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giovedì 30 Ottobre 2025

Opzione IVA nella logistica dal committente: guida completa a modello, regole e vantaggi 2025

Con il Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente definito modello e istruzioni operative per esercitare l’opzione IVA nel settore della logistica e del trasporto merci. Si tratta di una novità fiscale molto attesa che consente, in determinate condizioni, l’assolvimento dell’IVA direttamente a carico del committente del servizio, e non più da parte del prestatore (ossia l’impresa che materialmente esegue il trasporto o il servizio logistico).

Questa misura è pensata per aumentare la trasparenza e la compliance fiscale, ridurre i fenomeni di frode nel settore e semplificare gli adempimenti per le imprese. Dal 30 luglio 2025, i soggetti interessati potranno trasmettere telematicamente la propria opzione, utilizzando il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

La possibilità di trasferire l’assolvimento dell’IVA sul committente rappresenta una leva strategica per l’efficienza fiscale delle aziende logistiche e di trasporto, ed è stata accolta con grande interesse dagli operatori del settore. Tuttavia, come spesso accade in ambito tributario, è fondamentale conoscere le regole tecniche, i requisiti di accesso e soprattutto i termini e modalità di comunicazione, per evitare errori che potrebbero invalidare l’opzione.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio chi può esercitare l’opzione, come e quando inviare la comunicazione, quali sono i vantaggi e i rischi, cosa prevede il Provvedimento dell’Agenzia e il Modello ufficiale da utilizzare.

Committenti, appaltatori e subappaltatori

L’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente è stata introdotta in via transitoria dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – art. 1, comma 59, e interessa direttamente il settore della logistica, trasporto e movimentazione merci. A partire dal 30 luglio 2025, l’opzione può essere esercitata attraverso l’apposito modello telematico, sia dal committente principale sia dai soggetti che operano in subappalto.

La nuova disciplina consente che l’IVA sulle prestazioni rese tramite contratti di:

  • appalto,

  • subappalto,

  • affidamento a soggetti consorziati,

  • o altri rapporti negoziali comunque denominati,

sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, che tuttavia resta responsabile in solido dell’imposta. Questo significa che anche in caso di subappalto, l’opzione può essere esercitata autonomamente tra subappaltante e subappaltatore, senza che sia necessario un analogo esercizio nel rapporto tra committente principale e appaltatore.

Per ogni singolo rapporto contrattuale in cui si intende esercitare l’opzione, è necessario presentare una comunicazione distinta. In questo contesto, le definizioni operative si adattano: se il rapporto riguarda un subappalto, il “committente” è da intendersi come subappaltante e il “prestatore” come subappaltatore.

Questa flessibilità permette l’adozione dell’opzione anche in catene complesse di sub contrattazione, favorendo una gestione più strutturata e trasparente del credito IVA nel comparto logistico.

Durata dell’opzione e modalità di invio

Una volta esercitata, l’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente nel settore della logistica ha validità triennale, salvo revoca. La decorrenza ha effetto dalla data di trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Questo implica che i soggetti coinvolti devono prestare la massima attenzione alla corretta compilazione e all’effettiva trasmissione del modello, in quanto solo da quel momento l’opzione è considerata valida agli effetti fiscali.

La Comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, secondo due modalità:

  • direttamente dal committente, oppure

  • tramite un intermediario abilitato (art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/1998), come un commercialista o un CAF.

Il file contenente la Comunicazione deve essere generato utilizzando l’apposito software gratuito “Reverse Charge Logistica” messo a disposizione sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. A seguito dell’invio, il sistema rilascerà una ricevuta telematica che attesta la presa in carico oppure, in caso di errori formali, lo scarto del file, con l’indicazione delle irregolarità riscontrate.

Nella Comunicazione devono essere obbligatoriamente indicati:

  • Codice fiscale del committente;

  • Codice fiscale del dichiarante (se diverso dal committente);

  • Codice di carica del dichiarante, desunto dalle istruzioni del Modello IVA annuale;

  • Codice fiscale della società (in caso di presentazione tramite altro soggetto giuridico).

Se la Comunicazione viene inviata da una società per conto di un altro soggetto, deve essere indicato il codice di carica che identifica il rapporto tra la società dichiarante e il committente.

Si ricorda che l’opzione è esercitabile solo a partire dal 30 luglio 2025, data in cui è stato reso disponibile il modello ufficiale da parte dell’Agenzia.

IVA logistica 2025: guida all’opzione - Commercialista.it

Vantaggi fiscali 

L’introduzione dell’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente nel settore logistico risponde a una duplice esigenza: contrastare l’evasione fiscale e semplificare la gestione dell’imposta per le imprese, specialmente in un comparto tradizionalmente complesso come quello dei trasporti e dei servizi accessori.

