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Il bonifico parlante errato fa decadere dalle “detrazioni casa”? Quando? Le istruzioni operative per evitare errori

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La compilazione incompleta o errata del bonifico parlante per le detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica“casa” 2017 implica la decadenza dal beneficio fiscale? Rispondiamo al quesito posto da centinaia di utenti, sulla base della recentissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2017, fornendo altresì le istruzioni per non sbagliare, evitando così di perdere i vantaggiosissimi crediti d’imposta!

Quesito

La compilazione incompleta o errata del bonifico parlante per le “detrazioni-casa” implica la decadenza dal beneficio fiscale?

 

Come attivare i bonus casa 2017: focus sul bonifico parlante

Non tutti sanno che per chi desidera fare lavori in casa e rimodernarla, questo è senza dubbio un periodo favorevole: sono state, infatti, riconfermate, anche per il 2017, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’ acquisto di mobili con detrazioni sull’Irpef pari o superiore al 50% delle spese sostenute, cumulabili anche con il bonus acquisto casa.

N. B.  Per godere del bonus è necessario che il pagamento avvenga attraverso il cosiddetto “bonifico parlante”: in caso di errore o disattenzione il contribuente rischia spesso di perdere il beneficio fiscale.

Il bonifico “parlante” si differenzia da quello comune perché in esso devono essere specificate tutte le informazioni necessarie prescritte  dalla legge, per non incorrere in problemi nel momento in cui si andrà a richiedere  all’Agenzia delle Entrate lo sconto fiscale sulla dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni per non sbagliare

Nella causale del bonifico relativo a pagamenti di lavori di ristrutturazione occorre specificare che il pagamento viene effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del d. P. R. 917/1986 (interventi che possono usufruire delle detrazioni), oppure della legge 449/1997 (relativa ai lavori sulle parti condominiali degli edifici);
la causale dovrà anche indicare gli estremi della fattura che si sta pagando con il bonifico in oggetto, emessa dalla ditta che ha effettuato i lavori;
indicare gli estremi (nome, cognome e codice fiscale) della persona che effettua il pagamento e a cui sono intestate le fatture per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
nel caso di immobili in comproprietà vanno indicati gli estremi di tutti i soggetti che partecipano alle spese di ristrutturazione (non solo quindi di chi esegue materialmente il bonifico che potrebbe eventualmente essere stato delegato da altri);
in caso di lavori su aree condominiali comuni, il bonifico parlante deve indicare il codice fiscale del condominio e dell’amministratore, oppure del soggetto che esegue l’operazione;
nel bonifico va inserita anche la partita Iva o in alternativa il codice fiscale di chi effettua i lavori o fornisce il materiale, cioè dell’impresa di costruzione o del singolo artigiano.

Attenzione: l’agevolazione fiscale  dipende dalla data del bonifico di pagamento e non da quella della fattura che documenta la spesa, né quella di esecuzione delle opere.

Eccezioni al pagamento con bonifico

spese relative agli oneri di urbanizzazione;
Tosap ( tassa per l’occupazione di suolo pubblico);
imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

 

Soluzione

La circolare 8/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa accade in caso di bonifico errato per l’accesso alle detrazioni casa, ovvero qualora il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione bonifico ordinario sia avvenuto mediante bonifico ordinario (non “parlante”).

In particolare, se si è commesso un errore nell’indicazione della causale del bonifico, l’amministrazione finanziaria ha stabilito che l’agevolazione non decade, ovvero non si perde il diritto alla detrazione a condizione che al bonifico sia stata applicata la ritenuta d’acconto dell’8% e che vengano comunque rispettati gli altri vincoli imposti dalla normativa.

Quindi, facendo un esempio concreto inserendo i riferimenti normativi relativi ai bonus di riqualificazione energetica degli edifici al posto di quelli riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si potrà comunque usufruire nella successiva dichiarazione dei redditi dello sconto IRPEF del 65%, idem nell’ipotesi inversa.

In particolare si applicano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate stessa con la circolare 43/E/2016, secondo la quale, qualora il bonifico sia stato: “compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta” previsto dall’articolo 25 del d. L. N. 78 del 2010, il beneficiario dell’accredito deve attestare in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”. L’alternativa a tale procedura, da utilizzare in tutti i casi di errata o non completa compilazione del bonifico, è effettuare, qualora sia possibile, la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E del 2012).

Conclusione

Quindi, al quesito posto si risponderà negativamente nei seguenti termini: il contribuente nell’ipotesi di errori “meramente materiali” nella fase di compilazione del bonifico parlante come nell’ipotesi di “inversione della causale” non perderà il beneficio fiscale della detrazione a condizione che sia applicata la ritenuta di acconto pari all’8% sul reddito d’impresa destinatario del versamento e siano osservati gli altri requisiti previsti ex lege a livello sostanziale e formale (fatture, schede tecniche, asseverazioni ecc).

 

Tartufi: nuova aliquota IVA 2017 per un elevato risparmio fiscale ed alta redditività sul mercato

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tartufo

Il tartufo, definito da Nerone “Il cibo degli Dei”, era apprezzato già ai tempi dell’antica Roma per la sua prelibatezza e pregiatezza: con questa guida pratica ne analizziamo l’andamento sul mercato, le proprietà culinarie e benefiche per la salute, i vantaggi per la ristorazione e lo sgravio fiscale IVA, operante dal 1 gennaio 2017, che incrementerà di molto la competitività e la redditività di questo prezioso alimento. Vediamo insieme come i commercianti, con un bel sorriso, dovranno aggiornare i registratori di cassa!

