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I Premi di risultato e il Welfare aziendale

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Con la Legge di Bilancio entrata in vigore il 01 Gennaio 2017, vengono effettuati ulteriori interventi in materia di premi di risultato  e di welfare aziendale.

Grazie ad essa infatti, vengono aumentati notevolmente gli importi detassabili ed aumenta anche il numero dei destinatari di tale beneficio.

Già la Legge  numero 208 del 28 Dicembre 2015, all’articolo 1, ai commi 182-189, aveva introdotto nuovamente la detassazione dei premi di risultato corrisposti ai lavoratori dipendenti.

Con la Legge di Bilancio entrata in vigore il 01 Gennaio 2017, vengono effettuati ulteriori interventi in materia di premi di risultato  e di welfare aziendale.

Grazie ad essa infatti, vengono aumentati notevolmente gli importi detassabili ed aumenta anche il numero dei destinatari di tale beneficio.

Già la Legge  numero 208 del 28 Dicembre 2015, all’articolo 1, ai commi 182-189, aveva introdotto nuovamente la detassazione dei premi di risultato corrisposti ai lavoratori dipendenti.

L’intervento prevedeva l’applicazione, sul premio di produzione, di una ritenuta  a titolo di imposta del 10%, in sostituzione dell’ Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, ed in sostituzione dell’addizionale regionale e comunale.

Tale Legge, prevedeva però precisi limiti per poter godere di tale beneficio e nello specifico i lavoratori destinatari dell’agevolazione potevano essere esclusivamente quelli dipendenti da datori di lavoro del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente che doveva avere un importo non superiore, con riferimento all’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, ad euro 50. 000,00.

Altro limite era costituito dal fatto che, salvo espressa rinuncia al premio da parte del lavoratore dipendente, i premi dovevano essere di ammontare variabile, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ed il valore massimo che poteva essere detassato era pari ad euro 2. 000,00, che veniva elevato ad euro 2. 500,00 nel caso di aziende che coinvolgevano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione di lavoro.

 

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio 2017, precisamente la numero 232 del 2016, interviene in tale ambito apportando ulteriori modifiche alla normativa già esistente in materia.

La nuova normativa infatti, all’articolo 1, dal comma 160 al comma 162, prevede un incremento di quelli che sono gli importi che vengono previsti per i premi agevolati, così come prevede un ampliamento della platea dei lavoratori destinatari del beneficio della tassazione agevolata.

A seguito del nuovo importo previsto per i premi dunque, diventano nuovi destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori addetti a mansioni di maggiore prestigio. Dunque, non più soltanto operai ed impiegati, ma anche quadri e dirigenti, a patto che però vengano rispettati i limiti previsti dalla nuova normativa.

Va precisato che l’applicazione della tassazione agevolata non è affatto una misura di applicazione automatica, in quanto viene prevista infatti la possibilità che, il lavoratore ne faccia espressa rinuncia.

Con la nuova normativa rimane invariato il fatto che venga applicata una imposta sostitutiva, pari al 10%, in sostituzione dell’ Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e delle addizionali regionale e comunale, sui premi di risultato, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 invece, è stata quella di incrementare quello che è il limite annuale con riferimento alla erogazione stessa dei premi.

Infatti, il limite di importo complessivo dei premi di risultato viene innalzato da euro 2. 000,00 ad euro 3. 000,00; mentre per tutte quelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nella organizzazione di lavoro, il limite viene elevato da euro 2. 500,00 ad euro 4. 000,00.

Un ennesimo limite scaturisce dal fatto che sono ammessi a godere di tale agevolazione tutti quei lavoratori facenti parte del settore privato che abbiano conseguito, con riferimento all’anno precedente quello di percezione delle somme, un reddito derivante da lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 80. 000,00.

Dunque, come si può ben notare, vi è stato un notevole incremento rispetto al limite reddituale previsto sino al 2016.

E’ altresì importante però, che debbano sussistere delle ulteriori condizioni perché possa essere applicata l’imposta sostitutiva del 10%.

Infatti, le somme devono avere un ammontare variabile, i premi (come anticipato) devono essere conseguenti ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e la loro corresponsione deve derivare da una contrattazione di secondo livello di cui all’articolo numero 51 del decreto legislativo numero 81 del 15 Giugno 2015, così come inoltre è necessario che il raggiungimento degli obiettivi deve essere verificato in maniera oggettiva attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere individuati in modo apposito.

 

La contrattazione collettiva ed i criteri di misurazione

Gli accordi devono essere stipulati esclusivamente dalle associazioni sindacali che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla loro rappresentanza sindacale unitaria. Pertanto si fa riferimento ad un livello contrattuale di tipo aziendale o territoriale e dunque non è possibile che l’agevolazione venga prevista da contratti collettivi nazionali oppure da accordi conclusi direttamente tra datore di lavoro e lavoratore.

Perché possa aversi l’applicazione del regime di tassazione agevolata, il verbale di accordo deve essere depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme alla autodichiarazione di conformità del contratto a quanto previsto dalle diposizioni in merito, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato il 25 Marzo 2016, è stato altresì stabilito che all’interno dei predetti contratti collettivi debbano essere previsti quelli che sono i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili delle imprese.

A tal proposito, con Circolare della Agenzia delle Entrate numero 28/E del 15 Giugno 2016, è stato chiarito che, perché possa aversi l’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di risultato erogato, è indispensabile che entro un congruo periodo, il quale dovrà essere stabilito nell’accordo stesso, debba essere realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti dalla norma, che andrà poi verificato attraverso gli indicatori di misura di cui sopra.

Tra gli aspetti più interessanti in materia di premi  di produttività, si può certamente annoverare quella che fa riferimento all’ipotesi di conversione del premio di produttività stesso.

Precisamente, il lavoratore dipendente ha infatti una facoltà di scelta lì dove, oltre alla possibilità che lo stesso ha di usufruire dell’enorme vantaggio derivante dalla tassazione agevolata in sostituzione di quella ordinaria (IRPEF ed addizionali regionale e comunale), ha la possibilità di scegliere se convertire il premio di produttività in misure di welfare aziendale.

 

Il welfare aziendale

Possono essere oggetto di welfare aziendale quelle somme e quei valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR.

Si parla di veri e propri piani attuati dalle aziende e messi a disposizione dei suoi lavoratori perché questi possano fruire di servizi e beni utili per far fronte ad un loro personale bisogno oppure ancora a quello dei loro familiari.

Occorre evidenziare che la Legge numero 208 del 2015, ha provveduto a modificare la lettera f all’interno dell’articolo numero 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

In particolare, da un’attenta lettura della lettera f così come riformulata, emerge una novità importantissima. Con essa viene infatti introdotta la possibilità di fare ricorso a misure di welfare aziendale a seguito della formalizzazione di accordi contrattuali.

