile attivare una procedura di ruling. L’obbligo di reinvestimento scatta dal momento di realizzo della plusvalenza, senza che rilevino le modalità di pagamento del corrispettivo.

 

C) Operazioni straordinarie.  In caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre (la fusione, la scissione, il conferimento di azienda) l’avente causa (e cioè società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria) subentra al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione agevolativa anche rispetto al computo della durata e dei costi.

Se si è titolari di un marchio collettivo quindi, procedere ad una fusione, scissione o acquisizione di azienda consente di conservare la facoltà di esercitare l’opzione agevolativa di “Patent Box” traendo tutti i possibili benefits derivanti brand.

 

Per poter applicare correttamente l’opzione del Patent Box e godere dei suoi benefit fiscali, sono necessarie:

a) delicate operazioni di audit interni o di vere e proprie due diligence, finalizzate ad ottenere una fotografia aggiornata del marchio collettivo e dei profili di reddittività ed efficienza;

b) la consulenza di esperti in materia per verificare la fattibilità pro norma dell’opzione in relazione al caso specifico e la gestione delle procedure burocratiche e del relativo ruling con l’ADE per evitare di decadere da questi imperdibili benefici fiscali.

 

Per registrare il vostro marchio collettivo o marchio d’impresa, ottenere i vantaggiosi bonus fiscali del Patent Box o per ricevere una consulenza tributaria specializzata su altri intangible assets, compilate il nostro Form o contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!  

 

Realizzerete in tutta serenità e con successo la vostra progettualità d’impresa.

Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale

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Il “Patent Box” è un  regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti asset intangibili, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri. Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall’utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale: in altri termini è la  detassazione dei redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di PI.  Con questa guida pratica illustriamo come funziona, come si calcola e quanto i titolari di reddito d’impresa potranno risparmiare sul Fisco.

Come funziona il “Patent box” e quali vantaggi produce?

Il “Patent Box”, regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dall’articolo 1, commi 37-43 della Legge 23 dicembre 2014 n°190 (Legge di Stabilità) e modificato dall’“Investment Compact” 2015, è uno strategico strumento di politica industriale, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti “asset intangibili”, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri.

Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall’utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale (PI): in altri termini è la detassazione dei redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di PI.

Nel dettaglio, i beni agevolabili con il Patent box sono le opere dell’ingegno, i software protetti da copyright, i brevetti industriali, i marchi d’impresa compreso il marchio collettivo, i disegni e modelli giuridicamente tutelati e il know how.

Chi può optare per il “Patent Box”?

L’agevolazione riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa, aventi diritto allo sfruttamento economico del marchio (o di altro asset immateriale incluso nell’agevolazione), a prescindere dalla forma giuridica (società di capitali e di persone, ditte individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società), dalla dimensione, dal regime contabile e dal titolo giuridico in base al quale avviene lo sfruttamento (proprietà o licenza) e a condizione che investano in attività di ricerca e sviluppo.

L’agevolazione è estesa anche ai soggetti non residenti, purché questi siano stabili in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni fiscali sia effettivo.

I vantaggi del Patent Box sono:

la detassazione (del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017) delle royalties derivanti dalla concessione in licenza dei beni immateriali quali i marchi (espressamente compreso il marchio collettivo) brevetti, know how, prodotti da attività di ricerca e sviluppo (comma 42-ter dell’articolo 1 della legge 190/2014);
la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangible asset, a condizione che il 90% sia reinvestito entro il secondo periodo d’imposta successivo nello sviluppo di un altro brand o proprietà intellettuale;
la continuità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda) cioè il trasferimento automatico delle agevolazioni fiscali dell’opzione esercitata dal dante causa (società incorporata, società scissa e società conferente) in capo al soggetto avente causa (cioè società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria), sia per il computo degli anni di durata dell’opzione, sia in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto tra costi qualificati e complessivi;
la cumulabilità dei benefits del Patent Box con quelli del credito d’imposta “ricerca e sviluppo”, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa.

