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mercoledì 2 Ottobre 2024

Le società benefit: le domande più frequenti

Guida completa alle domande più frequenti per una scelta imprenditoriale consapevole e vincente.

 

Cos’è una SB?

La SB è una società che persegue un duplice scopo: fine di lucro e finalità di beneficio comune specificate nell’oggetto societario. In particolare si caratterizza per:

1. Il perseguimento di uno scopo mutualistico o lucrativo;

2. Il perseguimento di un beneficio comune;

3. Una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei portatori di interessi (“stakeholders”).

 

Qual è la novità?

Con la SB Viene superato l’approccio imprenditoriale classico, volto alla massimizzazione del profitto e si diffonde un modello societario a duplice finalità: lucro e beneficio comune.

L’impresa quindi non più esclusivamente rivolta a vantaggio dei soci partecipanti ma anche a “beneficio comune” di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto.

La società benefit (di seguito SB) è stata giuridicamente riconosciuta in Italia con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015).

La SB non costituisce un nuovo tipo sociale, ma una forma societaria che consente ai tipi sociali già codificati, di integrare allo scopo sociale tradizionale di natura lucrativa lo scopo (una o più finalità) di beneficio comune.

 

Quali tipi di società possono assumere la veste di SB?

La legge di Stabilità 2016 prevede che tutte le società previste dal Codice civile (società di persone, di capitali e cooperative) possono perseguire una o più finalità di beneficio comune. Di seguito tabella A di compatibilità con la forma SB.

 

Tabella A

Tipi societari codificati Forma SB
Società semplice C
Società in nome collettivo C
Società in accomandita semplice C
Società per azioni C
Società a responsabilità limitata C
Società in accomandita per azioni C
Società cooperative C
Società consortile C
Cooperative sociali C
Imprese sociali C
Start up innovative C
Società tra professionisti V

Legenda

C= indica la compatibilità

V= compatibilità da valutare nel caso specifico.

Cos’è il fine comune?

Il beneficio comune è un risultato: la produzione di uno o più effetti positivi, oppure la riduzione di effetti negativi su una o più categorie di beneficiari (i portatori di interesse o stakeholders). Il beneficio comune si misura in termini di utilità sociale.

La legge indica una vasta gamma di beneficiari: persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed “altri portatori di interesse”, ossia soggetti coinvolti direttamente e indirettamente dall’attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori e pubblica amministrazione.

Il beneficio comune deve essere realizzato – nell’esercizio di una attività economica-  oltre allo scopo lucrativo. L’attività lucrativa, quindi, non deve mancare perché deve in ogni caso essere svolta dalla SB.

Possibile anche lo svolgimento di altre attività con criteri diversi dall’economicità e il compimento di singoli atti (donazioni, comodati, atti gratuiti in genere) purchè producano un beneficio comune.

 

Come si costituisce una SB?

Per la costituzione è necessario l’intervento del notaio. La SB può essere costituita:

– con atto pubblico;

– mediante modifica dello statuto di una società già operativa.

Che cosa deve essere indicato nello Statuto di una SB?

Lo statuto deve specificare:

– le finalità di beneficio comune, e gli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, che si intende realizzare e verso quali  categorie di soggetti (portatori di interesse);

– il soggetto/soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune;

– introdurre un’apposita clausola statutaria che contempli l’obbligo di Relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune (di seguito Relazione benefit).

In sede di costituzione una consulenza professionale mirata consente la stesura dei documenti in modo corretto e senza imprevisti. Anche in fase di gestione la figura di un consulente esperto nella normativa di settore garantisce il monitoraggio e mantenimento dei requisiti di legge necessari per applicare le leggi idonee e pertinenti per la crescita e pianificazione del proprio business.

 

E’ obbligatorio modificare la denominazione sociale?

La modifica della denominazione sociale non è un elemento necessario. Per l’applicazione della normativa sulle SB è invece indispensabile che la società indichi nell’oggetto sociale dello statuto il perseguimento di un dato fine comune.

La modifica (facoltativa) della denominazione sociale è consigliabile, per rendere nota la scelta di limitare lo scopo di lucro a vantaggio di uno o più benefici comuni, e assicurarsi anche un positivo ritorno d’immagine per attrarre nuovi investitori e consumatori.

 

Cos’è la Relazione Benefit?

è la relazione annuale da allegare al bilancio d’esercizio. è un dovere extrafinanziario perché la relazione descrive gli obiettivi di beneficio comune e le azioni adottate per attuarli. è preferibile la rediga il responsabile del perseguimento del beneficio comune.

La relazione benefit contiene la Valutazione di impatto. Si tratta della autovalutazione che la SB per il tramite degli amministratori compie sull’attività orientata al beneficio comune: quali benefici ha prodotto in termini socio ambientali nelle aeree del governo di impresa, lavoratori, ambiente e altri portatori di interesse?

 

Quali sono i vantaggi di diventare una SB?

La scelta di costituire/diventare una SB, impatta sull’immagine e reputazione aziendale, tanto più significativo nel mercato è il settore scelto per il raggiungimento del fine comune. Non mancano però anche vantaggi fiscali.

Il decreto fiscale 2020 (Dl. 124/2019) ha modificato il Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016) introducendo una norma che valorizza l’attività delle società benefit nei rapporti con le amministrazioni, prevedendo tra i requisiti di reputazione e di valutazione dei soggetti offerenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, anche quello relativo l’impatto generato dalla realizzazione degli obiettivi di beneficio comune, propri delle SB.

Il decreto Rilancio ha, infine, stanziato un fondo di 3 milioni di euro per lo svolgimento di attività promozionali sul territorio nazionale, che sarà definito da Invitalia e approvato dal MISE. Obiettivo: diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.

 

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