 

Il tartufo come Business d’oro sul mercato

Il tartufo definito da Nerone Il “Cibo degli Dei” era apprezzato già ai tempi dell’antica Roma per la sua prelibatezza e pregiatezza: la sua rarità dipende in primis da variabili stagionali ed ambientali.  Sul mercato, il successo del tartufo, che viene comunemente raccolto grazie all’utilizzo di cani (e maiali) addestrati appositamente ed esportato in tutto il mondo, è un dato costante: di fatto la domanda supera sempre e nettamente l’offerta e ciò implica prezzi di acquisto tendenzialmente elevati ma fluttuanti per il consumatore.  Il tartufo è infatti un prodotto così richiesto che vanta un borsino ufficiale per la sua quotazione, dove gli esemplari più grossi e pregiati vengono messi all’asta raggiungendo quotazioni che arrivano alle stelle.

 

Tipologie

Il tartufo è un fungo ipogeo che appartiene alla famiglia delle Tuberaceae, cresce spontaneamente nel terreno, nei pressi della radice di certi alberi come, ad esempio, i lecci, i pioppi e le querce ed esiste nelle versioni bianca e nera. Questo prezioso alimento rappresenta la specialità tipica di alcune regioni dell’Italia in particolare di alcune zone piemontesi e marchigiane: due regine incontrastate del tartufo sono Alba e Acqualagna. Il tartufo nero è invece, come noto tipico della zona di Norcia; tuttavia tale specie viene coltivata anche in tutta Italia.  Alcune delle specie più ricercate e stimate dal punto di vista commerciale sono:

tartufo bianco pregiato (Tuber magnatum);
tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum);

tartufo estivo o scorzone (Tuber aestivum);
tartufo di Borgogna (Tuber uncinatum);

tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum);
tartufo nero invernale (Tuber brumale);

tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchi);

 

Il tartufo nella gastronomia

Come comunemente noto, il tartufo, caratterizzandosi per il suo particolare aroma, è utilizzato in cucina per la preparazione di diversi piatti eccellenti e divini che si caricano di profumo e del sapore inconfondibile dell’autunno. Inoltre questo alimento si trasforma, in diversi ristoranti che ne acquisiscono il know how culinario, in protagonista assoluto di un menù completo, dall’antipasto al dolce, deliziando i palati più esigenti ed allestendo un’esperienza unica per veri e appassionati gourmet!  Il tartufo poi sarebbe il “cupido” ideale per una cena a due: secondo recenti studi avrebbe infatti proprietà afrodisiache: sarebbe cioè in grado di emanare delle sostanze particolarmente stimolanti, capaci di provocare del benessere fisico e mentale favorendo, di fatto, l’attrazione verso il proprio partner.

 

Benefici per la salute e valori nutrizionali

Questo prodotto vanta molteplici proprietà benefiche e nutritive per il nostro benessere fisico. Il tartufo è infatti ricco di antiossidanti che contrastano l’invecchiamento ed i radicali liberi. Si caratterizza inoltre per proprietà elasticizzanti idonee a stimolare la produzione di collagene e favorisce la digestione. Il tartufo vanta proprietà benefiche anche a favore dell’apparato cardiovascolare: è, infatti, privo di colesterolo ed è un’ottima fonte di magnesio. Il tartufo è un’ottima fonte di proteine – circa 30% per porzione – e contiene pochi grassi: è quindi altamente consigliato per chi segue una dieta ipocalorica o dietetica dimagrante oppure per restare semplicemente in forma. Il tartufo contiene anche vitamine e sali minerali, come potassio, calcio e magnesio. Il calcio contenuto nel tartufo giova alla salute delle ossa e dei denti, mentre il potassio ha una funzione stimolante per i reni incaricati di eliminare le sostanze tossiche dall’organismo.

 

Vantaggi per chi lo coltiva

Avviare una tartuficoltura presenta i seguenti vantaggi:

facilità nella commercializzazione del prodotto (saranno i clienti a venire da te e non il contrario! );
alta redditività;
necessità di poche cure e scarsa manodopera;

basso costo di manutenzione;
una volta avviata, la tartuficoltura non richiede grossi investimenti economici e la gestione risulterà semplificata.

 

Nuova aliquota IVA tartufo

La Legge Comunitaria 2016 ha apportato modifiche alla tabella A del decreto IVA che implicano la variazione dell’aliquota IVA dei beni ivi elencati: tra questi figura anche il tartufo: chi lo commercializza (e anche chi lo consuma e deve pagarlo) potrà giovarsi di un vantaggiosissimo risparmio di imposta grazie al dimezzamento dell’aliquota Iva prima applicabile.  Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le cessioni di tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne la conservazione, passano dall’aliquota IVA del 22% a quella del 10%. (Non sono inclusi i tartufi preparati per l’immediato consumo). Questo si traduce in una grandissima opportunità in termini di competitività per i commercianti che qualora non l’abbiano già fatto dovranno provvedere ad aggiornare i registratori di cassa.

 

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Farro decorticato: cessioni con Iva agevolata al 10 per cento

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Farro decorticato: cessioni con Iva agevolata al 10 per cento

Farro decorticato: cessioni con Iva agevolata al 10 per cento

Si applica l’aliquota Iva del 10 per cento alle cessioni di grano farro decorticato, questo emerge da analisi della classificazione merceologica doganale e dalla risoluzione n. 204/E del 30 agosto 2007 dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare la risoluzione dell’Agenzia ha affrontato la materia delle cessioni di farro decorticato ai fini IVA a seguito di una istanza di interpello,  l’istante, nella sua soluzione interpretativa, riteneva più corretta l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento poiché il grano farro decorticato rientra fra i prodotti indicati nel punto 28), della Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633 del 1972.