Misuriamo il risparmio d’imposta del Patent Box!

Se si decide di presentare domanda di Patent Box quindi, l’impresa assisterà all’abbattimento di quasi la metà rispetto al regime ordinario, della tassazione delle royalties.

Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, sconteranno in pratica una tassazione al 16% sempre a condizione che l’opzione fiscale venga esercitata correttamente e in conformità ai requisiti di legge.

Considerando l’aliquota applicabile nel 2017, la quota di reddito agevolabile non concorrerà a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare, con il risultato di fatto di una tassazione ai fini IRES del bene immateriale con aliquota pari alla metà di quella ordinaria e, quindi, pari al 12% (tenendo conto della riduzione dell’aliquota IRES al 24% prevista dalla legge di Stabilità 2016 a decorrere dal periodo di imposta 2017)

Nel caso di cessione invece, le imprese vedranno azzerata la tassazione fiscale delle plusvalenze.

Continua il debutto dello delle PMI e delle Startup innovative: via all’opzione agevolata anche dopo il 30 giugno 2016

Quanto alla presunta scadenza del 30 giugno sui marchi e brevetti, il Governo, attuando un cambio di rotta, ha deciso di prorogare la validità del bonus fiscale del Patent Box su queste due categorie di beni immateriali, dato l’enorme spessore strategico degli stessi nello scenario economico, in primis nel food e nella moda.

Il superamento di tale limite temporale deriva dalla differenza tra il Patent Box OCSE, molto legato ad aspetti tecnici e tecnologici dell’impresa e il Patent Box Italiano che valorizza, in una prospettiva di maggiore ampiezza ed elasticità, gli aspetti intangibili ma super vitali dell’azienda e connessi principalmente al profilo estetico, commerciale e culturale.

Il Patent Box ha infatti riscontrato un incredibile successo in termini di adesione che ha toccato già nel corso del primo anno (2015), 3500 richieste di accesso, determinando il debutto sul mercato soprattutto delle piccole e medie imprese e delle startup innovative.

Le attività di Search & Innovation possono essere sia svolte internamente che commissionate a società indipendenti, comprese startup innovative, oppure a Università, Enti di ricerca pubblici o privati e organismi equiparati, per mezzo della stipula di specifico contratto di ricerca.

L’opzione ha una durata di 5 anni, è irrevocabile ed è rinnovabile.

Attenzione: Tale opzione fiscale agevolativa prevista per gli intangible assets, se applicata al marchio collettivo è in grado di produrre vantaggi straordinari che non sono noti a tutti: per scoprirlo leggete subito la divulgazione dedicata al marchio collettivo con opzione Patent Box!

Quali sono gli obiettivi perseguiti dal Patent box?

Le finalità sulle quali punta il Patent Box sono:

incentivare l’attività research & innovation da parte delle imprese italiane anche sul mercato internazionale riducendone il carico fiscale fino al 100%;
abbattere l’elusione fiscale generata dalla pratica di delocalizzazione dei brevetti e marchi in paesi con minore carico fiscale;
l’estensione dell’agevolazione anche ai marchi tutelati in qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali;
un’ulteriore utilità del patent box riferibile al medio-lungo periodo sarà l’implementazione della tutela del “Made in Italy”, consentendo di evolversi nella lotta alla contraffazione in qualunque settore.

Come si calcola il Patent Box?

Gli elementi da considerare per il calcolo del Patent box sono, conformemente alla Circolare Agenzia delle Entrate n°11/E del 7/04/2016:

A) il reddito derivante dallo sfruttamento del bene cioè il reddito agevolabile “RPI”, coincidente:

nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, con il “contributo economico” apportato dall’ “intangible asset” al reddito complessivo, determinabile tramite procedura di “ruling” con l’agenzia delle entrate;
nel caso di utilizzo indiretto, con i canoni di concessione del bene immateriale, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad esso connessi di competenza del periodo di imposta;

