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domenica 15 Marzo 2026
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Il funambolo innamorato

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Questa volta Laconi ci offre una bellissima scena romantica, notturna e con grande valore suggestivo. La prima volta che l’ho vista mi ha fatto sorridere, ho subito pensato che fosse una scena molto tenera e che in modo metaforico ci spiega quanto ci spingiamo oltre per le questioni di cuore.

funambolo-innamorato.jpg

 Tecnica acrilico su tela
 Dimensioni  50 x 70
 Profondità  3,8 cm
 Ubicazione  Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Nonostante sia una scena intima, ci sono altre persone che osservano il funambolo che cammina sopra la città stando in equilibrio su un filo e forse proprio a causa di questo atto coraggioso che tutti si affacciano alla finestra per guardare, rompendo la tranquillità di un gesto d’amore.

Il mimo funambolo innamorato: questa è una scena un po’ sentimentale. E’ sempre una scena notturna, e c’è questo funambolo innamorato che rischia la vita attraversando un filo per portare i fiori alla sua bella che si affaccia dal balcone. E’ una scena intima, un po’ poetica, dove c’è sentimento.

E’ proprio così, che per amore si fanno pazzie.

Certo, per amore si fa questo ed altro! (risate).

Vedo che anche se la scena si svolge di notte, c’è un sole che si vede dentro il campanile. Come mai?

Si, c’è il sole che si vede non dietro a un campanile, ma a una casa. E’ solo una forma decorativa, proprio in modo burlesco ecco.

 

Il miliziano

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“Il miliziano” è un’opera che narra la cultura popolare di Cagliari e l’infanzia del pittore. Un dipinto autobiografico e informativo, raccontato con i tratti classici della pittura di Paolo Laconi.

Commemorativo, anche in questo caso, come “la messi” se ricordate, di un tempo passato, raccontato con dolcezza e una nota di nostalgia.

 

Tecnica Acrilico su tela
 Dimensioni  100 x 119,5
 Profondità 3,7 cm
 Ubicazione  Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Ho voluto rappresentare la sagra di Sant’Episio, un santo molto importante per le persone di Cagliari: un centurione romano convertito al cristianesimo, quindi è diventato un martire… storia un po’ lunga da raccontare. Una sagra che trasmette festa, allegria, serenità fede… Sono rappresentati i costumi tipici della festa, con questi colori bellissimi, è da vedere insomma. I personaggi, come sempre, rappresentano i Mammuthones e i tratti somatici della razza sarda, un po barbaricini, segnati, spigolosi.

E’ perciò un’opera che in qualche modo racchiude la sua infanzia?

Si, perchè io vivevo proprio nella zona in cui viene fatta questa sagra. Andavo spesso a giocare nel piazzal della chiesa, e la mia famiglia, come tutti gli abitanti della zona, erano e sono anche adesso molto attaccati al santo .

 

Il ratto delle sirene

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Qualcuno di voi conosce il mito del Ratto delle Sabine? Nel caso in cui la risposta fosse no, adesso brevemente ve lo spiego, se invece già lo conoscete, sarà per voi un ripasso utile  per comprendere il quadro di cui in seguito parleremo.

Quando Romolo divenne il Re di Roma, oltre a voler fortificare la città, voleva fondere i Romani e i Sabini. Il modo più efficace che individuò, fu quello di rapire due donne Sabine durante i giochi in onore del dio Conso. Chiese loro di accettare legami di parentela con i Romani, ma questo portò inevitabilmente a una guerra tra i due popoli.

Giambologna_ratto_delle_sabine.jpg

(Ratto delle Sabine di Giambologna a piazza della signoria, Firenze)

Cosa c’entra questo con il dipinto di Paolo Laconi? Ebbene c’entra perché la scena raffigurata in questo quadro, è un po’ la stessa storia di Romolo e le Sabine: un furto di due donne di diversa origine, in questo caso sirene.

 

tecnica  acrilico su tela
 Dimensioni  30 x 69,7
 Profondità  3,7cm
 Ubicazione  Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

E’ una rappresentazione marinara, in cui due pescatori lavorano e invece di pesca dei pesci, pescano due sirene e poi se ne innamorano. Tipo il ratto delle Sabine… se le portano a casa e poi se le cucinano in qualche modo.

E un’opera romantica?

E’ un modo per esprimere i loro desideri, invece di desiderare solo di fare un abbondante pescato, magari desiderano anche di avere due belle sirene. Si accontentano… magari gli va anche meglio.

E’ una scena marinara ha detto Paolo, che il mare sia uno de punti di forza della Sardegna è assodato, perciò non c’è da stupirsi se in tanti quadri ritroveremo scenari marittimi, accompagnati talvolta, come in questo caso, da storie fantastiche.

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Quel pasticcione di Mirò

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Quel pasticcione di Mirò, di Paolo Laconi

Arte e pubblico, in questo caso i bambini. Un dipinto che raffigura il rapporto tra i bimbi e i quadri, in particolare, quelli del pittore spagnolo Mirò.

