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venerdì 13 Marzo 2026
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Quando si applica l’Iva agevolata?

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L’IVA agevolata è un beneficio che può essere applicato in determinati ambiti. Il tema è molto dibattuto. Facciamo un po’ di chiarezza.

 

L’iva agevolata al 10% nei lavori edilizi

L’Iva agevolata al 10% viene applicata sulle prestazioni dei servizi resi dall’azienda che esegue i lavori di ristrutturazione, manutenzione, risanamento, restauro.

Inoltre, è applicabile anche sull’acquisto dei beni destinati alla manutenzione ordinaria o straordinaria di un immobile, a patto che i beni vengano forniti dall’azienda che esegue i lavori, nell’ambito del contratto di appalto e che si tratti di beni significativi (quali ascensori, condizionatori, sanitari, videocitofoni, impianti di videosorveglianza).

L’aliquota Iva al 10% non si applica quindi sui materiali comprati direttamente dal consumatore o forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

Se i beni significativi superano il 50% del valore complessivo della prestazione, si calcola l’aliquota ridotta fino al valore della prestazione, dopo che è stato sottratto il valore dei beni.
Ad esempio: per un lavoro di 5000 euro, di cui 2000 per la prestazione lavorativa e 3000 per i beni significativi,
bisogna applicare l’Iva al 10% su 2000 euro di costo del lavoro e su 2000 euro di beni significativi, che è la differenza tra il costo totale del lavoro e quello dei beni. Sul valore residuo dei beni, cioè 1000 euro, si applica l’IVA al 22%.

Se, invece, i beni significativi non superano il 50% del valore complessivo della prestazione l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni, l’Iva agevolata si applica anche alle prestazioni di restauro, ristrutturazione, beni finiti per il restauro o la ristrutturazione.

L’Iva agevolata in edilizia al 4% si applica sulle fatture derivanti da contratti di appalto relativi all’esecuzione di opere complessivamente necessarie per la costruzione della prima casa.

 

Come richiedere l’Iva agevolata sui lavori edilizi.

Per usufruire dell’Iva agevolata 10%, è necessario consegnare all’azienda che vende il bene o il servizio e che si occupa dei lavori, un’autocertificazione, nella quale si dichiara di possedere i requisiti per avere diritto all’agevolazione e che quindi l’azienda può applicare l’Iva ridotta in fattura.

Insieme all’autocertificazione è necessario fornire:

– copia della carta di identità e copia del codice fiscale;

– DIA (denuncia inizio attività), intestata all’acquirente, per i lavori di ristrutturazione.

Come ottenere l’Iva al 10% nelle bollette dell’energia elettrica

Se vuoi abbattere i costi di energia (e gas) puoi abbinare al tuo piano tariffario anche l’agevolazione Iva 10%.

Se sei un’azienda, in questo modo risparmierai risorse che potrai reinvestire nella tua attività!

 

Le imposte che gravano sui costi della fornitura di corrente elettrica sono:

–       l’accisa, imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata, indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D. L. 504 del 26/10/1995 del Testo Unico Accise (T. U. A. ). Le accise sono gestite dall’Agenzia delle Dogane, destinate all’Erario e differenziate per tipologia di consumi, a seconda di usi domestici e industriali;

–       l’Iva, applicata al valore del servizio, quindi al costo totale della bolletta elettrica, comprensiva della quota relativa all’accisa. L’Iva è regolamentata con il D. P. R. 26/10/1972 n. 633 del Testo Unico Iva (T. U. Iva).

Ad oggi, l’Iva applicata in bolletta elettrica è suddivisa in due aliquote: 10% per uso domestico e 22% per ogni altro uso.

Per i consumatori, come ad esempio le famiglie a basso reddito, è previsto il bonus sociale per acqua, luce e gas. I recenti decreti, dell’attuale governo Draghi, hanno esteso a 12mila euro la soglia Isee che dà accesso al bonus. Dal 2021 tali agevolazioni non devono più essere richieste dai cittadini, ma sono applicate automaticamente presentando la DSU per l’ISEE all’Inps, che provvede quindi a inviare i dati alle autorità preposte.

 

Le imprese possono beneficiare dell’Iva agevolata sull’energia elettrica nel caso rientrino nelle categorie di cui al TU Iva:

– imprese estrattive e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili;

– imprese agricole e agrituristiche, con contratto di fornitura destinato all’uso agricolo, come previsto dalla legge n. 350 del 24/12/2003;

– persone che usano l’energia elettrica a scopo domestico, comprese: caserme, scuole, case di riposo, orfanotrofi, condomini, ecc. , come indicato dalla normativa fiscale – usi domestici – circolare del Ministero delle Finanze n. 82/e del 7/4/1999;

– persone che usano l’energia elettrica per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque.

Se la tua impresa appartiene a una di queste categorie, hai il diritto di richiedere l’Iva agevolata sull’energia elettrica ai sensi della “Tabella A, parte III, punto 103, del TU Iva”.

Per alcune imprese è prevista l’esclusione e l’esenzione dalle accise sulla luce elettrica (art. 52 TU accise). Per “esclusione” si intende la non sottoposizione al regime fiscale delle accise; per “esenzione” si intende l’applicazione del regime fiscale delle accise, con esenzione dal pagamento (in sostanza, con applicazione di un’aliquota di accisa pari a zero).

