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Legge 398 del 1991 come aderire al regime fiscale agevolato per associazioni culturali e sportive studio commercialista esperto e specializzato

Il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle relative sezioni, in possesso di determinati requisiti soggettivi (vedi schema sotto) e a condizione che si verifichi un preciso presupposto oggettivo.

Reverse Charge nel Regime 398/91: Obblighi IVA in Italia e all’Estero secondo la Circolare 14/E/2015

Mariana Maxwel - Data di Pubblicazione: 14/05/2025
Reverse Charge e 398/91: IVA e Estero - Commercialista.it

Chi aderisce al regime agevolato 398/91 spesso pensa di essere escluso da molti adempimenti fiscali complessi, compresi quelli legati all’IVA. Ma quando entrano in gioco prestazioni soggette a reverse charge, specialmente nei settori edilizi, dei servizi e nelle operazioni con l’estero, la situazione cambia radicalmente.

La corretta gestione dell’inversione contabile è obbligatoria anche per associazioni sportive dilettantistiche, ONLUS, fondazioni e enti non profit che operano in 398. Un errore nell’applicazione di questo meccanismo può costare caro, in termini sia di sanzioni fiscali che di decadenza dal regime agevolato.

Con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti essenziali per comprendere quando e come applicare il reverse charge in ambito nazionale e internazionale, anche per soggetti che operano in modo marginale nel commercio. Eppure, molti enti continuano a ignorare o fraintendere questi obblighi, rischiando accertamenti e contenziosi.

In questa guida approfondita spiegheremo in modo chiaro e con esempi pratici, come funziona il reverse charge per chi è in 398/91, quando scatta l’obbligo, anche con fornitori esteri, come integrare correttamente le fatture o emettere autofattura, quali strumenti usare per una gestione contabile efficace e soprattutto, come mantenere i vantaggi fiscali del regime evitando errori comuni.

Cos’è e quando si applica

Il reverse charge, o meccanismo dell’inversione contabile, è una modalità di applicazione dell’IVA prevista dall’art. 17, comma 6 del DPR 633/1972, secondo cui l’obbligo di assolvere l’imposta ricade sul soggetto acquirente, anziché sul fornitore. Questo sistema è nato con lo scopo di contrastare fenomeni di frode IVA, specie nei settori ad alto rischio come l’edilizia, l’elettronica e i servizi di pulizia.

Per i soggetti in regime 398/91 – che normalmente godono di semplificazioni in materia di IVA e contabilità – l’applicazione del reverse charge rappresenta un’eccezione importante.

Infatti, come chiarito dalla Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, questi soggetti non sono esonerati dall’applicazione dell’inversione contabile, nei casi previsti dalla legge. Ciò significa che quando ricevono una fattura senza IVA per operazioni soggette a reverse charge, devono integrare il documento, registrare l’IVA sia a debito che a credito e, in alcuni casi, effettuare il versamento.

Un esempio concreto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche in 398/91 che commissionano lavori di ristrutturazione edilizia. Se la prestazione rientra tra quelle soggette a reverse charge (come previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a), sarà la stessa associazione a dover integrare la fattura ricevuta, assolvere l’IVA e annotarla nei registri.

Questa operazione va gestita fuori dal regime agevolato, con l’utilizzo di una contabilità separata. Si tratta di un aspetto tecnico, spesso trascurato, che può comportare rischi fiscali rilevanti se non correttamente applicato.

Reverse charge e regime 398/91

Per i soggetti che operano in regime 398/91, la gestione delle fatture soggette a reverse charge richiede un’attenzione particolare perché non rientra nel perimetro semplificato del regime stesso.

Come specificato nella Circolare 14/E del 2015, l’obbligo di applicare l’inversione contabile non viene meno per effetto della scelta del regime agevolato, ma implica l’attivazione di una contabilità separata rispetto a quella abituale.

Esempio operativo:

Un’associazione culturale in 398/91 riceve una fattura per una prestazione di pulizia nei locali della sede operativa, senza addebito IVA, in quanto soggetta a reverse charge. Cosa deve fare l’associazione?

  1. Integrazione della fattura: l’associazione dovrà integrare la fattura ricevuta, indicando l’aliquota IVA corretta e l’ammontare dell’imposta.

