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mercoledì 2 Ottobre 2024

Quando si applica l’Iva agevolata?

L’IVA agevolata è un beneficio che può essere applicato in determinati ambiti. Il tema è molto dibattuto. Facciamo un po’ di chiarezza.

 

L’iva agevolata al 10% nei lavori edilizi

L’Iva agevolata al 10% viene applicata sulle prestazioni dei servizi resi dall’azienda che esegue i lavori di ristrutturazione, manutenzione, risanamento, restauro.

Inoltre, è applicabile anche sull’acquisto dei beni destinati alla manutenzione ordinaria o straordinaria di un immobile, a patto che i beni vengano forniti dall’azienda che esegue i lavori, nell’ambito del contratto di appalto e che si tratti di beni significativi (quali ascensori, condizionatori, sanitari, videocitofoni, impianti di videosorveglianza).

L’aliquota Iva al 10% non si applica quindi sui materiali comprati direttamente dal consumatore o forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

Se i beni significativi superano il 50% del valore complessivo della prestazione, si calcola l’aliquota ridotta fino al valore della prestazione, dopo che è stato sottratto il valore dei beni.
Ad esempio: per un lavoro di 5000 euro, di cui 2000 per la prestazione lavorativa e 3000 per i beni significativi,
bisogna applicare l’Iva al 10% su 2000 euro di costo del lavoro e su 2000 euro di beni significativi, che è la differenza tra il costo totale del lavoro e quello dei beni. Sul valore residuo dei beni, cioè 1000 euro, si applica l’IVA al 22%.

Se, invece, i beni significativi non superano il 50% del valore complessivo della prestazione l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni, l’Iva agevolata si applica anche alle prestazioni di restauro, ristrutturazione, beni finiti per il restauro o la ristrutturazione.

L’Iva agevolata in edilizia al 4% si applica sulle fatture derivanti da contratti di appalto relativi all’esecuzione di opere complessivamente necessarie per la costruzione della prima casa.

 

Come richiedere l’Iva agevolata sui lavori edilizi.

Per usufruire dell’Iva agevolata 10%, è necessario consegnare all’azienda che vende il bene o il servizio e che si occupa dei lavori, un’autocertificazione, nella quale si dichiara di possedere i requisiti per avere diritto all’agevolazione e che quindi l’azienda può applicare l’Iva ridotta in fattura.

Insieme all’autocertificazione è necessario fornire:

– copia della carta di identità e copia del codice fiscale;

– DIA (denuncia inizio attività), intestata all’acquirente, per i lavori di ristrutturazione.

Come ottenere l’Iva al 10% nelle bollette dell’energia elettrica

Se vuoi abbattere i costi di energia (e gas) puoi abbinare al tuo piano tariffario anche l’agevolazione Iva 10%.

Se sei un’azienda, in questo modo risparmierai risorse che potrai reinvestire nella tua attività!

 

Le imposte che gravano sui costi della fornitura di corrente elettrica sono:

–       l’accisa, imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata, indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D. L. 504 del 26/10/1995 del Testo Unico Accise (T. U. A. ). Le accise sono gestite dall’Agenzia delle Dogane, destinate all’Erario e differenziate per tipologia di consumi, a seconda di usi domestici e industriali;

–       l’Iva, applicata al valore del servizio, quindi al costo totale della bolletta elettrica, comprensiva della quota relativa all’accisa. L’Iva è regolamentata con il D. P. R. 26/10/1972 n. 633 del Testo Unico Iva (T. U. Iva).

Ad oggi, l’Iva applicata in bolletta elettrica è suddivisa in due aliquote: 10% per uso domestico e 22% per ogni altro uso.

Per i consumatori, come ad esempio le famiglie a basso reddito, è previsto il bonus sociale per acqua, luce e gas. I recenti decreti, dell’attuale governo Draghi, hanno esteso a 12mila euro la soglia Isee che dà accesso al bonus. Dal 2021 tali agevolazioni non devono più essere richieste dai cittadini, ma sono applicate automaticamente presentando la DSU per l’ISEE all’Inps, che provvede quindi a inviare i dati alle autorità preposte.

 

Le imprese possono beneficiare dell’Iva agevolata sull’energia elettrica nel caso rientrino nelle categorie di cui al TU Iva:

– imprese estrattive e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili;

– imprese agricole e agrituristiche, con contratto di fornitura destinato all’uso agricolo, come previsto dalla legge n. 350 del 24/12/2003;

– persone che usano l’energia elettrica a scopo domestico, comprese: caserme, scuole, case di riposo, orfanotrofi, condomini, ecc. , come indicato dalla normativa fiscale – usi domestici – circolare del Ministero delle Finanze n. 82/e del 7/4/1999;

– persone che usano l’energia elettrica per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque.