Dopo aver richiesto un parere alle Dogane, articolatosi in un esame in laboratorio del prodotto in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo affermativo all’istanza.

Il grano farro decorticato, infatti, è un cereale a grano vestito che prima dell’utilizzazione deve subire una operazione che ne elimini i rivestimenti mediante molatura.

Tale classificazione assegna, pertanto, alla cessione del prodotto l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.

 

Risoluzione Agenzia Entrate n. 204 del 03. 08. 2007

Interpello – Aliquota Iva applicabile alle cessioni di grano farro decorticato

Risoluzione Agenzia Entrate n. 204 del 03. 08. 2007 La Direzione Regionale ha trasmesso una istanza di interpello presentata, ai sensi dell’art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, dalla Alfa S. R. L. (di seguito, in breve, “la Società”), al fine di conoscere quale sia l’aliquota Iva applicabile alle cessioni del prodotto in oggetto.

 

Quesito

La Società chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Iva, alle cessioni di grano farro decorticato.

Soluzione prospettata dal contribuente

Al riguardo, l’istante ritiene che al prodotto in esame possa applicarsi l’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto rientrante fra quelli indicati nel punto 28), della Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633 del 1972.

Parere della scrivente

Ai fini della risposta al quesito prospettato, si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto in questione; è stato, pertanto, acquisito il parere dell’Agenzia delle Dogane, reso con nota prot. N…. Del….

L’Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che “il farro è un cereale a grano vestito, come l’orzo e l’avena, in quanto durante la trebbiatura le cariossidi non fuoriescono dalla glume e dalle giumelle. Pertanto, prima dell’utilizzazione, la granella di farro, così ottenuta deve essere mondata (decorticata), cioè privata dei rivestimenti glumeali e di una parte del pericarpo, mediante molatura”.
Sulla base, quindi, delle suesposte motivazioni, il prodotto in esame deve essere classificato tra i “cereali altrimenti lavorati da classificare al codice NC 1104. 2918, della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 11. 02, Tabella A, Parte III, punto 28, della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987”.

In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l’aliquota Iva del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633 del 1972, che, al punto 28), richiamando la voce 11. 02, menziona espressamente “semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati”.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.

Scadenzario tributario: verifica la data entro il quale poter impugnare l’atto notificato e presentare ricorso

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Il termine per poter presentare ricorso è di 60 giorni, dalla data di notifica dell’atto prodromico, prestando attenzione sia alla sospensione dei termini feriali dal 1° agosto al 31 agosto, sia al fatto che l’anno possa essere o meno bisestile.

Scadenzario tributario: verifica la data entro il quale poter impugnare l’atto notificato e presentare ricorso

Il termine per poter presentare ricorso è di 60 giorni, dalla data di notifica dell’atto prodromico, prestando attenzione sia alla sospensione dei termini feriali dal 01 agosto al 31 agosto, sia al fatto che l’anno possa essere o meno bisestile.

 

Sospensione feriale: come si calcolano i giorni

Con l’arrivo del mese di agosto scatta la pausa estiva anche per il mondo della giustizia tributaria, come disciplinato dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 742 del 1969, che ha disposto la sospensione di diritto, durante il periodo delle ferie estive, del decorso dei termini processuali.

Il recente Decreto legge n. 132 del 2014 aveva previsto che la sospensione dei termini feriali decorresse dal 6 al 31 agosto (25 giorni) riducendo il precedente, stabilito dal 1° agosto al 15 settembre (46 giorni). In sede di conversione, l’intervallo temporale è stato modificato e andrà dal 1° al 31 di agosto.

Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre. Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la notifica di un atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di sospensione feriale, ossia prima del 1° agosto, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 31 agosto. Al contrario, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, tra il 1° agosto ed il 31 agosto, i termini iniziano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre.

Tuttavia la sospensione feriale, in ambito tributario, rileva non solo per ciò che concerne il contenzioso in senso stretto, ma anche per i termini di pagamento degli atti impugnabili che, fatte alcune eccezioni, possono beneficiare di questo maggior arco temporale. Nella maggior parte dei casi, tale pagamento è riferito al termine per proporre ricorso il quale risulta appunto influenzato dalla sospensione.  Di conseguenza, per esempio, il versamento delle somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi beneficia del maggiore termine anche ai fini del pagamento qualora i 60 giorni cadano nel periodo feriale.   In caso di ricorso, la norma prevede che il contribuente debba versare un terzo delle imposte pretese nell’atto, entro il termine per impugnare. Anche per questo adempimento è possibile differire la scadenza oltre il 31 agosto.

Procedimenti esclusi dalla sospensione feriale

In materia tributaria la sospensione feriale opera a tutti gli effetti, non essendo previsti casi di esclusione. Dunque, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso, la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative, le impugnazioni di secondo grado e il ricorso per Cassazione.

 

Anno bisestile

Nel caso di anno bisestile, il computo dei sessanta giorni deve considerare il 29 febbraio. Per tale motivo abbiamo redatto due diverse tabelle.

 

Società tra professionisti (StP) 2017: come avviare e fatturare correttamente

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Avete in mente di costituire una società tra professionisti? Ecco per voi la guida pratica per avviare con successo la vostra attività, orientarvi sul trattamento fiscale-contabile applicabile e fatturare correttamente!

La società tra professionisti (StP), disciplinata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla  27/2012 e dal DM 34/2013, costituisce una formula strutturata e più flessibile rispetto al classico prototipo dello studio associato, consentendo di aggregare sia soci iscritti a Organi professionali diversi, sia quelli non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti), sia quelli iscritti a professioni protette sia non protette, ed è possibile scegliere, quanto alla specifica forma giuridica  tra  società di persone, di capitali o cooperative (almeno tre soci).