B) il Coefficiente, abbreviato come “coeff”, corrispondente al cosiddetto “nexus ratio”, dato dal rapporto tra costi qualificati cioè quelli sostenuti (direttamente o indirettamente) dall’impresa nell’attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi ossia i costi totali per produrre tale beni (costituiti dalla somma delle spese qualificate, dei costi di acquisizione dei beni immateriali e delle spese di ricerca fatturate dalle parti correlate);

C) la quota di reddito agevolabile derivante dal prodotto tra reddito agevolabile e il nexus ratio “RA”=RPI x coeff;

D) la percentuale da applicare al RA, predeterminata secondo un criterio modulare: (30% nel 2015) 40% nel 2016 e 50% nel 2017.

La formula complessiva quindi è la seguente:

{RPI x [(costi qualificati + eventuale uplift nel massimo del 30%)/costi complessivi]} x 40% (50% nel 2017) = reddito agevolato da portare in deduzione che, a decorrere dal 2017, determinerà una variazione in diminuzione IRES /IRAP in Unico. In fase transitoria infatti la pratica è gestita conformemente al provvedimento ADE.

Le spese qualificate possono essere incrementate fino al 30%, limite massimo detto uplift, nel caso in cui si verifichi un’eccedenza dei costi complessivi sulle spese qualificate di ricerca.

A decorrere dal 2018, il reddito agevolabile verrà definito per ciascun bene immateriale. Ciò, al fine di concedere alle organizzazioni aziendali interne, il tempo utile per procurarsi i sistemi adeguati volti ad individuare e documentare i vari costi e i ricavi (criterio “tracking and tracing”).

Nell’elenco delle spese ammesse dal Patent Box rientrano anche quelle dedicate al marketing e a tutte quelle attività di promozione e comunicazione (quindi anche i costi per le campagne pubblicitarie) che rileveranno come costi qualificati ai fini del “Nexus Ratio”, nonché quelli investiti per la protezione della proprietà intellettuale.

NB Occorre in questa sede precisare che, ferma restando la condizione rappresentata dallo svolgimento di effettive e documentabili attività di R&S, non è necessario che le attività di R&S, relative a un determinato intangible asset, siano state poste in essere nel periodo di imposta in cui si fruisce dell’agevolazione dei redditi scaturenti da quel bene, essendo sufficiente che siano state compiute nei periodi di imposta precedenti.  E’ invece fondamentale che vi sia un collegamento diretto tra le attività di R&S e l’asset intangibile . Non è rilevante il luogo di svolgimento di dette attività, che può essere collocato anche fuori dall’Italia.

Per usufruire dei bonus fiscali del “Patent Box” con un tax saving fino al 100%, occorre effettuare un’analisi preliminare circa la fattibilità e convenienza dell’opzione agevolativa nel caso specifico e quindi valutare la redditività degli asset immateriali della propria impresa, al fine di verificarne l’efficienza sotto il duplice profilo industriale e commerciale.

Per attivare i bonus fiscali del Patent Box, per ricevere assistenza tributaria specializzata sugli intangible assets e attuare con successo la vostra progettualità d’impresa,  

contattateci subito  al NUMERO VERDE 800192752!

 

 

 

 

 

 

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: sintesi del testo definitivo ed assistenza alla presentazione dell’istanza

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In sintesi, il Decreto Legge n. 193 del 2016 è stato convertito con Legge 225 del 1° dicembre 2016, ha stabilito che le rate trimestrali sono un massimo di cinque e non quattro come inizialmente previsto, la data ultima di presentazione dell’istanza è stata prorogata al 31. 03. 2017 e sono oggetto di abbattimento le sanzioni e gli interessi di mora.

 

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: sintesi del testo definitivo ed assistenza alla presentazione dell’istanza

Come presentare istanza di adesione alla rottamazione

In sintesi, il Decreto Legge n. 193 del 2016 è stato convertito con Legge 225 del 1° dicembre 2016, ha stabilito che le rate trimestrali sono un massimo di cinque e non quattro come inizialmente previsto, la data ultima di presentazione dell’istanza è stata prorogata al 31. 03. 2017 e sono oggetto di abbattimento le sanzioni e gli interessi di mora.