Se la tua impresa appartiene a una di queste categorie, hai il diritto di richiedere l’Iva agevolata sull’energia elettrica ai sensi della “Tabella A, parte III, punto 103, del TU Iva”.

Per alcune imprese è prevista l’esclusione e l’esenzione dalle accise sulla luce elettrica (art. 52 TU accise). Per “esclusione” si intende la non sottoposizione al regime fiscale delle accise; per “esenzione” si intende l’applicazione del regime fiscale delle accise, con esenzione dal pagamento (in sostanza, con applicazione di un’aliquota di accisa pari a zero).

Eccole nel dettaglio:

– imprese escluse: imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici; che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici; per realizzare prodotti sul cui costo finale l’energia incide per più del 50%;

– imprese esenti: imprese che producono elettricità, imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri; imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.

– ulteriori imprese esenti: opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1. 200. 000 kWh; forze armate, organizzazioni internazionali, forniture consolari.

 

Agevolazioni sulle forniture di gas.

Le imposte sul gas metano sono tre: oltre l’Iva e l’accisa, anche l’addizionale regionale, imposta determinata da ciascuna regione, escluse le regioni a statuto speciale ovvero Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Val d’Aosta. La Lombardia ha deciso autonomamente di abolirla.

L’Iva sul gas metano è applicata con percentuali diverse a seconda che si tratti di una bolletta per “usi domestici” o appartenente a una “partita IVA”.

 

In caso di uso domestico l’aliquota Iva:

– si riduce al 10% fino al consumo di 480 Smc;

– l’Iva è al 22% per quote fisse e consumi superiori a 480 Smc.

Nel secondo caso, per i possessori di partita Iva:

– la tassazione è del 22%, tenendo in considerazione anche gli oneri di sistema, come ad esempio la quota di distribuzione e di gestione del contatore;

– si riduce al 10%. Per le seguenti aziende:

·   le aziende agricole;

·   le aziende che utilizzano il metano al fine di produrre energia elettrica;

·   le aziende che usano il gas in centrali di cogenerazione;

·   le imprese manifatturiere ed estrattive, comprese quelle editoriali, poligrafiche e simili.

I liberi professionisti possessori di partita Iva non godono di alcuna esenzione.

Hanno l’esenzione totale dall’aliquota Iva sul gas metano:

– le rappresentanze diplomatiche;

– le forniture dello Stato di Città del Vaticano e San Marino;

– in base ad accordi specifici, i comandi militari di Stati della NATO;

– gli esportatori abituali, ovvero coloro che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente (previa apposita “Dichiarazione d’intento”).

L’accisa sul gas, differenziata per tipologia di consumi, a seconda di usi domestici e industriali, può essere ridotta se la tua impresa svolge una delle seguenti attività (verificabili tramite codice ateco):

–  attività industriale di produzione di beni e servizi (attività agricole, alberghiere, artigianali, di distribuzione commerciale, di ristorazione, forni per il pane, produzione di energia elettrica e centrali di cogenerazione (ovvero centrali in cui vengono prodotti elettricità e calore in modo combinato);

–   attività ricettive, finalizzate all’assistenza di orfani, disabili, anziani, tossicodipendenti e indigenti;

–  impianti sportivi per attività dilettantistiche senza scopo di lucro (ASD) il cui impiego di gas è industriale in base all’art. 26, comma 3, del dlgs. 504/1995.

Anche le SSD, le società sportive con scopo di lucro, possono richiedere l’applicazione dell’accisa agevolata.

La Legge di Bilancio 2022 per contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano (comma 506 dell’articolo 1) ha a tal fine prorogato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 la riduzione dell’IVA al 5 per cento sulle bollette del gas metano, destinato ad usi civili e industriali (riduzione in origine prevista dal decreto bollette di novembre 2021 per il trimestre ottobre/dicembre2021).

Come richiedere l’applicazione dei regimi Iva e accisa agevolata.

Dopo aver verificato il tuo diritto all’agevolazione, dovrai compilare, e sottoscrivere, l’apposita modulistica che, non sempre, i gestori rendono disponibile online. Potrai comunque ottenerla tramite call center, che provvederà a inviartela per e-mail.

La documentazione dovrà essere trasmessa ad uno dei recapiti indicati nel modulo stesso. Il tuo gestore poi la inoltrerà all’Amministrazione Finanziaria.

Questo significa che si tratta di un’autocertificazione da compilare con cura. Sei responsabile della veridicità delle informazioni che comunichi al tuo fornitore di luce e gas!

Dovrai comunicare i dati della fornitura, come indirizzo, partita iva, ecc. , e i dati del richiedente. Inoltre, dovrai allegare tutti i documenti del caso, come: copia della carta d’identità, certificato della camera di commercio, ecc.

 

Per le richieste di Iva agevolata in edilizia, in questa pagina troverai alcuni modelli utili.

Per ogni chiarimento, non esitare a contattarci!

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