 

Tecnica: Acrilico su tela.

Dimensioni: 50 x 100

Profondità:3,5 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna.

 

Arte e pubblico, in questo caso i bambini. Un elemento fondamentale in ambito artistico, è la relazione tra dipinto e  spettatore. Si parla di emozioni, di sensazioni, di umanità. Cosa mi provoca un quadro mentre lo guado? Questo devo chiedermi nel momento in cui mi trovo di fronte a un dipinto. Cosa provocherà questa immagine allo spettatore? E’ ciò che il pittore si chiede. Questo di Paolo Laconi, è un’opera che raffigura il rapporto tra i bimbi e i quadri, in particolare, quelli del pittore spagnolo Mirò.

Questo è un quadro in cui viene rappresentata una scolaresca che va a visitare un museo. Naturalmente i bambini sono stupiti, pensano che questi sono disegni che anche loro riuscirebbero a fare. Sono appunto sorpresi, c’è chi guarda, chi è distratto… L’opera si intitola “quel pasticcione di Mirò” proprio per indicare il suo stile semplice e a tratti incomprensibile.

E’ un modo di fare arte semplice quello di Mirò, però non per questo è poco gradevole o scontato. E’ un’arte che le piace questa?

A me piace perché all’epoca è stata un’innovazione artistica: sono segni particolari che vogliono rappresentare qualcosa che fa parte della sua vita, in modo molto disordinato o con simbolismi. Ho voluto associare questa sua tendenza con i miei personaggi, aggiungendo un po’ di ironia.

Le piacerebbe che i bambini entrassero in contatto con l’arte tramite i suoi quadri?

Ho già avuto modo di fare questa esperienza, soprattutto nelle scuole. Infatti in una scuola vicino a Cagliari, una maestra mi aveva chiesto se i bambini potessero ricreare una mia opera tramite i loro disegni; perciò anche loro ( i bambini) hanno avuto modo di sperimentare queste forme e questi colori. Anche in un evento ad Ares, con una mia collega pittrice, avevamo coinvolto tutti i bambini per lavorare sull’arte tramite i miei dipinti.

Abbiamo già detto che il rapporto tra arte e pubblico è fondamentale, se non addirittura l’aspetto centrale dell’arte. Ma con i bambini è ancora diverso. Loro sono più emotivi di noi adulti, si lasciano più andare difronte alle emozioni e per questo saranno sempre i critici più spietati per un pittore: non hanno pudore. Se fossi un artista mi preoccuperei più del giudizio di un bambino più tosto che di quello di Philippe Daverio ( per esempio), per il semplice fatto che i primi sarebbero onesti al cento per cento.

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Quale è l’ammontare dei contributi a carico dell’amministratore deducibile ai fini del reddito imponibile dello stesso?

 

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Qual è il compenso lordo ed il carico previdenziale per percepire un emolumento netto di euro 2.000/4.000/8.000/20.000 o di qualsiasi altro importo?

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Le messi

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Un dipinto nostalgico, di un tempo andato, ormai lontano. Laconi con questa opera ci vuole
raccontare la realtà contadina degli anni ’40 e ’50, tempo in cui si respirava la grande passione che le persone di campagna ci mettevano nel loro lavoro.

Tecnica: Acrilico su tela

Dimensioni: 19,6 x 53

 Profondità: 3,7 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Un dipinto nostalgico, di un tempo andato, ormai lontano. Laconi con questa opera ci vuole raccontare la realtà contadina degli anni ’40 e ’50, tempo in cui si respirava la grande passione che le persone di campagna ci mettevano nel loro lavoro. Mani sporche di terra e consumate dal lungo lavoro, teste scaldate, poi divenute bollenti per la loro esposizione continua al sole. Vestiti, sempre quelli, al massimo un solo abito ( o due nella migliore delle ipotesi) per le cerimonie e i giorni di festa, per il resto solo abiti semplici e usurati. E’ un’opera, non solo come ho già detto, di ricordo dei vecchi tempi, ma anche di celebrazione degli stessi, delle tecniche usate precedentemente, del lavoro attento e meticoloso della mano esperta di contadini e contadine; in onore delle bellissime persone che lavoravano nei campi.

Questa è una classica scena campestre, che avviene in estate, appunto un periodo dedicato all’agricoltura e la produzione agricola. Ovviamente ho voluto rappresentare questa scena perché mi piace: è calda, gioiosa, luminosa, che richiama molto l’estate. E’ sempre una festa quando la produzione va a buon fine.

Perciò è un richiamo ai tempi passati? A quando il lavoro nei campi era un lavoro di mani, di sudore, di corpo?