E’ importante pagare la rate di dicembre per le rateazioni in corso.

La presentazione dell’istanza include la “rinuncia alle liti”.

I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono:

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016.

Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016.

Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: quali debiti godranno del condono?

La rottamazione o sanatoria o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore.

Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie:

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 risorse comunitarie come dazi e accise;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 l’iva all’importazione;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 le somme percepite per aiuti di Stato;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 i crediti da condanna della Corte dei Conti;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.

Equitalia: la rottamazione delle cartelle è legge, ecco i tempi da rispettare

Come e quando fare domanda di adesione agevolata per ottenere gli sconti su sanzioni e interessi delle cartelle esattoriali Equitalia?

Ecco scadenza e tempi previsti dal Decreto Legge 193/2016:

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DA1;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 entro il 31 marzo 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versato almeno il 70% del debito e pagata la terza rata;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale.

Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento).

A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate.

Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: importi da versare in caso di rateazione già avviata.

Interessante la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata.

Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti.

Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo – comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate – che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella.

Per calcolare la convenienza o meno nell’aderire alla sanatoria per ogni singola posizione e prenotare un appuntamento con “priorità” Contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52 

Brand identity: i nomi a dominio come chiave di tutela e successo nel Web dei marchi collettivi e d’impresa

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Per “Brand Identity” si intende il complesso degli aspetti e degli elementi grafico/comunicativi che determinano la percezione emotiva ed istintiva dalla quale dipende quasi totalmente l’indice di gradimento del marchio, la sua reputazione da parte del pubblico, quindi in sintesi il suo successo. Presupposto fondamentale per creare e rafforzare la “Brand Identity” è senza dubbio registrare un nome a dominio “Domain Name System” (DNS). Esso è pratica il nome assegnato ad un sito web che coincide con l’“indirizzo” digitato nella barra di navigazione del browser per collegarsi ad un determinato sito Internet: con questa guida pratica vediamo insieme come e perché esso rappresenta per le imprese un prezioso ed imprescindibile strumento per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, migliorando in particolare nel caso di marchi collettivi, la sua visibilità e garantendo cospicui guadagni.

Per “Brand Identity” si intende il complesso degli aspetti e degli elementi grafico/comunicativi che determinano la percezione emotiva ed istintiva dalla quale dipende quasi totalmente l’indice di gradimento del marchio, la sua reputazione da parte del pubblico, quindi in sintesi il suo successo.  Presupposto fondamentale per creare e rafforzare la “Brand Identity” è senza dubbio registrare un nome a dominio.

Cos’è un nome a dominio e a cosa serve

Il nome a dominio, “Domain Name System” (DNS), giuridicamente inquadrabile nella disciplina degli articoli 6,7,8,9 codice civile, e nell’ipotesi di uso commerciale del brand dagli articoli 2569 e seguenti del Codice Civile e dal Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs 30/2005), è tecnicamente un sistema utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete (host) in indirizzi IP(Internet Protocol address) e viceversa.

In pratica è il nome assegnato ad un sito web che coincide con l’“indirizzo” digitato nella barra di navigazione del browser per collegarsi ad un determinato sito Internet. Serve quindi aprendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web.

I “domain name” nel mercato attuale sono diventati veri e propri identificatori delle imprese e, nel caso di marchi collettivi, identificatori di qualità dei prodotti nel web.

I brand, in particolare, non possono prescindere da una visibilità sulla rete per garantire cospicui guadagni.

Registrare il proprio marchio come nome a dominio consente di utilizzare il brand nel cyberspazio traendone profitti esponenzialmente elevati ed al contempo, tenendo conto della globalità della sfera di influenza di internet, imbattersi in potenziali conflitti con persone o imprese che dispongono legittimamente o abusivamente di marchi identici o simili per diversi o analoghi prodotti in paesi differenti.