Eccole nel dettaglio:

– imprese escluse: imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici; che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici; per realizzare prodotti sul cui costo finale l’energia incide per più del 50%;

– imprese esenti: imprese che producono elettricità, imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri; imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.

– ulteriori imprese esenti: opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1. 200. 000 kWh; forze armate, organizzazioni internazionali, forniture consolari.

 

Agevolazioni sulle forniture di gas.

Le imposte sul gas metano sono tre: oltre l’Iva e l’accisa, anche l’addizionale regionale, imposta determinata da ciascuna regione, escluse le regioni a statuto speciale ovvero Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Val d’Aosta. La Lombardia ha deciso autonomamente di abolirla.

L’Iva sul gas metano è applicata con percentuali diverse a seconda che si tratti di una bolletta per “usi domestici” o appartenente a una “partita IVA”.

 

In caso di uso domestico l’aliquota Iva:

– si riduce al 10% fino al consumo di 480 Smc;

– l’Iva è al 22% per quote fisse e consumi superiori a 480 Smc.

Nel secondo caso, per i possessori di partita Iva:

– la tassazione è del 22%, tenendo in considerazione anche gli oneri di sistema, come ad esempio la quota di distribuzione e di gestione del contatore;

– si riduce al 10%. Per le seguenti aziende:

·   le aziende agricole;

·   le aziende che utilizzano il metano al fine di produrre energia elettrica;

·   le aziende che usano il gas in centrali di cogenerazione;

·   le imprese manifatturiere ed estrattive, comprese quelle editoriali, poligrafiche e simili.

I liberi professionisti possessori di partita Iva non godono di alcuna esenzione.

Hanno l’esenzione totale dall’aliquota Iva sul gas metano:

– le rappresentanze diplomatiche;

– le forniture dello Stato di Città del Vaticano e San Marino;

– in base ad accordi specifici, i comandi militari di Stati della NATO;

– gli esportatori abituali, ovvero coloro che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente (previa apposita “Dichiarazione d’intento”).

L’accisa sul gas, differenziata per tipologia di consumi, a seconda di usi domestici e industriali, può essere ridotta se la tua impresa svolge una delle seguenti attività (verificabili tramite codice ateco):

–  attività industriale di produzione di beni e servizi (attività agricole, alberghiere, artigianali, di distribuzione commerciale, di ristorazione, forni per il pane, produzione di energia elettrica e centrali di cogenerazione (ovvero centrali in cui vengono prodotti elettricità e calore in modo combinato);

–   attività ricettive, finalizzate all’assistenza di orfani, disabili, anziani, tossicodipendenti e indigenti;

–  impianti sportivi per attività dilettantistiche senza scopo di lucro (ASD) il cui impiego di gas è industriale in base all’art. 26, comma 3, del dlgs. 504/1995.

Anche le SSD, le società sportive con scopo di lucro, possono richiedere l’applicazione dell’accisa agevolata.

La Legge di Bilancio 2022 per contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano (comma 506 dell’articolo 1) ha a tal fine prorogato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 la riduzione dell’IVA al 5 per cento sulle bollette del gas metano, destinato ad usi civili e industriali (riduzione in origine prevista dal decreto bollette di novembre 2021 per il trimestre ottobre/dicembre2021).

Come richiedere l’applicazione dei regimi Iva e accisa agevolata.

Dopo aver verificato il tuo diritto all’agevolazione, dovrai compilare, e sottoscrivere, l’apposita modulistica che, non sempre, i gestori rendono disponibile online. Potrai comunque ottenerla tramite call center, che provvederà a inviartela per e-mail.

La documentazione dovrà essere trasmessa ad uno dei recapiti indicati nel modulo stesso. Il tuo gestore poi la inoltrerà all’Amministrazione Finanziaria.

Questo significa che si tratta di un’autocertificazione da compilare con cura. Sei responsabile della veridicità delle informazioni che comunichi al tuo fornitore di luce e gas!

Dovrai comunicare i dati della fornitura, come indirizzo, partita iva, ecc. , e i dati del richiedente. Inoltre, dovrai allegare tutti i documenti del caso, come: copia della carta d’identità, certificato della camera di commercio, ecc.

 

Per le richieste di Iva agevolata in edilizia, in questa pagina troverai alcuni modelli utili.

Per ogni chiarimento, non esitare a contattarci!

Fondo impresa femminile

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Sei un’impresa al femminile? Abbiamo preparato per te una rapida guida sulle più recenti e importanti novità in tema di finanziamenti a fondo perduto. è recentissima la pubblicazione del tanto atteso decreto Mise. Il decreto chiarisce quando, e come, presentare le domande per accedere ai contributi a fondo perduto, e ai finanziamenti agevolati, per investire nello sviluppo della tua impresa.

 

Cos’è

La tua impresa femminile potrà accedere al Fondo al quale il Ministero dello sviluppo economico ha destinato 200 milioni di euro. Il fondo per le imprese femminili è previsto direttamente dal Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (PNRR).

