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mercoledì 2 Ottobre 2024

Agevolazione ACE per i soggetti Irpef titolari di partita Iva

Per i redditi conseguiti nel 2016, Unico 2017, ci sono nuove regole di applicazione dell’Ace (Aiuto alla crescita economica) per i soggetti Irpef titolari di partita Iva. La legge di stabilità passata ha modificato la disciplina dell’agevolazione per imprenditori individuali e società di persone, estendendo ai soggetti Irpef le regole che disciplinano le società di capitali.  

Agevolazione ACE per i soggetti Irpef titolari di partita Iva

Per imprese individuali e società di persone agevolazione con criterio incrementale

Per i redditi conseguiti nel 2016, Unico 2017, ci sono nuove regole di applicazione dell’Ace (Aiuto alla crescita economica) per i soggetti Irpef titolari di partita Iva. La legge di stabilità passata ha modificato la disciplina dell’agevolazione per imprenditori individuali e società di persone, estendendo ai soggetti Irpef le regole che disciplinano le società di capitali.

Ante modifica, per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria è stato preso in considerazione come base agevolabile agli effetti dell’Ace il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, includendo quindi anche l’utile e al netto dei prelevamenti in conto utili; venivano dunque rilevate anche le riserve di utili non realizzati e gli apporti in natura.

Per il periodo di imposta 2016, anche i soggetti Irpef calcoleranno il beneficio Ace secondo il criterio “incrementale”, misurando quindi incrementi e decrementi di capitale proprio, come per le società di capitali.

La norma prevede anche che per i soggetti Irpef, «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010».

Si riconosce dunque ai fini dell’Ace “di partenza” la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, anziché gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati dall’esercizio 2011 da conteggiarsi analiticamente secondo il nuovo ordine; vuol dire che i soggetti Irpef non devono ricostruire analiticamente le movimentazioni del patrimonio netto dal 1 gennaio 2011, in quanto al calcolo dell’Ace devono essere sommati alla differenza tra patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 ed al patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli eventuali incrementi registrati nel 2016.

La norma regolamenta sia il passaggio alle nuove modalità di determinazione della base Ace per i soggetti Irpef, sia il passaggio dei soggetti Irpef dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario.

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