Non solo, la Legge numero 208 del 2015, prevede altresì la possibilità  che i benefici del welfare possano essere goduti anche da parte di familiari dei lavoratori, così come indicato dallo stesso articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui Redditi.

Continuano comunque sempre ad essere inclusi le opere ed i servizi a scopo educativo, di istruzione, di ricreazione, di assistenza sociale e sanitaria o culto.

A riguardo è opportuno precisare che le opere ed i servizi ad oggetto del welfare aziendale possono essere erogati anche attraverso il ricorso a strutture esterne, ma a patto che il dipendente risulti estraneo all’eventuale rapporto economico intercorrente tra il datore di lavoro e la struttura che eroga il bene.

In tal caso la norma, con riferimento all’erogazione di servizi ed opere previste dalla lettera f,  non prevede assolutamente la possibilità di erogare una somma al dipendente, a titolo di rimborso spese per servizi ed opere.

Ma la Legge di Stabilità 2016, apporta un intervento anche alla lettera f-bis dell’articolo 51 del TUIR.

Infatti, con la nuova formulazione vengono inclusi altresì, tra i servizi fruibili dai familiari indicati all’articolo 12 del TUIR, le scuole materne, oltre agli asili nido, che prima non erano incluse tra i servizi di istruzione e di educazione e anziché riferirsi alle colonie climatiche, si fa riferimento adesso ai centri estivi ed invernali ed alle ludoteche.

Per quanto concerne il riferimento alle borse di studio, così come precisato con Circolare dell’ Agenzia delle Entrate numero 28/E del 15/06/2016, si può fare benissimo riferimento ai contributi versati dal datore di lavoro per effettuare il rimborso di spese sostenute dal lavoratore per le rette scolastiche, le tasse universitarie, i libri scolastici, ed agli incentivi economici concessi agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Si può inoltre fare riferimento al servizio di trasporto scolastico, alle somme dovute per le gite scolastiche etc.

In questo caso giova precisare che, oltre a poter erogare direttamente tali servizi, il datore di lavoro, può farlo anche corrispondendo somme di denaro direttamente ai dipendenti a titolo di rimborso per le spese già avvenute, naturalmente dopo esibizione di documentazione certa.

Con l’art. 1 della Legge di Stabilità 2016, viene poi introdotta anche la lettera f-ter) al comma 2 dell’ articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Nello specifico, al fine di favorire una conciliazione tra quella che è la vita lavorativa e la vita privata del lavoratore, è concessa la detassazione delle prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sottoforma di somme a titolo di rimborso spese.

Oltre alla Legge di Stabilità 2016 però, anche la Legge di Bilancio 2017 effettua diversi ed importanti interventi in materia di premi di produttività e di welfare aziendale estendendone notevolmente il campo di applicazione.

Anzitutto è importante premettere che la lettera b) del nuovo comma 160, chiarisce che i valori ed i servizi percepiti o goduti dal lavoratore dipendente, con riferimento al comma 4 dell’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, relativi all’uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati che vengono concessi in locazione, in uso oppure in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, considerati come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF, rientrano nell’imposizione IRPEF ordinaria e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche nell’ipotesi in cui il lavoratore fruisca degli stessi servizi oppure degli stessi valori in sostituzione delle somme agevolabili, in misura totale o parziale.

Inoltre, continuando in una attenta disamina della nuova disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2017, alla lettera c) viene contemplata l’esclusione da qualsiasi forma di imposizione tributaria, di determinati valori e di determinate somme o servizi, qualora questi vengano percepiti o fruiti dal dipendente in sostituzione totale o parziale delle somme oggetto di tassazione agevolata.

Nello specifico, la normativa fa riferimento ai contributi alle forme pensionistiche complementari, anche qualora  vengano versati in eccesso rispetto a quelli che sono i relativi limiti di deducibilità, ai fini IRPEF, dal reddito da lavoro dipendente. Tali contributi eccedenti non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare.

La lettera c) inoltre, fa riferimento anche a quei contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51 del TUIR, comma 2, lettera a), anche nel caso in cui vengano versati in più  rispetto a quelli che sono i relativi limiti di esenzione dall’ IRPEF, così come fa riferimento al valore delle azioni di cui al secondo comma lettera g) dell’ articolo 51 del TUIR, che sono ricevute per scelta del lavoratore, anche se ricevute per un importo complessivo superiore, durante il periodo di imposta, a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.

Con il comma 161, viene poi introdotta  la lettera f- quater) al comma 2, articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Con tale ulteriore intervento, viene prevista l’esclusione, dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente, dei contributi e dei premi che vengono versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti,  per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Il comma 162, facente sempre parte dell’articolo 1 invece, rappresenta in un certo senso una norma di interpretazione autentica, ove, con riguardo all’esclusione dalla base imponibile ai fini IRPEF, fa riferimento all’uso delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per determinate finalità di educazione, istruzione e ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto. Parrebbe dunque che vengono incluse in tale nozione, anche tutte quelle opere e quei servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti  collettivi nazionali di lavoro, di accordi interconfederali oppure di contratti collettivi territoriali.

 

I voucher nel welfare aziendale

L’articolo 1, al comma 190 lettera b), della Legge n. 208/2015, ha inserito, dopo il comma 3 dell’articolo 51 TUIR, il comma 3-bis, in base al quale “ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

Dunque, a seguito di tale norma, l’agevolazione si applica anche con riferimento ai servizi di welfare aziendale, seppure essi vengano erogati mediante dei voucher.

Perché si possa usufruire dell’esenzione fiscale, è però indispensabile che vi sia la sussistenza di alcune caratteristiche: i voucher devono essere nominativi; non devono essere monetizzati; non devono essere utilizzati da persona diversa dal titolare e non possono essere ceduti; devono dare diritto ad un bene soltanto, o comunque ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale.

Con Circolare  n. 28/E del 2016, l’ Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che la prestazione ad oggetto del welfare può riguardare delle somministrazioni che siano continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, come ad esempio, abbonamenti annuali a teatro, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto.

Occorre però fare una precisazione: se infatti è vero che il Decreto Ministeriale del 25 Marzo 2016 ha stabilito che i voucher danno diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, è però vero d’altra parte che l’articolo 6 del Decreto suddetto, al secondo comma, prevede espressamente una deroga a tale disposizione.

Infatti, viene fatto riferimento ai cosiddetti “voucher multiuso”.

Nello specifico viene a riguardo previsto che è possibile indicare cumulativamente in un unico documento di legittimazione i beni ed i servizi di cui all’articolo 51, comma terzo, ultimo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a patto che il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di € 258,23.