In particolare, se si opta per la start up innovativa, l’esercizio esclusivo dell’attività professionale dei soci deve riguardare sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. E’possibile utilizzare questo modello anche per professioni che rientrano nel sistema ordinistico di quelle protette o sanitarie (medico chirurgo, veterinario, levatore, assistente sanitario visitatore o infermiere professionale, fisioterapista, massoterapista, psicologo) e di maestro di sci.

Attenzione: la StP relativa alla professione forense non può essere costituita da soci non avvocati e troveranno applicazione in tal caso le disposizioni contenute nel d. Lgs. N. 96/2001, in base al quale le società tra avvocati possono costituirsi solo come società regolate dalle norme sulle società in nome collettivo e con attività esclusiva di avvocato.

Step per avviare

1) Stipula dell’atto costitutivo della StP secondo le modalità previste dal libro V, titoli V e VI del codice civile per la forma societaria prescelta;

2) domanda di iscrizione al Registro Imprese nella Sezione Ordinaria per la società e Sezione Speciale STP;

3) domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo di riferimento, verifiche e successiva delibera di accettazione, pubblicazione dati nella Sezione Speciale dell’Albo professionale;

4) annotazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Registri ed albi

In base all’articolo 7, D. M. 34/2013 per le StP sussiste l’obbligo di iscrizione nelle sezioni speciali istituite presso i Registri delle imprese (con una sezione separata per le società di avvocati) e dell’Albo/ Registro dell’Ordine/Collegio professionale al quale sono iscritti i soci professionisti. In caso di StP multidisciplinare è necessaria l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo o Registro dell’attività prevalente.

N. B. Se alla StP viene conferito un incarico professionale, la società deve garantire per iscritto che solo i soci competenti, secondo quanto stabilito dai propri ordini, debbano occuparsene, comunicandolo al cliente, il quale potrà anche scegliere personalmente i soci che dovranno seguire il suo incarico.

Attenzione: Per le StP multidisciplinari si consiglia di evitare di inserire nell’atto costitutivo un’attività professionale prevalente, ma iscrivere la StPa tutti gli albi di appartenenza dei soci per prevenire il verificarsi di anomalie con ripercussioni sulla responsabilità, sebbene in tal caso opererà l’assoggettamento a diversi regimi fiscali.

Trattamento fiscale-contabile StP

Alle società tra professionisti si applica lo stesso regime fiscale e previdenziale previsto per gli studi individuali e associazioni professionali:

a) per le Stp di capitali il reddito viene qualificato come autonomo ex articolo 53, D. P. R. 917/1986, con la differenza che queste società di capitali (ma anche di persone) sono assoggettate al pagamento IRAP;

b) i compensi delle StP vanno assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%, con l’applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di previdenza;

N. B. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le società tra professionisti, producono reddito di impresa ex articoli  6, ultimo comma, e 81 del TUIR, se trattasi di società di persone non semplici, società di capitali e dagli enti commerciali. Ciò determina l’applicazione del principio di competenza (in luogo di quello di cassa) e il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del Dpr 600/73 dei compensi relativi alle prestazioni rese; il Decreto Legislativo di semplificazione fiscale invece prevede che alle società tra professionisti debba applicarsi il regime delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti e professioni di cui all’art. 5 del TUIR.

Attenzione: per scoprire la fatturazione corretta per le società di ingegneria leggete la nostra divulgazione dedicata!

c) la tassazione degli utili è analoga a quella prevista per gli studi associati (il trattamento fiscale delle Stp è equiparabile a quello delle associazioni tra professionisti);

d) quanto all’assoggettabilità a fallimento delle StP, la stessa non risulta normata ma i CdL hanno ritenuto che, non trattandosi di impresa commerciale, la StP può accedere all’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, regolamentata dalla L. 3/2012, a sua volta modificata dal D. L. 179/2012.

N. B. Risulta in tutti i casi obbligatoria la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale è obbligatoria.

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Omaggi aziendali e campioni gratuiti ai clienti: come emettere fattura e detrarre i costi

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Se un’imprenditore, nell’ambito di una strategia marketing decidesse di regalare a potenziali clienti alcuni beni/prodotti della propria azienda o i cosiddetti “campioncini”, come dovrà emettere fattura per non commettere errori? Detrarrà sempre le spese del gadget aziendale? Ecco la guida operativa pronta per l’uso!

Quesito

Se un’imprenditore, nell’ambito di una strategia marketing decidesse di regalare a potenziali clienti alcuni beni/prodotti della propria azienda, come dovrà emettere fattura per non commettere errori? Potrà sempre detrarre i relativi costi?

Risposta

Occorre distinguere a seconda che si tratti di cessione di beni omaggio oppure campioni gratuiti di modico valore.

CESSIONE GRATUITA DI BENI oggetto d’impresa

a) Se si esercita rivalsa IVA

La cessione gratuita di beni oggetto dell’attività esercitata dall’impresa è rilevante ai fini IVA, implicante quindi l’obbligo di emissione della fattura con addebito dell’IVA; ciò significa che il cliente che riceve l’omaggio sarà tenuto al solo pagamento dell’imposta, trattandosi di una “cessione gratuita con esercizio della rivalsa dell’IVA”.

Esercitando la rivalsa nei confronti del cliente che riceve l’omaggio, l’azienda dovrà emettere DDT (documento di trasporto) più fattura oppure fattura immediata, da registrare in contabilità come un’ordinaria cessione di beni.

