Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un nuovo decreto legislativo di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che introduce importanti novità in materia di Terzo Settore, sport dilettantistico, crisi d’impresa e IVA. Il provvedimento, promosso dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, mira a semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per migliaia di enti e società che operano in ambiti strategici per la coesione sociale, il benessere collettivo e la ripresa economica.
Sommario
Tra le novità più rilevanti troviamo l’estensione del regime forfettario 398/1991 anche alle SSD con tetto a 400.000 euro, l’introduzione di un forfait fiscale a 85.000 euro per ODV e APS, l’allineamento della normativa IVA agli orientamenti europei e una nuova disciplina sulle plusvalenze “congelate” per beni destinati a finalità istituzionali. Il testo interviene anche sulla tassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, ampliando i casi di esenzione nelle procedure concorsuali e di liquidazione.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per il 1° gennaio 2026, ma il testo dovrà prima superare l’iter parlamentare e il vaglio della Conferenza Unificata. Intanto, enti, associazioni, società e professionisti devono iniziare a prepararsi per tempo, per cogliere le opportunità di risparmio fiscale e adeguarsi ai nuovi obblighi in arrivo.
Terzo Settore, Sport e IVA
Dal 1° gennaio 2026 il panorama fiscale per enti del Terzo Settore, società sportive dilettantistiche e professionisti che operano nell’ambito dell’IVA subirà un’importante trasformazione. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un nuovo decreto legislativo che rappresenta un passaggio chiave nell’attuazione della riforma fiscale prevista dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.
Il provvedimento mira a semplificare e razionalizzare una serie di norme oggi frammentarie, complesse e spesso penalizzanti per i soggetti coinvolti.
In particolare, si interviene su quattro fronti principali:
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Enti del Terzo Settore (ETS)
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Procedure di crisi d’impresa
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Enti e società dello sport dilettantistico
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Imposta sul valore aggiunto (IVA)
La riforma è attualmente in fase di discussione parlamentare: il testo, dopo il passaggio alle Commissioni competenti e il parere della Conferenza Unificata, tornerà al Consiglio dei Ministri per l’adozione definitiva. Tuttavia, fin da ora emergono novità rilevanti, come il regime forfettario per ODV e APS fino a 85.000 euro, l’estensione del regime 398/1991 alle SSD, la detrazione dell’IVA per attività istituzionali e il trattamento delle sopravvenienze attive.
Questi cambiamenti puntano a ridurre il carico burocratico e fiscale su settori fondamentali per il tessuto sociale ed economico del Paese, fornendo certezze interpretative e vantaggi concreti in termini fiscali e finanziari.
Sport dilettantistico
Una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo decreto legislativo riguarda il mondo dello sport dilettantistico, con un intervento diretto sull’applicazione del regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991. L’articolo 4 del testo in esame estende l’accesso a questo regime agevolato anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), che finora erano escluse dalla possibilità di usufruire della semplificazione contabile e fiscale riservata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).
Inoltre, viene alzato il limite massimo di proventi annui a 400.000 euro, segnando un importante passo in avanti per l’intero settore. Questa misura garantisce maggiore flessibilità e sostenibilità economica per le società sportive, equiparando finalmente il trattamento fiscale tra ASD e SSD. Le nuove regole mirano a favorire l’emersione, la semplificazione contabile e l’accesso a una fiscalità più leggera per realtà che svolgono un ruolo cruciale nella promozione dell’attività fisica, dell’educazione sportiva e della coesione sociale.
Il regime 398 prevede un’imposizione forfettaria con obblighi contabili ridotti e versamento semplificato dell’IVA e dell’IRES, rendendo la gestione economica molto più accessibile, soprattutto per enti di dimensioni medio-piccole. L’estensione anche alle SSD rappresenta quindi un importante riconoscimento dell’evoluzione strutturale del mondo sportivo dilettantistico, sempre più organizzato e professionale.