L’articolo 51 T. U. I. R. , al comma 3, ultimo periodo, recita che: “ Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. ”

Pertanto il legislatore permette, con riferimento alle erogazioni previste dall’articolo 51, comma terzo, ultimo periodo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che il datore possa indicare un unico importo, che sia comprensivo di una cumulabilità di beni e servizi, a condizione che venga rispettato il suddetto limite.

Oggetto del voucher multiuso possono essere sia servizi o prestazioni che siano frutto di accordo tra datore di lavoro e sindacati, sia prestazioni che vengono erogate e concesse in maniera del tutto volontaria.

Anche in base a quanto precisato dall’ Agenzia delle Entrate, nell’eventualità in cui si incorra nel superamento del predetto limite, la conseguenza è che tutto l’importo va a concorrere con la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

 

 

Avv. Giovanni Di Corrado

Consulente del Lavoro

Il nuovo Business del settore agricolo: il Boom dell’allevamento di lumache, un’idea perfetta per rientrare nel PSR 2014 – 2020.Guida ai settori di successo, al trattamento fiscale e ai finanziamenti

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Tra le attività connesse a quella agricola, spicca negli ultimi anni il successo riscosso dell’allevamento di lumache, tecnicamente noto come elicicoltura. La peculiarità che connota il Business sempre più crescente in questo singolare ambito, è costituito dalle plurima utilità ottenibili dallo stesso. Avviare questo tipo di impresa, che attualmente è intuizione e scommessa per molti giovani, si rivelerebbe un ottimo affare. Ecco pronta all’uso una guida completa per individuare i settori di successo (con esempi reali di chi ha sfondato nel settore), il trattamento fiscale applicabile e i finanziamenti ottenibili.

Tra le attività connesse a quella agricola, spicca negli ultimi anni il successo riscosso dell’allevamento di lumache, tecnicamente noto come elicicoltura. La peculiarità che connota il Business sempre più crescente in questo singolare ambito, è costituito dalle plurima utilità ottenibili da questo tipo di allevamento :

Infatti i molluschi vengono utilizzati :

per usi alimentari

per motivi cosmetici;

per ragioni farmaceutiche.

E’ quindi evidente come avviare questo tipo di impresa, che attualmente è intuizione e scommessa per molti giovani che vogliono dare una svolta lavorativa in una congiuntura economica ancora critica, si rivelerebbe un ottimo affare.

Ma qual è il trattamento fiscale applicabile per chi desidera investire in questa attività così particolare e redditizia? Con questa guida pratica:

esaminiamo le agevolazioni relative alle imposte sui redditi (Irpef);

analizziamo il funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);

Illustriamo i finanziamenti ottenibili per “aprire”.

Esempi alla mano di chi ha “sfondato” nell’elicicoltura

il quarantenne cuneese Simone Sampò, ha brevettato un apparecchio per raccogliere la bava delle chiocciole che è già stato venduto in otto esemplari in Svizzera, Libano, Serbia e Lituania. (Costa sui 40 mila euro).

la laziale Elvira Garsia attraverso una particolare alimentazione delle lumache con piante rarissime, trasforma i derivati (bava, polpa e uova) in prodotti con effetti terapeutici.

Giovanni Marra giovane agricoltore campano produce un singolare liquore di lumaca ricavato da un antica “ricetta della nonna”.

Il giro d’affari in tutto il mondo

NB A livello mondiale si parla di un giro d’affari che negli ultimi 2 anni, e solo sulle piazze all’ingrosso, ha superato i 10 miliardi di euro

Settore gastronomico : il caviale di lumaca

La produzione gastronomica nel settore, varia dalla lumaca in umido per gli appassionati a quella alla griglia o alla bourguignonne ; da ultimo approda sulle tavole italiane una specialità estremamente raffinata , il salame al caviale di lumaca. Si tratta di uova perlacee dal profumo delicato con sentore di sottobosco, foglie di quercia e funghi, alle quali vengono attribuite caratteristiche antiossidanti ed afrodisiache (prezzi fino a100 euro per una confezione di 50 grammi)

Reparto cosmetico : la bava di lumaca

La bava estratta dalle lumache è caratterizzata da straordinarie proprietà cicatrizzanti, antisettiche, idratanti, anti – invecchiamento e risolutive di alcuni problemi dermatologici. La particolare composizione della crema a base di bava di lumaca, consente di lenire la pelle contribuendo a contrastare i radicali liberi, sollecitare la proliferazione cellulare contribuendo a mantenere la tonicità dei tessuti. Agirebbe inoltre come un antibiotico naturale eliminando acne e altre impurità.

Trattamento fiscale

Le lumache sono tra gli animali il cui allevamento (elicicoltura) è da considerarsi attività agricola dal punto di vista fiscale. Infatti, tali molluschi figurano nell’elenco che individua le specie animali la cui tassazione è disciplinata dall’art. 56 bis del Dpr n. 917 del 1986:

se il terreno coltivato è potenzialmente sufficiente a produrre almeno ¼ dei mangimi necessari agli animali allevati, la tassazione Irpef rientra nel reddito agrario;

in caso contrario, è prevista una determinazione forfettaria del reddito.

Trattandosi di attività connessa a quella agricola, i giovani under 40 che desiderano aprire, potranno godere dei seguenti benefits previsti dalla legge di bilancio 2017 per gli imprenditori agricoli IAS e i coltivatori diretti CD :

Bonus INPS 2017 cioè esonero dai contributi per 5 anni ( al 100% nel primo anno) ;

Abolizione IRPEF agricola 2017 cioè azzeramento della tassazione dei redditi agrari e catastali nel triennio 2017 – 2019

Per quanto riguarda l’Iva, le lumache rientrano nell’elenco di cui alla tabella A parte prima allegata al Dpr n. 633 del 1972, che riguarda i prodotti agricoli ed ittici per i quali si applica il regime speciale di detrazione in base alle percentuali di compensazione.

Quindi sulla base dell’attuale quadro Iva, potrà trovare applicazione

il regime di esonero per volume di affari annuo < € 7. 000;

il regime speciale (detrazione forfettaria dell’imposta)per volume di affari annuo > € 7000;

NB In caso di applicazione del regime di esonero che è stato confermato anche per il 2017 l’imprenditore sarà esentato da qualsiasi obbligo contabile, iscrizione del registro delle imprese e dalla dichiarazione annuale IVA

Quali finanziamenti per aprire?

Vediamo nello specifico quali sono le agevolazioni economiche,per supportare chi vuole intraprendere questo tipo di attività.

I Psr dei fondi europei

Tra i finanziamenti per l’elicicoltura, spicca il nuovo piano di stanziamento finanziamenti a fondo perduto Psr 2014/2020 (Piano di Sviluppo Rurale), voluti dall’Ue all’interno del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), strutturati a fondo perduto in quote del 60 % o addirittura del 70% in alcune regioni svantaggiate ma a vocazione particolarmente agricola.