Trattandosi di cessioni gratuite, e quindi per definizione senza pagamento di un corrispettivo, la base imponibile sulla quale applicare l’IVA in base all’articolo 13 del D. P. R. 633/1972 sarà costituita dal prezzo di acquisto oppure dal prezzo di costo dei beni o di beni simili o, in mancanza, dal valore normale, ossia al valore a cui mediamente l’azienda cede quel determinato bene, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

b) Se non si esercita la rivalsa IVA (ipotesi più frequente)

L’azienda che ha regalato il prodotto potrebbe tuttavia anche decidere di non esercitare la rivalsa dell’IVA. In tale ipotesi oltre ad emettere DDT, potrà documentare l’operazione di cessione gratuita attraverso una delle seguenti modalità alternative:

1) fattura omaggio: l’azienda emetterà la fattura “omaggio” con l’applicazione dell’IVA, senza addebitarla al cliente, specificando in fattura che si tratta di una “cessione gratuita senza rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 18 del D. P. R. 633/1972”;

2) autofattura: l’azienda potrà emettere un’autofattura in un unico esemplare per ciascuna cessione, da annotare nel registro delle fatture emesse con la specificazione “autofattura per omaggi”, oppure un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nell’arco del mese. Questa autofattura dovrà essere numerata come le fatture di vendita ed annotata nel registro delle fatture emesse; il relativo ammontare imponibile andrà a confluire nel volume d’affari IVA;

3) registro degli omaggi: infine l’azienda potrà scegliere di annotare cronologicamente su un apposito registro degli omaggi le cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.

N. B. Il cessionario (destinatario dell’omaggio), in entrambi questi ultimi due casi, non avendo ricevuto alcuna fattura, non dovrà procedere ad alcuna registrazione contabile.

REGALO DI CAMPIONI GRATUITI

I campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati ex comma 3, lettera d), dell’articolo 2, del Dpr. N°633/72 ricadono nell’ambito delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA: ne deriva l’assenza di obbligo da parte dell’azienda cedente di emettere fattura o altro documento comprovante la cessione.

N. B. Tuttavia al momento della consegna di tali beni e al fine di superare la presunzione di cessione è altamente consigliabile emettere un documento di trasporto con causale “omaggio” o un documento analogo al fine di provare l’inerenza dell’acquisto e dimostrare l’effettiva consegna dei beni  scongiurando così quindi eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa si può optare per la tenuta di un registro degli omaggi dove annotare la cessione di qualunque bene ceduto in omaggio.

Detraibilità delle spese omaggi

Gli omaggi a clienti o fornitori di beni che rientrano in quelli dell’attività propria dell’impresa, “non costituiscono spese di rappresentanza” (Circolare Agenzia Entrate n. 188/E/1998). Quindi:

l’I. V. A. Assolta all’atto dell’acquisto è detraibile (l’impresa non conosce, al momento dell’acquisto, la destinazione futura del bene);
la cessione gratuita è imponibile I. V. A. Indipendentemente dal costo unitario dei beni (ex articolo 2, comma 2, n. 4, del D. P. R. N. 633/72). Resta ferma la possibilità di “rinunciare” alla detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita.

La rivalsa dell’I. V. A. Addebitata in fattura non è obbligatoria (ex articolo 18, D. P. R. N. 633/72) quindi se l’azienda decide di non esercitarla, come spesso accade, l’I. V. A. Rimane a carico della stessa e costituisce anche in questo caso un costo indeducibile (ex articolo 99, comma 1, T. U. I. R. ).

 

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Degustazione vini e bottiglie omaggio: quando si paga l’IVA?

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Un imprenditore vitivinicolo per promuovere e pubblicizzare i propri vini in occasione di una fiera, organizza un evento marketing indoor di degustazioni gratuite in cantina e distribuzione di bottiglie in omaggio. In quali casi si applicherà l’IVA e con quale aliquota?

Quesito

Un imprenditore vitivinicolo per promuovere e pubblicizzare i propri vini in occasione di una fiera, organizza un evento marketing indoor di degustazioni gratuite in cantina e distribuzione di bottiglie in omaggio. In quali casi si applicherà l’IVA e con quale aliquota?

Risposta

DEGUSTAZIONI

Per degustazione si intende quel procedimento tecnico finalizzato a determinare in maniera per quanto possibile oggettiva le caratteristiche organolettiche di un vino, a valutarne la qualità ovvero a stabilirne gli eventuali difetti e si articola in tre distinte fasi di analisi sensoriale: analisi visiva, olfattiva e gustativa.

Quando le degustazioni vengono offerte gratuitamente esse sono semplici assaggi quindi non vanno considerati commerciabili (come invece ad esempio accade in relazione alla vendita di una confezione di vino): esse non costituiscono fiscalmente cessione di beni, ma la loro natura è di prestazione di servizi, quindi vanno inquadrati nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande, ex articolo 3 del D. P. R. 633/1972. Ciò significa che saranno soggette ad IVA qualora il valore unitario non sia inferiore a € 25,81. Troverà applicazione l’aliquota agevolata al 10% che opera in caso di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui i clienti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico appositamente attrezzata (n. 121, della tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633/1972 e Ris. N. 380292/E del 25 febbraio 1980).

BOTTIGLIE IN REGALO

A differenza delle degustazioni, la consegna gratuita delle bottiglie di vino potrebbe rientrare in un’operazione commerciale, essendo la bottiglia una delle forme di confezionamento normalmente utilizzate.

In principio ricavabile dal comma 3, lettera d), dell’articolo 2, del Dpr. N°633/72 prevede l’imponibilità di tutte le cessioni gratuite (autoconsumi), la cui produzione o commercio rientra nell’attività tipica dell’impresa, che sconteranno l’IVA, tranne che le “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”. Sostanzialmente la differenza tra gli omaggi e le campionature gratuite è che i primi mirano alla promozione dell’immagine generale dell’azienda e i secondi alla conoscenza del prodotto al fine di implementarne le vendite.

