Premessa
Nell’ambito della consulenza alle imprese, lo scrivente Avvocato si soffermerà su specifiche vicende modificative che danno luogo a fenomeni di trasformazione nell’ambito societario.
Sommario
Il fenomeno ‘Scarl’: di che cosa si occupa e come funzionano le attività consortili
Tra le diverse formule di società previste dall’ordinamento nel nostro paese, esistono anche le Scarl. Una sigla che ricorre spesso e che indica le società di tipo consortile. Lo scopo principale di questo tipo di attività economica non è di raggiungere un utile che possa essere diviso tra i vari soggetti appartenenti al consorzio, ma di conseguire una serie di vantaggi per la propria impresa.
In pratica, coloro che fanno parte della Scarl possono ottenere, attraverso la loro attività, un margine significativo di risparmio sui costi di produzione o di aumento dei prezzi dei prodotti venduti. Insomma, le società consortili rappresentano un insieme di aziende che intendono accordarsi sulla realizzazione e l’offerta dei prodotti o servizi delle rispettive aziende tracciando delle precise linee guida per gli operatori del settore. Nessuna delle aziende presenti nella Scarl può avere, come unica attività, la partecipazione al consorzio. Si tratta di un tema delicato che merita un dovuto approfondimento.
Scarl: come funzionano?
Un funzionamento molto semplice caratterizza le società consortili. A regolarne l’attività è l’ex articolo 2602 del Codice Civile che prevede che uno o più imprenditori possano mettere in piedi, in comune accordo, un’organizzazione che regoli la realizzazione di particolari fasi di produzione. Insomma un tipo di entità che si discosta radicalmente dalle “classiche società” per la mancanza di un’attività di impresa.
Tutti gli utili che vengono prodotti dai singoli consorziati rientrano esclusivamente nelle loro attività. Ed è proprio questa una delle caratteristiche principali delle Scarl: la mancata produzione di utili. E’ la realizzazione di significativi vantaggi a chi opera in un determinato settore a rappresentare, infatti, la prerogativa degli enti consortili. Ma in alcuni casi l’attività, fino ad ora descritta, può anche assumere le caratteristiche di una vera e propria società commerciale. Non è vietato, infatti, per le società consortili operare a scopo di lucro. C’è da dire, riguardo quest’ultimo aspetto, che la distribuzione degli utili può avvenire in maniera esclusivamente eccezionale e marginale.
Si tratta di un aspetto regolato dall’articolo 2615 del Codice Civile mentre il 2602 prevede che le società consortili possano anche svolgere attività con i terzi, anche non finalizzato all’ottenimento di lucro, ma, come detto, a raggiungere vantaggi per i singoli imprenditori del consorzio attraverso, ad esempio, il contenimento dei costi di produzione.
Quando conviene la fondazione di una Scarl?
Sono diversi gli ambiti nei quali si applica questa formula rientra senza dubbio l’edilizia. In questo caso gli imprenditori si costituiscono in un unico consorzio partecipando agli appalti. L’aggiudicazione di un lavoro porta a significativi vantaggi per tutte le aziende poiché, i vari interventi da realizzare, vengono spartiti tra le imprese che compongono il consorzio.
Insomma si tratta di una formula che può rappresentare un significativo vantaggio soprattutto per le piccole imprese per la partecipazione ad appalti pubblici dai quali, altrimenti, verrebbero escluse. Ma quali sono le responsabilità che ricadono sulle varie aziende del consorzio?
Responsabilità per le aziende del Consorzio: cosa prevede la normativa?
Può accadere che, in un unico consorzio, siano presenti società a responsabilità limitata o attività di diversa natura. Cosa accade in questo caso? Le legge prevede che, per quanto riguarda le obbligazioni sociali, le attività che ricadono nella categoria Srl rispondono esclusivamente per il patrimonio aziendale.
Una significativa eccezione è prevista, però, dall’articolo 2615 del Codice Civile, al comma 2. Nel caso di consorzi con attività esterna è prevista la responsabilità “solidale” dei singoli imprenditori attraverso il fondo consortile.