  2. Registrazione nei registri IVA: dovrà poi annotare la fattura nel registro delle fatture emesse (per l’IVA a debito) e nel registro degli acquisti (per l’IVA a credito), al di fuori del sistema semplificato previsto per il 398.

  3. Eventuale versamento dell’IVA: nel caso in cui l’IVA a credito non sia detraibile o compensabile (ad esempio perché riferita ad attività istituzionali), l’associazione sarà tenuta a versarla.

Questo significa che il soggetto in 398, pur beneficiando della forfettizzazione dei proventi commerciali, non può evitare gli adempimenti ordinari connessi al reverse charge, il quale va trattato secondo le regole IVA ordinarie.

Per facilitare la gestione, è consigliabile utilizzare un software di contabilità che permetta la distinzione tra operazioni ordinarie e operazioni soggette a reverse charge, oppure farsi assistere da un commercialista con esperienza specifica nella fiscalità degli enti non profit.

Reverse Charge e 398/91: IVA e Estero - Commercialista.it

Le operazioni più comuni

Il reverse charge si applica a una serie di operazioni specifiche, indicate dall’articolo 17, comma 6 del DPR 633/1972 e successive modifiche.

Anche i soggetti in 398/91, sebbene godano di regole semplificate per l’IVA sulle attività commerciali, devono applicare l’inversione contabile per determinate prestazioni, indipendentemente dalla natura non commerciale prevalente della loro attività.

Tra le principali categorie di operazioni soggette a reverse charge che coinvolgono frequentemente i soggetti in 398 troviamo:

  • Prestazioni di servizi nel settore edile: ad esempio, lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti sportivi, palestre o teatri.

  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento degli edifici: anche se eseguiti su locali di proprietà dell’associazione.

  • Cessioni di apparecchiature elettroniche: come smartphone, tablet, console da gioco, se acquistati da operatori italiani.

  • Cessione di gas ed energia elettrica a soggetti rivenditori: anche se meno frequente per i soggetti in 398, è comunque rilevante in specifici casi.

Tutte queste operazioni, se rese da un fornitore italiano, devono essere fatturate senza IVA e l’ente in 398 dovrà provvedere a integrare la fattura e registrarla secondo le modalità ordinarie.

È importante sottolineare che l’applicazione del reverse charge non dipende dalla qualifica del soggetto in regime agevolato, ma dalla natura dell’operazione e dal fatto che il soggetto acquirente sia un “soggetto passivo IVA”.

L’errore più frequente? Presumere che il regime 398 “copra” tutte le operazioni, evitando ogni adempimento ordinario. Nulla di più sbagliato: la Circolare 14/E lo ribadisce con forza, invitando le associazioni e gli enti a informarsi correttamente o rivolgersi a professionisti abilitati.

Operazioni con l’estero

Un aspetto spesso sottovalutato da chi adotta il regime 398/91 è la corretta gestione delle operazioni con fornitori esteri, siano essi comunitari o extra-UE. Anche in questi casi, entra in gioco un meccanismo simile al reverse charge, noto come integrazione/auto fatturazione per operazioni intracomunitarie o estere, che comporta obblighi precisi anche per chi opera in regime agevolato.

Operazioni intracomunitarie (UE)

Quando un soggetto in 398/91 acquista servizi o beni da un fornitore comunitario (ad esempio un software o un servizio pubblicitario da un’azienda tedesca), deve:

  1. Iscriversi al VIES (se non già iscritto), per poter effettuare operazioni intracomunitarie;

  2. Integrare la fattura estera, calcolando l’IVA italiana secondo le aliquote vigenti;

  3. Registrare l’IVA a debito e a credito nei registri IVA ordinari, fuori dal 398/91;

  4. Versare l’IVA, se l’IVA a credito non è detraibile (per esempio, se riferita ad attività istituzionali).

Operazioni extra-UE

Per gli acquisti di servizi da soggetti extra-UE (come pubblicità da Google o consulenze da fornitori USA), si applica l’art. 17, comma 2 del DPR 633/1972. Anche qui, il soggetto in 398:

  • Deve emettere autofattura elettronica entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del servizio;

  • Deve effettuare l’integrazione IVA e la registrazione nei registri ordinari (emesse e acquisti);

  • È soggetto, anche in questo caso, al regime IVA ordinario per queste operazioni, indipendentemente dal 398.

