0.9 C
Rome
mercoledì 18 Marzo 2026
Home Blog Page 147

INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

0

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla stessa data, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla stessa data, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

L’INPS afferma, nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale www. Inps. It.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO

0

L’articolo 28 prevede che “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00.  L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

L’articolo 28 prevede che “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00.  L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all’assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  

Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituto.

L’INPS spiega nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale www. Inps. It.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Art. 106 D.L. 18/2020: Proroga approvazione bilanci Srl, Spa e Cooperative dal 30.04 al 30.06

0

In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’art. 106 del decreto-legge contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Il primo comma dice che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2478-bis del Codice civile che prevedono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, questa, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da COVID-19, è convocata entro 180 giorni.

In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’art. 106 del decreto-legge contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Il primo comma dice che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2478-bis del Codice civile che prevedono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, questa, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da COVID-19, è convocata entro 180 giorni.

Le società per azioni (S. P. A. ), le società in accomandita per azioni (S. A. P. A), le società a responsabilità limitata (S. R. L), le società cooperative e le mutue assicuratrici, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prendere in considerazione l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Possono inoltre contemplare che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi del diritto di voto senza che si trovino il presidente, il segretario e il notaio nel medesimo luogo.

Le società a responsabilità limitata, inoltre, possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Per quanto riguarda le società con azioni quotate, queste possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undicies del decreto legislativo 58/1998 anche nel caso in cui lo statuto disponga diversamente. Quindi, secondo quanto riportato dal menzionato articolo:” Le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. ” Oltre a ciò, tali società possono prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea di svolga solo ed esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite deleghe o subdeleghe.

Le disposizioni dell’art. 106 si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19.

Quindi la convocazione dell’assemblea è rimandata al 30 giugno 2020, l’approvazione del bilancio al 30 agosto 2020 e il deposito del bilancio deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020.

Contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM per informazioni e assistenza.

COVID-19: RICETTA MEDICA ELETTRONICA

0

Al fine di ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti e ridurre la diffusione del Covid-19 (Coronavirus), la Protezione Civile, con l’ordinanza 651 del 19 marzo 2020, consente ai cittadini di reperire dal proprio medico il numero di ricetta elettronico, senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo.

COVID-19: RICETTA MEDICA ELETTRONICA

Un passo verso la tecnologia per efficientare il sistema sanitario nazionale

Al fine di ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti e ridurre la diffusione del Covid-19 (Coronavirus), la Protezione Civile, con l’ordinanza 651 del 19 marzo 2020, consente ai cittadini di reperire dal proprio medico il numero di ricetta elettronico, senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo.

Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica (NRE), tramite:

–         a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

–         b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

–         c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero di telefono, fisso o mobile.

Per l’erogazione della ricetta, il paziente può recarsi nella struttura di erogazione e fornire il codice (NRE) unitamente al codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria.

Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l’avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC (anche tramite il SAR) le informazioni dell’erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come “erogata”. Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera “X”, salvo diversa indicazione regionale.

Laddove l’assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), la ricetta elettronica è inserita nel FSE medesimo. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC – Sistema di Accoglienza Centrale (anche tramite il SAR – Sistemi di Accoglienza Regionali).

Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona

0

L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese idi marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”

Premio ai lavoratori dipendenti.

L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Quindi per poter accedere al premio sono necessarie le seguenti condizioni:

·        si deve essere lavoratori dipendenti;

·        si deve possedere un reddito complessivo da lavoratore dipendente non superiore a 40. 000 euro;

·        il premio è previsto per il mese di marzo;

·        il premio è di 100 euro ma va rapportato al numero di giorni svolti nella propria sede nel predetto mese di marzo.

I redditi da lavoro dipendente secondo l’articolo 49 comma 1 del summenzionato DPR n. 917/86, sono quelli “che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.

Il premio sarà corrisposto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; inoltre i datori di lavoro compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 che prevede la cosìdetta compensazione “orizzontale”,  che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Inail, Enpals, ecc. ).

La compensazione orizzontale consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura  nei confronti di diversi enti impositori, risultanti da dichiarazioni annuali o denunce periodiche contributive e si effettua compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24.

Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ASSEGNO ORDINARIO COVID-19

0

L’assegno ordinario è un tipo di prestazione del Fondo di integrazione salariale ed è erogato in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

L’assegno ordinario è un tipo di prestazione del Fondo di integrazione salariale ed è erogato in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

La prestazione spetta ai lavoratori in forza presso datori di lavoro aderenti, che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti.

I beneficiari dell’assegno ordinario si suddividono in due categorie, infatti per il Fondo di integrazione salariale (FIS) abbiamo: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; e i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

Per quanto concerne invece i Fondi di solidarietà di settore sono possibili beneficiari i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.  

