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Fisco e Contenzioso Studio Commercialista e Tributario esperto e specializzato chiedi un parere ed un preventivo

Socio di Società di Persone e ravvedimento operoso

Mariana Maxwel - Data di Pubblicazione: 09/05/2025
Ravvedimento Operoso del Socio - Commercialista.it

Nel sistema fiscale italiano, le società di persone seguono il principio della trasparenza fiscale, disciplinato dall’art. 5 del TUIR: è la società che determina il reddito e lo attribuisce pro quota ai soci, i quali lo riportano nel proprio modello Redditi PF, nel quadro RH. In teoria, ogni socio dovrebbe limitarsi a recepire fedelmente quanto trasmesso dalla società, senza possibilità di modifica o rettifica autonoma. Ma cosa accade se il socio si accorge che la società ha dichiarato un reddito inferiore a quello effettivamente maturato?

In questi casi, nasce un dubbio delicato e tutt’altro che teorico: il socio può ricorrere al ravvedimento operoso in autonomia, anche se la società non ha sanato l’irregolarità? La risposta non è semplice e varia a seconda del tipo di tributo coinvolto (IRPEF, IVA, IRAP), del ruolo del socio (accomandante o accomandatario), della struttura della dichiarazione e dei tempi di intervento.

Questo articolo analizza in modo chiaro e approfondito le condizioni, i limiti e le opportunità che il socio ha per sanare errori dichiarativi tramite il ravvedimento operoso, con riferimenti normativi, sentenze della Cassazione e casi pratici. Un tema strategico per chi vuole tutelarsi legalmente e prevenire accertamenti futuri, agendo in modo tempestivo e consapevole.

Ravvedimento operoso del socio

Nonostante la prassi amministrativa non abbia ancora fornito indicazioni univoche sul tema, la possibilità per un socio di procedere autonomamente al ravvedimento operoso non può essere esclusa a priori. A supporto di questa tesi, vi è un principio fondamentale del sistema tributario italiano: la responsabilità per le imposte dirette è personale. In sostanza, ciascun contribuente – anche se socio in una società di persone – risponde delle irregolarità fiscali che lo riguardano direttamente.

Questa impostazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4712 del 22 febbraio 2024 e la sentenza n. 20099 del 30 luglio 2018, ha chiarito che anche il socio accomandante, generalmente più “passivo” nella gestione della società, può essere ritenuto personalmente responsabile per sanzioni derivanti da una dichiarazione infedele.

Il ravvedimento operoso, quindi, diventa uno strumento potenzialmente attivabile individualmente dal socio, soprattutto nei casi in cui questi ritenga che il reddito dichiarato dalla società sia stato sottostimato rispetto a quello realmente prodotto. Tuttavia, tale scelta deve essere presa con estrema cautela, anche a causa delle limitazioni informative cui il socio può andare incontro, non avendo accesso diretto e completo a tutti i dati contabili della società.

La questione si complica ulteriormente quando il quadro RH (dove viene imputato il reddito per trasparenza) è l’unico contenuto della dichiarazione del socio: in tal caso, l’omessa presentazione del Modello Redditi PF può configurare una dichiarazione omessa, con tutte le conseguenze del caso. Qui il termine per il ravvedimento è ristretto a 90 giorni dalla scadenza originaria, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 472/1997.

Tuttavia, l’art. 1, comma 1-bis del D.Lgs. 471/1997, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, introduce una disciplina più favorevole: in presenza di una dichiarazione presentata oltre i 90 giorni ma entro il termine di decadenza per l’accertamento e prima di accessi o verifiche, la sanzione scende al 25% (triplicata), in luogo del 120% previsto per l’omessa dichiarazione.

Nei casi in cui il socio abbia anche altri redditi (lavoro dipendente, autonomo, capitale ecc.), la mancata compilazione del solo quadro RH non comporta la nullità della dichiarazione, che rimane valida ma infedele. In questi casi, il ravvedimento può essere effettuato anche oltre i 90 giorni, entro i termini ordinari di accertamento.

Effetti e rischi

La scelta del socio di procedere autonomamente con un ravvedimento operoso individuale non è priva di conseguenze, soprattutto se la società non adotta analoga iniziativa. Infatti, in un contesto dove la trasparenza fiscale impone che il reddito sia imputato “a monte” dalla società e poi trasferito “a valle” ai soci, la correzione unilaterale di un dato fiscale può generare disallineamenti rilevanti.

In particolare, se il socio corregge in aumento la propria quota di reddito – magari perché a conoscenza di proventi non dichiarati – ma la società non modifica la dichiarazione originaria, si crea un mismatch tra la dichiarazione del socio e quella societaria. Questo squilibrio può diventare un campanello d’allarme per l’Agenzia delle Entrate, con il rischio di accertamenti incrociati.