La Circolare 14/E/2015 non si sofferma estesamente su questi casi, ma conferma indirettamente che le operazioni estere non rientrano nel perimetro agevolato del 398/91 e richiedono una gestione separata e rigorosa.

Chi sbaglia, rischia sanzioni per omessa integrazione/auto fatturazione e, soprattutto, può incorrere in problemi di natura tributaria e contabile che compromettono la linearità del regime 398.

Sanzioni e rischi fiscali

La gestione non corretta del reverse charge può esporre anche le associazioni e gli enti non commerciali che aderiscono al regime 398/91 a sanzioni amministrative e accertamenti fiscali, in quanto si tratta di un obbligo previsto dalla normativa IVA generale e non escluso dal regime agevolato.

Principali violazioni e relative sanzioni

  1. Omessa integrazione o auto fatturazione: se un soggetto in 398 riceve una fattura soggetta a reverse charge e non provvede a integrarla o ad emettere autofattura (nel caso di operazioni con l’estero), può incorrere in:

    • Sanzione dal 90% al 180% dell’imposta non versata, con un minimo di 500 euro (art. 6, D.Lgs. 471/1997).

    • In alternativa, in caso di imposta comunque assolta, può essere applicata una sanzione fissa da 250 a 10.000 euro (art. 6, co. 9-bis.1, D.Lgs. 471/97), nei casi in cui l’errore non ha arrecato danno erariale.

  2. Errata registrazione nei registri IVA: registrare l’operazione nel contesto della contabilità semplificata del 398/91, senza evidenziare la separazione tra operazioni agevolate e quelle soggette a reverse charge, può generare:

    • Problemi in fase di controllo, con la possibilità di disconoscimento del regime agevolato per l’intero periodo d’imposta, se riscontrata una gestione strutturalmente non conforme.

    • Sanzioni accessorie per irregolarità contabili e omessa o irregolare tenuta dei registri obbligatori.

  3. Omissione del versamento dell’IVA a debito: nel caso in cui l’IVA debba essere effettivamente versata (per esempio, se non è detraibile), la mancata liquidazione può comportare:

    • Sanzione pari al 30% dell’imposta non versata (art. 13, D.Lgs. 471/1997), oltre a interessi e possibilità di iscrizione a ruolo coattivo.

Un rischio sottovalutato: la decadenza dal 398/91

Se l’Agenzia delle Entrate rileva una gestione irregolare e reiterata dell’IVA ordinaria all’interno del 398, può arrivare a contestare l’incompatibilità con il regime agevolato stesso, con effetti retroattivi e recupero di imposte, interessi e sanzioni su tutte le attività commerciali gestite in modo improprio.

Reverse Charge e 398/91: IVA e Estero - Commercialista.it

Esempi pratici

Per rendere chiaro quando e come si applica il reverse charge, analizziamo quattro casi pratici che coinvolgono associazioni culturali, sportive e ONLUS che operano in regime agevolato 398/91.

Esempio 1: lavori edili su impianto sportivo

Un’associazione sportiva dilettantistica ristruttura gli spogliatoi del proprio impianto, affidando i lavori a una ditta edile italiana. La ditta emette fattura senza IVA, in quanto trattasi di prestazione soggetta a reverse charge edilizio.

  • Cosa deve fare l’associazione: integrare la fattura con l’IVA al 22%, registrarla nei registri IVA ordinari (fuori 398), liquidare eventualmente l’imposta (se non detraibile).

  • Criticità: la gestione impropria potrebbe portare a sanzioni e disconoscimento del regime agevolato.

Esempio 2: acquisto di servizi di pulizia

Una ONLUS in 398 riceve una fattura per servizi di pulizia della sede, da una cooperativa locale. Anche qui, si tratta di un servizio incluso tra quelli soggetti a reverse charge interno.

  • Azione richiesta: l’associazione deve integrare la fattura e registrarla nei registri IVA. Se il servizio è legato ad attività istituzionali, l’IVA a credito non è detraibile.

Esempio 3: acquisto pubblicità da Facebook (Irlanda)

Un’associazione culturale acquista spazi pubblicitari da Facebook Irlanda per promuovere un evento. Riceve una fattura estera senza IVA.

  • Cosa fare: emettere autofattura elettronica, integrare con l’IVA italiana (22%) entro il 15 del mese successivo, registrare l’operazione nei registri IVA.