Certo, è un richiamo al tempo che fu, perché adesso è tutto meccanizzato; qui siamo ancora negli anni ’40/’50, dove si falciava il grano a mani o con la falce appunto, poi c’è il cavallo con l’aratro. E’ quindi giusto non dimenticare neanche questo, perché questo è storia.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: Assistenza e Pianificazione Reddituale e Patrimoniale

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Adempimenti fiscali Attività all'estero,Dichiarazione dei redditi,Tassazione dei redditi esteri,Crediti d'imposta,Comunicazione dei beni all'estero,IVAFE,Adempimenti IVA,Registrazione IVA,Investimenti internazionali

Fiscalità Internazionale: Assistenza e Pianificazione reddituale e patrimoniale

Il network attraverso una capillare ed internazionale rete di professionisti, offre assistenza tributaria e legale per pianificare e tutelare sia gli aspetti reddituali che patrimoniali di un nucleo familiare che la costituzione e gestione di filiali, stabili organizzazioni, uffici di rappresentanza o costituzione di società, in Europa ed in Asia.

La conoscenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni consente di pianificare in via preventiva,  evitando errori inquadrabili dalle amministrazioni finanziarie come fattispecie di evasione e/o di elusione fiscale.  Il nostro intervento è finalizzato a consentire di perseguire un risparmio lecito di imposta nel rispetto dell’ordinamento giuridico in  vigore.

 

 