Un ulteriore profilo critico riguarda la possibile estensione delle conseguenze a livello societario. Infatti, se il ravvedimento del socio fa emergere errori che coinvolgono anche l’IVA o l’IRAP, sarà la società, in qualità di soggetto passivo di questi tributi, a dover rispondere dell’irregolarità. In assenza di un ravvedimento da parte della società, l’Amministrazione finanziaria potrebbe avviare un accertamento parziale nei suoi confronti, con impatti anche sugli altri soci, se questi non hanno proceduto in modo conforme.

L’asimmetria tra dichiarazioni può inoltre complicare eventuali controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/1973) o accertamenti sostanziali, che potrebbero colpire più soggetti, anche non direttamente responsabili della correzione. Ecco perché la decisione di procedere al ravvedimento dovrebbe essere sempre coordinata con la società e possibilmente con gli altri soci, evitando correzioni isolate che rischiano di compromettere l’intera posizione fiscale del gruppo societario.

In conclusione, se è vero che il socio può agire autonomamente, è altrettanto vero che un ravvedimento individuale richiede valutazioni complesse e un approccio prudente, soprattutto per evitare conflitti dichiarativi e responsabilità estese.

Ravvedimento Operoso del Socio - Commercialista.it

Aspetti operativi

Quando un socio decide di procedere in autonomia con il ravvedimento operoso, è fondamentale che lo faccia rispettando rigorosamente le regole tecniche e formali previste dalla normativa tributaria. In primo luogo, l’operazione va eseguita tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa del Modello Redditi Persone Fisiche (PF), nella quale andrà modificato, principalmente, il quadro RH – ovvero quello destinato alla dichiarazione del reddito imputato per trasparenza dalle società di persone.

1. Compilazione della dichiarazione integrativa

Nel nuovo modello Redditi PF, il socio deve:

  • indicare la quota corretta di reddito della società trasparente nel quadro RH;

  • compilare il quadro RN per rideterminare l’imposta dovuta;

  • compilare il quadro RX per calcolare gli importi da versare o da recuperare.

Attenzione: la modifica deve basarsi su elementi certi e documentabili, e dovrebbe essere supportata da documentazione extracontabile (email, report interni, delibere, ecc.), qualora la società non abbia formalizzato una rettifica propria.

2. Calcolo delle sanzioni ridotte e interessi

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, il ravvedimento prevede la riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla scadenza originaria. Il contribuente deve calcolare:

  • l’imposta aggiuntiva dovuta in base al nuovo reddito;

  • gli interessi legali (dal giorno successivo alla scadenza originaria al giorno del versamento);

  • la sanzione ridotta, calcolata in base alla tipologia di violazione (infedele dichiarazione o omessa dichiarazione, come visto nei paragrafi precedenti).

Il pagamento va effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici (ad esempio 8911 per le sanzioni).

3. Tempistiche

Se si tratta di infedele dichiarazione (cioè il socio ha altri redditi), il termine per il ravvedimento è esteso fino a quando l’Agenzia delle Entrate non perda il potere di accertamento (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo). Se invece si tratta di dichiarazione omessa, come già visto, il termine si restringe a 90 giorni, salvo il nuovo regime “intermedio” previsto dal D.Lgs. 471/1997 post 1° settembre 2024.

In ogni caso, si consiglia di accompagnare il ravvedimento con una relazione tecnica (non obbligatoria ma prudente), che spieghi la motivazione della rettifica e la documentazione a supporto.

Responsabilità sanzionatoria

Uno dei motivi principali per cui un socio dovrebbe valutare attentamente la possibilità di effettuare un ravvedimento operoso autonomo è legato alla responsabilità personale per sanzioni tributarie.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il socio può essere chiamato a rispondere in prima persona per le irregolarità commesse nella propria dichiarazione, anche se queste derivano da errori a monte compiuti dalla società.

In altre parole, l’eventuale sotto dichiarazione del reddito imputato per trasparenza, se non corretta in tempo utile, può comportare:

  • una maggior imposta dovuta;

  • l’applicazione di sanzioni fino al 90% o 120% dell’imposta evasa, a seconda della natura della violazione (infedele o omessa dichiarazione);

  • l’addebito di interessi legali;

  • e soprattutto, l’apertura di un procedimento sanzionatorio autonomo a carico del socio, indipendentemente dalla posizione della società.

Effettuare un ravvedimento tempestivo consente al contrario di contenere i danni fiscali. Infatti, grazie all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, le sanzioni vengono drasticamente ridotte in funzione del tempo trascorso dalla violazione:

  • entro 90 giorni → sanzione 1/9 del minimo;

  • un anno → 1/8 del minimo;

  • entro due anni → 1/7 del minimo;

  • oltre due anni e fino alla notifica di accertamento → 1/6 del minimo.