Infatti, la titolarità di un marchio collettivo e degli altri tipi di marchi, non conferisce automaticamente la titolarità del corrispondente nome a dominio, motivo per il quale è importante attivarsi per ottenerne tempestivamente l’assegnazione.

L’iter di assegnazione del nome a dominio avviene in base ai principi stabiliti dall’autorità competente (che per esempio per i domini a suffisso “. It” è “Registro. It”). Tale autorità interagisce con i fornitori di servizi (“registrar”) con i quali ha concluso il previo contratto, quindi non registra direttamente domini per conto degli utenti finali. Al momento della richiesta di registrazione, il nome a dominio viene assegnato sulla base di un mero criterio di priorità temporale, seguendo l’ordine cronologico delle richieste di registrazione (regola del “first come, first served”). Pertanto spetterà al soggetto che intenda far valere la titolarità su quel determinato nome a dominio, attivarsi per ottenerne il recupero.

I nomi di dominio, oltre a essere potenti canali di business possono dar luogo, se utilizzati senza le dovute competenze e cautele, al fenomeno illecito del cybersquatting, esponendosi all’ordine di cessione o cancellazione del nome di dominio, o addirittura al pagamento dei danni o di multe molto elevate.

Per saperne di più leggete la guida pratica dedicata alla registrazione dei nomi a dominio e tutela dal cybersquatting!

Perché registrare il nome a dominio corrispondente al proprio marchio collettivo o ad altro brand

Ottenere la registrazione come nome a dominio del proprio brand ha un triplice vantaggio:

1) assicurarsi una visibilità sulla rete creando un business “globale” di successo per la “nicchia” di riferimento, intesa come segmento del mercato non ancora “aggredito” dalla concorrenza;

2) tutelarsi contro il rischio dell’utilizzo abusivo di terzi del proprio brand su internet;

3) monetizzare il marchio registrato come “domain name” attraverso il licensing e la cessione, incrementando così i propri guadagni.

Perché il nome a dominio è una formula di successo per il marchio collettivo

Utilizzare il marchio collettivo in internet registrando il corrispondente “domain main” è un’ottima garanzia di funzionamento e successo dello stesso.

Il motivo è molto semplice: ciò consente di valorizzare “origin” “product process”e “quality” del prodotto nel cyberspazio, in un’ottica di business spinto oltre i confini geografici di registrazione territoriale, moltiplicando in modo esponenziale le quote di mercato già di per sé acquisibili grazie al “collective trademark”.

Di riflesso, il problema del cybersquatting assume qui una valenza notevolmente più estesa, in quanto l’utilizzo di nomi a dominio identici andrebbe a svuotare la tutela potenziata tipica di questi “marchi di categoria”, con un effetto a cascata negativo rispetto all’intera area del mercato, all’interno della quale un determinato marchio collettivo si è affermato.

E’ evidente quindi che la tematica dei nomi a dominio assume una particolare e delicata rilevanza per il marchio collettivo, in relazione al quale non si può prescindere dalla competenza di esperti nello specifico settore.

 

Per registrare il vostro marchio d’impresa e collettivo e tutelarlo sul web, contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!

 

Guida alla registrazione del marchio come nome a dominio e tutela dal “cybersquatting”

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I nome a dominio, sono un modo strategico e veloce per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, qualificandosi come “indentificatori” delle imprese.  Occorre quindi conoscere i meccanismi che presiedono al loro funzionamento nel cyberspazio, per trarne il massimo profitto e al contempo per tutelarsi da chi intende appropriarsi illecitamente del brand altrui. Si propone di seguito una mini guida di taglio pratico-operativo sulla valorizzazione e tutela dei marchi come nomi a dominio dal cybersquatting con i quesiti più richiesti.

 

I nome a dominio, sono un modo strategico e veloce per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, qualificandosi come “indentificatori” delle imprese.  Occorre quindi conoscere i meccanismi che presiedono al loro funzionamento nel cyberspazio, per trarne il massimo profitto e al contempo, per tutelarsi da chi intende appropriarsi illecitamente del brand altrui.  