  • Nota: trattandosi di attività promozionale connessa a proventi commerciali, l’IVA potrebbe essere detraibile, ma serve valutazione professionale.

Esempio 4: acquisto software da fornitore statunitense

Una piccola fondazione acquista una licenza software da un fornitore USA. Anche questa è una prestazione di servizi elettronici extra-UE.

  • Obblighi: emissione di autofattura elettronica estera con IVA italiana, registrazione fuori regime 398, adempimento secondo art. 17, comma 2.

Questi esempi dimostrano che, nonostante le semplificazioni del regime 398/91, la corretta applicazione dell’IVA in caso di reverse charge è obbligatoria e richiede competenze tecniche e spesso il supporto di un commercialista.

Vantaggi fiscali

Il regime fiscale di cui alla Legge 398/1991 è stato introdotto per semplificare la vita contabile e fiscale di associazioni sportive dilettantistiche, ONLUS, APS, associazioni culturali e di promozione sociale che svolgono attività commerciale in modo non prevalente. I vantaggi di questo regime, anche alla luce delle complicazioni introdotte da istituti come il reverse charge, restano numerosi e significativi.

Forfettizzazione dell’IVA e delle imposte dirette

Uno dei principali benefici del regime 398/91 è la possibilità di determinare il reddito imponibile in maniera forfettaria, applicando una percentuale di abbattimento ai proventi commerciali:

  • Per l’IVA, si versa solo il 50% dell’imposta incassata, senza necessità di detrarre l’IVA sugli acquisti.

  • Per le imposte dirette (IRES o IRPEF), il reddito imponibile si determina applicando una percentuale di redditività del 3% al 66% dei proventi commerciali.

Questa modalità riduce drasticamente il peso degli adempimenti fiscali e semplifica la gestione finanziaria, evitando la tenuta della contabilità ordinaria, fatta eccezione per casi come il reverse charge o operazioni estere, dove si impone una gestione separata.

Esoneri e semplificazioni

Chi adotta il 398/91 gode anche di altri benefici rilevanti, tra cui:

  • Esonero dall’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente;

  • Esonero dalla dichiarazione e comunicazione IVA trimestrale;

  • Esclusione dagli ISA e dalla tenuta dei registri contabili per le operazioni agevolate;

  • Facoltà di non tenere la contabilità ordinaria, se non per operazioni fuori campo (come il reverse charge).

Anche se l’applicazione del reverse charge impone un’eccezione alla semplicità, il regime 398/91 resta uno strumento potentissimo di ottimizzazione fiscale, a patto che venga utilizzato correttamente e con attenzione ai dettagli normativi.

Strumenti operativi

Sebbene il regime 398/91 sia sinonimo di semplificazione, le operazioni soggette a reverse charge e le prestazioni ricevute dall’estero esigono una gestione contabile “fuori regime”, che può rivelarsi insidiosa per chi non ha strumenti adeguati. Per questo motivo è fondamentale dotarsi di soluzioni digitali e seguire buone prassi per non incorrere in errori, omissioni o, peggio, sanzioni.

Software di contabilità dedicato

Molti enti in 398 utilizzano fogli Excel o sistemi contabili manuali, ma questo approccio non è più sufficiente se si gestiscono anche operazioni soggette a reverse charge. È consigliabile utilizzare software contabili che offrano:

  • Doppia gestione: una per il regime agevolato (entrate commerciali semplificate) e una per le operazioni IVA ordinarie (reverse charge e operazioni estere);

  • Generazione automatica di autofatture elettroniche, necessarie per servizi ricevuti da fornitori extra-UE (es. Google, Meta, consulenze internazionali);

  • Reportistica IVA dettagliata, utile per la corretta compilazione dei registri e per eventuali verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Collaborazione con il commercialista

Affidarsi a un professionista con esperienza diretta nella fiscalità degli enti non commerciali è una scelta strategica. Il commercialista potrà:

  • Supportare nella corretta classificazione delle operazioni soggette a reverse charge;

  • Assistere nella tenuta dei registri IVA separati, come richiesto per operazioni fuori 398;

  • Verificare la coerenza delle autofatture elettroniche, con rispetto delle tempistiche previste (es. entro il 15 del mese successivo per le operazioni estere).

