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lunedì 14 Luglio 2025
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ASSEGNO ORDINARIO COVID-19

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L’assegno ordinario è un tipo di prestazione del Fondo di integrazione salariale ed è erogato in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

L’assegno ordinario è un tipo di prestazione del Fondo di integrazione salariale ed è erogato in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

La prestazione spetta ai lavoratori in forza presso datori di lavoro aderenti, che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti.

I beneficiari dell’assegno ordinario si suddividono in due categorie, infatti per il Fondo di integrazione salariale (FIS) abbiamo: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; e i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

Per quanto concerne invece i Fondi di solidarietà di settore sono possibili beneficiari i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.  

Le novità: Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata introdotta una disciplina semplificata, nella quale non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, non si tiene conto del tetto contributivo aziendale e non si tiene conto dei seguenti limiti:

·      limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);

·      limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;

·      limite di 1/3 delle ore lavorabili.

Inoltre, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste e come per la disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La domanda: deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www. Inps. It, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Modalità di accesso: per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento: oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 NAZIONALE

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La Cassa integrazione ordinaria è un trattamento ordinario di integrazione salariale e si applica alle aziende industriali in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva dipendente da situazioni aziendali o situazioni temporanee di mercato.

La Cassa integrazione ordinaria è un trattamento ordinario di integrazione salariale e si applica alle aziende industriali in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva dipendente da situazioni aziendali o situazioni temporanee di mercato.

Possono fare domanda alla CIGO con causale “COVID-19 nazionale”:

·      imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

·      cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;

·      imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

·      cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

·      imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

·      imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

·      imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

·      imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

·      imprese addette all’armamento ferroviario;

·      imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

·      imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

Le aziende non devono fornire alcuna prova sulla transitorietà dell’evento e sulla ripresa dell’attività lavorativa. Inoltre, non devono dimostrare l’esistenza del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori. Di conseguenza, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità: Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali, infatti non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto dei limiti previsti dalla normativa originaria, quali:

·      limite delle 52 settimane nel biennio mobile;

·      limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;

·      limite di 1/3 delle ore lavorabili;

·      i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;

·      non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria e accedere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

Erogazione della prestazione: Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

I Beneficiari della Cassa integrazione in deroga sono tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico, idatori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

Requisiti: Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, mentre per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:

·      il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;

·      la lista dei beneficiari.

Modalità di pagamento Esclusivamente pagamento diretto e il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.

Per informazioni ed assistenza invia mail a  RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

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Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con questo ultimo decreto sono state ulteriormente riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione pertanto ci si può spostare soltanto per i seguenti motivi:

–      Comprovate esigenze lavorative;

–      esigenze di assoluta urgenza;

–      motivi di salute.

Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso.
Il nuovo D. P. C. M. Abolisce la previsione, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.
Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all’esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l’interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.

 

DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI

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Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.  

DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI

Analizziamo l’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
 
Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.  

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

–      sono sospesi gli adempimenti tributari, che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Inoltre, resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

E più precisamente:

–       è prorogato al 31 marzo il termine di presentazione della Certificazione Unica 2020 all’Agenzia delle Entrate e dei dati in relazione agli oneri deducibili e detraibili, da parte dei soggetti interessati, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata;

–       è prorogata al 5 maggio la messa a disposizione dei dati del 730 e del Modello Redditi precompilato 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate;

–       è prorogato al 30 settembre il termine di presentazione del 730/2020, anno d’imposta 2019.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro:

SONO SOSPESI I VERSAMENTI SCADENTI TRA L’8 E IL 31 MARZO DI

–        Contributi previdenziali ed assistenziali;

–        Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–        Imposta sul valore aggiunto (Iva);

–        Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro:

–        I ricavi e compensi non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta; a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenute ai sensi della presente disposizione.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti verrà versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

ARTICOLO 75 DECRETO CURA ITALIA: LAVORO AGILE

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L’articolo 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 tratta la tematica del lavoro agile, infatti al fine di agevolare la sua diffusione, favorire la propagazione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività.

L’articolo 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 tratta la tematica del lavoro agile, infatti al fine di agevolare la sua diffusione, favorire la propagazione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono definite dall’articolo 3 del d. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sono:

–       le amministrazioni dello Stato;

–       gli enti pubblici territoriali;

–       gli altri enti pubblici non economici;

–       gli organismi di diritto pubblico;

–       le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

Oltre alle amministrazioni aggiudicatrici e alle autorità amministrative indipendenti, anche la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, SONO AUTORIZZATE, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici preferibilmente basati sul modello cloud SaaS, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bado di gara.

Il loro compito è quello di selezionare l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una <> o una <> iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Cos’è il modello cloud SaaS: Il software come un servizio (SaaS, acronimo di “Software as a Service”) consente agli utenti di connettersi ed utilizzare app basate sul cloud tramite Internet. Esempi comuni sono la posta elettronica, i calendari e gli strumenti di produttività.

Il secondo comma del medesimo articolo specifica che le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

Le amministrazioni possono comunque stipulare il contratto previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto e avviano l’esecuzione degli stessi.

Gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere l’integrazione con le piattaforme abilitanti.

Per informazioni ed assistenza invia mail a  RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

COMMERCIALISTA.IT VI INVITA A SOSTENERE LA TAKIS!!!

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​Il team di Commercialista. It sostiene e vi invita a sostenere e supportare il Dott. Luigi Aurisicchio e il suo gruppo di giovani ricercatori di Roma, impegnati nella realizzazione di un vaccino contro il COVID-19.