La possibilità di beneficiare di queste riduzioni è una leva strategica fondamentale per il contribuente. In più, il ravvedimento operoso rappresenta anche un segnale positivo di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, utile in eventuali contenziosi o per ottenere il riconoscimento di una minor gravità della condotta.

Infine, nei casi più complessi – ad esempio se sono coinvolti anche altri soci o profili IVA/IRAP – la tempestività del ravvedimento può mitigare il rischio di estensione dei controlli, evitando che un errore individuale si trasformi in un problema sistemico per l’intera società.

Ravvedimento Operoso del Socio - Commercialista.it

Criticità operative

Una delle maggiori difficoltà che un socio di società di persone può incontrare nel tentativo di effettuare un ravvedimento operoso autonomo è rappresentata dal limitato accesso alle informazioni contabili e fiscali della società. Infatti, a meno che il socio non ricopra anche un ruolo gestionale o amministrativo, difficilmente disporrà di tutti gli elementi utili per effettuare una correzione attendibile e completa del proprio reddito imputato per trasparenza.

Questa asimmetria informativa pone due ordini di problemi:

  • Problema sostanziale

Come può il socio correggere un errore se non ha piena contezza dei dati che lo riguardano? Il reddito da imputare nel quadro RH deriva dalla contabilità della società e solo quest’ultima dispone della documentazione completa (fatture attive e passive, scritture contabili, bilanci provvisori, ecc.). Procedere senza queste basi può portare a una dichiarazione “corretta” solo in apparenza, ma di fatto imprecisa e suscettibile di ulteriori rilievi.

  • Problema formale

Anche qualora il socio sia a conoscenza di irregolarità (ad esempio per informazioni ricevute informalmente), la prova documentale dell’errore è essenziale. In assenza di documenti ufficiali – come una rettifica societaria, una delibera dei soci o un verbale dell’assemblea – diventa difficile giustificare la variazione unilaterale di quanto comunicato dalla società.

Inoltre, il socio non ha accesso autonomo a strumenti come il cassetto fiscale della società, né può modificare i quadri della dichiarazione dei redditi dell’ente partecipato. Il rischio, quindi, è che un ravvedimento “fai da te” si trasformi in un’operazione maldestra e inefficace, con scarsi benefici e rischi elevati.

In queste situazioni, è consigliabile che il socio coinvolga un consulente fiscale esperto, al fine di valutare l’effettiva possibilità di intervento e, se del caso, tentare di concordare un’azione coordinata con la società e gli altri soci. Solo in questo modo è possibile ottenere un risultato fiscalmente efficace, coerente e difendibile anche in sede di eventuali controlli.

Esempi pratici

er comprendere meglio l’impatto operativo del ravvedimento individuale da parte del socio di una società di persone, è utile esaminare alcuni casi concreti, che evidenziano le diverse sfaccettature e problematiche che possono emergere nella prassi quotidiana.

Caso 1 – Società sottodichiara per errore, il socio se ne accorge

Un socio accomandante riceve copia del modello Redditi SP della società e nota che la quota di reddito imputata risulta visibilmente inferiore a quanto realmente guadagnato (ad esempio, mancano alcune fatture emesse). La società non ha ancora rettificato la propria posizione. Il socio, per evitare rischi futuri, decide di correggere autonomamente la propria dichiarazione.

Valutazione: il ravvedimento è possibile, ma deve essere sorretto da documenti a supporto (es. copia delle fatture mancanti, corrispondenza con l’amministratore). Senza un intervento parallelo della società, però, rischia di generarsi un disallineamento tra quadro RH e quadro RF della società.

Caso 2 – Società non presenta la dichiarazione entro 90 giorni

Il socio riceve comunicazione che la società non ha presentato la dichiarazione entro i 90 giorni dalla scadenza. Nella propria dichiarazione PF ha indicato solo il quadro RH e nessun altro reddito.

Valutazione: in questo caso, il quadro RH rappresenta l’unico contenuto della dichiarazione del socio. Quindi l’omessa dichiarazione è penalizzata severamente e il ravvedimento entro 90 giorni è fondamentale per evitare le sanzioni più gravi. Superato questo limite, si può solo sperare di rientrare nella nuova disciplina “intermedia” prevista dal D.Lgs. 471/1997 post settembre 2024.

Caso 3 – Il socio ha altri redditi e omette il quadro RH

Un contribuente presenta regolarmente la propria dichiarazione dei redditi, includendo redditi da lavoro dipendente e capitale, ma omette erroneamente il quadro RH relativo alla partecipazione in una società di persone.