Paese contraente Stipula In vigore dal Convenzioni contro le doppie imposizioni
Albania Firma: Tirana 12. 12. 1994
Ratifica: L. 21. 05. 1998, n. 175
21. 12. 1999  Albania – PDF in italiano
Albania – PDF in inglese
Algeria Firma: Algeri 03. 02. 1991
Ratifica: L. 14. 12. 1994, n. 711
30. 06. 1995  Algeria – PDF in italiano
Algeria – PDF in francese
Arabia Saudita Firma: Riad 13. 01. 2007
Ratifica: L. 22. 10. 2009, n. 159
01. 12. 2009 Arabia Saudita – PDF in italiano 
Arabia Saudita – PDF in inglese
Argentina Firma: Roma 15. 11. 1979
Ratifica: L. 27. 04. 1982, n. 282
15. 12. 1983  Argentina – PDF in italiano
Argentina – PDF in inglese
Armenia Firma: Roma 14. 06. 2002
Ratifica: L. 25. 10. 2007, n. 190
05. 05. 2008  Armenia – PDF in italiano
Australia Firma: Canberra 14. 12. 1982
Ratifica: L. 27. 05. 1985, n. 292
05. 11. 1985  Australia – PDF in italiano
Australia – PDF in inglese
Austria Firma: Vienna 29. 06. 1981
Ratifica: L. 18. 10. 1984, n. 762
06. 04. 1985  Austria – PDF in italiano
Austria – PDF in inglese
Azerbaijan Firma: Bakù 21. 07. 2004
Ratifica: L. 03. 02. 2011, n. 6
13. 08. 2011  Azerbaijan – PDF in italiano
Azerbaijan – PDF in inglese
Bangladesh Firma: Roma 20. 03. 1990
Ratifica: L. 05. 07. 1995, n. 301
07. 07. 1996 Bangladesh – PDF in italiano
Bangladesh – PDF in inglese
Belgio Firma: Roma 29. 04. 1983
Ratifica: L. 03. 04. 1989, n. 148
29. 07. 1989 Belgio – PDF in italiano
Belgio – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Bruxelles 11/10/2004
Ratifica: L. 14/01/2013, n. 6
17. 04. 2013 Belgio – 2° protocollo – PDF in italiano
Bielorussia Firma: Minsk 11. 08. 2005
Ratifica: L. 29. 05. 2009, n. 74
30. 11. 2009 Bielorussia – PDF in italiano
Bielorussia – PDF in inglese
Brasile Firma: Roma 03. 10. 1978
Ratifica: L. 29. 11. 1980, n. 844
24. 04. 1981 Brasile – PDF in italiano
Brasile – PDF in inglese
Bulgaria Firma: Sofia 21. 09. 1988
Ratifica: L. 29. 11. 1990, n. 389
10. 06. 1991 Bulgaria – PDF in italiano
Bulgaria – PDF in inglese
Canada Firma: Ottawa 03. 06. 2002
Ratifica: L. 24. 03. 2011
25. 11. 2011 Canada – PDF in italiano
Cina Firma: Pechino 31. 10. 1986
Ratifica: L. 31. 10. 1989, n. 376
13. 12. 1990 Cina – PDF in italiano
Cina – PDF in inglese
Cipro Firma: Nicosia 04. 06. 2009
Ratifica:L. 03. 05. 2010, n. 70
23. 11. 2010 Cipro – PDF in italiano – Inglese
Corea del Sud Firma: Seul 10. 01. 1989
Ratifica: L. 10. 02. 1992, n. 199
14. 07. 1992 Corea del Sud – PDF in italiano
Corea del Sud – PDF in inglese
Costa d’Avorio Firma: Abidjan 30. 07. 1982
Ratifica: L. 27. 05. 1985, n. 293
15. 05. 1987 Costa d’avorio – PDF in italiano
Costa d’avorio – PDF in inglese
Croazia Firma: Roma 20. 10. 1999
Ratifica: L. 29. 05. 2009, n. 75
15. 12. 2010 Croazia – PDF in italiano
Croazia – PDF in inglese
Danimarca Firma: Copenaghen 05. 05. 1999
Ratifica: L. 11. 07. 2002, n. 170
27. 01. 2003 Danimarca – PDF in italiano
Danimarca – PDF in inglese
Ecuador Firma: Quito 23. 05. 1984
Ratifica: L. 31. 10. 1989, n. 377
01. 02. 1990 Ecuador – PDF in italiano
Ecuador – PDF in inglese
Egitto Firma: Roma 07. 05. 1979
Ratifica: L. 25. 05. 1981, n. 387
28. 04. 1982 Egitto – PDF in italiano
Egitto – PDF in inglese
Emirati Arabi Uniti Firma: Abu Dhabi 22. 01. 1995
Ratifica: L. 28. 08. 1997, n. 309
05. 11. 1997 Emirati Arabi uniti – PDF in italiano
Emirati Arabi uniti – PDF in inglese
Estonia Firma: Tallinn 20. 03. 1997
Ratifica: L. 19. 10. 1999, n. 427
22. 02. 2000 Estonia – PDF in italiano
Estonia – PDF in inglese
Etiopia Firma: Roma 08. 04. 1997
Ratifica: L. 19. 08. 2003, n. 242
09. 08. 2005  Etiopia – PDF in italiano
Federazione Russa Firma: Roma 09. 04. 1996
Ratifica: L. 09. 10. 1997, n. 370
30. 11. 1998 Russia – PDF in italiano
Russia – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Lecce 13. 06. 2009
Ratifica:L. 13. 05. 2011 n. 80
 01. 06. 2012 Italiano
Inglese
Filippine Firma: Roma 05. 12. 1980
Ratifica: L. 28. 08. 1989, n. 312
15. 06. 1990 Filippine – PDF in italiano
Filippine – PDF in inglese
Finlandia Firma: Helsinki 12. 06. 1981
Ratifica: L. 25. 01. 1983, n. 38
23. 10. 1983 Finlandia – PDF in italiano
Finlandia – PDF in inglese
Francia Firma: Venezia 05. 10. 1989
Ratifica: L. 07. 01. 1992, n. 20
01. 05. 1992 Francia – PDF in italiano
Francia – PDF in inglese