Ne consegue che la cessione gratuita di bottiglie rappresenta in sé un’operazione assoggettata ad IVA salvo che le bottiglie non diventino un campione gratuito regolarmente contrassegnato e di valore esiguo.

Attenzione: quanto al modico valore la Risoluzione del 30/07/1991 n. 430288 del Ministero delle Finanze (Tasse e Imposte Indirette sugli Affari)  indica che “nella pratica applicazione, deve farsi riferimento agli usi commerciali (irrilevante quindi anche il riferimento al limite quantitativo di € 50 previsto dall’articolo 2 comma 2 n°4) DPR n°633/1972 previsto per la detraibilità dell’IVA sugli acquisti, ma riferito a beni estranei all’attività produttiva e commerciale dell’impresa) restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo”. Anche la quantità di prodotti indicati è significativa: in caso di vino una campionatura gratuita non possono che essere due, tre bottiglie per tipo, non di più.

Soluzione

A) L’imprenditore non pagherà l’IVA se per le degustazioni il valore normale di ogni assaggio risulti inferiore a € 25,81 e le bottiglie regalate abbiano i requisiti di campione gratuito;

B) l’IVA sarà invece dovuta: al 10% se l’assaggio supera l’importo sopra indicato e al 22% per le bottiglie di vino che non sono di modico valore e non appositamente contrassegnate.

 

ATTENZIONE: per scoprire subito come fatturare in questi casi, leggete la nostra guida dedicata alla fatturazione di regali aziendali e campioni gratuiti ai clienti!

 

SCOPRITE LE ALTRE NOVITA’ E INFO STRATEGICHE PER IL VOSTRO BUSINESS NEL SETTORE ENOGASTRONOMICO

Vini BIO: qual è il brand ideale? Scoprite il marchio collettivo, il nuovo Trend nella ristorazione;
Guida all’uso del marchio collettivo nel mondo enogastronomico.

 

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Novità settore BIO: “salto di qualità” per produttori e consumatori con il Decreto controlli

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Il 16 giugno 2017 è stato approvato lo schema del decreto legislativo per i Controlli nel biologico: vediamo insieme quali saranno le principali novità nel settore che consentiranno alle imprese di incrementare la competitività aumentando al contempo la tutela dei consumatori e qual è il brand ideale nel mondo BIO!

In  data 16 giugno 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, realizzando un proficuo aggiornamento della disciplina finora vigente, con un restyling anche sulla base delle leggi europee: via quindi all’iter che condurrà all’approvazione definitiva di una normativa che mira in sintesi ad unificare e semplificare in un unico testo la materia dei controlli sulla produzione agricola biologica, delineando un sistema più forte, sicuro e trasparente diretto ad implementare la protezione del consumatore potenziandone i profili sanzionatori, incrementando anche la tutela del commercio e della concorrenza e rendendo più chiari i rapporti tra controllori e controllati, in modo da rafforzare la credibilità e la correttezza di un settore assolutamente strategico.

N. B. Il Decreto “Martina” conferma che il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) è l’autorità competente per l’organizzazione dei controlli che delega tali compiti ad organismi di controllo privati e autorizzati;

Alla base di questo interessante percorso legislativo, la consapevolezza che l’Italia è leader in Europa  nel settore biologico per la percentuale di operatori e crescita progressiva di superfici coltivate a “BIO”.

Per scoprire subito come aprire la vostra attività di agricoltura biologica leggete subito la nostra guida pratica per avviare e gestire un’azienda agricola Bio e per risparmiare sul Fisco cliccate sulla nostra divulgazione dedicata a come scegliere il regime fiscale più conveniente per la vostra impresa BIO!

Le principali novità del Decreto “Controlli BIO”

A) MAGGIORI CONTROLLI

L’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari rilascia le autorizzazioni all’esercizio dei compiti di controllo e dunque vigila e controlla l’attività degli organismi;
al Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri è attribuita, oltre all’attività di controllo sugli operatori, anche quella di vigilanza sugli organismi di controllo;
le Regioni e le province autonome conservano ed esercitano l’attività di vigilanza e controllo negli ambiti territoriali di competenza.

B) EVITARE IL CONFLITTO DI INTERESSI TRA CONTROLLORI E CONTROLLATI

1) Con l’obbiettivo di potenziare la leale concorrenza e neutralizzare i conflitti di interesse degli organismi di controllo, è stato previsto che:

gli operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie degli organismi di controllo; 
gli organismi di controllo non possono controllare per più di 5 anni lo stesso operatore;
gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate;

2) nuovi obblighi di comportamento degli organismi di controllo, che discendono dai principi di trasparenza e correttezza e conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, con funzioni deterrenti.

C) BANCA DATI CONTRO LE FRODI
E’ prevista l’istituzione di una banca dati pubblica per rendere trasparenti tutte le transazioni commerciali del settore biologico, consentendo la maggiore tempestività dell’azione antifrode e ispessendo così la customer satisfaction.

ATTENZIONE: trattasi di una normativa che “va a nozze” con un brand ideale per il settore biologico: il marchio collettivo. Per saperne di più cliccate subito sulla la nostra guida pratica con Business Plan per creare un marchio collettivo per alimenti BIO e la nostra divulgazione dedicata al Brand ideale per vini BIO!

 

SCOPRITE LE ALTRE NOVITA’ E INFO STRATEGICHE PER IL VOSTRO BUSINESS NEL SETTORE AGROALIMENTARE ed ENOGASTRONOMICO BIO!

a) Marchio collettivo geografico (MCG) istruzioni per l’uso e guida al risparmio lecito d’imposta;

b) Marchio collettivo per il Made in Italy arriva in Parlamento;

c) Guida all’uso del marchio collettivo nel mondo enogastronomico;

d) Perchè il marchio collettivo è vincente sul mercato.