NB i dettagli delle agevolazioni variano di regione in regione: le zone più attive sono in particolare il Piemonte, il Veneto, e il Mezzogiorno prime su tutte la Calabria e la Sicilia.

I fondi ai giovani agricoltori

Il Psr prevede anche dei fondi specifici per giovani agricoltori (Finanziamenti agevolati per Start up) applicabili altresì all’elicicoltura. Destinatari sono coloro che avviano un’attività imprenditoriale/agricola per la prima volta con un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Credito d’imposta previsto per alcune regioni d’Italia.

Credito bancario Alcune misure a sostegno di questa attività giungono dalle banche, come nel caso di Unicredit che estende espressamente l’impiego del mutuo agevolato per le aziende siciliane anche all’elicicoltura.

Per essere assistiti con serenità, aprire con successo la vostra impresa e attivare in tempo tutti i bonus agricoltura 2017,

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52.

Bonus fiscali pesca 2017 : le “istruzioni” per gli imprenditori ittici, i dipendenti e i soci di cooperative

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Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 in materia di lavoro nel settore ittico sono in sintesi i seguenti : istituzione del fondo solidarietà settore della pesca “FOSPE”(art. 1, commi da 244 a 248); indennità giornaliera per arresto obbligatorio pesca marittima (art. 1 comma 346); riduzione dello sgravio contributivo di cui alla legge n. 30 del 27 febbraio 1998. Analizziamole più da vicino con una breve guida pratica.

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 in materia di lavoro nel settore ittico sono in sintesi le seguenti :

istituzione del fondo solidarietà settore della pesca “FOSPE”(art. 1, commi da 244 a 248);

indennità giornaliera per arresto obbligatorio pesca marittima (art. 1 comma 346);

riduzione dello sgravio contributivo di cui alla legge n. 30 del 27 febbraio 1998.

Analizziamoli in breve singolarmente

Fondo FOSPE

Trattasi di un fondo specifico , con dotazione iniziale di un milione di euro per il 2017 il quale sarà alimentato gradualmente con contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzato a garantire un sostegno ai lavoratori della pesca in caso di sospensione della attività per cause non imputabili al datore di lavoro.

L’obiettivo nel dettaglio. è quello di garantire i lavoratori della pesca con prestazioni e relative coperture previdenziali figurative in caso di :

arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità;

sospensione dell’attività per condizioni meteorologiche avverse;

ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro.

L’aliquota di contribuzione al Fondo non potrà essere superiore al 2 % della retribuzione (due terzi di quella prevista all’art. 20 legge 8. 8. 1072 , pari al 3% ) e sarà a carico di datori di lavoro e lavoratori, per due terzi e un terzo, rispettivamente.

NB Le specifiche modalità attuative saranno definite da un decreto del Ministero delle attività agricole forestali di concerto con il Ministero dell’Economia entro 60 giorni dalla data degli accordi che saranno siglati dalle parti sociali e comunque entro il 31. 3. 2017.

Attenzione Il Ministero effettuerà un monitoraggio del tasso di adesione dei lavoratori, entro il 31 ottobre 2017

Indennità arresto obbligatorio

E’ stata riconosciuta una specifica indennità omnicomprensiva giornaliera, pari a euro 30, volta al sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di pesca compresi i soci di cooperative in concomitanza con il periodo di arresto temporaneo obbligatorio per fermo biologico implicante la sospensione della attività ( art. 1, commi 346 e 347 ); per l’anno 2017 il limite di spesa è stato previsto per 11 milioni di euro;

Sgravi contributivi INPS

La misura dei contributi INPS nel settore pesca sono stati fissati nella misura del 1,6 per cento per il personale dipendente imbarcato, portando lo sgravio complessivo previsto, a decorrere dal 2017, nel limite del 48,7% (art. 1, comma 431).

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Esonero IVA agricoltura confermato nel 2017. Guida alla scelta dei regimi fiscali per chi vuole “aprire” e risparmiare fino al 100%

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L’imprenditore agricolo, può optare ai fini IVA tra tre diversi regimi fiscali, ciascuno caratterizzato da uno specifico modo di calcolare l’imposta indiretta da versare. Occorre evidenziare che, al fine di monitorare l’andamento dell’attività agricola e massimizzarne la redditività, è importante valutare quale tra essi sia nel caso specifico più adatto rispetto alle caratteristiche concrete della produzione agricola, con l’obbiettivo di ottenere il minor carico fiscale possibile pro norma. Ecco una breve guida utile per chi intende avviare un’impresa agricola e conseguire correttamente risparmio lecito d’imposta.

L’imprenditore agricolo, può optare ai fini IVA tra tre diversi regimi fiscali, ciascuno caratterizzato da uno specifico modo di calcolare l’imposta indiretta da versare. Occorre evidenziare che, al fine di monitorare l’andamento dell’attività agricola e massimizzarne la redditività, è importante valutare quale tra essi sia nel caso specifico più adatto rispetto alle caratteristiche concrete della produzione agricola, con l’obbiettivo di ottenere il minor carico fiscale possibile pro norma. Ecco una breve guida utile per chi intende avviare un’impresa agricola e conseguire correttamente risparmio lecito d’imposta.

I tre regimi previsti per il settore agricolo ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto sono:

1) il regime di esonero per volume di affari annuo < € 7. 000;

2) il regime speciale per volume di affari annuo > € 7000;

3) il regime ordinario su opzione.

Analizziamoli singolarmente con un taglio pratico -operativo

Il regime di esonero

E’ il regime naturale per gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a €. 7. 000 costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli.

Vantaggi: Questo regime consente all’imprenditore agricolo di:

essere esonerato da qualunque adempimento ai fini Iva eccetto quello di conservare e numerare progressivamente tutte le fatture di acquisto, e conservare copia delle autofatture emesse da parte degli acquirenti

essere quindi esonerato dalla presentazione della dichiarazione Iva e Irap. Nel caso di vendita diretta a privati non vi è l’obbligo di emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale.

non essere tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio (articolo 2 della Legge n. 77 del 25/3/1997).

Attenzione se l’imprenditore agricolo nel corso dell’anno avesse effettuato prestazioni di servizi per un valore superiore ad un terzo rispetto alla cessione di prodotti agricoli, non potrebbe esercitare l’opzione per questo regime.

Il regime speciale, il regime naturale per gli imprenditori agricolo con volume d’affari annuo superiore a €. 7. 000 che effettuano cessioni di prodotti di cui alla Tabella A, parte I, DPR n. 633/72;

Il regime speciale

Tale regime, disciplinato dall’articolo 34 del DPR n. 633/72, prevede la detrazione dell’Iva, non sulla base degli acquisti effettuati,ma sulla base di percentuali di compensazione previste da apposito Decreto Ministeriale (D. M. 23 dicembre 2005).