Forfait da 85.000 euro
Una delle misure più attese contenute nel decreto legislativo è l’introduzione di un regime forfettario semplificato per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale). A partire dal 1° gennaio 2026, questi enti potranno optare per una gestione fiscale agevolata se i proventi annui non superano gli 85.000 euro, soglia superiore rispetto ai regimi attualmente previsti.
L’obiettivo della norma è duplice: alleggerire gli obblighi amministrativi e fiscali per gli enti non commerciali che operano a stretto contatto con la società civile, e incentivare la regolarizzazione delle attività oggi svolte in forma talvolta informale o non pienamente tracciata. Questo forfait rappresenta una vera e propria semplificazione operativa, con riduzione degli adempimenti contabili, aliquota forfettaria per le imposte dirette e regole più snelle per l’IVA.
Il nuovo regime vuole anche evitare la sovrapposizione con il regime previsto per gli ETS nel Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), mantenendo però la coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre, si punta a contrastare il fenomeno delle false associazioni, tutelando chi realmente opera a fini solidaristici e promuovendo un ambiente più trasparente per donatori, enti pubblici e cittadini.
Per molte realtà di piccole dimensioni sarà finalmente possibile operare in modo pienamente conforme alle norme fiscali, beneficiando di un quadro chiaro, stabile e accessibile.
IVA
Il nuovo decreto legislativo interviene in modo deciso anche sull’IVA, introducendo una serie di misure che semplificano la gestione fiscale e rendono la normativa nazionale più coerente con i principi e le direttive dell’Unione Europea. Si tratta di quattro interventi chiave che riguardano soprattutto gli enti non commerciali, ma con effetti positivi per un ampio spettro di soggetti.
La prima novità è la soppressione del comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972, che oggi impone complesse rettifiche “pro-rata” per i beni utilizzati promiscuamente tra attività commerciale e istituzionale. Questa modifica riduce drasticamente gli oneri burocratici e rende più lineare la gestione dell’imposta.
La seconda misura riguarda l’introduzione del nuovo art. 19-ter, che disciplina il diritto alla detrazione dell’IVA per gli enti non commerciali: l’imposta sarà detraibile solo in proporzione alle attività economiche svolte, rendendo obbligatoria la contabilità separata tra area istituzionale (non rilevante ai fini IVA) e area commerciale.
Terzo, si interviene sugli articoli 40-bis e 9 del DPR 633/1972 per chiarire il trattamento delle operazioni non imponibili e aggiornare la disciplina dei pagamenti elettronici, in linea con la prassi e la giurisprudenza dell’Unione Europea.
Infine, viene abrogato l’art. 1, comma 151 della legge 197/2022, eliminando un vincolo che limitava la detrazione in determinate condizioni, a vantaggio della semplificazione e della certezza del diritto per tutti i soggetti coinvolti.
Queste modifiche, operative dal 2026, rappresentano un’importante evoluzione del sistema IVA, favorendo trasparenza, efficienza e conformità normativa.
Terzo Settore
Un altro elemento di grande rilievo della riforma fiscale in arrivo è l’introduzione del nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo Settore, pensato per risolvere una criticità spesso sottovalutata ma molto concreta: quella delle cosiddette plusvalenze figurative. Quando un bene, ad esempio un immobile o un’attrezzatura, viene trasferito dall’ambito commerciale a quello non commerciale (ovvero destinato ad attività istituzionali e non lucrative), fino a oggi si generava un’imposta immediata, anche se il bene restava all’interno dell’ente.
Con il nuovo sistema, l’imposta è sospesa (“congelata”) finché il bene rimane destinato alle finalità statutarie. Solo in caso di cessione o cambio di destinazione tornerà a essere dovuta, secondo i criteri normativi. Questo rappresenta un importante principio di neutralità fiscale, che evita penalizzazioni ingiuste per enti che operano in buona fede nel rispetto delle loro finalità istituzionali.
Contestualmente, il decreto potenzia le soglie di accesso ai regimi forfettari, portando a 85.000 euro il limite di ricavi annui sia per le ODV che per le APS. La stessa soglia diventa anche il nuovo limite unico per il regime speciale ex art. 86 del d.lgs. 117/2017. Questo allineamento permette di semplificare il sistema fiscale e di adattarlo agli standard comunitari, offrendo maggiore prevedibilità e minori obblighi contabili agli enti con minore capacità organizzativa.