 

 

 

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Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY

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Siete gestori di giochi d’azzardo e a seguito dei rincari fiscali introdotti dalla “Manovrina” state pensando di cedere ad altri la vostra azienda? Seguite questa guida per scoprire le modalità alternative per farlo e misurarne la convenienza fiscale!  

Come noto, con la Manovra bis (Dl 50/2017) è stato previsto un incremento della tassazione a carico del settore dei giochi d’azzardo (in particolare il rialzo dal 17,5% al 19% il PREU  – prelievo erariale unico – sulle new slot e dal 5,5% al 6% quello sulle Videolottery, la necessità incessante di investire capitali ingenti per la sostituzione di apparecchi obsolescenti con l’avvento delle nuove slot “da remoto” nonché il taglio del 30% degli apparecchi) che ha indotto diversi operatori di SLOT e VLT a valutare oculatamente l’opportunità di mettere sul mercato la propria azienda per salvarne il patrimonio e poi buttarsi magari in una nuova attività imprenditoriale.

Risulta a tal proposito sempre più frequente la tendenza degli operatori del settore a trasferire le proprie aziende in favore di grandi e strutturati concessionari di rete, predisposti ad investire, consolidare ed accrescere il proprio posizionamento sul mercato.

Info utili per i potenziali acquirenti: per scoprire come funziona l’IVA nei rapporti negoziali relativi alle Slot, leggete la nostra guida dedicata all’IVA in materia di giochi e scommesse!

Come fare per trasferire l’azienda

Se siete interessati a questa possibilità, potrete scegliere essenzialmente tra due modalità alternative per “vendere” (con le relative sottotipologie):

A) LA CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETà DI GESTIONE

Trattasi dell’operazione più complessa (rispetto alle successive), determinante il trasferimento della titolarità delle società, comprensiva di tutte le poste patrimoniali attive e passive, in capo al cessionario con un corrispettivo determinato dal valore attribuito all’azienda (sostanzialmente relativo ai beni immobilizzati ed all’avviamento) aumentato delle attività a breve (fondi cassa e crediti) e diminuito delle passività esistenti alla data del trasferimento (fornitori, concessionari di riferimento, banche erario, etc). Dal punto di vista fiscale il cedente assoggetterà a tassazione il reddito da capitale derivato dal delta tra il corrispettivo di cessione ed il valore nominale delle quote, con una aliquota differenziata a seconda della natura qualificata (49,72) o no (26%) della partecipazione partecipazioni.

Attenzione: approfittate di questi ultimi giorni per ridurre o azzerare i plusvalori generati dalla cessione di quote attraverso una vantaggiosissima liquidazione detassata!  Per attivare subito l’affrancamento cliccate sulla nostra guida dedicata alla rivalutazione con tutte le FAQ per chiarire i vostri dubbi.

Scegliete la semplicità e la convenienza della cessione di quote di Srl  dal commercialista: leggete la nostra guida dedicata alla cessione di quote di Srl senza notaio!

B) LA CESSIONE DELL’AZIENDA O DI UN RAMO DI ESSA trasferendola totalmente o parzialmente a terzi.

Le nostre guide.

Cessione e conferimento di azienda 2017 a confronto per misurare il risparmio d’imposta;
Istruzioni in pillole tassazione della cessione di ramo d’azienda.

ATTENZIONE: in entrambi i casi (sia cessione di quote che di azienda) risulta imprescindibile ai fini di una proficua trattativa, la valutazione dell’azienda, che presuppone una approfondita analisi attraverso “due diligence” di tutti i componenti economici e patrimoniali della stessa e dei contratti e dei rapporti commerciali esistenti.

“In una trattativa di acquisizione e/o di cessione, avere a disposizione sia un certo tipo di informazioni che la corretta chiave di lettura delle stesse in tempi utili, consente di determinare il giusto valore economico e tutelare i propri investimenti”.  Dott. Alessio Ferretti

Per scoprite ora il nostro portale dedicato alla DUE DILIGENCE, cliccate qui!

N. B. Preliminarmente risulta altamente consigliato agli operatori di sottoscrivere, ad avvio della trattativa, un dettagliato accordo di riservatezza (Nda cioè non-disclosure agreement, per evitare il rischio di diffusione di dati e notizie riservate. Una volta definito il valore si procederà alla stesura del relativo preliminare di cessione, contenente anche modalità e termini del trasferimento, oltre che le opportune clausole a tutela dei contraenti.

 

Per pianificare con successo le vostre operazioni di cessione di quote, cessione e conferimento di azienda o di ramo di azienda individuando, dietro mandato, anche potenziali acquirenti, nonché valutarne correttamente la convenienza fiscale con assistenza contrattuale e tributaria step by step, e per affrancare, se siete ancora in termini, i plusvalori delle quote sociali,

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Vini BIO: qual è il brand ideale? Scoprite l’eccellenza del marchio collettivo, il nuovo trend nella ristorazione

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Qual è il brand che assicurerebbe a ristoratori e commercianti di moltiplicare esponenzialmente la vendita di vini bio? Leggete attentamente queste preziose news per incrementare subito il volume dei vostri affari e sbaragliare la concorrenza con una carta dei vini vincente!

Da recenti statistiche risulta che le coltivazioni BIO stanno registrando una velocizzazione anche nel mondo vitivinicolo, al punto che sul mercato l’Italia ha finora venduto più del 65% della sua produzione BIO all’estero e che dal 2005, le vendite di vino prodotto con uve bio è cresciuto del 90%.