In pratica l’imprenditore agricolo applicherà alle cessioni di prodotti agricoli l’aliquota prevista per il bene ceduto versando solamente l’Iva che risulta a debito dopo l’applicazione della percentuale di compensazione.

Le fatture di vendita saranno emesse applicando le aliquote Iva ordinarie (4%, 10% e 22%), ma all’Amministrazione finanziaria sarà versata la differenza fra l’aliquota ordinaria e quella di compensazione, che quindi sarà più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria.

NB Tale regime si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, del DPR n. 633/72.

Il regime ordinario

Questo regime ai fini dell’applicazione presuppone apposita opzione da esercitare in sede di dichiarazione Iva, riguarda le ipotesi di cessione di beni diversi da quelli indicati dalla tabella A e implica l’operatività di tale regime per un minimo tre esercizi. L’Iva dovuta sarà determinata sulla base della differenza tra l’Iva a debito derivante dalla cessione di beni o servizi e l’Iva a credito sugli acquisti, anche di beni strumentali, inerenti tali cessioni.

Attenzione Per la valutazione di convenienza di tale regime, occorre preventivare l’ammontare delle spese che si ritiene di dover sostenere, e confrontare l’ammontare dell’Iva detraibile in base alle percentuali di compensazione con l’Iva sulle fatture di acquisto.

Per aprire con successo la vostra impresa agricola, ottenere assistenza customizzata sul miglior regime fiscale applicabile e attivare tutti i bonus agricoltura 2017 ,

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52.

Bonus fiscali 2017 agricoltori “under 40” , abolizione IRPEF e finanziamenti per il “Made in Italy”: il Business del ritorno alla terra in primo piano

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La nuova legge di Bilancio 2017, in una linea di continuità con la scorsa legge di Stabilità che aveva abolito Imu e Irap agricola, ha introdotto diverse agevolazioni fiscali nel settore in questione, che si traducono in una grande opportunità per investire e fare Business in questo ambito, rilanciandolo sul mercato. In primis, balzano agli occhi il Bonus agricoltori 2017 , il taglio IRPEF ed i finanziamenti per il Made in Italy. Illustriamo una breve guida pratica per chi desidera aprire un’attività nel settore agricolo e quindi sogna il “ritorno alla terra”.

La nuova legge di Bilancio 2017, in una linea di continuità con la scorsa legge di Stabilità che aveva abolito Imu e Irap agricola, ha introdotto diverse agevolazioni fiscali nel settore in questione, che si traducono in una grande opportunità per investire e fare Business in questo ambito, rilanciandolo sul mercato. In primis, balzano agli occhi il Bonus agricoltori 2017 , il taglio IRPEF ed i finanziamenti per il Made in Italy. Illustriamo una breve guida pratica per chi desidera aprire un’attività nel settore agricolo e quindi sogna il “ritorno alla terra”

1) Bonus agricoltori 2017: cos’è e come funziona

Trattasi di una misura agevolativa per IAP imprenditori agricoli professionali e CD giovani coltivatori diretti. Il bonus che può essere richiesto dal 1 gennaio 2017 ha una durata di 5 anni e prevede l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori Inps nel settore agricoltura. Nel dettaglio la Legge di Bilancio 2017 all’ art. 1 commi 344 e 345 legge di bilancio 2017 ha previsto per gli iscritti alla previdenza agricola, una deroga alle ordinarie regole di versamento contributivo Inps quanto alle modalità di accreditamento dei contributi presso l’AGO, assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Questo sistema si traduce quindi in un forte bonus assunzioni nel settore di riferimento, di grande spessore e funzionalità.

A chi spetta il bonus INPS?

I destinatari del bonus sono i giovani agricoli autonomi che avviano l’attività o si iscrivono alla Gestione previdenziale agricola dell’INPS nel corso del 2017. In particolare:

IAP cioè giovani imprenditori agricoli professionali i cd. Di età inferiore a 40 anni, iscritti alla previdenza obbligatoria nel 2017;

IAP iscritti nel corso del 2016 ma solo se gestiscono l’attività in zone montane o in aree di crisi;

CD giovani coltivatori diretti entro i 40 anni d’età iscritti alla previdenza obbligatoria nel 2017;

CD coltivatori diretti iscritti nell’anno 2016, solo se la loro attività è svolta in aree di crisi o montane.

Come opera l’esonero contributi INPS?

La misura agevolativa prevede lo gravio contributivo dalla durata di 5 anni, di cui:

Esonero contributivo al 100% per i primi tre anni;

Esonero contributivo al 66% per il quarto anno;

Esonero contributivo al 50% per il quinto anno;

2) Abolizione IRPEF agricola 2017

La legge di stabilità, per incentivare il settore agricolo e risollevarlo dalla crisi economica valorizzandone tutte le potenzialità, ha disposto il taglio dell’Irpef agricola 2017, con la cancellazione di tale imposta diretta sulle rendite catastali delle imprese agricole;

Dopo l’abolizione dell’IMU agricola e dell’IRAP agricola, giunte con la scorsa Manovra, arriva una nuova misura diretta a sgravare il carico fiscale per gli agricoltori ottenendo un grossissimo risparmio sui terreni che globalmente potrebbe toccare 1,3 miliardi di euro in 2 anni, di cui 134 milioni solo con quest’ultima misura agevolativa.

A chi spetta l’esonero IRPEF e come funziona?

La riduzione progressiva dell’IRPEF agricola spetta ai coltivatori diretti e agli IAP, imprenditori agricoli professionali. Lo sgravio fiscale per i terreni agricoli avverrà in modo graduale con decorrenza dalla dichiarazione 2018 e opererà con una riduzione progressiva in 3 anni.

In sintesi, limitatamente al triennio 2017-2019, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef con fortissimo risparmio fiscale nel settore agevolato in oggetto

3) Finanziamenti per il Made in Italy

Un’altra importante agevolazione inserita nella legge di Bilancio consiste nello stanziamento di 100 milioni di euro per la valorizzazione del “Made in Italy” in una prospettiva volta ad incrementare in modo esponenziale la competitività di mercato nell’esportazione dei nostri prodotti.

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E – Commerce UE in regime forfettario: si applicano l’IVA ed il modello Intrastat?

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Un imprenditore italiano, in regime forfettario, che esercita E – Commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L’operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva?  

Quesito

Un imprenditore italiano, in regime forfettario, che esercita e – commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L’operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva?

Analisi del caso e disciplina applicabile

Scomponiamo adesso la fattispecie nei diversi “segmenti” che nella stessa convergono, al fine di elaborare la soluzione finale con il nostro parere fiscale – tributario ad hoc.

E – Commerce indiretto

Il commercio elettronico indiretto comprende le operazioni di vendita di beni materiali nelle quali la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio, secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere.

IVA nel commercio elettronico indiretto

Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d. P. R. N. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d. P. R. 21 dicembre 1996, n. 696.

