Il Superbonus 110% continua a essere al centro dell’attenzione fiscale, soprattutto per i contribuenti delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Con il passare dei mesi e l’intensificarsi delle scadenze, è fondamentale non perdere le opportunità ancora disponibili.
Sommario
In particolare, un’ultima importante comunicazione deve essere inviata entro il 10 settembre 2025 da parte dei soggetti che operano nei territori del cratere sismico – in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – e che hanno beneficiato dell’estensione dei termini per usufruire del Superbonus 110%.
La comunicazione non riguarda tutti indistintamente, ma è obbligatoria per chi non ha ancora concluso i lavori, oppure ha optato per cessione del credito o sconto in fattura. Una dimenticanza o un errore potrebbe comportare la perdita del beneficio fiscale o la necessità di rettifiche future.
Questa misura si inserisce in un quadro complesso di proroghe, eccezioni e disposizioni straordinarie che il legislatore ha attivato per favorire la ricostruzione post-sisma, tutelando i contribuenti colpiti da calamità. In questo articolo spieghiamo cosa fare, chi deve inviare la comunicazione, come procedere tecnicamente e quali rischi si corrono in caso di omissione. Vedremo anche quali vantaggi fiscali restano attivi, e come agire per evitare sanzioni o perdite economiche.
Monitoraggio obbligatorio
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, attraverso un nuovo DPCM, ha introdotto l’obbligo di un monitoraggio puntuale delle spese sostenute nell’ambito della ricostruzione privata nei territori colpiti dal terremoto del 2016. La disposizione coinvolge direttamente i professionisti tecnici, i beneficiari del Superbonus 110% e gli enti coinvolti nella gestione delle domande di contributo. L’obiettivo? Ottenere un quadro chiaro e aggiornato sull’andamento delle spese relative agli interventi di ricostruzione, e favorire la continuità dei lavori nei prossimi anni.
Il monitoraggio non ha carattere ispettivo né fiscale, ma è definito nel decreto come “a finalità meramente conoscitive”. Tuttavia, il suo mancato rispetto potrebbe comportare ritardi nell’erogazione dei contributi o nella definizione degli interventi, motivo per cui è fortemente raccomandata l’attenzione da parte di tecnici e contribuenti.
A partire dalle richieste di contributo trasmesse prima del 30 marzo 2024, per le quali non è ancora stato emesso il decreto di concessione né generato il relativo CUP (Codice Unico del Progetto), il professionista incaricato dovrà procedere con una variante RCR sulla piattaforma GE.DI.SI. entro e non oltre il 10 settembre 2025, inserendo i dati economici legati al Superbonus. Questo passaggio è fondamentale per assicurare il corretto incrocio tra le somme coperte dal contributo statale e quelle invece coperte tramite la detrazione fiscale del 110%.
Chi è obbligato
L’obbligo di invio della comunicazione entro il 10 settembre 2025 riguarda esclusivamente i soggetti che, pur avendo presentato la richiesta di contributo per la ricostruzione privata prima del 30 marzo 2024, non hanno ancora ottenuto il decreto di concessione e non dispongono del relativo CUP. In questi casi, il professionista incaricato dovrà procedere a un’integrazione dei dati attraverso una variante alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione (RCR), caricata sulla piattaforma GE.DI.SI..
Questa integrazione riguarda esclusivamente i dati economici del Superbonus 110%, così come risultano dalla documentazione di progetto già presentata o allegata al fascicolo. In particolare, sarà necessario indicare nel Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, i seguenti elementi:
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L’intenzione di usufruire di incentivi fiscali per la parte eccedente il contributo pubblico previsto (art. 47, comma 1 del Testo Unico della Ricostruzione Privata);
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L’applicazione del Superbonus ai sensi dell’art. 119, commi 1-ter e 4-quater del DL 34/2020;
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Che si tratta di una variante RCR trasmessa prima del 30 marzo 2024, cioè prima dell’entrata in vigore del DL 39/2024, specificando la modalità scelta: fruizione diretta, sconto in fattura oppure cessione del credito.
