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Per determinare il compenso dell’amministratore cercando di ridurre il carico fiscale e contributivo, bisogna distinguere due regole: l’art. 50 del D.P.R. 917/1986 comprende i compensi per l’ufficio tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, con le esclusioni relative all’attività dipendente o professionale esercitata; l’art. 95, comma 5, colloca la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti dell’art. 73, comma 1, nell’esercizio della corresponsione. La deduzione societaria va quindi confrontata con imposte personali e contributi: da sola non dimostra una convenienza complessiva.
La scelta utile è confrontare importi alternativi osservando quanto aumenta il netto personale e quanto aumenta il costo della società, prima e dopo l’eventuale effetto della deduzione. Il risultato cambia con reddito complessivo dell’amministratore, posizione previdenziale, imponibile societario e pagamento effettivo. Un F24 più basso o un pagamento spostato nel tempo non misurano, da soli, una riduzione del carico complessivo.
In sintesi
- La qualificazione del compenso precede il calcolo: le esclusioni dell’art. 50 possono cambiare il percorso fiscale.
- Per i soggetti dell’art. 73, comma 1, l’art. 95 collega la deduzione al compenso corrisposto: delibera e registrazione contabile non equivalgono al pagamento.
- L’IRPEF va stimata sul reddito complessivo personale, considerando scaglioni e detrazioni applicabili.
- Nel rapporto contributivo tra collaboratore e committente disciplinato dalla circolare INPS 2026, l’onere si ripartisce per un terzo e due terzi: entrambe le quote entrano nel confronto.
- Il foglio Excel serve a confrontare alternative omogenee, mantenendo distinti costo societario, netto personale e calendario delle uscite.
Qualificare il compenso prima di scegliere l’importo
L’art. 50, comma 1, lettera c-bis, del D.P.R. 917/1986 comprende somme e valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore di società, associazioni e altri enti. L’assimilazione opera purché l’ufficio non rientri nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 46, comma 1, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, del medesimo decreto, esercitate dal contribuente.
Il primo snodo riguarda dunque il rapporto tra incarico amministrativo e attività del percettore. Se ricorre una delle esclusioni, il calcolo costruito per il reddito assimilato deve essere sostituito con quello pertinente alla qualificazione individuata. La denominazione utilizzata nel verbale, da sola, non risolve questo passaggio.
Determinazione societaria e trattamento fiscale rispondono a domande diverse. L’art. 2389 del Codice civile stabilisce, nel proprio ambito, che, salvo diversa disposizione statutaria, i compensi siano fissati alla nomina dall’organo competente. Per una Srl, l’art. 2479 attribuisce ai soci le materie riservate dall’atto costitutivo: la lettura delle clausole consente di individuare competenza e modalità della decisione, senza trasferire automaticamente regole di altre forme societarie.
Confrontare il beneficio della società con l’imposta personale
Il meccanismo economico della deduzione consiste nella riduzione del reddito imponibile societario, quando il compenso è deducibile. L’art. 95, comma 5, individua l’esercizio della corresponsione per i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti indicati nell’art. 73, comma 1. La sola maturazione del costo, la delibera o l’iscrizione nel mastrino non dimostrano che il pagamento sia avvenuto, né rendono automaticamente deducibile qualsiasi importo.
L’art. 77 prevede un’aliquota IRES del 24% sul reddito complessivo netto. Questa aliquota riguarda l’imposta societaria disciplinata dalla disposizione; non rappresenta il risparmio complessivo sul compenso. Nella simulazione l’effetto della deduzione va collegato all’imponibile effettivo e alla disciplina applicabile alla società, senza trasformare ogni costo deliberato in un beneficio immediato.
Sul versante personale, l’art. 11 determina l’IRPEF lorda sul reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10. Il testo vigente al 4 novembre 2026 prevede il 23% fino a 28.000 euro, il 33% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro e il 43% oltre 50.000 euro. Gli scaglioni si applicano alle rispettive porzioni di reddito: l’aliquota dello scaglione raggiunto non si estende all’intero compenso.
Inoltre, l’art. 13 include i redditi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis, tra quelli che danno accesso alla detrazione prevista dal comma 1, secondo reddito complessivo e periodo di lavoro nell’anno. Il confronto tra due compensi deve quindi ricalcolare anche la detrazione pertinente, anziché mantenerla come cifra fissa.
Il passaggio risolutivo è confrontare le differenze tra le alternative. Per ciascun incremento di compenso, si determina l’aumento del netto personale e lo si confronta con l’aumento del costo societario, tenendo separato l’effetto fiscale della deduzione. Un compenso maggiore può ridurre l’imponibile della società e contemporaneamente aumentare imposte e contributi collegati al percettore: la convenienza emerge dal confronto completo.