Georgia Firma: Roma 31. 10. 2000
Ratifica: L. 11. 07. 2003, n. 205
19. 02. 2004 Georgia – PDF in italiano
Ghana Firma: Accra 19. 02. 2004
Ratifica: L. 06. 02. 2006, n. 48
5. 07. 2006 Ghana – PDF in italiano
Germania Firma: Bonn 18. 10. 1989
Ratifica: L. 24. 11. 1992, n. 459
26. 12. 1992 Germania – PDF in italiano
Germania – PDF in inglese
Giappone Firma: Tokyo 20. 03. 1969
Ratifica: L. 18. 12. 1972, n. 855
17. 03. 1973 Giappone – PDF in italiano
Giappone – PDF in inglese
Giordania Firma: Amman 16. 03. 2004
Ratifica: L. 23. 10. 2009, n. 160
10. 05. 2010 Giordania – PDF in italiano
Giordania – PDF in inglese
Grecia Firma: Atene 03. 09. 1987
Ratifica: L. 30. 12. 1989, n. 445
20. 09. 1991 Grecia – PDF in italiano
Grecia – PDF in inglese
India Firma: New Delhi 19. 02. 1993
Ratifica: L. 14. 07. 1995, n. 319
23. 11. 1995 India – PDF in italiano
India – PDF in inglese
Indonesia Firma: Giacarta 18. 02. 1990
Ratifica: L. 14. 12. 1994, n. 707
02. 09. 1995 Indonesia – PDF in italiano
Indonesia – PDF in inglese
Irlanda Firma: Dublino 11. 06. 1971
Ratifica: L. 09. 10. 1974, n. 583
14. 02. 1975 Irlanda – PDF in italiano
Irlanda – PDF in inglese
Islanda Firma: Roma 10. 09. 2002
Ratifica: L. 04. 08. 2008, n. 138
14. 10. 2008 Islanda – PDF in italiano
Israele Firma: Roma 08. 09. 1995
Ratifica: L. 09. 10. 1997, n. 371
06. 08. 1998 Israele – PDF in italiano
Israele – PDF in inglese
Jugoslavia Ex: (1) Firma: Belgrado 24. 02. 1982
Ratifica: L. 18. 12. 1984, n. 974
03. 07. 1985 Jugoslavia Ex – PDF in italiano
Jugoslavia Ex – PDF in inglese
Kazakhistan Firma: Roma 22. 09. 1994
Ratifica: L. 12. 03. 1996, n. 174
26. 02. 1997 Kazakhistan – PDF in italiano
Kazakhistan – PDF in inglese
Kuwait Firma: Roma 17. 12. 1987
Ratifica: L. 07. 01. 1992, n. 53
11. 01. 1993 Kuwait – PDF in italiano
Kuwait – PDF in inglese
Lettonia Firma: Riga 21. 05. 1997
Ratifica: L. 18. 03. 2008, n. 73
16. 04. 2008 Lettonia – PDF in italiano
Libano Firma: Beirut 22. 11. 2000
Ratifica: L. 03. 06. 2011, n. 87
21. 11. 2011 Libano – PDF in italiano
Libano – PDF in inglese
Lituania Firma: Vilnius 04. 04. 1996
Ratifica: L. 09. 02. 1999, n. 31
03. 06. 1999 Lituania – PDF in italiano
Lituania – PDF in inglese
Lussemburgo Firma: Lussemburgo 03. 06. 1981
Ratifica: L. 14. 08. 1982, n. 747
04. 02. 1983 Lussemburgo – PDF in italiano
Lussemburgo – PDF in inglese
Macedonia Firma: Roma 20. 12. 1996
Ratifica: L. 19. 10. 1999, n. 482
08. 06. 2000 Macedonia – PDF in italiano
Malaysia Firma: Kuala Lumpur 28. 01. 1984
Ratifica: L. 14. 10. 1985, n. 607
18. 04. 1986 Malaysia – PDF in italiano
Malaysia – PDF in inglese
Malta Firma: La Valletta 16. 07. 1981
Ratifica: L. 02. 05. 1983, n. 304
08. 05. 1985 Malta – PDF in italiano
Marocco Firma: Rabat 07. 06. 1972
Ratifica: L. 05. 08. 1981, n. 504
10. 03. 1983 Marocco – PDF in italiano
Marocco – PDF in inglese
Mauritius Firma: Port Louis 09. 03. 1990
Ratifica: L. 14. 12. 1994, n. 712
28. 04. 1995 Mauritius – PDF in italiano
Mauritius – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Port Louis 09. 02. 2010
Ratifica: 31. 08. 2012
Italiano
Inglese
Messico Firma: Roma 08. 07. 1991
Ratifica: L. 14. 12. 1994, n. 710
12. 03. 1995 Messico – PDF in italiano
Messico – PDF in inglese
Moldova Firma: Roma 03. 07. 2002
Ratifica: L. 03. 02. 2011, n. 8
14. 07. 2011 Moldova – PDF in italiano
Moldova – PDF in inglese
Mozambico Firma: Maputo 14. 12. 1998
Ratifica: L. 23. 04. 2003, n. 110
06. 08. 2004 Mozambico – PDF in italiano
Norvegia Firma: Roma 17. 06. 1985
Ratifica: L. 02. 03. 1987, n. 108
25. 05. 1987 Norvegia – PDF in italiano
Norvegia – PDF in inglese
Nuova Zelanda Firma: Roma 06. 12. 1979
Ratifica: L. 10. 07. 1982, n. 566
23. 03. 1983 Nuova Zelanda – PDF in italiano
Nuova Zelanda – PDF in inglese
Oman Firma: Mascate 06. 05. 1998
Ratifica: L. 11. 03. 2002, n. 50
22. 10. 2002 Oman – PDF in italiano
Paesi Bassi Firma: L’Aja 08. 05. 1990
Ratifica: L. 26. 07. 1993, n. 305
03. 10. 1993 Olanda – PDF in italiano
Olanda – PDF in inglese
Pakistan Firma: Roma 22. 06. 1984
Ratifica: L. 28. 08. 1989, n. 313
27. 02. 1992 Pakistan – PDF in italiano
Pakistan – PDF in inglese
Polonia Firma: Roma 21. 06. 1985
Ratifica: L. 21. 02. 1989, n. 97
26. 09. 1989 Polonia – PDF in italiano
Polonia – PDF in inglese