 

Sono imprese femminili:

– le imprese individuali la cui titolare è una donna;

– le società di persone (o le cooperative) in cui le donne rappresentino almeno il 60% della compagine sociale;

– le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

L’accesso è consentito per consolidare la tua attività ma anche, qualora il tuo obiettivo sia quello di partire da zero, tu voglia avviare per la prima volta un’impresa femminile. Sono previsti infatti:

– incentivi per le imprese già esistenti;

– agevolazioni per le nuove imprese.

Caratteristiche del finanziamento

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia.

 

In particolare, una sintesi degli incentivi, degli importi e delle spese ammissibili:

TIPOLOGIA DI IMPRESA FEMMINILE INCENTIVO RICHIEDIBILE IMPORTI SPESE AMMISSIBILI
NUOVA IMPRESA FEMMINILE § contributo a fondo perduto. 80% delle spese ammissibili e comunque fino a € 50. 000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a €100. 000,00;

50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese € superiori a €100. 000,00 e fino a € 250. 000,00.

§ immobilizzazioni materiali e immateriali;

§ servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

§ personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.

IMPRESA FEMMINILE GIA’ ESISTENTE § contributo a fondo perduto;

§ finanziamento agevolato

Imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione: le agevolazioni fino all’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;

Imprese femminili costituite da oltre 36 mesi: le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di investimento; mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

§ immobilizzazioni materiali e immateriali;

§ servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

§ personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.

In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di 5. 000,00 euro per impresa fruibile in parte attraverso servizi erogati dal Soggetto gestore, in parte in forma di voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi.

Un’opportunità da cogliere perché ti permetterà di accedere al tessuto imprenditoriale italiano.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, e quindi inviate al soggetto gestore Invitalia, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione nella sezione apposita del sito internet www. Invitalia. It.

Le domande di agevolazione saranno valutate da Invitalia secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’orario di invio telematico.

Per le iniziative valutate positivamente, Invitalia provvede alla determinazione dell’ammontare delle agevolazioni spettanti sulla base delle spese ritenute ammissibili, e individua la dotazione finanziaria di riferimento, alla luce dell’istruttoria effettuata. Le agevolazioni sono erogate in non più di due stati di avanzamento lavori, fatta salva l’erogazione di una prima quota di agevolazione, a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 20 (venti) per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, da richiedere previa presentazione di fideiussione, o polizza fideiussoria, in favore del Soggetto gestore di importo pari all’anticipazione richiesta.

 

Come presentare la domanda

Per ottenere i contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, le domande, e il relativo progetto imprenditoriale, potranno essere presentate dal mese di maggio. Le pratiche di accesso ed erogazione delle agevolazioni saranno gestite dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S. P. A. , cosiddetta Invitalia.

Ecco il calendario delle date:

– per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi, la domanda andrà compilata dalle ore 10 del 5 maggio 2022.  Per la presentazione, la procedura è attiva dalle ore 10 del 19 maggio 2022;

– per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi, la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

Per valutare se il tuo progetto di business si adatta ai requisiti per accedere al Fondo impresa femminile, mettiti in contatto con il nostro Studio.

Saremo felici di assisterti in ogni fase per pianificare in sicurezza, e concretizzare al meglio, il tuo progetto imprenditoriale.

 

Facci sapere come possiamo esserti d’aiuto! Compila il form di contatto!  

Nuovo limite per i pagamenti in contanti 2022

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Il decreto Milleproroghe 2022 ha fissato un nuovo limite per l’anno 2022.

 

Il decreto Milleproroghe 2022

Il decreto Milleproroghe (D. L. 228/2021) convertito in legge il 24 febbraio 2022, fissa a 2. 000 euro il limite massimo per l’uso del contante, per l’anno 2022.

Per l’entrata in vigore, è necessario attendere l’imminente pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge di conversione del decreto.

 

Il nuovo limite all’uso del contante.

Numerose le modifiche negli ultimi dieci anni. Da ultimo il decreto Milleproroghe aveva fissato il limite in euro 1000 a partire dal 1° Gennaio 2022. In sede di approvazione definitiva del decreto Milleproroghe il 24 febbraio il limite è stato modificato e innalzato a 2000 euro e sarà di nuovo ridotto a 1000 euro dal 1 gennaio 2023.

Da quando si applica il nuovo limite 2022?

Dal 1° gennaio 2022.  Quindi il contribuente che, da inizio anno sino all’entrata in vigore del decreto Milleproroghe, ha già proceduto a un pagamento superiore a 1000 euro, non incorre in alcuna sanzione, a patto di non aver superato la soglia di 2000 euro.

 

Per quali spese si applica il limite?

Il limite si applica:

– per l’acquisto di beni e servizi;

– ai trasferimenti in denaro a titolo di donazione o per altra causa (es. Prestiti in denaro a parenti), il cui importo non deve superare la soglia di 2000 euro. Se l’importo dovesse essere superiore, il trasferimento della somma di denaro dovrà essere effettuato tramite un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità, come un assegno bancario o circolare.

Inoltre vige il divieto di pagamenti frazionati: l’importo massimo di 2000 euro non può essere violato tramite pagamenti in contanti frazionati nel tempo e unitari in quanto riferibili ad una stessa operazione.