Dovrà inoltre essere dichiarato l’importo (IVA inclusa) eccedente il contributo per la ricostruzione, distinto tra spese per lavori e spese tecniche. Questo importo sarà oggetto della detrazione fiscale e deve essere ricavato dalla documentazione progettuale originaria. La variante è necessaria solo se tali importi non erano stati indicati nella richiesta di contributo originaria.

PNCS
Un altro obbligo fondamentale introdotto dal decreto del Commissario Straordinario riguarda la comunicazione dei SAL (Stati di Avanzamento Lavori) al PNCS – Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche, gestito dal Dipartimento Casa Italia. Tale adempimento interessa tutti gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata che hanno ottenuto decreto di concessione del contributo ma per i quali non è ancora stata effettuata alcuna comunicazione sul portale PNCS alla data di pubblicazione del decreto.
In questi casi, il professionista incaricato dovrà accedere al portale seguendo le istruzioni contenute nelle Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS, dichiarando – ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 – il CUP (Codice Unico del Progetto) associato alla richiesta di contributo presentata sulla piattaforma GE.DI.SI. La comunicazione dovrà inoltre riportare i seguenti dati:
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Dati catastali dell’immobile, acquisiti automaticamente dalla piattaforma tramite l’asseverazione del progettista;
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Ammontare delle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto (anno 2024);
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Previsione delle spese future per il 2024 e il 2025;
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Percentuali di detrazione spettanti in relazione a tali spese.
Nel caso in cui sia già stato comunicato al PNCS un primo SAL per le spese relative agli incentivi fiscali, sarà comunque necessario integrare la comunicazione con l’inserimento del CUP. In entrambi i casi, la scadenza per l’adempimento è fissata inderogabilmente al 10 settembre 2025, e il mancato rispetto può comportare ritardi nella rendicontazione o nella validazione del contributo.
Rischio perdita del beneficio fiscale
La scadenza del 10 settembre 2025 rappresenta un termine non prorogabile, e la sua mancata osservanza può comportare conseguenze rilevanti sia per i cittadini che per i professionisti coinvolti nella gestione della ricostruzione post-sisma. L’invio della variante RCR sulla piattaforma GE.DI.SI. e della comunicazione dei SAL sul portale PNCS non è solo una formalità burocratica: è parte integrante del processo di monitoraggio e tracciamento dei fondi pubblici e delle agevolazioni fiscali.
Chi non rispetta tali obblighi rischia:
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la sospensione o il blocco dell’istruttoria per l’ottenimento del contributo di ricostruzione;
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la perdita totale o parziale della detrazione del 110%, se l’importo eccedente il contributo non viene correttamente documentato;
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ritardi nell’erogazione dei fondi e nella possibilità di cessione del credito o utilizzo dello sconto in fattura.
Per questo motivo, è fondamentale pianificare con attenzione le tempistiche e le modalità con cui comunicare i dati richiesti. Ogni errore nella compilazione, ogni omissione o imprecisione può comportare verifiche successive, rettifiche fiscali o addirittura il disconoscimento del beneficio. Anche i tecnici (geometri, ingegneri, architetti) devono aggiornarsi con tempestività, in quanto l’onere di trasmissione e asseverazione dei dati ricade su di loro, in base alle linee guida operative previste nel decreto.
Una corretta pianificazione fiscale, supportata da un professionista esperto, rappresenta oggi l’unica garanzia per non perdere i vantaggi economici derivanti dal Superbonus, soprattutto in territori che già subiscono ritardi strutturali nella ricostruzione.
Vantaggi fiscali
Nonostante il clima di incertezza normativa e le numerose modifiche apportate al Superbonus 110% negli ultimi anni, i contribuenti delle zone terremotate del Centro Italia possono ancora accedere a significativi vantaggi fiscali, grazie a una serie di eccezioni previste dal legislatore per sostenere la ricostruzione post-sisma. Le proroghe e le deroghe riconosciute a questi territori, infatti, hanno esteso la possibilità di utilizzo del Superbonus ben oltre le scadenze valide nel resto d’Italia.