Portogallo Firma: Roma 14. 05. 1980
Ratifica: L. 10. 07. 1982, n. 562
15. 01. 1983 Portogallo – PDF in italiano
Portogallo – PDF in inglese
Qatar Firma: Roma 15. 10. 2002
Ratifica: L. 02. 07. 2010, n. 118
07. 02. 2011 Qatar – PDF in italiano
Regno Unito Firma: Pallanza 21. 10. 1988
Ratifica: L. 05. 11. 1990, n. 329
31. 12. 1990 Regno Unito – PDF in italiano
Regno Unito – PDF in inglese
Repubblica Ceca Firma: Praga 05. 05. 1981
Ratifica: L. 02. 05. 1983, n. 303
26. 06. 1984 Repubblica Ceca – PDF in italiano
Repubblica Ceca – PDF in inglese
Repubblica Slovacca Firma: Praga 05. 05. 1981
Ratifica: L. 02. 05. 1983, n. 303
26. 06. 1984 Repubblica Slovacca – PDF in italiano
Repubblica Slovacca – PDF in inglese
Romania Firma: Bucarest 14. 01. 1977
Ratifica: L. 18. 10. 1978, n. 680
06. 02. 1979 Romania – PDF in italiano
Romania – PDF in inglese
San Marino Firma: Roma 21 marzo 2002
Ratifica: L 19. 07. 2013, n. 88
03. 10. 2013 San Marino – PDF in italiano
Protocollo di modifica
Firma: Roma 13 giugno 2012
Ratifica: L 19. 07. 2013, n. 88
03. 10. 2013
Senegal Firma: Roma 20. 07. 1998
Ratifica: L. 20. 12. 2000, n. 417
24. 10. 2001 Senegal – PDF in italiano
Siria Firma: Damasco 23. 11. 2000
Ratifica: L. 28. 04. 2004, n. 130
15. 01. 2007 Siria – PDF in italiano
Siria – PDF in inglese
Singapore Firma: Singapore 29. 01. 1977
Ratifica: L. 26. 07. 1978, n. 575
12. 01. 1979 Singapore – PDF in italiano
Singapore – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Singapore 24. 05. 2011
Ratifica: L. 31. 08. 2012, n. 157
19. 10. 2012 Italiano
Slovenia Firma: Lubiana 11. 09. 2001
Ratifica: L. 29. 05. 2009, n. 76
12. 01. 2010 Slovenia – PDF in italiano
Slovenia – PDF in inglese
Spagna Firma: Roma 08. 09. 1977
Ratifica: L. 29. 09. 1980, n. 663
24. 11. 1980 Spagna – PDF in italiano
Spagna – PDF in inglese
Sri Lanka Firma: Colombo 28. 03. 1984
Ratifica: L. 28. 08. 1989, n. 314
09. 05. 1991 Sri Lanka – PDF in italiano
Sri Lanka – PDF in inglese
Stati Uniti Firma: Washington 25. 08. 1999
Ratifica: L. 03. 03. 2009, n. 20
16. 12. 2009  Stati Uniti – PDF in italiano  
Sud Africa Firma: Roma 16. 11. 1995
Ratifica: L. 15. 12. 1998, n. 473
02. 03. 1999 Sud Africa – PDF in italiano
Sud Africa – PDF in inglese
Svezia Firma: Roma 06. 03. 1980
Ratifica: L. 04. 06. 1982, n. 439
05. 07. 1983 Svezia – PDF in italiano
Svezia – PDF in inglese
Svizzera Firma: Roma 09. 03. 1976
Ratifica: L. 23. 12. 1978, n. 943
27. 03. 1979 Svizzera – PDF in italiano
Svizzera – PDF in inglese
Tanzania Firma: Dar Es Salam 07. 03. 1973
Ratifica: L. 07. 10. 1981, n. 667
06. 05. 1983 Tanzania – PDF in italiano
Tanzania – PDF in inglese
Thailandia Firma: Bangkok 22. 12. 1977
Ratifica: L. 02. 04. 1980, n. 202
31. 05. 1980 Thailandia – PDF in italiano
Thailandia – PDF in inglese
Trinidad e Tobago Firma: Port of Spain 26. 03. 1971
Ratifica: L. 20. 03. 1973, n. 167
19. 04. 1974 Trinidad e Tobago – PDF in italiano
Trinidad e Tobago – PDF in inglese
Tunisia Firma: Tunisi 16. 05. 1979
Ratifica: L. 25. 05. 1981, n. 388
17. 09. 1981 Tunisia – PDF in italiano
Tunisia – PDF in inglese
Turchia Firma: Ankara 27. 07. 1990
Ratifica: L. 07. 06. 1993, n. 195
01. 12. 1993 Turchia – PDF in italiano
Turchia – PDF in inglese
Ucrania Firma: Kiev 26. 02. 1997
Ratifica: L. 11. 07. 2002, n. 169
25. 02. 2003 Ucraina – PDF in italiano
Ucraina – PDF in inglese
Uganda Firma: Kampala 06. 10. 2000
Ratifica: L. 10. 02. 2005, n. 18
18. 11. 2005 Uganda – PDF in italiano
Ungheria Firma: Budapest 16. 05. 1977
Ratifica: L. 23. 07. 1980, n. 509
01. 12. 1980 Ungheria – PDF in italiano
Ungheria – PDF in inglese
Unione Sovietica Ex: (1) Firma: Roma 26. 02. 1985
Ratifica: L. 19. 07. 1988, n. 311
30. 07. 1989 Unione Sovietica Ex – PDF in italiano
Unione Sovietica Ex – PDF in inglese
Uzbekistan Firma: Roma 21. 11. 2000
Ratifica: L. 10. 01. 2004, n. 22
26. 05. 2004 Uzbekistan – PDF in italiano
Venezuela Firma: Roma 05. 06. 1990
Ratifica: L. 10. 02. 1992, n. 200
14. 09. 1993 Venezuela – PDF in italiano
Venezuela – PDF in inglese
Vietnam Firma: Hanoi 26. 11. 1996
Ratifica: L. 15. 12. 1998, n. 474
22. 02. 1999 Vietnam – PDF in italiano
Zambia Firma: Lusaka 27. 10. 1972
Ratifica: L. 27. 04. 1982, n. 286
30. 03. 1990 Zambia – PDF in italiano
Zambia – PDF in inglese