Non configura alcuna violazione il pagamento in due o più rate di una fattura, a condizione che i singoli importi corrisposti siano complessivamente inferiori al limite di 2. 000 euro.

 

Versamenti e prelevamenti bancari

Non deve essere osservato alcun limite con riferimento alle operazioni di versamento o prelevamento bancario perché non si tratta di un trasferimento di denaro in favore di terzi.

Ad ogni modo le operazioni di versamento e prelievo di contanti  troppo frequenti potrebbero generare un sospetto di attività di riciclaggio e indurre l’istituto di credito a chiederci spiegazioni sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo.

 

Le sanzioni

In caso di pagamento in contanti o anche per chi li accetta, le sanzioni sono state dimezzate, rispetto a quelle in vigore, a 1000 euro per il trasgressore.

Perché ridurre il limite per i pagamenti in contanti?

L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale. Si riduce l’uso del contante e si promuovono i pagamenti tramite strumenti tracciabili come carte elettroniche, carte prepagate e assegni per usufruire delle maggiori detrazioni fiscali per le spese sostenute.

Nell’elaborazione del modello 730 2022, riscontreremo che alcune spese detraibili sul modello 730 saranno scaricabili solo se pagate con carte prepagate e di credito o assegni bancari o postali.

Le società benefit e il welfare aziendale

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Il beneficio comune è il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di effetti positivi o la riduzione di effetti negativi su i soggetti o categorie che interagiscono con l’impresa. Il beneficio comune può riguardare anche il proprio personale con conseguenti vantaggi fiscali e indiretti.

 

Cos’è la società benefit

Le SB sono società a duplice scopo. Nell’esercizio della loro attività economica oltre allo scopo di dividere gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune.

Non si tratta di un genere societario nuovo rispetto ai tipi regolati dalla legge. Una SB può essere una società di persone o di capitali, ma anche una società cooperativa.

Nell’ambito di tali tipi, il legislatore ha elencato i seguenti requisiti che permettono alle società, già note alla legge, di assumere la qualifica di SB:

– indicare il beneficio comune nell’oggetto sociale dello statuto;

– gestire la società in modo da bilanciare lo scopo di lucro con la finalità di beneficio comune;

– individuare il responsabile addetto a svolgere i compiti connessi a garantire il perseguimento del beneficio comune;

– redigere annualmente la Relazione Benefit e al suo interno indicare gli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso la Valutazione di impatto della società.  Se da esse si riscontrasse il mancato assolvimento dell’obbligo di perseguire il beneficio comune, la SB sarebbe soggetta alle disposizioni in tema di pubblicità ingannevole e del codice del consumo.

 

Il beneficio comune nelle SB

Il beneficio comune è il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di effetti positivi o la riduzione di effetti negativi su i soggetti o categorie che interagiscono con l’impresa e sulle quali l’organizzazione può avere un impatto. è sufficiente, stando al tenore letterale della norma, che la SB agisca in modo da minimizzare gli effetti negativi (es. Svolgendo l’attività economica con materiali a basso impatto aziendale) o da massimizzare gli effetti positivi. Non è richiesto che la società realizzi il beneficio comune, ma che lo persegua.

La società benefit è gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci (quello di dividere gli utili) con l’interesse di coloro sul quale l’attività sociale può avere un impatto.

 

L’oggetto sociale delle SB e il welfare aziendale

L’elemento costitutivo della SB è il perseguimento del beneficio comune non in modo esclusivo ma concorrente con la finalità lucrativa.

Le finalità di beneficio comune possono essere perseguite da società benefit di nuova costituzione ma anche da società già costituite attraverso la modifica dell’oggetto sociale.

Il beneficio comune può riguardare anche il proprio personale e materializzarsi in iniziative di welfare aziendale, come ammesso dall’art. 1 comma 378 della L. 208/2015 istitutiva delle SB.

Il welfare è termine inglese che indica l’insieme delle iniziative, promosse dallo Stato o da Enti pubblici/privati, che aiutano un individuo a vivere meglio.

Il welfare può essere anche aziendale. Si tratta di iniziative adottate dal datore di lavoro per incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia (buoni pasto, asili nido aziendali, corsi di formazione ecc. ).

Il welfare aziendale come fine comune può risultare conveniente sotto più aspetti:

– migliora la motivazione dei dipendenti, aumentando il loro potere d’acquisto attraverso l’utilizzo di servizi di utilità molto significativa, e di ridurre come conseguenza, a favore dell’impresa, i costi del personale legati a inefficienza, assenteismo, elevato turnover;

– a livello tributario i costi dei servizi resi sono deducibili dall’imponibile del reddito d’impresa, assicurando all’azienda un risparmio fiscale.

I servizi di welfare aziendale, infatti, non concorrono a formare il reddito del lavoratore e sono deducibili dal datore di lavoro ai fini Ires e Irap.

Fondo rotativo 394/81: finanziamento agevolato SIMEST.

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​L’Unione Europea ha definito le nuove linee di finanziamento necessarie a facilitare lo sviluppo internazionale e di transizione digitale ed ecologica delle imprese italiane, in particolare le piccole-medie imprese (PMI). Dal 28 ottobre 2021 il via libera alle domande per il fondo rotativo 394/81.

