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Addizionale Irpef

Le associazione e le società sportive (asd – ssd) e le aps in regime di 398/91, eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione sono tenute ad individuare l’aliquota deliberata dalla regione della quale il beneficiario del compenso ha il domicilio fiscale. La mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dall’articolo 1, comma secondo, d. Lgs n. 360/199.

APS – ASD – SSD: ADDIZIONALE IRPEF PER LE ASSOCIAZIONE E LE SOCIETÀ SPORTIVE (ASD – SSD) E LE APS IN REGIME DI 398/91

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 23/04/2016 - 30520 visualizzazioni.
APS – ASD - SSD: ADDIZIONALE IRPEF PER LE ASSOCIAZIONE E LE SOCIETÀ SPORTIVE (ASD – SSD) E LE APS IN REGIME DI 398/91

Le Associazione e le Società Sportive (ASD – SSD) e le APS in regime di 398/91, eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione sono tenute ad individuare l’aliquota deliberata dalla Regione della quale il beneficiario del compenso ha il domicilio fiscale.  

APS – ASD – SSD: Addizionale IRPEF per le Associazione e le Società Sportive (ASD – SSD) e le APS in regime di 398/91

Le Associazione e le Società Sportive (ASD – SSD) e le APS in regime di 398/91, eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta  a titolo di addizionale regionale di compartecipazione sono tenute ad individuare l’aliquota deliberata dalla Regione della quale il beneficiario del compenso ha il domicilio fiscale.

La mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dall’articolo 1, comma secondo, D. Lgs n. 360/1998, con i quali l’erario avrebbe dovuto determinare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF non impedisce l’applicazione del tributo in esame.

 

RISOLUZIONE N. 106 /E    Roma, 11 dicembre 2012           

OGGETTO: Interpello  –  Articolo  11,  legge  27  luglio  2000,  n.   212  Società Sportiva dilettantistica. Aliquota   delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’IRPEF – Articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133.

 

QUESITO:   ALFA è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, affiliata alla  Federazione  Italiana  Atletica  Leggera  (FIDAL),  iscritta  al  Registro  delle società e associazioni sportive e riconosciuta dal CONI. Con  l’istanza  di  interpello  in  esame,  si  chiede  quale  sia  l’aliquota  delle addizionali,  comunali  e regionali, di compartecipazione all’IRPEF,  da applicare ai compensi, di importo superiore a euro 7. 500, corrisposti per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. La  società  istante  fa  presente  che  la  richiesta  di  chiarimenti  si  è  resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 28 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nell’emendare l’articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, ha aumentato l’aliquota di base dell’addizionale regionale senza     nulla  disporre  in  relazione  all’aliquota  dell’addizionale  di  compartecipazione all’IRPEF.   

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

   

La società istante ritiene che la ritenuta prevista dall’art. 25 della legge n.  133 del 1999 debba essere applicata sulla parte di compenso eccedente l’importo di  euro  7. 500  con  l’aliquota  dell’addizionale  regionale  di  compartecipazione all’IRPEF dello 0,9 per cento, stabilita dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997.  

La società ritiene, invece, che non debba applicare alcuna ritenuta a titolo di addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF, dal momento che l’art. 1,   comma   2,   del   D.    Lgs.    n.    360   del   1998   rinvia,   per   la   determinazione dell’aliquota  di compartecipazione  della  suddetta addizionale,  all’emanazione  di uno o più decreti adottati dal Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Non  essendo  stati  emanati  i  suddetti  decreti  ministeriali,  il  riferimento contenuto  nel  citato  articolo  25,  comma  1,  della  legge  n.   133  del  1999,  alle addizionali  di  compartecipazione  all’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale di compartecipazione.

  

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE    

Preliminarmente, si fa presente che «. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive  dilettantistiche,  dal  CONI,  dalle  Federazioni  sportive  nazionali,  dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che  persegua  finalità  sportive  dilettantistiche  e  che  da  essi  sia  riconosciuto. » costituiscono  redditi  diversi,  ai  sensi  dell’articolo  67,  comma  1,  lett.   m),  del TUIR.     A  tali  emolumenti,  l’articolo  69,  comma  2,  del  TUIR,  riconosce  un particolare regime di favore, disponendo che essi «. Non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a  7. 500,00  euro. ».   Inoltre,  l’articolo  25,  comma  1,  della  legge  del  13  maggio 1999, n. 133, stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo  67, comma 1, lettera m), del TUIR, «. Le società e gli enti eroganti operano, con obbligo  di  rivalsa,  una  ritenuta  nella  misura  fissata  per  il  primo  scaglione  di reddito  dall’articolo  11.  . »  del  TUIR  «.   maggiorata  delle  addizionali  di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni (euro 20. 658,28) ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. ».

Conseguentemente, sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7. 500 euro, deve essere applicata l’aliquota IRPEF del 23 per cento (vigente per   il   periodo   di   imposta   2012), l’aliquota   dell’addizionale   comunale   di compartecipazione all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF. Al  riguardo,  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento delle   Finanze   –   Direzione   Legislazione   Tributaria   e   Federalismo   Fiscale, interpellato in merito, ha osservato che l’articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133 “.  se individua in maniera puntuale l’aliquota da applicare ai  fini  Irpef,  diversamente,  opera  un  generico  rinvio  alle  addizionali,  la  cui misura  dovrebbe  corrispondere  a  quella  concretamente  determinata  dall’ente titolare  del  tributo  e  alle  cui  misure  si  deve  far  rinvio  per  l’applicazione  del tributo regionale. “. Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta   a   titolo   di   addizionale   regionale   di  compartecipazione,   dovranno individuare l’aliquota     deliberata dalla      regione   nella   quale      il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società interpellante, il medesimo dicastero,  in  relazione  all’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (ADDIRPEF), precisa che “. La mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dal comma 2, dell’articolo 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.          360, con i quali  si sarebbe dovuta stabilire l’aliquota di compartecipazione dell’ADDIRPEF non impedisce in alcun modo l’applicazione del tributo in questione.

Il  successivo  comma  3  dell’art.   1,  del  D.   Lgs.   n.   360  del  1998,  infatti, dispone che  « I comuni, con  regolamento  adottato  ai sensi dell’articolo 52  del decreto   legislativo   15   dicembre   1997,   n.    446,   e   successive   modificazioni, possono disporre         la variazione dell’aliquota        di      compartecipazione dell’addizionale  di  cui  al  comma  2  con  deliberazione  da  pubblicare  nel  sito individuato  con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  del Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  31  maggio  2002,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.   130  del  5  giugno  2002.   L’efficacia  della  deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere  complessivamente  0,8  punti  percentuali.  

La  deliberazione  può  essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. »”. Lo stesso Dipartimento delle Finanze fa presente che “L’art. 1, comma 11, del  D. L.   13  agosto  2001,  n.   138,  convertito  dalla  legge  14  settembre  2011,  n. 148,  inoltre  stabilisce  che  i  comuni  possono  stabilire  aliquote  dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli  stessi  scaglioni  di  reddito  stabiliti,  ai  fini  dell’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. A ciò va aggiunto che gli enti locali possono introdurre una soglia di esenzione, a norma  del  comma  3-bis,  dell’art.   1  del  D.   Lgs.   n.   360  del  1998,  stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Il citato art. 1,  comma  11,  del  D. L.   n.   138  del  2011,  poi, ha  precisato  che  tale  soglia  di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo non è dovuto e che, nel caso di superamento del suddetto limite, l’ADDIRPEF si applica al reddito complessivo”.  

 Dottor Alessio Ferretti  

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