Tra i principali vantaggi per il committente, spiccano:

  • maggiore controllo sul flusso dell’IVA: l’imposta viene assolta direttamente dal soggetto che commissiona il servizio, evitando il rischio che il prestatore ometta il versamento;

  • semplificazione contabile, grazie a un sistema centralizzato che riduce i margini d’errore nei flussi di fatturazione;

  • minori rischi di responsabilità sussidiaria nei controlli futuri da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per i prestatori di servizi (appaltatori o subappaltatori), pur restando la responsabilità solidale sull’IVA, si alleggerisce il carico finanziario e operativo, poiché non devono più anticipare l’imposta in fattura: il versamento avviene direttamente a cura del committente. Questo meccanismo ha quindi un effetto positivo sulla liquidità aziendale, soprattutto per piccole e medie imprese spesso in tensione di cassa.

Il sistema si rivela vantaggioso anche in catene complesse di subappalto, dove il meccanismo dell’opzione consente una maggiore tracciabilità dei rapporti fiscali e una più agevole gestione delle responsabilità. L’autonomia nell’esercizio dell’opzione tra i diversi livelli contrattuali evita che un errore a monte blocchi la legittima scelta a valle.

Nel complesso, si tratta di una misura che, se ben gestita, può generare benefici fiscali e organizzativi rilevanti, soprattutto per le aziende strutturate o per quelle che operano su larga scala nel comparto logistico.

Guida pratica

La corretta compilazione del modello telematico è un passaggio fondamentale per rendere valida l’opzione IVA nel settore logistica. L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, ha reso disponibile il modello ufficiale e le relative istruzioni, da utilizzare a partire dal 30 luglio 2025.

Il file della comunicazione deve essere generato tramite il software “Reverse Charge Logistica”, scaricabile dal portale dell’Agenzia. L’invio può essere effettuato:

  • dal committente in autonomia;

  • oppure da un intermediario abilitato, come previsto dall’art. 3 del DPR n. 322/1998.

Nel modello devono essere indicati con precisione:

  • Il codice fiscale del committente (soggetto per cui si esercita l’opzione);

  • Se diverso, il codice fiscale del dichiarante, ossia chi materialmente sottoscrive e trasmette la comunicazione;

  • Il codice di carica del dichiarante (preso dalla tabella delle istruzioni del Modello IVA annuale);

  • Il codice fiscale della società, se la comunicazione è effettuata da un soggetto giuridico diverso.

Un campo specifico del modello consente anche di indicare il rapporto intercorrente tra il soggetto dichiarante e il committente, fondamentale in caso di invio tramite società terze. Ogni singolo rapporto contrattuale per cui si esercita l’opzione deve essere oggetto di una comunicazione separata.

È essenziale controllare la correttezza formale dei dati inseriti: eventuali errori comportano lo scarto automatico del file e la mancata validità dell’opzione. La ricevuta rilasciata al termine della procedura attesta l’effettiva presa in carico da parte del sistema dell’Agenzia.

In sintesi, la compilazione del modello richiede attenzione, ma la struttura predisposta dall’Agenzia è pensata per guidare passo passo anche i contribuenti meno esperti.

IVA logistica 2025: guida all’opzione - Commercialista.it

Rischi e criticità da evitare

Sebbene l’opzione IVA logistica offra numerosi vantaggi, è fondamentale conoscere anche le potenziali criticità e i rischi operativi legati all’adozione del regime. In primo luogo, bisogna ricordare che, anche se l’IVA viene assolta dal committente, il prestatore (appaltatore o subappaltatore) resta responsabile in solido per l’imposta dovuta. Questo significa che, in caso di errori, omissioni o comportamenti illeciti da parte del committente, l’Agenzia delle Entrate può comunque chiamare in causa il prestatore per il pagamento dell’IVA.

Inoltre, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è vincolante per tre anni, e la sua efficacia decorre solo dalla data di trasmissione. In caso di errore nel file o nei dati dichiarati, l’intera opzione può risultare inefficace. È per questo che si raccomanda una verifica preventiva delle informazioni inserite nel modello, soprattutto nei casi in cui la comunicazione venga effettuata da un soggetto terzo, come una società incaricata o un intermediario.

Un altro punto da tenere sotto controllo riguarda la gestione documentale successiva. Dopo l’invio, è necessario:

  • Conservare la ricevuta di presa in carico rilasciata dal sistema dell’Agenzia;

  • Mantenere una copia del modello trasmesso, con tutti i riferimenti ai rapporti contrattuali per cui si esercita l’opzione;

  • Assicurarsi che le fatture e i contratti siano coerenti con l’opzione comunicata.

Infine, nei rapporti tra più livelli di appalto e subappalto, è fondamentale coordinare le comunicazioni per evitare duplicazioni, errori formali o situazioni di doppio adempimento.

Un errore in questi passaggi può generare problemi in fase di verifica fiscale, compromettendo i benefici previsti dalla normativa.