Checklist interna per evitare errori

Ogni ente dovrebbe predisporre una checklist operativa da utilizzare all’arrivo di ogni fattura, che includa:

  • Verifica della natura del fornitore (italiano, UE, extra-UE);

  • Valutazione se il servizio è tra quelli soggetti a reverse charge;

  • Decisione sulla necessità di integrare o emettere autofattura;

  • Modalità e registri su cui effettuare l’annotazione contabile.

Una buona organizzazione e strumenti adeguati consentono di rispettare gli obblighi IVA senza compromettere i benefici del regime 398/91, mantenendo alta l’efficienza e la serenità gestionale.

Conclusioni

Il regime agevolato 398/91 è senza dubbio uno degli strumenti fiscali più vantaggiosi per il Terzo Settore e per tutte quelle realtà associative che svolgono attività commerciali in modo marginale.

Tuttavia, come abbiamo visto, non rappresenta una zona franca dalle regole IVA: esistono obblighi specifici, come quelli connessi al reverse charge, che richiedono preparazione tecnica, organizzazione e consapevolezza.

L’introduzione del meccanismo dell’inversione contabile, applicabile sia alle operazioni nazionali (es. edilizia, pulizie) che a quelle internazionali (servizi digitali UE ed extra-UE), pone i soggetti in 398 davanti a un bivio: trascurare questi adempimenti con il rischio di sanzioni, o affrontarli in modo strutturato e professionale, tutelando la propria posizione fiscale.

Il messaggio chiave che emerge dalla Circolare 14/E del 27 marzo 2015 è chiaro: il reverse charge non si esclude in virtù del regime fiscale agevolato, ma richiede una gestione separata e conforme alla normativa IVA ordinaria.

In questo scenario, chi adotta il 398 deve:

  • Essere in grado di riconoscere le operazioni soggette a reverse charge;

  • Separare la gestione IVA ordinaria da quella agevolata, attraverso software, checklist o il supporto di un commercialista;

  • Mantenere una tracciabilità perfetta delle operazioni soggette a obblighi ordinari;

  • Fare formazione continua e aggiornarsi sulle novità normative.

Solo così sarà possibile conciliare i benefici del 398 con il rispetto delle regole fiscali, continuando a godere di importanti risparmi e mantenendo la propria posizione regolare nei confronti del Fisco.

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I benefici principali consistono in esenzioni parziali o totali sui dazi o semplificazioni amministrative per gli investimenti. Istituite nel 2017, le Zes sono diventate operative solo nel 2021. Al momento le Zes presenti nel sud Italia sono otto, in quanto istituite su base regionale. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia e Puglia sono Zone economiche speciali separate. Dal 2024 si vogliono unire tutte queste realtà per farne un’unica area di attrazione per gli investimenti. GLI STUDI SULLE ZES DI CALABRIA E CAMPANIA Con l’avvicinarsi del 2024, la società di consulenza European House Ambrosetti ha presentato a Roma, presso la sede dell’associazione Civita, uno studio incentrato sui risultati raggiunti dalle Zes di Campania e Calabria, uniche due regioni su cui sono a oggi presenti dati certi. Cetti Lauteta, responsabile dello Scenario Sud di Ambrosetti, ha spiegato che la Zes Campania ha attratto, in totale, oltre due miliardi di investimenti. La Calabria, dal canto suo, ha visto circa venti milioni di investimenti, che ha destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture per la mobilità della merce e per rafforzare le condizioni di legalità nelle aree interessate dagli investimenti. "Non era possibile raggiungere risultati migliori", la posizione del commissario straordinario Zes Campania e Calabria, Giosy Romano. Il monitoraggio svolto, continua Romano, "rivela la creazione di 22mila nuovi occupati". La Zes unica potrebbe generare fino a 83 miliardi di valore aggiunto. LA ZES UNICA La creazione di una Zes unica, tuttavia, genera dibattito. Lauteta ha spiegato che, al momento, così come non hanno funzionato i rapporti con altre Zes del mondo (per esempio Marocco, Polonia ed Egitto), anche il sistema di regolamentazione centralizzato è considerato da alcune imprese e istituzioni un rischio da gestire. E il sistema centralizzato è proprio quello che si intende con l’istituzione di una cabina di regia unica gestita dalla presidenza del Consiglio. Su questo si è espresso anche Giosy Romano, che ha sottolineato l’importanza del ruolo delle amministrazioni locali nella gestione del territorio. L’istituzione di una Zes unica preoccupa, specialmente sul piano degli effetti che potrebbe avere la sua nuova forma di gestione politica. Per Amedeo Teti, coordinatore della segreteria tecnica del comitato attrazione investimenti esteri del ministero delle Imprese e del made in Italy la Zes unica funzionerà perché, ormai, sull’esempio delle esperienze regionali, le imprese hanno capito bene il funzionamento e le opportunità delle Zone economiche speciali. Ecco il testo del ddl di conversione (C. 1416-A) del Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. Ricordiamo che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa. Tra le novità si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà  tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES. Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo  sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto. Credito d’imposta per investimenti nella Zes Unica per il 2024 Per l'anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi: all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,  nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.  Portale web della ZES unica Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito il portale web della ZES unica. Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES Dal 1° gennaio 2024 viene istituito lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno, nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.