(1)     I paesi successori delle Federazioni disciolte applicano la Convenzione salvo la stipula e l’entrata in vigore di una propria convenzione. La convenzione stipulata con l’Unione Sovietica si applica attualmente ai seguenti paesi:  Kirghisistan, Tagikistan e Turkmenistan. La convenzione stipulata con la Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti paesi: Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro.

Paolo Laconi, il pittore del Surrealismo sardo

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Con colori vivaci e figure spiritose, Paolo Laconi, ci riporta in chiave simbolica e personale la realtà mondo sardo e della sua Cagliari. Tantissime opere che adattano in maniera “surrealista” o meglio, tramite il Surrealismo sardo ,  la realtà di tutti i giorni, che smuovono la nostra parte dimenticata da bambini e ci commuovono -talvolta- tramite scene che raffigurano emozioni umane.

Paolo Laconi, il pittore del Surrealismo sardo

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Con colori vivaci e figure spiritose, Paolo Laconi, ci riporta in chiave simbolica e personale la realtà mondo sardo e della sua Cagliari. Tantissime opere che adattano in maniera “surrealista” o meglio, tramite il Surrealismo sardo ,  la realtà di tutti i giorni, che smuovono la nostra parte dimenticata da bambini e ci commuovono -talvolta- tramite scene che raffigurano emozioni umane.

La società benefit

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La società benefit (di seguito SB) è stata giuridicamente riconosciuta in Italia con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) ma è una forma d’impresa già nota in alcuni Stati federali USA.

La SB è una società che persegue un duplice scopo: fine di lucro e finalità di beneficio comune specificate nell’oggetto societario. Vantaggi fiscali e non solo ne hanno decretato un’ampia diffusione anche in Italia.

 

Cos’è una società benefit

La SB non costituisce un nuovo tipo sociale. La legge di Stabilità 2016 prevede che tutte le società previste dal Codice civile (società di persone, di capitali e cooperative) possono perseguire una o più finalità di beneficio comune.

La SB è però l’unica forma societaria che consente ai tipi sociali già codificati, di integrare allo scopo sociale tradizionale di natura lucrativa lo scopo (una o più finalità) di beneficio comune.

 

Cosa si intende per finalità di beneficio comune?

La finalità di beneficio comune riguarda il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di una o più categorie (“stakeholder”) ricomprese fra persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. Il fine di beneficio comune è quindi una finalità sociale, di pubblica utilità.

In pratica, la SB crea utili di impresa e, contestualmente, benefici per le categorie verso le quali agisce.

L’impegno della SB è creare valore non solo per se stessa, cioè profitto, ma per tutti gli stakeholder (clienti, dipendenti, comunità), la società, l’ambiente.

Ne deriva che le decisioni di amministratori e dirigenti societari debbano essere prese in modo tale che vi siano effetti positivi (o vengano ridotti gli effetti negativi) sulle categorie indicate nello statuto. Inoltre l’impresa dovrà operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Non è normativamente imposto che le finalità di beneficio comune siano in stretta relazione con il processo produttivo dell’azienda. Ad esempio, un obiettivo di beneficio comune connesso alla produzione di beni/servizi potrebbe essere il ricorso a fonti di energia rinnovabile. Tuttavia la SB può in alternativa optare per obiettivi di carattere più generale di sostegno alla comunità territoriale, quali iniziative culturali, sociali, ambientali.

La legge, monitora l’effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate nell’oggetto sociale, imponendo alla società di redigere una Relazione Annuale (da allegare al bilancio societario).

Inoltre, l’operato della SB è assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005).

Come si costituisce una società benefit?

La procedura da seguire è simile a quella prevista per le altre tipologie di società. La SB può essere costituita con atto pubblico ma anche per modifica contrattuale di una società già operativa.

Per la costituzione è necessario l’intervento del notaio.

Tuttavia, il dm 17 febbraio 2016, in deroga alla normativa societaria, consente alle start-up innovative di redigere l’atto costitutivo con firma digitale, attraverso la piattaforma startup. Registroimprese. It. Il procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico.

Una volta appurata l’idoneità della forma societaria a soddisfare le proprie esigenze, a livello di organizzazione, della responsabilità patrimoniale e degli scopi, in sede di costituzione è necessario:

–       introdurre accanto alla denominazione le parole Società Benefit o SB, per consentire alla società di avvalersi della qualifica nei rapporti con i terzi;

–       specificare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune, chiarendo gli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, che si intende realizzare e le categorie di portatori di interesse verso cui questi effetti sono rivolti;

–       individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune (es. Amministratore unico o, in presenza di organo collegiale, amministratori, così come altri dirigenti o figure anche estranee alla Società Benefit). Tuttavia, soprattutto per le società di medie e grandi dimensioni, in caso di amministratore unico è preferibile che non si verifichi la sovrapposizione delle due funzioni;

–       disciplinare i conseguenti obblighi degli amministratori o soggetti delegati, con particolare riguardo alla rendicontazione annuale inerente il beneficio comune da allegare al bilancio societario.