Si propone di seguito una mini guida di taglio pratico-operativo sulla valorizzazione e tutela dei marchi come nomi a dominio con i quesiti più richiesti.

Com’è composto un nome a dominio?

Un nome a dominio è costituito da una serie di caratteri alfanumerici, seguita da un punto e da un’estensione. L’estensione è una stringa di caratteri (ad esempio. It) corrispondente al registro nel quale il nome a dominio viene iscritto.

Dove va inoltrata la richiesta di registrazione e come viene esaminata la domanda?

La richiesta di registrazione va inoltrata al registro competente tramite i “registrars”, organismi specifici accreditati che effettuano un esame meramente formale della domanda senza unaricerca di anteriorità in relazione a marchi preesistenti identici o simili al nome a dominio richiesto o in relazione a nomi a dominio identici o simili già registrati presso altri registri.

Quanto dura la registrazione di un nome a dominio. It oppure. Eu?

La durata è di un anno, rinnovabile alla scadenza.

Chi può registrare un nome a dominio. It oppure. Eu?

La registrazione di un nome a dominio può essere chiesta da qualsiasi persona fisica, società od organizzazione che abbia residenza o domicilio nell’Unione Europea, oppure in Islanda, Liechtenstein o Norvegia e (nel caso dei nomi a dominio. It) anche nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o in Svizzera.

Come ottenere il recupero del proprio nome a dominio abusivamente acquisito da terzi?

Esistono procedure per il recupero di un nome a dominio, dette procedure di riassegnazione, gestite da organismi nazionali ed internazionali, che consentono al proprietario di un marchio di ottenere che gli sia trasferita la proprietà del nome a dominio corrispondente registrato abusivamente da terzi. L’esito negativo di una procedura di riassegnazione non impediscel’instaurazione di un procedimento giudiziario, che potrebbe avere esito totalmente diverso e con il quale attivare anche pretese risarcitorie.

Cosa succede in caso di utilizzo di un nome a dominio che riproduca un marchio anteriormente registrato da altri?

Tale comportamento illecito integra la fattispecie della contraffazione del marchio, in quanto il nome a dominio, considerato dalla giurisprudenza come segno distintivo atipico, comporta l’immediato vantaggio, per l’utilizzatore, di ricollegare, nel giudizio del pubblico, la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando indebitamente la notorietà del segno.

E’ tutelato il nome a dominio usato rispetto ad un marchio registrato posteriormente con identica denominazione?

Si, attraverso il diritto a preuso. Il titolare del marchio registrato successivamente al nome a dominio altrui, non potrà pretendere la rinuncia al dominio o la cessazione del suo utilizzo.

I diritti su un marchio in genere prevalgono su quelli vantati su un nome a dominio,a condizione che i diritti sul marchio siano anteriori all’uso che altri ne fanno.

Per la tutela dei nomi a dominio è, in pratica, sempre consigliabile una registrazione del marchio che sia contestuale o antecedente a quella del dominio stesso ed in ogni caso anteriore ad ogni successiva registrazione di domini simili.

Cos’è il cybersquatting?

E’ un neologismo italiano di origine anglosassone che indica l’occupazione abusiva in ambito digitale cioè il fenomeno di accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi/nomi altrui (specialmente nomi di personaggi famosi), al fine di realizzare un lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse od un danno a chi non lo possa utilizzare.

In pratica il cybersquatter (l’utilizzatore abusivo) strumentalizza il nome a dominio corrispondente al marchio altrui, per realizzare uno o più siti web che imitano l’originale, al fine di trarre in inganno i consumatori, vendendo loro merce contraffatta. Tale fenomeno riguarda in particolare il settore dell’abbigliamento e dei prodotti elettronici.

Nel nostro Paese la giurisprudenza, sulla scia delle Corti statunitensi, lo qualifica come atto di concorrenza sleale, nel caso in cui i servizi offerti da un soggetto siano assimilabili a quelli forniti dalla controparte e si possa instaurare il rischio di confusione nei consumatori.