Il regime fiscale forfettario

Il regime forfettario è oramai l’unico regime fiscale di vantaggio che può essere scelto dal contribuente e prevede un’ imposta sostitutiva del 15% ridotta per le nuove attività al 5% per i primi cinque anni, da applicare sulla percentuale a forfait del volume d’affari ( indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti), con esclusione degli obblighi di tenuta della contabilità, della operatività dell’IVA e IRAP e della presentazione degli studi di settore. L’opzione è esecitabile senza vincoli anagrafici.

E – Commerce in regime forfettario

Per poter aderire al regime di vantaggio e aprire un’attività di commercio elettronico, è necessario fare una previsione del fatturato. Il limite per l’attività di E-commerce è di 50. 000 Euro annui (rapportati ad anno) con un coefficiente di redditività del 40%. Il reddito imponibile sarà determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi, il coefficiente di redditività. Sul reddito imponibile così determinato si applicherà un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni per poi passare al 15%.

Modello Intrastat

Il modello Intrastat, denominato anche Elenco Intrastat, è stato introdotto dall’art. 50 del D. L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993.

Tale sistema consiste in un insieme di procedure e attività fiscali volte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti intracomunitari.

I soggetti obbligati sono tutti i soggetti con partita Iva; quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono necessariamente comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate.

Focus del caso:la circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate

Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 36/E del 2010, l’operatore in regime di vantaggio che effettua cessioni di beni verso consumatori UE (e-commerce indiretto), non pone in essere un’operazione intracomunitaria poiché non addebita l’Iva a titolo di rivalsa e non è soggetto all’obbligo del modello INTRA 1-bis (art. 41, comma 2-bis, del D. L. N. 331/1993).

NB Diverso sarebbe il caso in cui il contribuente italiano fosse acquirente perché se così fosse, lo stesso “ deve effettuare l’acquisto intracomunitario, integrare la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercitare il diritto a detrazione e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari”. Il contribuente nazionale, infatti, “risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (…) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (…)”, tra cui la presentazione del modello INTRA 2-bis;

Sotto il profilo normativo, il trattamento fiscale sopra indicato per l’operatore nazionale cedente in regime di vantaggio, trova conferma nell’art. 38, comma 5, lett. D), del D. L. N. 331/1993, il quale esclude la natura intracomunitaria dell’acquisto “se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”

Soglie monetarie e obbligo di identificazione

La disciplina identificata con riferimento all’ipotesi oggetto del quesito prospettato, prescinde dal limite delle soglie monetarie fissato da ciascuno Stato membro per le operazioni nei confronti dei privati UE, superato il quale l’operatore deve identificarsi direttamente nello Stato membro ai fini Iva, in quanto il predetto vincolo rileva esclusivamente per i contribuenti in regime Iva ordinario.

Soluzione

In caso di di cessioni effettuate da un operatore italiano in regime fiscale di vantaggio verso un’acquirente comunitario, sia quest’ultimo un soggetto passivo cioè un’altra azienda (B2B) oppure un privato cioè consumatore finale (B2C), la cessione va qualificata come “interna”, non è soggetta ad IVA , pertanto non scatta l’obbligo di presentazione del modello Intrastat e ciò a prescindere dalle soglie dei singoli Paesi per le vendite a distanza alle quali è equiparato l’e commerce.

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Come fatturare con il Drop Shipping e con il classico E -Commerce ? L’esempio pratico di una “triangolazione” extra U.E. (Italia – Cina – Francia)

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Come funziona la fatturazione nelle transazioni commerciali di Dropshipping e in caso di classico E-Commerce? Come si applica l’Iva in caso di triangolazioni extra UE ad esempio nei rapporti con la Cina? La guida operativa e il caso pratico con tutte le risposte.

Il contratto di Dropshipping sotto il profilo fiscale rientra nella categoria dell’E-commerce quindi occorre rispettare la stessa normativa prevista per la seconda.

Come si fa la fatturazione?

La modalità di fatturazione delle operazioni nel Dropshipping sono le medesime che si applicherebbero ad un classico negozio di E-commerce online, quindi le dinamiche saranno le seguenti:

a) Il venditore – Marketer

riceverà fattura per i prodotti dal Dropshipper ( fornitore);

registrerà l’operazione nel proprio registro acquisti;

annoterà le vendite tra i corrispettivi;

emetterà fattura qualora venga richiesta.

NB occorre evidenziare che, nell’ipotesi di vendita per corrispondenza o via internet (nel caso di vendita di prodotti fisici e non digitali come e-book) non è obbligatorio emettere ricevuta fiscale o scontrino, essendo sufficiente annotare i corrispettivi nell’apposito registro, oppure emettere fattura su domanda.

b) il Dropshipper (cioè il fornitore dei beni che gestisce il magazzino fisico):

emetterà fattura per i propri prodotti venduti all’impresa di E-commerce;

allo stesso tempo annoterà nel registro vendite o nei corrispettivi, gli importi delle vendite effettuate on-line.

Esempio pratico di fatturazione

Caso pratico

Ipotizziamo che una società italiana “I” stipuli un contratto di dropshipping con una società cinese “C”, che quindi gestirà il magazzino fisico e si occuperà di spedire i prodotti ai clienti della società italiana.

Ipotizziamo che il marketer italiano abbia acquisito come cliente una società francese “F” e trasmetta il relativo ordine alla società cinese la quale provvederà all’imballaggio e alla spedizione della merce in Francia.

Analisi dell’operazione economica

Il caso in specie costituisce una “operazione triangolare Iva“ in quanto eseguita tra soggetti residenti in Stati diversi, per la quale per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni: quindi due trasferimenti giuridici in un unica traslazione fisica

In particolare si tratta tecnicamente di triangolazione extracomunitaria perché nel rapporto triangolare si inserisce un soggetto non residente nella Comunità Europea ( la Cina) mentre gli altri due soggetti ( Italia e Francia) risiedono in un paese comunitario.

NB L’elemento chiave per la definizione del tipo di triangolazione è il Paese di residenza degli operatori che intervengono nella transazione

Attenzione E’ fondamentale, quindi, ai fini della corretta “chiusura” della triangolazione, che il bene oggetto delle vendita sia consegnato direttamente dal primo cedente (società cinese dropshopper) al cessionario o destinatario finale (società francese cliente), senza entrare nella disponibilità materiale del primo cessionario (ovvero il marketer cioè venditore proprietario del sito di E-commerce).

Soluzione

Riguardo gli obblighi di fatturazione, la società italiana venditrice (e procacciatrice del cliente)

non realizzerà un’operazione intracomunitaria in quanto la merce non proviene da uno Stato membro;

né compie una cessione all’esportazione (non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/72), poiché la merce non è comunitaria.