Il risultato è un contesto normativo più equo, sostenibile e incentivante per il Terzo Settore, oggi sempre più chiamato a svolgere un ruolo chiave nella coesione sociale e nel welfare di prossimità.

Opportunità e sfide
Le misure introdotte dal decreto legislativo in esame rappresentano un’occasione importante per modernizzare e rendere più sostenibile la gestione fiscale degli enti del Terzo Settore e delle società sportive dilettantistiche, ma allo stesso tempo pongono nuove sfide operative che non vanno sottovalutate. La maggiore semplificazione fiscale, infatti, non significa “assenza di regole”, ma richiede un adattamento delle procedure interne, una maggiore tracciabilità e una consapevolezza più approfondita delle normative.
Per gli enti sportivi dilettantistici, l’estensione del regime 398/1991 e l’innalzamento del tetto a 400.000 euro rappresentano un’opportunità concreta per ridurre il carico fiscale e razionalizzare la gestione contabile. Tuttavia, per accedere a questi benefici sarà fondamentale documentare correttamente l’attività sportiva, rispettare i vincoli statutari e gestire in modo separato le attività istituzionali da quelle eventualmente commerciali.
Anche per ODV e APS, il nuovo forfait fino a 85.000 euro offre notevoli vantaggi, ma impone una maggiore attenzione nella tracciabilità dei proventi, nel rispetto dei requisiti soggettivi e nella corretta tenuta della contabilità, anche in forma semplificata.
Infine, la nuova disciplina IVA e il congelamento delle plusvalenze richiedono un aggiornamento delle politiche interne e del bilancio patrimoniale, soprattutto per enti che possiedono beni strumentali o immobili destinati ad attività istituzionali. Sarà quindi necessario un adeguato supporto professionale, sia per evitare errori che per sfruttare appieno i nuovi margini di ottimizzazione fiscale.
Crisi d’impresa
Una delle novità più significative del decreto legislativo riguarda la disciplina fiscale applicabile nelle situazioni di crisi d’impresa, con l’obiettivo dichiarato di non penalizzare fiscalmente le imprese che ristrutturano il proprio debito nell’ambito di procedure concorsuali o strumenti di risanamento. In questo senso, viene riscritto l’art. 88, comma 4-ter del TUIR, ampliando il campo di applicazione della non imposizione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti.
Finora l’agevolazione era limitata alle ipotesi di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione, ma con la nuova norma si estende anche a:
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Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
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Concordato minore (rivolto a microimprese e lavoratori autonomi)
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Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
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Procedure estere equivalenti, in linea con i principi del diritto dell’Unione Europea
L’esclusione da imposizione riguarda, tuttavia, solo la parte di sopravvenienza attiva che eccede le perdite fiscali, la deduzione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) e gli interessi passivi riportati a nuovo. In altre parole, la neutralità fiscale si applica solo dopo aver compensato le posizioni fiscali pregresse, in un’ottica di equilibrio tra esigenza di rilancio e tutela dell’erario.
Questa norma consente una maggiore certezza e trasparenza per le imprese e i professionisti che seguono i processi di risanamento, riducendo il rischio di contenziosi e facilitando i percorsi di uscita dalla crisi, senza il peso di imposizioni tributarie aggiuntive su operazioni che, per loro natura, non generano ricchezza reale.
Prossime tappe
Il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2025 non è ancora definitivo, ma segna una tappa fondamentale nel percorso di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). Il testo, infatti, è ora atteso all’esame delle Commissioni parlamentari competenti, che potranno esprimere osservazioni e suggerimenti, anche in relazione al principio di equità fiscale e semplificazione amministrativa.
Successivamente, sarà acquisito il parere della Conferenza Unificata, che rappresenta le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali. Questo passaggio è particolarmente importante, soprattutto per le norme che riguardano il Terzo Settore e lo sport dilettantistico, ambiti in cui le competenze sono spesso condivise tra Stato e autonomie territoriali.