I membri di una società a responsabilità limitata consortile, in sostanza, continuano a mantenere questo tipo di condizione, cioè limitata alle obbligazioni sociali. Non vengono assunte responsabilità proprie dei consorzi nemmeno se, alla costituzione della Scarl, siano stati versati dei contributi in denaro.
Reti di imprese: cosa sono, come funzionano e quali vantaggi offrono
Cosa sono le reti d’impresa e come funzionano reti contratto e reti soggetto, le due forme giuridiche tra cui è possibile scegliere.
In un periodo di costante crisi economica ed in certi settori di crescente crisi economica le reti di imprese possono rappresentare uno strumento giuridico economico di cooperazione tra imprese avente lo scopo: “di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.
Cosa sono le reti di impresa e quali vantaggi offrono?
La rete di impresa è un contratto che consente ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse per migliorare il funzionamento aziendale e rafforzare conseguentemente la competitività delle aziende che ne fanno parte; è uno strumento attraverso il quale le imprese hanno l’opportunità di realizzare, attraverso la collaborazione con altri soggetti, obiettivi ambiziosi, ad esempio l’inserimento in aree di mercato a livello internazionale che da sole non potrebbero raggiungere a causa delle ridotte dimensioni aziendali, accrescendo quindi la propria competitività senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia giuridica individuale.
Inoltre, la rete d’impresa è una soluzione che aiuta a fronteggiare la crisi economica, come emerge dal 3° rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulle Reti d’Impresa.
Elemento fondamentale che connota le diverse tipologie di rete è il “programma comune di rete” sulla base del quale i contraenti si obbligano: a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese, come ad esempio la creazione di gruppo di acquisto o la creazione di un marchio comune; a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, come ad esempio lo scambio di informazioni commerciali o lo scambio di prodotti; ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, come ad esempio l’attività di ricerca e sviluppo o la condivisione di piattaforme logistiche.
Come si costituiscono le reti di impresa?
Da un punto di vista normativo la rete è stata istituita dall’art. 3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009; nel corso degli anni vi sono state poi importanti modifiche normative ad opera del D.L. n. 83/2012 e del D.L. n. 179/2012.
Il contratto di rete di impresa deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata; può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti di esso.
Affinché sia valido il contratto di rete deve contenere alcuni elementi essenziali quali:
- il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
- la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune, se prevista l’istituzione di un fondo comune la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti inziali e degli eventuali conferimenti successivi che ciascun partecipante di obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
- la durata del contratto;
- le modalità di adesione degli altri imprenditori;
- se il contratto di rete prevede l’istituzione dell’organo comune, il nome, la ditta, la ragione sociale o la denominazione del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio;
- le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;
- se pattuite le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.
Da un punto di vista procedurale una volta sottoscritto il contratto di rete di impresa è necessario iscriverlo nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, tenendo presente che l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stato eseguito l’ultimo degli adempimenti a carico di tutti coloro che sono stati sottoscrittori originari.
Ad oggi nell’attuale contesto normativo, per opera delle modifiche legislative che sono state introdotte, gli imprenditori che intendono costituire una rete possono sostanzialmente scegliere tra due diverse forme giuridiche:
- la rete contratto;
- la rete soggetto.
Le due tipologie di contratto presentano caratteristiche molto diverse tra di loro e la scelta tra l’una o l’altra comporta importanti conseguenze da un punto di vista organizzativo e fiscale.
La rete soggetto
La rete soggetto, nel caso in cui la rete di imprese sia dotata di un fondo patrimoniale, può decidere di acquisire soggettività giuridica; a tal fine si dovrà iscrivere il contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.
Acquisendo soggettività giuridica la rete diventa un nuovo soggetto di diritto, distinto dalle imprese partecipanti, capace quindi di porre in essere autonomamente rapporti giuridici che acquisiscono rilevanza anche da un punto di vista fiscale (la rete – soggetto sarà pertanto obbligata alla tenuta delle scritture contabili, dovrà dotarsi di partita iva nel caso in cui eserciti attività commerciale e sarà soggetta a tassazione ai fini delle imposte dirette).
La rete contratto
La rete contratto diversamente dalla “rete soggetto”, che è titolare delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dall’attuazione del programma di rete, nella “rete contratto” gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei partecipanti; pertanto la stipula di una rete – contratto non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.