Da un punto di vista Iva:

La società italiana “I” realizza un’operazione “fuori campo Iva“, ed è tenuta ad emettere una fattura alla società cliente francese “F”, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/72, poiché la merce è situata al di fuori dello Stato.

Sarà, quindi, il soggetto francese ad assolvere l’Iva all’atto dell’importazione della merce.

La società italiana marketer riceverà poi la fattura dal fornitore cinese dropshipper che dovrà registrare esclusivamente in contabilità generale, non essendo, questa fattura un documento valido ai fini Iva in Italia, non essendoci alcuna importazione dei beni nel nostro Paese.

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Vendita on line senza magazzino fisico : arriva il Drop Shipping, la nuova frontiera dell’E– Commerce. Vantaggi e guida pratica per avviare

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Hai in mente un nuovo progetto Business “a misura” di “E – Commerce” ma vuoi tagliare le spese legate alla gestione di un magazzino fisico? Leggi la nostra guida pratica dedicata alla vendita in Dropshipping per avviare la tua attività in modo efficiente e redditizio, con riduzione dei costi di gestione e senza le incombenze di un magazzino.

Cos’è e come funziona il Drop Shipping

Il Drop Shipping è l’ultima frontiera dell’E – Commerce, che in sintesi consente di vendere i propri prodotti online senza disporre di un magazzino fisico, evitando quindi il problema legato alle eventuali rimanenze dell’invenduto, ma affidandosi al dropshipper, che spedirà direttamente i prodotti all’acquirente finale, fornendo garanzia e supporto.

Il venditore online, assume la figura del “procacciatore d’affari”, procurando nella pratica il cliente e aggiungendo il proprio mark-up al prezzo finale. Quindi passerà l’ordine del suo cliente al fornitore, appunto il dropshipper che preparerà il prodotto e lo spedirà direttamente al domicilio del cliente finale.

In sostanza la gestione del magazzino, viene affidata in outsourching direttamente al Dropshipper (di solito il produttore), e questa modalità di transazione implica un forte risparmio di tempi e costi.

I vantaggi del Dropshipping

Il fornitore – dropshipper potrà aumentare in modo esponenziale la visibilità del Brand e dei prodotti implementando la rete di vendita e il fatturato attraverso la diffusione capillare sul territorio, toccando località o target specifici difficili da raggiungere in regime tradizionale. Inoltre ottiene maggiori garanzie sui pagamenti in virtù degli accordi stipulati con i gestori dei siti di e – commerce.

Il venditore o Marketer non dovrà impiegare liquidità nella gestione logistica di un magazzino prodotti, evitando problemi legati alla rotazione, all’invenduto e ai costi di produzione, stoccaggio, imballaggio e spedizione. Necessita solo di un sito internet di ecommerce funzionante, l’abilità nel selezionare dropshipper di qualità e una buona predisposizione nella comunicazione online. Se poi il prodotto funziona sul mercato potrà lanciare un grande business perché comunque pagherà al produttore il prezzo di listinocatalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico. Inoltre sarà esonerato dalla responsabilità per eventuali danni a cose o persone dovuti a difetti del prodotto o comunque all’utilizzo dello stesso da parte degli acquirenti o consumatori finali che ricadrà sul dropshipper / produttore.

Il cliente con il dropshipping risparmia grazie al fatto che diminuiscono i passaggi commerciali il che equivale a minori ricarichi fiscali giovandosi della possibilità di acquistare a prezzi più bassi senza rinunciare alla qualità.

Il contratto di dropshipping

Lo schema di funzionamento del Dropshipping, prevede la redazione di contratti di collaborazione commerciale tra il Dropshipper (fornitore) e il Marketer (gestore del sito di E-commerce), legati alla gestione ed evasione degli ordini, nonché alle commissioni applicabili dal gestore del portale sui prodotti da lui venduti. Il contratto di Dropship dovrà indicare:

le tipologie di spedizione;

la tempistica e i costi indicativi (fissando dei termini, a carico del fornitoreproduttore, per l’invio dei prodotti entro una certo tempo dal ricevimento dell’ordine)

Gestione del software

Fondamentale per la gestione di tutta la procedura di vendita è disporre di un software di gestione integrato tra Dropshipper e ed E-commerce che sia efficiente ed efficace.

Come aprire l’impresa di dropshipping

Ecco gli step principali per avviare la vostra impresa di Dropshipping I

Apertura della partita Iva (codice Ateco 47. 91. 10 – “Commercio al dettaglio di prodotti via internet“);

Iscrizione al Registro Imprese della provincia competente;

Iscrizione alla gestione Inps commercianti (che prevede il versamento di contributi fissi per circa €. 4. 000 annue, oltre a contributi variabili in base al reddito annuo dell’attività);

Presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presso il SUAP del comune dove ha sede legale l’impresa;

Scelta del regime fiscale applicabile ( valutare il “Regime forfettario“, di cui alla Legge n. 190/2014.

Tutti questi adempimenti saranno attuati tramite l’invio della Comunicazione Unica alla Camera di Commercio competente.

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E-Commerce, il business “easy” e redditizio: come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.

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Se avete in testa buone idee e state cercando un’ ottima occasione per creare facilmente business, l’e commerce ( il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire un e – commerce, sia nel caso di vendita occasionale come free lance, sia come professionista con partita IVA, che in caso di impresa o società commerciale, quali sono i costi, le regole e i relativi adempimenti legali e fiscali. Se avete in testa buone idee e state cercando un’ ottima occasione per creare facilmente business, l’ e commerce (il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Per potenziarne la redditività considerata la “social era” nella quale viviamo, potreste anche associarla al Social Commerce (puntando cioè sulla sinergia dei social network per la vendita grazie all’interazione tra utenti e allo scambio di feedback). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire una e – commerce , quali sono i costi, le regole e gli adempimenti legali e fiscali, sia nel caso di vendita occasionale come free lance,sia come professionista con partita IVA che in caso di impresa o società commerciale.

Cos’è e come funziona l’e – commerce

L’ e- commerce” abbreviazione di “electronic commerce”, comprende le operazioni relative ad attività commerciali e transazioni (commercializzazione di beni e servizi, distribuzione online di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici per via elettronica e altre procedure transattive della PA), effettuate attraverso un sito internet. La piattaforma web è lo strumento virtuale attraverso il quale si attuano le operazioni di acquisto e vendita : il venditore carica il catalogo prodotti/servizi che il compratore consulterà online, selezionando i prodotti da acquistare e inviando l’ordine.

Tipi di e – commerce

Occorre distinguere due tipologie di e – commerce in funzione del “ profilo” del cliente

B2C “Business to Consumer” cioè rapporti “verticali” nei quali l’ azienda vende ad un soggetto privato, consumatore finale;

B2B :”Business to Business” cioè rapporti “orizzontali” tra aziende

Come volete operare, come free lance, come professionista o come impresa?