Inserire i contributi senza confondere costo e trattenuta
La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 riguarda aliquote, minimale e massimale della Gestione separata per il 2026. Per il rapporto tra collaboratore e committente stabilisce una ripartizione dell’onere rispettivamente di un terzo e due terzi. La quota riferita al collaboratore e quella riferita alla società hanno quindi un ruolo diverso nella ricostruzione del netto e del costo.
Nel foglio di confronto, il costo societario comprende il compenso lordo e la quota contributiva a carico del committente; il passaggio dal lordo al netto personale considera invece la quota contributiva del percettore e le trattenute fiscali applicabili. L’importo contributivo da ripartire dipende dall’inquadramento effettivo: aliquota, base, limiti annuali e posizione previdenziale devono essere abbinati alla categoria pertinente nella circolare.
La riduzione del carico contributivo non può essere assunta come conseguenza automatica della scelta di un compenso. Il dato operativo è applicare il trattamento corrispondente alla posizione reale dell’amministratore e confrontarne l’effetto sugli importi alternativi. Una quota mancante nel prospetto rende incompleto il confronto, anche quando il calcolo dell’IRPEF è corretto.
Anche le ritenute richiedono una lettura distinta. L’art. 24 del D.P.R. 600/1973 prevede, per i soggetti indicati nell’art. 23, comma 1, che corrispondono i redditi assimilati contemplati dalla disposizione, una ritenuta a titolo di acconto al pagamento. Il rinvio all’art. 23 opera in quanto compatibile, in particolare per i commi 2, 3 e 4. L’acconto trattenuto non coincide necessariamente con l’imposta personale finale: per valutare il carico servono entrambi i livelli.
Caso tipo: una SRL deve fissare il compenso
Consideriamo una Srl ipotetica con un amministratore socio che deve scegliere tra due importi annuali. Assumiamo che il compenso sia qualificato come reddito assimilato e che l’attività amministrativa resti identica nelle due alternative. Non attribuiamo al caso un risparmio già ottenuto.
- Confronto a parità di obiettivo. Se l’obiettivo è un determinato netto personale, il prospetto ricerca il lordo corrispondente e il relativo costo societario. Se invece il vincolo è il budget della società, mostra il netto ottenibile entro quel costo. Mescolare i due criteri rende le alternative poco confrontabili.
- Controllo della riga contributiva. Il prospetto distingue onere complessivo, quota del percettore e quota del committente. Se riporta soltanto la trattenuta personale, il costo societario deve essere completato prima di scegliere l’importo.
- Separazione tra decisione e corresponsione. Se il compenso risulta deliberato e contabilizzato ma non pagato, quelle evidenze non consentono di trattarlo come già corrisposto ai fini dell’art. 95. La data effettiva del pagamento cambia il riferimento temporale del confronto.
Il risultato operativo è un confronto tra alternative costruite sullo stesso obiettivo, con tutte le quote esplicitate e il pagamento identificato. Un diverso inquadramento del reddito o della posizione previdenziale richiede di ricalcolare le alternative. Per il passaggio societario è pertinente l’approfondimento su aumento del compenso e coerenza tra decisione e pagamento.
Quando affidare il confronto allo studio
Il momento utile per coinvolgere lo studio è prima della delibera, quando gli importi sono ancora confrontabili, oppure prima della chiusura fiscale, per ricostruire compensi, contabilizzazione e pagamenti dell’esercizio.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire il caso concreto confrontando qualificazione del compenso, costo societario, netto personale e trattamento contributivo applicabile. Il lavoro professionale chiarisce quali dati modificano la scelta dell’importo e distingue l’effetto fiscale dal semplice calendario delle uscite.
Per orientare il primo confronto, descrivi situazione e urgenza, indicando l’esercizio interessato, se il compenso è da deliberare o già pagato e quali documenti sono disponibili: statuto, verbale, incarico, cedolini o quietanze, mastrino e data di pagamento. Indica soltanto la disponibilità dei documenti, senza allegare materiali personali o riservati; le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto.
Fonti e riferimenti
- D.P.R. 917/1986: art. 50, qualificazione dei redditi; art. 95, deduzione dei compensi.
- D.P.R. 917/1986: art. 11, IRPEF; art. 13, detrazioni; art. 77, IRES.
- Codice civile: art. 2389, compensi degli amministratori; art. 2479, decisioni dei soci.
- D.P.R. 600/1973: art. 23 e art. 24, ritenute.
- Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, Gestione separata.
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