Ma il biologico sta diventando anche uno status-symbol etico imprenditoriale. Perchè?

All’interessante volume di affari, si associa il mutato atteggiamento dei consumatori verso questo tipo di prodotto: nonostante la congiuntura economica attuale, il biologico non rappresenta più una moda elitaria ma una realtà quasi strutturale in continua ed incessante crescita tra le famiglie che sono disposte a pagare un prezzo un po’ più alto in cambio di un prodotto ottimo, sicuro, certificato e tracciabile nella consapevolezza di contribuire ad un’economia più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

 

Vinitaly 2017: il successo del biologico

I vini BIO hanno riscosso un enorme successo anche in occasione del Vinitaly 2017, attraverso il “Vinitalybio”, il salone dedicato al vino biologico certificato prodotto in Italia e all’estero, organizzato in collaborazione con FEDERBIO – Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica, che ha rappresentato un ottimo palcoscenico, mediante  stand, sessioni di degustazioni guidate ed allestimento di enoteche BIO,  per dare visibilità al prestigio del biologico ed anche alle aziende del settore che hanno così avuto l’opportunità di distinguersi in modo unico.

 

Cos’è un vino BIO e perché sceglierlo?

Il vino biologico è disciplinato da un Regolamento Europeo (regolamento esecutivo UE 203/2012) che ha definito lo standard per le modalità di vinificazione: un vino sarà biologico se prodotto da uve biologiche coltivate senza l’utilizzo di sostanze chimiche come concimi, diserbati e pesticidi e senza utilizzo di organismi geneticamente modificati e se la vinificazione avviene solo con procedimenti autorizzati dal regolamento europeo. Le principali restrizioni per il produttore di vini biologici riguardano l’utilizzo di coadiuvanti alla fase di vinificazione, circa la metà delle produzioni normali, e il limite massimo di solforosa totale, posto a 100mg/l per i vini rossi e 150 mg/l per i vini bianchi. Verificate queste condizioni il produttore riceve una certificazione di conformità.

La differenza sostanziale per il consumatore finale tra vino tradizionale e biologico, sulla base della quale sta cambiando il trend delle produzioni, è che i vini biologici hanno indubbiamente un valore aggiunto: non contengono sostanze chimiche ma sono ricchi di diverse sostanze utili per l’organismo umano come ad esempio il resveratrolo che numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato essere un protettivo per il sistema cardiocircolatori e inoltre rispettano e salvaguardano l’ambiente.

Ecco perché sempre più imprenditori del settore si stanno lanciando nella commercializzazione di vini bio, sinonimo di qualità, genuinità, eco-compatibilità e tutela per la salute del consumatore e dell’agricoltore.

 

La normativa

La normativa specifica di riferimento per la vinificazione BIO è contenuta nel nuovo Regolamento Europeo del 2012 approvata dal Comitato per la regolamentazione sull’Agricoltura Biologica dell’Unione Europea (SCOF – Standing Committee on Organic Farming) che oltre a regolare tutte le tecniche di vinificazione biologica, consente finalmente di confezionare i vini dichiarando in etichetta “vino biologico” e non più “vino da uve biologiche” e la possibilità di utilizzare il logo europeo che identifica il prodotto biologico in tutto il mondo.

 

Il trend nella ristorazione: stilare una carta dei vini vincente

Non tutti sanno che per creare una carta dei vini vincente, moltissimi ristoratori propongono tra le novità accattivanti vini bio (inserendo anche referenze extra regionali), fermo restando che ciò contribuisce anche a migliorare, secondo recenti statistiche, l’immagine del locale.

Per un ristorante sarà infatti importantissimo, selezionare al meglio i Vini della propria area in abbinamento alle pietanze locali ricercando, originalità esclusività, senza mai dimenticare la qualità che raggiunge elevati livelli proprio nelle mescite dei vini biologici, biodinamici o naturali in Carta (che si consiglia di esporre all’estendo un’apposita area dedicata all’enoteca), ideali anche per vegetariani, celiaci e soggetti allergici.

 

Come fare per incrementare le vostre vendite

Dati certi evidenziano che chi non acquista vini bio (circa il 24%) lo fa perché mancherebbero sufficienti informazioni sul prodotto. La soluzione per eccellenza? Il marchio collettivo! E questo il mercato lo sta comprendendo molto bene dato che recentemente è in primo piano la tendenza in ambito europeo di valorizzare le produzioni biologiche, attraverso l’impiego di marchi collettivi segnando una nuova frontiera nell’evoluzione della concorrenza all’interno dello scenario Bio: la ragione è molto semplice, trattasi di un brand che fornisce “nuova identità” al prodotto, garantisce un elevato livello qualitativo ed inspessisce la tutela del consumatore. Ciò consentirebbe di arrestare il processo di standardizzazione nel quale sono oggi coinvolti i prodotti biologici nazionali e sviluppare la fidelizzazione nell’acquisto.

Chi dunque ha finora diffidato di un vino biologico, con brand di questo tipo avrebbe chiara l’identificazione del prodotto con un “pacchetto” completo di informazioni, attraverso la rintracciabilità delle materie prime e delle aree geografiche di provenienza, aumentando la predisposizione alla degustazione ed all’acquisto.

 

ALTRE INFO UTILI NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE.

Volete scoprire come risparmiare fiscalmente sull’acquisto di tartufi e fatturare correttamente?  Leggete ora la nostra guida fiscale tartufi 2017 per ristoratori, commercianti e raccoglitori occasionali;
Volete sapere come evitare e difendervi dai controlli dell’Agenzia delle Entrate? Ecco per voi la nostra guida fiscale per ristoranti e trattorie!

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