In particolare, nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, i soggetti che operano nei comuni del cratere sismico 2016 possono beneficiare:
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della detrazione del 110%, anche per spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, purché gli interventi rientrino nei criteri della ricostruzione privata (art. 119, comma 8-ter del DL 34/2020);
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della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, purché le comunicazioni e le integrazioni previste siano correttamente effettuate entro il 10 settembre 2025;
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della cumulabilità tra contributo pubblico e Superbonus, con la possibilità di detrarre anche la parte di spesa eccedente il contributo statale, secondo quanto previsto dall’art. 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata.
Queste agevolazioni rappresentano un importante supporto economico per i cittadini colpiti dal sisma, consentendo di ricostruire immobili più sicuri e più efficienti energeticamente, spesso senza dover sostenere costi aggiuntivi. Tuttavia, la complessità della normativa richiede una gestione attenta, professionale e puntuale: solo così è possibile ottenere il massimo beneficio, evitando contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o del Commissario per la Ricostruzione.

Indicazioni operative
I tecnici incaricati (ingegneri, architetti, geometri) ricoprono un ruolo centrale nel corretto svolgimento delle procedure previste per l’accesso al Superbonus nelle zone terremotate. Il decreto impone infatti che siano proprio i professionisti a caricare, integrare e dichiarare i dati sulla piattaforma GE.DI.SI. (Gestione Digitale Sisma) e sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), rispettando le linee guida operative pubblicate.
Sulla piattaforma GE.DI.SI., i tecnici devono:
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Accedere al fascicolo elettronico del singolo intervento;
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Presentare una variante RCR entro il 10 settembre 2025, se nella richiesta originaria non erano stati dichiarati i dati economici relativi al Superbonus;
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Compilare correttamente il Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, specificando l’importo eccedente il contributo statale, le spese tecniche e quelle per lavori, e la modalità di fruizione (sconto in fattura, cessione o detrazione diretta).
Sul portale PNCS, invece, è necessario:
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Accedere con le credenziali personali e seguire le Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS, disponibili sul sito del Dipartimento Casa Italia;
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Inserire il CUP (Codice Unico di Progetto) associato al contributo di ricostruzione, sia nei casi di prima comunicazione sia per integrare SAL già inviati;
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Indicare, entro il 10 settembre 2025, tutti i dati richiesti dal DL 39/2024, tra cui: dati catastali, spese già sostenute, previsioni future e percentuali di detrazione.
Il Manuale utente asseveratore, allegato al decreto e disponibile online, rappresenta una guida fondamentale per eseguire ogni passaggio in modo conforme. Si consiglia a tutti i professionisti coinvolti di non attendere gli ultimi giorni per procedere con gli invii, al fine di evitare congestioni delle piattaforme o errori formali che potrebbero compromettere l’accesso ai benefici.
Conclusioni
Il Superbonus 110%, nelle zone colpite dal sisma del 2016, resta una delle ultime grandi opportunità di risparmio fiscale per cittadini e imprese. Tuttavia, per accedere o continuare a beneficiare dell’agevolazione, è indispensabile rispettare le nuove scadenze e gli obblighi di comunicazione previsti dal decreto del Commissario Straordinario.
La data chiave è il 10 settembre 2025: entro questo termine devono essere completate le integrazioni sulla piattaforma GE.DI.SI., con le varianti RCR per chi non aveva indicato i dati economici del Superbonus, e le comunicazioni dei SAL sul portale PNCS, con l’inserimento del CUP e delle informazioni economiche previste dal DL 39/2024.
Chi non adempie a tali obblighi rischia sanzioni indirette, perdita delle detrazioni, blocco dei contributi e, soprattutto, l’esclusione definitiva dal Superbonus. La normativa è complessa e soggetta a continue modifiche, ed è proprio in questi casi che si rende necessaria l’assistenza di consulenti fiscali e tecnici specializzati, capaci di verificare la documentazione, correggere eventuali errori e assicurare il pieno rispetto delle norme.
Consigliamo a tutti i contribuenti coinvolti di verificare lo stato delle proprie richieste di contributo, di consultare il proprio tecnico o commercialista di fiducia e di agire tempestivamente.
La ricostruzione post-sisma è un percorso ancora lungo, ma il Superbonus può fare la differenza, a patto che venga utilizzato correttamente.