Per costituire una SB mediante modifica dello statuto di una società già operativa in una delle forme tipizzate dal codice civile, l’assemblea dei soci deve deliberare le seguenti modifiche statutarie:

– modificare l’oggetto sociale per aggiungere allo scopo lucrativo (o mutualistico) anche le finalità di beneficio comune prescelte;

– apportare modifiche anche alle clausole inerenti la denominazione o ragione sociale; precisare i doveri e la responsabilità degli amministratori, e dei soggetti responsabili a cui affidare compiti per il perseguimento delle finalità, con le modalità e nei termini già evidenziati;

– introdurre un’apposita clausola statutaria, oppure integrare le clausole recanti la disciplina del bilancio, che contempli l’obbligo di Relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune.

La Relazione annuale deve essere allegata al bilancio di esercizio (e quindi depositata presso il Registro Imprese) ed inoltre pubblicata sul sito internet della società (qualora esistente).

Anche in caso di modifica contrattuale è necessario l’intervento del notaio (fatto salvo quanto rilevato innanzi con riguardo alle start-up innovative).

Considerato che il testo normativo non offre dettagli applicativi, occorre prestare particolare attenzione alla redazione dell’atto costitutivo o delle clausole statutarie, sia ai fini della specificazione della finalità di beneficio comune, che con riguardo alle modalità operative e gestionali, per contemperare interessi, a volte contrapposti, in modo responsabile sostenibile e trasparente.

Il recesso del socio dissenziente

La disciplina delle società di capitali (art 2437 comma 1 del Codice civile) prevede, tra i motivi inderogabili di recesso del socio, la modifica dell’oggetto sociale che causi un cambiamento significativo dell’attività societaria.

L’introduzione delle finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale potrebbe integrare gli estremi del “cambiamento significativo” e legittimare i soci dissenzienti ad esercitare il diritto di recesso.

 

Le agevolazioni fiscali

La scelta di costituire/diventare una SB, impatta sull’immagine e reputazione aziendale, tanto più significativo nel mercato è il settore scelto per il raggiungimento del fine comune. Non mancano però anche ulteriori vantaggi.

Il Decreto Rilancio (D. L 34/2020 ) ha infatti previsto un credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la costituzione ex novo o la trasformazione di società tradizionali in società benefit.

Tra le spese agevolabili per ciascuna impresa (fino al limite massimo di 10mila euro) figurano i costi di iscrizione al Registro delle Imprese, le spese notarili, l’assistenza professionale e la consulenza. Il credito d’imposta generato può essere utilizzato in compensazione.

Ad esempio, se un’azienda spende 10mila euro per trasformarsi o costituirsi come benefit maturerà un credito di 5mila euro da utilizzare per pagare le imposte a debito.

Il termine ultimo per usufruire di queste agevolazioni, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2020, con il Decreto Milleproroghe è stato esteso al 30 giugno 2021 e successivamente, con il Decreto Sostegni Bis, al 31 dicembre 2021.

 

Differenze con altre forme societarie

La Società Benefit non va confusa con le società non profit, cioè con le organizzazioni che perseguono scopi di beneficio sociale, ma non a scopo di lucro (quali imprese e cooperative sociali, associazioni e organizzazioni di volontariato, fondazioni, ONG, Onlus). Le Società Benefit non sono nemmeno delle società ibride.

 

Sono società a scopo di lucro a tutti gli effetti:

La SB presenta inoltre caratteri comuni alle B Corp (o B Corporation), ma con alcune differenze sostanziali.

La società benefit è una forma giuridica societaria mentre la B Corp  è un’azienda che ha ottenuto la certificazione omonima rilasciata da B Lab, ente non profit statunitense che da qualche anno è attivo anche in Italia. Dunque, è possibile che una benefit corporation sia anche una B Corp, nel caso in cui abbia ottenuto la certificazione da B Lab, ma una società certificata B Corp potrebbe anche non essere una benefit corporation.

Le aziende si sottopongono spontaneamente al percorso di certificazione B Corp, che inizia compilando online un questionario denominato Benefit Impact Assessment.

Possono ottenere la certificazione tutte le aziende for profit, sia di capitali sia di persone ma anche consorzi e cooperative. Le organizzazioni non profit, invece, non sono ammesse alla certificazione B Corp.

Non ci sono preclusioni sul settore in cui opera l’azienda, che una volta intrapreso il percorso di certificazione si impegna però a operare in modo responsabile e trasparente, selezionando anche i business partner in base a valori di sostenibilità, inclusione e innovazione.

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