Il 28 ottobre 2021 le risorse dell’Unione Europea, o meglio la NextGenerationEU, sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), hanno dato la possibilità di aprire nuovamente il Fondo 394/81 attraverso nuove linee di finanziamento a supporto dei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI italiane.

 

Il Fondo Rotativo 394/81

Il Fondo Rotativo 394/81 è un fondo gestito da SIMEST per conto del MISE dedicato ai finanziamenti a tasso agevolato volti a facilitare lo sviluppo internazionale delle imprese italiane, in particolare le PMI. Esso consiste in un finanziamento agevolato con co-finanziamento a fondo perduto volta alla realizzazione di una nuova piattaforma propria, al miglioramento di una piattaforma propria già esistente oppure lascia la possibilità di accedere ad un nuovo spazio di una piattaforma di terzi (market place), volti alla commercializzazione di beni e servizi prodotti nel nostro Paese o aventi il marchio italiano nei Paesi esteri.

Colui che potrà richiedere il finanziamento deve essere una piccola-media impresa (PMI) avente sede legale in Italia, costituita in forma di società di capitali e che abbia depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Il Richiedente potrà ricevere fino ad un importo massimo del finanziamento pari a:

–       il minore tra euro 300 mila e il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati del Richiedente per la realizzazione di una nuova piattaforma propria o al miglioramento di una piattaforma propria già esistente;

–       il minore tra euro 200 mila e il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati del Richiedente per l’accesso ad un nuovo spazio/store di una piattaforma di terzi;

–       un importo minimo pari a euro 10 mila.

L’esposizione complessiva del Richiedente verso il Fondo 394/81 non potrà in ogni caso essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci.

Il Richiedente potrà chiedere una quota di co-finanziamento a fondo perduto sulla richiesta di finanziamento:

–       fino al 40% dell’importo complessivo del finanziamento richiesto, se il Richiedente ha almeno una sede operativa (costituita da almeno 6 mesi) in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

–       fino al 25% dell’importo complessivo del finanziamento richiesto, se il Richiedente non ha almeno una sede operativa in una delle regioni sopra elencate.

 

Quanto dura il finanziamento?

La durata del finanziamento è pari a 4 anni di cui 1 anno di preammortamento, con pagamenti in via semestrale posticipata, relativi alla sola quota interessi durante il periodo di preammortamento e a capitale e interessi durante il periodo di rimborso. Il finanziamento presenta un tasso agevolato rispetto i tassi di mercato. Inoltre, verrà erogato in due tranche sul conto corrente del Richiedente secondo le seguenti modalità:

–       1° tranche: pari al 50% del finanziamento, a titolo di anticipo sarà erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

–       2° tranche: restante 50% nel limite delle spese riconosciute, sarà effettuata dopo che SIMEST avrà ricevuto il rendiconto delle spese sostenute e a condizione che queste superino l’importo già erogato, e che rientrino tra le Spese ammissibili.

Le spese ammissibili devono rientrare nell’ambito delle seguenti macroaree.

1.      Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market place, che comprenda:

a.      la creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma;

b.      componenti hardware e software;

c.      estensioni componenti hardware e software per ampliare le funzionalità (es. Software per la gestione degli ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni con ERP, CRM, AI e realtà aumentata);

d.      creazione e configurazione app;

e.      spese di avvio dell’utilizzo di un market place.

2.      Investimenti per la piattaforma oppure per il market place di cui:

a.      spese di hosting del dominio della piattaforma;

b.      fee per utilizzo della piattaforma oppure di un market place o spese per investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma;

c.      aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche o spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma;

d.      spese per lo sviluppo di analisi e tracciamento dati di navigazione;

e.      consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla modifica della piattaforma;

f.       registrazione, omologazione e tutela del marchio;

g.      spese per certificazioni internazionali di prodotto.

3.      Spese promozionali e formazione relative al progetto, come:

a.      spese per l’indicizzazione della piattaforma oppure del market place;

b.      spese per web marketing;

c.      spese per comunicazione;

d.      formazione del personale interno adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma.

Non rientrano le spese per attività connesse all’esportazione, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o le spese correnti connesse con l’attività di esportazione.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese è necessaria la presenza di almeno una tra le spese inerenti alla voce “Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market place”.

La scadenza è prevista fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 31 maggio 2022.

 

Per maggiori informazioni, contattaci al seguente FORM!  

La cessione del credito tra privati

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Guida facile ai tipi di cessione: quando, come e perché.

Cos’è

è il contratto che permette al creditore di trasferire il credito ad un terzo (di solito una banca).

Sarà quindi il terzo a chiedere al debitore di saldare il credito acquisito. Ecco perché occorre avvisare il debitore della avvenuta cessione, per permettergli di sapere a chi dovrà effettuare il pagamento.

La cessione avrà effetto solo quando il debitore l’avrà accettata o quando ne avrà ricevuto notifica. Però si può procedere alla cessione anche senza il consenso del debitore.

 

Quali crediti si possono cedere?