​Il team di Commercialista. It sostiene e vi invita a sostenere e supportare Luigi Aurisicchio e il suo gruppo di giovani ricercatori di Roma, impegnati nella realizzazione di un vaccino contro il COVID-19. Luigi Aurisicchio coordina un fantastico gruppo di giovani ricercatori alla Takis srl di Roma (www. Takisbiotech. It) ed è il Presidente della no profit VITARES (www. Vitares. Org). La Takis si è immediatamente mobilitata per la realizzazione di un vaccino contro il COVID-19, sulla base della sua esperienza nello sviluppo di vaccini contro il cancro e dell’uso di tecnologie di immunoterapia molto potenti. Il loro obiettivo è quello creare un vaccino contro il Coronavirus capace di adattarsi all’evoluzione naturale del virus e alle mutazioni che accumula nel tempo.

Si tratta di un percorso impegnativo ed indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo comune: sconfiggere il virus nel minor tempo possibile!

Trovate il suo appello e la sua storia al seguente link: https://www. Gofundme. Com/f/il-vaccino-italiano-contro-covid19

 

 

 

 

Libro: pubblicato il libro con 40 casi di risparmio fiscale fatto conseguire in tutta Italia

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Pubblicato il Libro del fondatore di Commercialista.it, il racconto di un percorso umano e professionale dell’attività di consulenza ed assistenza in lungo ed in largo per l’Italia, 40 casi reali di problemi e soluzioni che hanno fatto conseguire risparmio lecito e legittimo alle aziende e famiglie, a dimostrazione che l’impegno, l’onesta, la competenza e la pianificazione portano risultati concreti.

Pubblicato il Libro del fondatore di Commercialista.it, il racconto di un percorso umano e professionale dell’attività di consulenza ed assistenza in lungo ed in largo per l’Italia, 40 casi reali di problemi e soluzioni che hanno fatto conseguire risparmio lecito e legittimo alle aziende e famiglie, a dimostrazione che l’impegno, l’onesta, la competenza e la pianificazione portano a drenare liquidità pro norma.

“Il fisco italiano è il migliore al mondo, esprime la genialità ed il talento del nostro popolo, è possibile in molti casi realizzare un risparmio lecito e legittimo, abbattendo il carico fiscale e drenando liquidità pro norma”,  questo il leitmotiv dei 40 casi descritti nel book, reali, impostati con un doppio binario, da un lato il linguaggio tecnico con descrizione della fattispecie ed il riferimento normativo, dall’altro lato la descrizione schietta del problema ed il racconto della soluzione prospettata ed attuata per la singola azienda in un linguaggio diretto e semplice.”

Il link su Amazon

DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI

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L’articolo 96 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, disciplina l’argomento dell’indennità a favore dei collaboratori sportivi pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche”.

L’articolo 96 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, disciplina l’argomento dell’indennità a favore dei collaboratori sportivi pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Essa è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A, azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale. Il limite della spesa è di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e non concorre alla formazione del reddito.

Le domande degli interessati, accompagnate dall’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S. P. A. Che, sulla base del registro acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di comune accordo con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo 2020, data di pubblicazione del decreto “Cura Italia”. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

In attesa di sapere quali saranno le modalità di presentazione delle domande è comunque possibile verificare che il contratto di collaborazione esistente sia regolarmente sottoscritto con uno dei soggetti dell’ordinamento sportivo sopra indicati e verificare se l’ASD/SSD con cui si intratteneva il rapporto di collaborazione sportiva è attualmente iscritta al Registro CONI.

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

DECRETO CURA ITALIA: FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

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L’articolo 44 del decreto Cura Italia, disciplina l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che conseguentemente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale fondo è volto a garantire il riconoscimento di un’indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

L’articolo 44 del decreto Cura Italia, disciplina l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che conseguentemente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale fondo è volto a garantire il riconoscimento di un’indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Il secondo comma dice che con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché l’eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Per questo punto la norma rimanda ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509.

Quali sono gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria?

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 indica:

      ·       Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

·       Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

·       Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

·       Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

·       Cassa nazionale del notariato.

·       Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

·       Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA).

·       Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.

·       Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

·       Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

·       Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Come verrà finanziato il Fondo per il reddito di ultima istanza?

L’articolo 126 del decreto stabilisce che è autorizzata l’emissione di titoli di stato per un importo fino a 25. 000 milioni di euro per l’anno 2020.  Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la risoluzione di approvazione.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

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Col decreto Cura Italia, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come indispensabile misura di sicurezza e contenimento del contagio del virus Covid-19, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito nella misura del 50% delle spese sostenute.

Col decreto Cura Italia, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come indispensabile misura di sicurezza e contenimento del contagio del virus Covid-19, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito nella misura del 50% delle spese sostenute.

Chi sono i beneficiari del credito d’imposta? Possono fare domanda per il credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, e quindi tutti quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire l’igienicità degli ambienti di lavoro e degli strumenti propedeutici allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Limite di spesa: Le spese sostenute devono essere documentate fino ad un massimo di 20. 000 euro per ciascun beneficiario per un limite massimo di 50 milioni di euro esclusivamente per l’anno 2020.

E’ importante essere a conoscenza del fatto che entro trenta giorni dovrà essere emanato il decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico di comune accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze in cui verranno esplicati i criteri di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di rispettare il limite di spesa indicato.

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