Le novità: Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata introdotta una disciplina semplificata, nella quale non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, non si tiene conto del tetto contributivo aziendale e non si tiene conto dei seguenti limiti:

·      limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);

·      limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;

·      limite di 1/3 delle ore lavorabili.

Inoltre, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste e come per la disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La domanda: deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www. Inps. It, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Modalità di accesso: per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento: oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 NAZIONALE

0

La Cassa integrazione ordinaria è un trattamento ordinario di integrazione salariale e si applica alle aziende industriali in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva dipendente da situazioni aziendali o situazioni temporanee di mercato.

La Cassa integrazione ordinaria è un trattamento ordinario di integrazione salariale e si applica alle aziende industriali in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva dipendente da situazioni aziendali o situazioni temporanee di mercato.

Possono fare domanda alla CIGO con causale “COVID-19 nazionale”:

·      imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

·      cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;

·      imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

·      cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

·      imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

·      imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

·      imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

·      imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

·      imprese addette all’armamento ferroviario;

·      imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

·      imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

Le aziende non devono fornire alcuna prova sulla transitorietà dell’evento e sulla ripresa dell’attività lavorativa. Inoltre, non devono dimostrare l’esistenza del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori. Di conseguenza, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità: Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali, infatti non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto dei limiti previsti dalla normativa originaria, quali:

·      limite delle 52 settimane nel biennio mobile;

·      limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;

·      limite di 1/3 delle ore lavorabili;

·      i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;

·      non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria e accedere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

Erogazione della prestazione: Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

I Beneficiari della Cassa integrazione in deroga sono tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico, idatori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

Requisiti: Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, mentre per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:

·      il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;

·      la lista dei beneficiari.

Modalità di pagamento Esclusivamente pagamento diretto e il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.

Per informazioni ed assistenza invia mail a  RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

0

Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con questo ultimo decreto sono state ulteriormente riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione pertanto ci si può spostare soltanto per i seguenti motivi:

–      Comprovate esigenze lavorative;

–      esigenze di assoluta urgenza;

–      motivi di salute.

Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso.
Il nuovo D. P. C. M. Abolisce la previsione, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.
Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all’esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l’interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.

 

DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI

0

Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.  

DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI

Analizziamo l’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
 
Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.  

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

–      sono sospesi gli adempimenti tributari, che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Inoltre, resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

E più precisamente:

–       è prorogato al 31 marzo il termine di presentazione della Certificazione Unica 2020 all’Agenzia delle Entrate e dei dati in relazione agli oneri deducibili e detraibili, da parte dei soggetti interessati, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata;

–       è prorogata al 5 maggio la messa a disposizione dei dati del 730 e del Modello Redditi precompilato 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate;

–       è prorogato al 30 settembre il termine di presentazione del 730/2020, anno d’imposta 2019.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro:

SONO SOSPESI I VERSAMENTI SCADENTI TRA L’8 E IL 31 MARZO DI

–        Contributi previdenziali ed assistenziali;

–        Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–        Imposta sul valore aggiunto (Iva);

–        Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro:

–        I ricavi e compensi non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta; a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenute ai sensi della presente disposizione.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti verrà versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

ARTICOLO 75 DECRETO CURA ITALIA: LAVORO AGILE

0

L’articolo 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 tratta la tematica del lavoro agile, infatti al fine di agevolare la sua diffusione, favorire la propagazione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività.

L’articolo 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 tratta la tematica del lavoro agile, infatti al fine di agevolare la sua diffusione, favorire la propagazione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono definite dall’articolo 3 del d. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sono:

–       le amministrazioni dello Stato;

–       gli enti pubblici territoriali;

–       gli altri enti pubblici non economici;

–       gli organismi di diritto pubblico;

–       le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

Oltre alle amministrazioni aggiudicatrici e alle autorità amministrative indipendenti, anche la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, SONO AUTORIZZATE, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici preferibilmente basati sul modello cloud SaaS, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bado di gara.

Il loro compito è quello di selezionare l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una <> o una <> iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Cos’è il modello cloud SaaS: Il software come un servizio (SaaS, acronimo di “Software as a Service”) consente agli utenti di connettersi ed utilizzare app basate sul cloud tramite Internet. Esempi comuni sono la posta elettronica, i calendari e gli strumenti di produttività.

Il secondo comma del medesimo articolo specifica che le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

Le amministrazioni possono comunque stipulare il contratto previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto e avviano l’esecuzione degli stessi.

Gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere l’integrazione con le piattaforme abilitanti.

Per informazioni ed assistenza invia mail a  RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!