Solo dopo queste fasi il testo tornerà in Consiglio dei Ministri per l’adozione definitiva, con l’eventuale recepimento delle modifiche proposte. La data di entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026, salvo eventuali proroghe o revisioni che potrebbero emergere nel corso del dibattito parlamentare.
Per enti, società e operatori del settore sarà fondamentale monitorare l’evoluzione normativa nei prossimi mesi, al fine di pianificare per tempo gli adeguamenti organizzativi e fiscali. In molti casi, sarà opportuno valutare con professionisti esperti le strategie da adottare in vista della nuova normativa, sfruttando fin da subito i margini di risparmio e regolarizzazione messi a disposizione dal legislatore.
Vantaggi fiscali
Le riforme fiscali introdotte dal decreto legislativo, in fase di approvazione definitiva, non rappresentano solo una revisione tecnica delle norme tributarie, ma configurano una vera e propria opportunità strategica di risparmio e di semplificazione per enti, associazioni e società. I vantaggi si riflettono su più livelli, dalla riduzione del carico burocratico alla possibilità di pianificare con maggiore certezza le attività economiche e istituzionali.
Per gli enti del Terzo Settore, la possibilità di accedere a regimi forfettari più ampi, uniti a una gestione più equa delle plusvalenze e a una detrazione IVA più razionale, significa minori costi amministrativi, meno rischio di sanzioni e maggiore sostenibilità economica nel medio-lungo periodo. In molti casi, questi cambiamenti favoriscono l’emersione di attività finora svolte in maniera non formalizzata, aumentando anche la trasparenza verso i donatori, gli enti pubblici e la comunità.
Le società sportive dilettantistiche potranno beneficiare di regimi semplificati fino a 400.000 euro annui, agevolazioni che, se ben gestite, potranno tradursi in una maggiore capacità di autofinanziamento e sviluppo. La chiarezza normativa garantisce inoltre un miglior dialogo con banche, sponsor e pubbliche amministrazioni, fondamentali per sostenere progetti a impatto sociale e sportivo.
Infine, la gestione della crisi d’impresa in chiave fiscale neutra rafforza il principio per cui il fisco non deve ostacolare il risanamento, ma deve accompagnarlo. Ciò consente alle realtà in difficoltà di rilanciarsi senza oneri fiscali paradossali, salvaguardando posti di lavoro e continuità operativa.
In sintesi, queste misure offrono una base più solida e sostenibile per operare legalmente, in modo efficiente e con vantaggi tangibili sul piano finanziario e organizzativo.
Conclusione
Il decreto legislativo in fase di approvazione rappresenta un cambio di passo concreto nella fiscalità applicata al Terzo Settore, allo sport dilettantistico e alla gestione della crisi d’impresa, oltre che un adeguamento importante alle direttive comunitarie in materia di IVA. Le misure previste non sono meri aggiustamenti tecnici: disegnano un nuovo scenario operativo in cui gli enti potranno contare su maggiore chiarezza normativa, meno burocrazia e più strumenti per una gestione sostenibile.
L’introduzione del regime forfettario a 85.000 euro per APS e ODV, l’estensione del regime 398/1991 alle SSD, la possibilità di detrarre l’IVA solo in proporzione all’attività economica e il congelamento delle plusvalenze rappresentano riforme strutturali in grado di semplificare la vita degli enti e, al contempo, rafforzare la compliance e la trasparenza.
Allo stesso tempo, la neutralità fiscale nelle procedure di risanamento aziendale apre a una visione più realistica e funzionale del rapporto tra fisco e impresa in crisi, finalmente allineata a una logica di recupero e rilancio.
Sarà ora compito degli operatori, consulenti, enti e istituzioni prepararsi al meglio all’entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2026, valutando fin d’ora le implicazioni operative e strategiche. La riforma, se ben applicata, non solo ridurrà il peso fiscale, ma premierà la trasparenza, l’efficienza e la regolarità, favorendo uno sviluppo più equilibrato e duraturo del settore non profit e sportivo.