Vendita online occasionale come free lance

Chi lavora come freelance e offre prestazioni occasionali on line, come procacciamento clienti o transazioni “isolate”, per evitare di aprire la partita IVA, deve mantenersi nel limite annuale reddituale  di 5. 000 euro, rilasciando ricevuta con l’indicazione di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 67 lettera i) del DPR 917 del 1986. La nota sarà soggetta a ritenuta d’acconto del 20% (redditi da inserire in dichiarazione dei redditi) e, nel caso di compensi superiori a 77,47 euro, a imposta di bollo.  

NB occorre fare attenzione perché sempre più frequentemente la Guardia di Finanza esegue accertamenti sui venditori per verificare che sia realmente rispettato il requisito della occasionalità e dietro prestazioni che figurano al Fisco come tali non si nasconda invece un vero e proprio commercio d’impresa.

Attenzione : La Commissione tributaria ha chiarito che, se la vendita online non è occasionale ma abituale, i guadagni derivanti dalle cessioni effettuate sul web non possono essere qualificati come redditi diversi o “redditi occasionali”, autorizzando l’attività impositiva dell’ufficio.

E- commerce come professionista con partita IVA

Se invece si intende avviare un e-commerce per operare in modo continuativo e abituale, acquistando merci e rivendendole al consumatore finale, superando il tetto annuo di 5. 000 euro, scatta l’obbligo di aprire Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questo perché è assente l’occasionalità della prestazione

I professionisti con partita IVA che svolgono attività autonoma, quindi non soggetta a iscrizione camerale, possono essere iscritti in un Albo od Ordine Professionale, ma anche essere senza Ordine, come i consulenti.

Sul reddito del lavoratore autonomo si paga l’IRPEF con principio di cassa: la tassazione e le deduzioni fiscali coincidono con il momento in cui i ricavi si incassano e i conti si pagano.

Il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato “Modello Redditi”

E-Commerce come imprenditore o società 

Se si desidera avviare un’e commerce icome società commerciale , occorrerà  costituirla davanti al notaio, con le relative spese (che in genere potrebbero superare il migliaio di euro, eccetto il caso di costituzione Srls cioè società a responsabilità limitata semplificata in cui si gode di esenzione da oneri notarili e bollo).

Se si vuole operare come imprenditore, occorre in particolare provvedere a due fondamentali adempimenti che consentiranno di avviare in un giorno l’impresa: 

SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività ) da inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività.

ComUnica, comunicazione unica che attiva l’iscrizione presso tutti gli enti preposti:

il Comune dove ha sede l’attività;

l’Agenzia delle Entrate per la partita iva;

il Registro Imprese;

l’INPS.

NB Occorre inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System per operazioni intracomunitarie)

Attenzione: pertanto, per il Fisco, si configura l’attività di impresa ogni qualvolta vi sia un numero rilevante di transazioni di e-commerce, sintomatiche del requisito di abitualità. I relativi proventi, sono qualificati automaticamente come redditi di impresa.

NB la giurisprudenza tributaria ha chiarito che «la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l’art. 55 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 cod. Civ. » come “attività intermediaria nella circolazione dei beni”, svolta in modo abituale ancorché non esclusiva, anche se non strutturate in forma di impresa.

Occorrerà quindi dichiarare ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, i ricavi derivanti da tali transazioni poiché ritenuti redditi derivanti dall’esercizio di impresa commerciale.

Ai fini della tassazione all’imprenditore individuale si applica il principio di competenza , quindi l’ l’IRPEF si calcola sul reddito annuale come differenza tra ricavi dell’impresa e costi di competenza a prescindere dal momento del pagamento, sia per le fatture che per i costi.

il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato Modello Redditi.

Le società pagheranno l’IRES con F24. E l’IRAP

Quanto costa?

I costi amministrativi oscillano da decine di euro per il pagamento dei diritti di segreteria al Comune ove si presenta la SCIA, ad un centinaio di euro per l’apertura della Partita IVA e per il diritto annuale della Camera di Commercio.

NB per attivare lo “spazio web”. Se si vuole risparmiare molto  è possibile optare per  soluzioni low-cost cioè acquistare pacchetti pronti e completi, a misura di “start-up”.

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Il commercialista che esegue la registrazione di un marchio d’impresa o collettivo, è soggetto all’obbligo antiriciclaggio di verifica della clientela ?

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Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all’ipotesi di registrazione di un marchio d’impresa o collettivo per il cliente.

Quesito

Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? . Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all’ipotesi di registrazione di un marchio d’impresa o collettivo per il cliente.

Disciplina applicabile

In via preliminare occorre verificare se la prestazione in oggetto sia riconducibile nell’attività di lavoro autonomo svolta professionalmente e con abitualità. La risposta è positiva atteso che, pur non essendo tale prestazione prevista espressamente e ad litteram nell’ambito di servizi “tipici” indicati dall’ordinamento professionale di appartenenza, il professionista, per eseguire materialmente l’attività, deve comunque utilizzare conoscenze tecnico-giuridiche tipiche dell’attività professionale esercitata.

Quindi praticamente, il corrispettivo economico incassato a fronte della prestazione del servizio di registrazione del marchio (o anche quello ricevuto per l’espletamento di altre attività eterogenee complementari o affini a quella “tecnica” del commercialista ):

concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 54 del Tuir

è soggetto ad Iva e a ritenuta d’acconto qualora il committente sia un sostituto di imposta.

NB Tale “assorbimento qualificatorio” ai fini reddituali è essenziale affinché lo stesso professionista possa considerarsi anche in questo caso tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dalle disposizioni previste dalla disciplina dell’antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007 e successive modifiche ).

In linea generale, l’obbligo di adeguata verifica della clientela sussiste quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15. 000 euro, indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante un’unica operazione ovvero tramite operazioni collegate o frazionate.

Attenzione: la verifica del cliente dovrà comunque essere sempre garantita non solo quando l’operazione faccia insorgere nell’intermediario finanziario il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia, ma anche nel caso in cui insorgano dei dubbi in ordine alla veridicità ed all’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente.

Il medesimo obbligo è prescritto per le prestazioni professionali occasionali implicanti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore al sopra indicato limite o per le operazioni di valore non determinabile. Per ciò che riguarda la nozione di prestazione professionale, occorre sottolineare che lo svolgimento di un’operazione può accompagnarsi o meno all’esecuzione di una prestazione d’opera intellettuale.

Soluzione

L’attività di registrazione di un marchio è riconducibile all’ambito delle prestazioni che fanno scattare per il commercialista l’obbligo di adeguata verifica della clientela, posta l’ampia definizione di “prestazione” e il criterio di attrazione dei relativi corrispettivi nel reddito da lavoro autonomo.

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