Sono cedibili crediti di natura commerciale (attinenti l’esercizio d’attività d’impresa), fiscali (IVA, IRES, ecc. ), d’imposta (bonus fiscali, crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, bonus affitti, ecc. )

Non possono essere ceduti:

–       i crediti strettamente personali come ad esempio il credito di un datore di lavoro nei riguardi del proprio dipendente;

–       i crediti la cui cessione è vietata dalla legge (es. I crediti alimentari dei minori, dell’interdetto);

–       i crediti per i quali le parti abbiano convenuto l’incedibilità. Il patto non è valido se il cessionario che riceve il credito ignora l’accordo fra cedente e debitore.

Quanti tipi di cessione esistono?

La cessione del credito può avvenire a titolo oneroso o gratuito.

Se la cessione è a titolo oneroso, il creditore deve garantire al terzo l’esistenza del credito.

è possibile che terzo e creditore pattuiscano in aggiunta che il creditore debba garantire anche la solvibilità del debitore. In questo caso, quindi, se il debitore ceduto non provvede al pagamento il cessionario ha diritto di rivalersi sul cedente.

Cessione del credito: come funziona per le imprese?

Il contratto di factoring, che prevede la cessione di crediti commerciali, è un modello contrattuale di derivazione anglosassone, ormai diffuso anche nel nostro paese, in base al quale il cedente è un imprenditore; il cessionario può essere una banca o un intermediario finanziario che eserciti l’attività di acquisto dei crediti di impresa.

Possono essere oggetto di cessione crediti pecuniari originati da contratti stipulati nell’esercizio dell’attività d’impresa.

 

La cessione dei crediti commerciali consente alle imprese:

–        di ottenere immediatamente capitali che, altrimenti, avrebbero potuto riscuotere solo alla scadenza del credito;

–       di eliminare dal bilancio aziendale crediti certi ma con lunghi tempi di riscossione che, comunque, concorrono a formare il reddito imponibile. Tramite questa operazione, quindi, le aziende possono beneficiare anche di un alleggerimento dell’imposizione fiscale.

Cessione del credito d’imposta: imprese e Superbonus/Ecobonus/Altri bonus edilizi

Nel caso del superbonus/ecobonus/bonus edilizi il credito oggetto di cessione è il credito d’imposta.

Per ulteriori dettagli ti consigliamo di leggere la nostra guida Decreto Sostegni ter e bonus edilizi Dal 7 febbraio vietata la cessione multipla dei crediti fiscali.

 

Chiamaci al nostro Numero Verde per una consulenza e trovare tutte le risposte alle tue domande! 800 192752

Guida alle società tra professionisti (STP)

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L’articolo 10 della L. 183/2011 consente di esercitare la propria attività professionali sotto forma societaria. La norma è stata integrata dalle regole attuative emanate con il D. M. Giustizia numero 34 dell’8 febbraio 2013. Ecco alcuni aspetti giuridici e fiscali.

 

Quando costituire una STP

L’art. 10 al comma 3 della Legge istitutiva, ammette la possibilità di costituire le STP solo per l’esercizio di attività professionale regolamentata da Ordini professionali.

 

La STP può essere:

– monodisciplinare (l’oggetto sociale prevede un solo tipo di attività);

– multidisciplinare (l’oggetto sociale prevede più tipi di attività).

 

Il successivo comma ammette le seguenti categorie di soci:

Norma Soci ammessi
Art. 10, comma 4 lett. B)

“’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa’ e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e’ iscritta la societa’ procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa’ non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”

Soci professionisti iscritti ad un albo. Sono gli unici che, da atto costitutivo, possono svolgere l’attività/e professionale/i indicate nell’oggetto sociale. I soci professionisti eseguono un conferimento in denaro e si impegnano a prestare la propria attività professionale a favore della società (oppure senza assumere alcun impegno circa lo svolgimento della propria attività professionale a favore della società e l’assunzione di ogni incarico professionale dovrà essere negoziato con la società)
Soci non professionisti (non appartengono a professioni ordinistiche / sono iscritti in registri tenuti da enti diversi dagli Ordini professionali) possono partecipano in qualità di soci di investimento (apportano capitale dotati di requisiti di onorabilità) o soci per prestazioni tecniche che conferiscono una prestazione tecnica come ad es. La gestione risorse umane o sistemi informatici, se il tipo societario prescelto consente il conferimento in prestazione d’opera (società di persone e srl).

La responsabilità per la prestazione professionale resa, ricade sulla società: il rapporto professionale, infatti, si instaura tra il cliente e la società, alla quale è conferito l’incarico professionale.

 

I soggetti non professionisti possono partecipare al capitale sociale della STP?

Si. Dalla citata norma i soggetti non professionisti possono partecipare a una STP in qualità di soci “per prestazioni tecniche” o “per finalità di investimento”, a patto che i soci professionisti mantengano la prevalenza:

–  possedere la maggioranza del capitale sociale (51%), del restante 49% potrà essere titolare l’eventuale socio investitore;

–  essere in numero tale da costituire la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni dei soci (numero minimo di soci professionisti pari a 2 ogni 3 membri della STP).

Le prestazioni tecniche possono essere rese soltanto in via strumentale e accessoria rispetto all’attività professionale svolta dalla società, e non possono rientrare nell’oggetto sociale.

 

Chi può essere nominato amministratore o membro del CDA?

