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5 per mille Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione

5 per mille: soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione l’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di un serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico.

5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 08/04/2017 - 29906 visualizzazioni.
5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione

L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di una serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico.

 

Per l’anno finanziario 2017, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

1.     sostegno degli enti del volontariato:

a)    organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991

b)    Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)

c)     cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991

d)    organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)

e)    enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997

f)     associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997

g)    associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)

h)    • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.

2.     finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università

3.     finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

4.     sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

5.     sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – pdf). Con il Dpcm 30 maggio 2012 – pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 3 aprile 2017.

Tabella riepilogativa

Descrizione Enti del volontariato Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d’iscrizione 3 aprile 2017 3 aprile 2017
Termine presentazione domanda d’iscrizione 8 maggio 2017 8 maggio 2017
Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2017 14 maggio 2017
Richiesta correzione domande 22 maggio 2017 22 maggio 2017
Pubblicazione elenco aggiornato 25 maggio 2017 25 maggio 2017
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva 30 giugno 2017 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2017 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali 2 ottobre 2017 2 ottobre 2017

Attenzione: gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc. ).

L’iscrizione deve essere presentata entro il 8 maggio 2017. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Anche per l’anno finanziario 2017, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro.

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2017).

All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato entro il 25 maggio 2017 (iscritti definitivi anno finanziario 2017 – quindi nuovi iscritti e non presenti nell’elenco permanente degli iscritti) devono spedire entro il 30 giugno 2017 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Attenzione:
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione

Come e che deve inviare la domanda

5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione
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