Valutazione: trattandosi di dichiarazione infedele, non omessa, il contribuente può effettuare il ravvedimento anche oltre i 90 giorni, ma prima dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il ravvedimento è meno rischioso e più agevole, ma va comunque gestito con attenzione per evitare aggravamenti.

Questi esempi dimostrano come, anche a parità di violazione (es. errata imputazione del reddito), la strategia fiscale da seguire cambia radicalmente in base alla posizione soggettiva del socio, al tipo di redditi posseduti e al comportamento della società.

Tributi

La possibilità per un socio di una società di persone di avvalersi del ravvedimento operoso non è uniforme per tutte le tipologie di tributi. È fondamentale distinguere tra l’ambito dell’IRPEF, dove il principio di trasparenza fiscale assegna al socio una responsabilità diretta e personale, e quello dei tributi c.d. “sociali”, come IVA e IRAP, in cui il titolare dell’obbligazione fiscale è esclusivamente la società.

Ambito IRPEF: responsabilità personale e margine di autonomia

Nel campo dell’IRPEF, come abbiamo visto, il reddito prodotto dalla società viene imputato per trasparenza ai soci, i quali devono dichiararlo nel proprio modello PF. Se il socio ritiene errata la quota ricevuta, ha la facoltà e la responsabilità di correggerla autonomamente, assumendosene gli effetti. Questo diritto-dovere si fonda sulla responsabilità personale, ribadita dalla Cassazione (sent. 4712/2024 e 20099/2018), anche per i soci accomandanti.

IVA e IRAP: limiti oggettivi e ruolo della società

Diverso è il discorso per IVA e IRAP, tributi che fanno capo direttamente alla società in quanto soggetto passivo. Anche se l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede che anche il coobbligato possa avvalersi del ravvedimento, nel caso delle società di persone tale facoltà non si estende automaticamente al socio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sent. 6617/2021, 14570/2021, 13565/2021) ha più volte ribadito che, per IVA e IRAP, i soci non possono presentare dichiarazioni integrative né sanare direttamente errori in quanto non titolari dell’obbligazione tributaria.

Questo limite è ancor più evidente nelle società in accomandita semplice, dove il socio accomandante gode di responsabilità limitata, confinata al capitale conferito. Di conseguenza, non può essere chiamato a rispondere di debiti IVA o IRAP della società, né può procedere ad alcuna forma di ravvedimento su questi tributi, come confermato anche dalle sentenze n. 13565/2021 e n. 9429/2020.

Conclusione: tra autonomia e prudenza

La trasparenza fiscale non deve essere interpretata come un vincolo assoluto, ma nemmeno come una licenza di agire senza coordinamento. Il socio ha certamente una autonomia dichiarativa quando si tratta della propria IRPEF, ma deve esercitarla con prudenza, coerenza documentale e visione d’insieme. L’assenza di circolari o chiarimenti ufficiali non esonera dal rispetto della normativa e, anzi, rafforza l’esigenza di un approccio consapevole e collaborativo verso l’Amministrazione finanziaria.

In un sistema fiscale sempre più orientato alla compliance preventiva, il ravvedimento operoso si conferma uno strumento prezioso per ridurre rischi, contenere sanzioni e rafforzare la credibilità fiscale del contribuente. Ma nel caso del socio di società di persone, va maneggiato con perizia, conoscenza delle norme e possibilmente con il supporto di un commercialista esperto.

Considerazioni finali

Il ravvedimento operoso, nel contesto delle società di persone, rappresenta un terreno tecnico e insidioso, dove il confine tra autonomia del socio e rigidità del sistema fiscale è sottile. Da un lato, vi è la legittima esigenza del singolo contribuente di tutelarsi da eventuali irregolarità o sottodichiarazioni, evitando così sanzioni severe e responsabilità personali; dall’altro, vi è la necessità di rispettare la struttura trasparente del reddito societario, che impone coerenza e sinergia tra la dichiarazione della società e quella dei suoi soci.

Come abbiamo visto, non tutti i tributi sono trattati allo stesso modo: se in ambito IRPEF la responsabilità del socio è diretta e consente margini di intervento, in ambito IVA e IRAP è la società l’unico soggetto legittimato a sanare le violazioni, escludendo ogni iniziativa personale.

Il consiglio per chi si trova in una posizione simile è chiaro: non improvvisare. Il ravvedimento è un’opportunità concreta per mettersi in regola a costi contenuti, ma va pianificato con attenzione. Serve analizzare la propria posizione complessiva, confrontarsi con la società, verificare la documentazione a supporto e, soprattutto, affidarsi a un professionista qualificato.

In un panorama tributario che premia sempre di più la compliance preventiva e la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, essere proattivi e trasparenti non è solo una strategia difensiva: è anche un segno di maturità fiscale e imprenditoriale.

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