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

L’art. 10 sulla società tra professionisti non contiene alcuna previsione specifica circa l’amministrazione della società, né vieta di affidarla anche a soci non professionisti, in modo che i professionisti possano concentrarsi sullo svolgimento della propria attività.

Resta ferma l’applicazione della disciplina specifica dettata per il tipo societario scelto.

Per esempio, nelle srl (il tipo di frequente prescelto dai libero professionisti), ai sensi dell’ art. 2475, comma 2, c. C. L’amministrazione non è riservata solo ai soci perché nell’atto costitutivo si può esprimere una diversa volontà e conferirla anche a soggetti esterni.

 

Quale forma societaria scegliere?

– Le opzioni sono tre:

– Società di persone (Ss, Snc, Sas)

– Società di capitali (Spa, Sapa, Srl)

– Società cooperative (solo se composte da un minimo di 3 soci persone fisiche)

Le Società tra Professionisti non possono essere costituite come società a responsabilità limitata semplificata (Srls).

Generalmente i professionisti optano per la Srl perché il tipo societario che consente di limitare il rischio d’impresa al capitale immesso in azienda.

Ecco i tributi e i vantaggi fiscali per ogni tipo societario prescelto per costituire una STP

Tipo societario Tributi Vantaggi fiscali
srl, spa, sapa Ires

Irap

– nelle s. R. L. Il professionista non risponde più dei debiti con il suo patrimonio personale, ma solo con quello aziendale;

– un libero professionista è tassato progressivamente sulla base degli scaglioni IRPEF (se non è in regime forfetario, che sconta al massimo un’imposta del 15%), diversamente dalle società che mantengono un’aliquota fissa.

ss, snc, sas Irpef

Irap

 

Adempimenti successivi alla scelta del tipo societario

Dopo aver scelto la veste societaria occorrerà procedere alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto.

Le STP devono specificare nell’atto costitutivo l’esercizio in via esclusiva della/e attività professionale/i da parte dei soci professionisti. Non possono avere per oggetto l’esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi.

Stipulato l’atto costitutivo, si deve poi procedere con l’iscrizione della STP presso:

– la Camera di Commercio, nella sezione speciale;

– l’ Ordine, Albo o Collegio di appartenenza.

Le STP devono sottoscrivere una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

 

Da segnalare che non è possibile partecipare contemporaneamente a più STP

 

Questa è una breve sintesi dell’argomento. Se vuoi avere una consulenza più approfondita, o hai dubbi e domande, compila il form di contatto!

Le società benefit: le domande più frequenti

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Guida completa alle domande più frequenti per una scelta imprenditoriale consapevole e vincente.

 

Cos’è una SB?

La SB è una società che persegue un duplice scopo: fine di lucro e finalità di beneficio comune specificate nell’oggetto societario. In particolare si caratterizza per:

1. Il perseguimento di uno scopo mutualistico o lucrativo;

2. Il perseguimento di un beneficio comune;

3. Una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei portatori di interessi (“stakeholders”).

 

Qual è la novità?

Con la SB Viene superato l’approccio imprenditoriale classico, volto alla massimizzazione del profitto e si diffonde un modello societario a duplice finalità: lucro e beneficio comune.

L’impresa quindi non più esclusivamente rivolta a vantaggio dei soci partecipanti ma anche a “beneficio comune” di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto.

La società benefit (di seguito SB) è stata giuridicamente riconosciuta in Italia con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015).

La SB non costituisce un nuovo tipo sociale, ma una forma societaria che consente ai tipi sociali già codificati, di integrare allo scopo sociale tradizionale di natura lucrativa lo scopo (una o più finalità) di beneficio comune.

 

Quali tipi di società possono assumere la veste di SB?

La legge di Stabilità 2016 prevede che tutte le società previste dal Codice civile (società di persone, di capitali e cooperative) possono perseguire una o più finalità di beneficio comune. Di seguito tabella A di compatibilità con la forma SB.

 

Tabella A

Tipi societari codificati Forma SB
Società semplice C
Società in nome collettivo C
Società in accomandita semplice C
Società per azioni C
Società a responsabilità limitata C
Società in accomandita per azioni C
Società cooperative C
Società consortile C
Cooperative sociali C
Imprese sociali C
Start up innovative C
Società tra professionisti V

Legenda

C= indica la compatibilità

V= compatibilità da valutare nel caso specifico.

Cos’è il fine comune?

Il beneficio comune è un risultato: la produzione di uno o più effetti positivi, oppure la riduzione di effetti negativi su una o più categorie di beneficiari (i portatori di interesse o stakeholders). Il beneficio comune si misura in termini di utilità sociale.

La legge indica una vasta gamma di beneficiari: persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed “altri portatori di interesse”, ossia soggetti coinvolti direttamente e indirettamente dall’attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori e pubblica amministrazione.

Il beneficio comune deve essere realizzato – nell’esercizio di una attività economica-  oltre allo scopo lucrativo. L’attività lucrativa, quindi, non deve mancare perché deve in ogni caso essere svolta dalla SB.

Possibile anche lo svolgimento di altre attività con criteri diversi dall’economicità e il compimento di singoli atti (donazioni, comodati, atti gratuiti in genere) purchè producano un beneficio comune.

 

Come si costituisce una SB?