Casi pratici 

Per comprendere meglio come l’opzione IVA logistica possa essere applicata nella pratica, è utile analizzare alcuni scenari operativi comuni nel settore del trasporto e dei servizi accessori. Prendiamo ad esempio un’impresa di e-commerce che affida a una società esterna (appaltatore) la gestione dell’intero magazzino e delle spedizioni.

In base alla nuova disciplina, l’azienda committente può esercitare l’opzione per assolvere direttamente l’IVA sulle fatture ricevute dall’appaltatore, semplificando la rendicontazione fiscale e riducendo i rischi di evasione.

Nel caso in cui, a sua volta, l’appaltatore subappalti parte del servizio (es. gestione carico-scarico, trasporto ultimo miglio) a una seconda azienda, anche tra subappaltante e subappaltatore può essere esercitata l’opzione. Questo, come previsto dal provvedimento, è del tutto indipendente dal fatto che il rapporto principale tra il committente e l’appaltatore sia soggetto o meno alla stessa opzione.

Un altro esempio riguarda i consorzi di imprese di trasporto, dove i singoli consorziati operano sotto affidamento interno. Anche in questi casi è ammessa la possibilità di esercitare l’opzione per singolo contratto, con una comunicazione separata per ciascun rapporto tra consorzio (committente) e impresa consorziata (prestatore).

Infine, è utile ricordare che questa flessibilità si applica anche a rapporti non formalmente qualificati come appalti, ma assimilabili in base alla prestazione di servizi logistici continuativi, come contratti di fornitura integrata o servizi su misura.

In ogni caso, resta fondamentale valutare con il proprio commercialista se i requisiti soggettivi e oggettivi sono rispettati, per evitare errori interpretativi o applicazioni improprie che potrebbero invalidare l’opzione.

Altri regimi IVA

L’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente nel settore della logistica si inserisce in un contesto normativo già caratterizzato da regimi speciali di applicazione dell’IVA, pensati per migliorare il controllo e la riscossione dell’imposta nei settori più esposti al rischio di evasione. In particolare, è utile confrontare il nuovo meccanismo introdotto dall’art. 1, comma 59, della Legge 207/2024 con due istituti già esistenti: il reverse charge e lo split payment.

Nel reverse charge (inversione contabile), l’obbligo di versamento dell’IVA è trasferito al destinatario della prestazione, che integra la fattura e versa l’imposta. Questo meccanismo è automatico e obbligatorio in settori come l’edilizia o l’elettronica, e non richiede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. L’opzione logistica, invece, non è automatica: richiede una scelta esplicita, da formalizzare tramite il modello telematico specifico.

Diverso ancora è il meccanismo dello split payment, che riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione o con società a partecipazione pubblica. In quel caso, la PA trattiene l’IVA e la versa direttamente all’Erario. Anche qui il prestatore non incassa l’IVA, ma il sistema è imposto dalla legge, senza margine di scelta o comunicazioni telematiche da parte dei soggetti coinvolti.

Il nuovo regime della logistica ha invece un’impostazione contrattuale e volontaria, richiede una comunicazione preventiva e separata per ogni rapporto contrattuale e coinvolge rapporti tra soggetti privati, anche su più livelli (committente, appaltatore, subappaltatore). A differenza degli altri regimi speciali, la sua adozione è quindi strategica e personalizzabile, adattabile a realtà aziendali complesse, consorzi e operatori multi appalto.

Conoscere queste differenze è essenziale per evitare confusioni applicative e per sfruttare al meglio le potenzialità della normativa senza incorrere in sanzioni o errori contabili.

Conclusioni

L’opzione IVA logistica con assolvimento dell’imposta da parte del committente rappresenta una novità fiscale di grande rilievo, destinata a incidere in modo significativo sulla gestione amministrativa e contabile delle imprese del settore trasporti e logistica. La possibilità di centralizzare il versamento dell’IVA, anche nei rapporti tra subappaltatori, offre alle aziende una leva concreta per semplificare i flussi contabili, ridurre i rischi fiscali e migliorare la propria efficienza operativa.

Tuttavia, la corretta adozione del regime richiede una gestione tecnica puntuale, a partire dalla compilazione del modello telematico fino alla conservazione delle ricevute e alla coerenza contrattuale e documentale. È altrettanto importante comprendere quando conviene effettivamente esercitare l’opzione, tenendo conto della struttura aziendale, della frequenza dei rapporti contrattuali e dell’impatto sull’organizzazione interna.

Per questo motivo, è altamente consigliabile affidarsi a un commercialista esperto in materia fiscale e contrattuale, che possa analizzare i singoli casi, evitare errori formali e costruire una strategia fiscale coerente. La durata triennale dell’opzione e la responsabilità solidale impongono infatti un approccio prudente, ma anche proattivo: in molti contesti, l’adozione tempestiva dell’opzione può rivelarsi un vantaggio competitivo.

Il consiglio finale per tutte le imprese coinvolte nella filiera logistica è chiaro: valutare attentamente questa opportunità, comprenderne i benefici e adottarla solo con piena consapevolezza normativa e organizzativa.

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