Cos’è il “toposquatting”?

Noto anche come “dirottamento di URL”, è una forma particolarmente evoluta e maliziosa di cybersquatting consistente nella registrazione in malafede di un “domain name” quasi del tutto analogo ad un marchio noto e celebre, ma contenente un refuso in grado di deviare un enorme flusso di utenti della rete, strumentalizzando gli errori di battitura/digitazione commessi digitando un URL nel browser. (per esempio DINSEY. COM invece che DISNEY. COM. ).

Qual è la disciplina contabile del marchio registrato come nome a dominio?

In caso in cui il dominio rappresenti anche il marchio (registrato come tale), la condizione per iscrivere un dominio internet come marchio in bilancio è che lo stesso sia identificabile nel patrimonio aziendale e abbia piena individualità, cioè sia tale da poterlo distinguere dall’azienda di cui fa parte. Il dominio, registrato come marchio può essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali e può essere ammortizzato. Fiscalmente le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 dei costi sostenuti.

Per scoprire subito come potenziare la vostra “Brand Identity” con i nomi a dominio, leggete la divulgazione dedicata ai nomi a dominio come chiave di tutela e successo dei marchi d’impresa e collettivi nel web!

Per valorizzare in rete il proprio marchio collettivo o altri brand  è quindi estremamente preziosa la consulenza di un soggetto esperto nella valutazione della redditività del domain name e nella verifica dei presupposti di tutela contro fenomeni di cybersquatting.

Per essere assistiti o collaborare con un nostro consulente, 

contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!

 

Come detassare i redditi da marchi d’impresa e collettivi: guida pratica per aziende e privati

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Come sono tassati i redditi  (royalty e plusvalenze) derivanti dall’utilizzo del marchio d’impresa e collettivo e degli altri intangible assets? Con questa guida in pillole focalizziamo la distinzione tra quelli prodotti dall’imprenditore e quelli imputabili alla persona fisica non esercente attività d’impresa, evidenziando in sintesi le informazioni che consentono di ottenere un notevole risparmio d’imposta pro norma.

 

Redditi derivanti dal marchio collettivo e dalla proprietà intellettuale: distinzione tra quelli prodotti dall’imprenditore e quelli del privato-persona fisica

Con questa guida esaminiamo nel dettaglio la qualificazione civilistico-contabile dei redditi derivanti dall’utilizzo economico del marchio d’impresa e collettivo qualificabili come royalties e plusvalenze incassate a seguito di concessione in licenza e cessione, al fine di individuarne il relativo trattamento fiscale. A tal fine occorre preliminarmente distinguere tra redditi prodotti nell’esercizio di attività d’impresa da quella che li colloca al di fuori del perimetro di attività imprenditoriale cioè diretta alla produzione di beni e servizi.

A) COME REDDITO D’IMPRESA

Riguardo alla qualificazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale da parte di un soggetto considerato fiscalmente imprenditore commerciale, le royalties, così percepite, sono considerate redditi d’impresa, ai sensi dell’articolo 55 TUIR.  Conseguentemente, per la determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta, i costi sono considerati deducibili (principio di competenza).

Per l’utilizzatore della proprietà intellettuale (quindi di chi eroga la royalty) la deducibilità del costo sarà subordinata alla verifica di inerenza e competenza della proprietà intellettuale con l’attività commerciale svolta.

Giuridicamente la concessione in licenza può essere ricondotta alle fattispecie previste dall’articolo 2195 codice civile (imprenditori soggetti a registrazione) e, in particolare, al n°2 (attività intermediaria nella circolazione dei beni) oppure al n°5 (attività ausiliaria).

