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Se la segretaria è “a distanza” o “virtuale” il professionista paga l’IRAP?

Avv. Giorgia Ardia - Data di Pubblicazione: 16/05/2017 - 63510 visualizzazioni.
Se la segretaria è “a distanza” o “virtuale” il professionista paga l’IRAP?

Un professionista per l’organizzazione del proprio studio si avvale di un servizio di segreteria e telefonia esternalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di outsourcing. In sostanza, ricorre alla cosiddetta “segretaria virtuale”. In tal caso il contribuente sarà tenuto o no al versamento dell’IRAP?

Quesito

Un professionista per l’organizzazione del proprio studio si avvale di un servizio di segreteria e telefonia esternalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di outsourcing. In sostanza, ricorre  alla cosiddetta “segretaria virtuale”. In tal caso il contribuente sarà tenuto o no al versamento dell’IRAP?

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Analisi normativa

Cos’è l’IRAP

IRAP è l’acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive il cui riferimento normativo fondamentale in materia è il Decreto Legislativo n°446/1997. Dall’articolo 2 del citato Decreto si ricava che i presupposti dell’imposta nel caso dell’IRAP sono essenzialmente tre:

esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata;
attività di produzione e scambio di beni e servizi;
attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.

La peculiarità dell’IRAP è che tale imposta non colpisce le classiche grandezze economiche oggetto di imposizione fiscale ovvero reddito, patrimonio o consumo ma ha ad oggetto il “valore della produzione netta”, rappresentato dal valore aggiunto della produzione. Esso è costituito dalla differenza tra voce A e voce B dello schema di conto economico obbligatorio previsto dal codice civile al netto degli ammortamenti.

Soluzione della Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n°9477/2017 ha chiarito se nell’ipotesi in cui il servizio di segreteria fornito al professionista con contratto di collaborazione esterna debba o meno ritenersi sussistente quel requisito, rilevante come uno dei presupposti perché scatti l’obbligo di versamento IRAP, che consiste nella sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa esterna.

In particolare la Suprema Corte ha precisato quanto segue:

1) per potersi applicare la norma è necessario che la specifica capacità contributiva del professionista sia estesa e rafforzata da un’attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente. Ne consegue che, nonostante il contribuente non si avvalga di dipendenti, ma di collaboratori esterni e autonomi ingaggiati mediate la sottoscrizione di un contratto di servizi, ciò non esclude di per sé la ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni;

2) l’auto-organizzazione del professionista è quindi un elemento essenziale per il versamento dell’imposta, ma non sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull’esistenza di beni strumentali, sul ricorso a lavoro altrui e sull’apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa;

3) in particolare il presupposto ex articolo 2 del Decreto Legislativo n°446/1997 di un’autonoma struttura organizzativa “esterna” ricorre allorché il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, non essendo sufficiente l’assenza di limitazioni e controlli da parte di altri soggetti”(Casazione n°22468 del 04/11/2015);

4) quindi se la collaborazione è continuativa e rilevante, il fatto che il professionista si avvalga di tali servizi con un contratto di outsourcing (e non a mezzo di contratto di lavoro dipendente), non rileva ai fini del versamento dell’imposta;

5) anche il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma considerevole e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall’articolo 2, comma 1, del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, non rilevando che la struttura posta a supporto e consolidamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in forza di un contratto di fornitura (Cassazione 28/04/2010 n°101. 5 05 – 02/2015 n°2099).

Conclusione

Ne consegue che nonostante il professionista non si avvalga di dipendenti, ma di collaboratori esterni ed autonomi ingaggiati mediate la sottoscrizione di un contratto di servizi, ciò non è ostativo alla ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni. Se, dunque, tali prestazioni di servizi in outsourcing hanno carattere continuativo e rilevante, il professionista è tenuto a versare l’IRAP (l’Imposta sul Reddito per le Attività Produttive), rientrando la fattispecie nell’ipotesi di cui all’articolo 2 del d. Lgs. N°446/1997.

 

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