Per la costituzione è necessario l’intervento del notaio. La SB può essere costituita:

– con atto pubblico;

– mediante modifica dello statuto di una società già operativa.

Che cosa deve essere indicato nello Statuto di una SB?

Lo statuto deve specificare:

– le finalità di beneficio comune, e gli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, che si intende realizzare e verso quali  categorie di soggetti (portatori di interesse);

– il soggetto/soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune;

– introdurre un’apposita clausola statutaria che contempli l’obbligo di Relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune (di seguito Relazione benefit).

In sede di costituzione una consulenza professionale mirata consente la stesura dei documenti in modo corretto e senza imprevisti. Anche in fase di gestione la figura di un consulente esperto nella normativa di settore garantisce il monitoraggio e mantenimento dei requisiti di legge necessari per applicare le leggi idonee e pertinenti per la crescita e pianificazione del proprio business.

 

E’ obbligatorio modificare la denominazione sociale?

La modifica della denominazione sociale non è un elemento necessario. Per l’applicazione della normativa sulle SB è invece indispensabile che la società indichi nell’oggetto sociale dello statuto il perseguimento di un dato fine comune.

La modifica (facoltativa) della denominazione sociale è consigliabile, per rendere nota la scelta di limitare lo scopo di lucro a vantaggio di uno o più benefici comuni, e assicurarsi anche un positivo ritorno d’immagine per attrarre nuovi investitori e consumatori.

 

Cos’è la Relazione Benefit?

è la relazione annuale da allegare al bilancio d’esercizio. è un dovere extrafinanziario perché la relazione descrive gli obiettivi di beneficio comune e le azioni adottate per attuarli. è preferibile la rediga il responsabile del perseguimento del beneficio comune.

La relazione benefit contiene la Valutazione di impatto. Si tratta della autovalutazione che la SB per il tramite degli amministratori compie sull’attività orientata al beneficio comune: quali benefici ha prodotto in termini socio ambientali nelle aeree del governo di impresa, lavoratori, ambiente e altri portatori di interesse?

 

Quali sono i vantaggi di diventare una SB?

La scelta di costituire/diventare una SB, impatta sull’immagine e reputazione aziendale, tanto più significativo nel mercato è il settore scelto per il raggiungimento del fine comune. Non mancano però anche vantaggi fiscali.

Il decreto fiscale 2020 (Dl. 124/2019) ha modificato il Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016) introducendo una norma che valorizza l’attività delle società benefit nei rapporti con le amministrazioni, prevedendo tra i requisiti di reputazione e di valutazione dei soggetti offerenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, anche quello relativo l’impatto generato dalla realizzazione degli obiettivi di beneficio comune, propri delle SB.

Il decreto Rilancio ha, infine, stanziato un fondo di 3 milioni di euro per lo svolgimento di attività promozionali sul territorio nazionale, che sarà definito da Invitalia e approvato dal MISE. Obiettivo: diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.

 

Siete incuriositi da questo innovativo modello societario? Il miglior modo per iniziare è informarsi.

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Ressa allo sportello

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Ressa allo sportello

Un’altra scena che tutti conosciamo bene e che viviamo quotidianamente, raccontata con gli occhi e l’immaginazione di un’artista, che riporta la realtà sulla tela, attraverso gli elementi tipici del surrealismo sardo.

resa-sportello.jpg

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 23,03 x 30

Profondità: 3,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

 

Una classica scena di vita quotidiana, che si articola anche con lunghissime e noiosissime file allo sportello della posta.

Essendo questa una scena ambientata negli anni passati, possiamo vedere come l’architettura e i metodi utilizzati nell’ufficio postale sono più antiquati. Come i numeri degli sportelli attaccati in alto o la quasi totale assenza dei computer sulla scrivania.

Mentre alcune persone sono in fila (e noi sappiamo bene che ci staranno per molto tempo ancora), altre sono agli sportelli a fare le commissioni e in primo piano, c’è un bambino che cerca di parlare con una delle segretarie, ma essendo piccino e basso, ci riesce a fatica.

Ronda dell’epifania

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Una scena notturna e ironica, come di consueto nei dipinti di Laconi. Un quadro che richiama l’infanzia, l’ingenuità dell’infanzia e tutte le credenze che ci fanno sembrare magico il mondo in cui viviamo. Un po’ come quando i nostri genitori durante la notte, lasciavano impronte di scarpe per la casa, rovesciavano il latte a terra e lasciavano calze piene di dolci, per svegliarci la mattina dopo con un calorosissimo “è passata la befana! ”.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 24 x 30

Profondità: 3,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18; Cagliari, Sardegna

 

Un altro spruzzo di fantasia e immaginazione del nostro ormai affezionatissimo Paolo Laconi.

Questa volta protagoniste sono tre befane che stanno parlando tra di loro e si stanno accordando sulle varie faccende da fare. Si stanno dividendo i quartieri da sorvolare per rendere più facile la divisione dei dolciumi. E’ notte fonda e tra poco dovranno iniziare a lavorare, infatti tengono tra le mani le loro scope volanti e a terra c’è il sacco pieno di dolci.

Insieme a loro ci sono due tipici gatti neri, che ascoltano incuriositi i loro discorsi e aspettano le coccole.

 

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