Regime Fiscale sui Fondi Comuni di Investimento

Regime Fiscale sui Fondi Comuni di Investimento - Commercialista.it
I fondi comuni di investimento rappresentano uno strumento finanziario diffuso e apprezzato per la loro capacità di diversificare i rischi e ottimizzare i rendimenti. Tuttavia, il regime fiscale applicabile a questi strumenti può risultare complesso e variare a seconda delle specifiche caratteristiche dei fondi stessi e del profilo del contribuente. In questo articolo, esploreremo i principali aspetti del regime fiscale sui fondi comuni di investimento in Italia, offrendo una panoramica utile per chi desidera comprendere meglio le implicazioni fiscali di tali strumenti.  

Tipologie di Fondi Comuni di Investimento

In Italia, i fondi comuni di investimento sono classificati in diverse categorie, tra cui:
  • Fondi comuni di investimento mobiliare (FCIM): Investono in strumenti finanziari come azioni, obbligazioni e altri titoli.
  • Fondi comuni di investimento immobiliare (FCII): Investono in beni immobili e patrimoni immobiliari.
  • Fondi comuni di investimento a capitale variabile (SICAV): Le SICAV sono società di investimento a capitale variabile, che possono essere paragonate ai fondi comuni, ma con una struttura societaria distinta.
 

Regime Fiscale Generale

Il regime fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento è regolato dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche. La tassazione dei fondi comuni di investimento può variare in base alla tipologia del fondo e al tipo di investimenti effettuati. In linea generale, il regime fiscale per i fondi comuni di investimento prevede:
  • Imposta sui redditi di capitale (IRPEF): I redditi derivanti dai fondi comuni di investimento sono considerati redditi di capitale e sono tassati al 26%. Questa aliquota si applica agli interessi, ai dividendi e alle plusvalenze derivanti dalla vendita delle quote del fondo.
  • Tassazione dei proventi: Gli utili distribuiti dai fondi comuni di investimento sono soggetti a una ritenuta d’acconto del 26%. Questa ritenuta è effettuata direttamente dal fondo prima della distribuzione agli investitori.
  • Compensazione delle perdite: Le perdite realizzate dalla vendita di quote di fondi comuni possono essere compensate con le plusvalenze derivanti da altre operazioni finanziarie, a condizione che la compensazione avvenga entro lo stesso anno fiscale o nei quattro anni successivi.
 

Fondi Pensione e Regime Fiscale

I fondi pensione, che sono un particolare tipo di fondo comune, godono di un regime fiscale agevolato per incentivare il risparmio previdenziale. Gli investimenti in fondi pensione beneficiano di vantaggi come:
  • Deduzione fiscale dei contributi: I contributi versati ai fondi pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo stabilito annualmente, riducendo così la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta sul reddito.
  • Tassazione al momento del prelievo: I riscatti e le rendite percepite dai fondi pensione sono tassati a un’aliquota separata, generalmente inferiore rispetto all’aliquota marginale IRPEF applicabile ai redditi ordinari.
 

Considerazioni Finali

Il regime fiscale sui fondi comuni di investimento può essere influenzato da molteplici fattori, tra cui la tipologia di fondo e la situazione personale del contribuente. È fondamentale che gli investitori comprendano le regole fiscali applicabili ai loro investimenti per pianificare efficacemente e ottimizzare i rendimenti netti. Inoltre, è consigliabile consultare un consulente fiscale per ottenere indicazioni personalizzate e aggiornate, dato che la normativa fiscale può subire modifiche e aggiornamenti nel tempo.

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