La qualificazione di un provento come “reddito di impresa”

La qualificazione di determinati proventi come redditi d’impresa, dipende da due parametri individuati dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi):

• parametro soggettivo: con riferimento alla forma giuridica prescelta dall’imprenditore, ai sensi degli articolo 6 e 81 del TUIR. In particolare, redditi prodotti nella forma di società di persone commerciali o di società di capitali sono considerati redditi d’impresa e, come tali, fiscalmente trattati (articolo 55 del TUIR);

• parametro oggettivo: riguardante le modalità con cui il reddito è prodotto (ai sensi dell’articolo 55 TUIR). In merito, il legislatore tributario prevede necessario, affinché si possa parlare di reddito d’impresa, che vi sia alla base un’impresa commerciale.

Tax saving per i redditi d’impresa derivanti dal marchio collettivo e dalla proprietà intellettuale: il “Patent Box”

La legge di stabilità 190/2014, come modificata dall’Investment Compact del 2015, ha riservato ai redditi derivanti dallo sfruttamento economico del marchio collettivo e di altri asset strumentali, un’agevolazione fiscale molto vantaggiosa attraverso l’opzione del “Patent Box” che in sintesi consente:

la detassazione delle plusvalenze generate nel caso di cessione del marchio, a condizione del reinvestimento dei proventi al 90% attivita di ricerca e innovazione per un nuovo brand;

la deducibilità del 50% dal 2017 delle royalties percepite a fronte di concessione in licenza di un marchio collettivo.

In questa seconda ipotesi quindi, il soggetto che opta per il regime opzionale del Patent Box, otterrà un abbattimento fino quasi alla metà rispetto alla tassazione fiscale in regime ordinario. Si passa infatti da una tassazione al al 31,4%, ad una super agevolata tassazione al 16%,sempre che l’applicazione del Patent Box avvenga conformemente ai criteri e requisiti di legge, avvalendosi della consulenza di esperti nel settore.

Per saperne di più leggete la divulgazione dedicata al calcolo del Patent Box e la divulgazione relativa all’applicazione del Patent Box al marchio collettivo!

B) COME ELEMENTO AREDDITUALE PER I SOGGETTI PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

Le royalties e le plusvalenze conseguite da un soggetto persona fisica non esercente attività d’impresa, rilevano come proventi sottratti all’inquadramento come redditi d’impresa ex articolo 55 TUIR e comunque costituiscono elementi economici fiscalmente non imponibili, con eccezione di quelli introitati da soggetti non residenti (lettera c, comma 2, articolo 23, TUIR).

Trattasi di un orientamento ormai pacifico sulla base della relazione governativa all’articolo 49del D. P. R. 917/86, nella quale si motiva che “[. ] i redditi derivanti dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, si è ritenuto di non comprenderli più tra i redditi di lavoro, né tra i “redditi diversi”, nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa (mediante cessione o concessione in uso) avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”.

Tuttavia sul punto l’Agenzia delle Entrate continua a qualificare nella prassi tali proventi comeredditi diversi ex art 67 TUIR.

Riepilogo

Sulla base dell’analisi finora svolta dunque, è possibile delineare una fondamentale distinzione:

nelle ipotesi in cui in cui il marchio sia utilizzato nel quadro di un’attività commerciale, quindi da parte di persona fisica imprenditore, le royalties sono qualificate e tassate come reddito di impresa ex articolo 55 TUIR e iscritte nell’attivo di bilancio ai sensi dell’articolo.  2424 cc.  come immobilizzazioni immateriali, con la possibilità di optare per il regime fiscale Patent box L. 109/2015, con termine prorogato oltre l’iniziale scadenza del 30 giugno 2016 (rinvio per approfondimenti alla divulgazione interamente dedicata al “Patent Box”);

lo sfruttamento del marchio rileverebbe quale elemento patrimoniale fiscalmente non imponibile in capo ai soggetti non esercenti attività d’impresa per i quali dunque leroyalties e le plusvalenze relative al marchio sarebbero tax free, con eccezione dei soggetti non residenti, con la conseguenza di poter ottenere una fonte di reddito addizionale non collegabile ad intento speculativo che risulterà pertanto fiscalmente neutrale. Tuttavia l’Amministrazione finanziaria li sottopone alla tassazione propria dei redditi diversi.  

 

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