Le operazioni societarie straordinarie: che cosa si intende?
Con il presente contributo si intende offrire uno strumento d’azione alle imprese.
Sommario
Detto strumento d’azione è rappresentato dalle cc.dd. operazioni straordinarie.
Commercialista.it e la partner neonata Roberto Pusceddu & Partners Law Firm Sta offrono alle proprie assistite dei meccanismi finalizzati a soddisfare le esigenze specifiche manifestate dalle aziende che hanno sottoposto all’attenzione dello scrivente problematiche che attengono le fasi dinamiche di vita delle imprese
Le operazioni straordinarie, in particolare, quelle consistenti nella trasformazione, fusione e scissione, costituiscono dei momenti fondamentali della vita di una società: infatti, nel corso della sua esistenza, ogni impresa può avvertire il bisogno di modificarsi e adeguarsi al variare della situazione economica, mutando di fatto il suo assetto giuridico o patrimoniale.
Quanti tipi di trasformazione societaria sono previsti dal codice civile?
Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all’atto di costituzione. Il codice civile contempla due tipi di trasformazione: — trasformazione omogenea, in relazione a quelle vicende modificative che vedono la trasformazione di società commerciali di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) in società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) o, viceversa, la trasformazione di una società di capitali in una società di persone. Si qualifica come trasformazione omogenea anche quella da un tipo di società di persone ad un altro appartenente alla stessa categoria o da un tipo di società di capitali ad un altro; — trasformazione eterogenea, quando c’è una variazione di una società di capitali in enti di tipo diverso (come società cooperative, società consortili, consorzi, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni) o, viceversa, la trasformazione di tali enti, ad eccezione delle sole associazioni non riconosciute, in società di capitali.
Che cosa accade con la trasformazione? Principio di continuità dei rapporti giuridici
L’articolo 2498 c.c. sancisce che con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.
Ciò significa che la trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica: la società trasformata, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identità e conserva i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione.
La delibera di trasformazione, in quanto comporta la continuità dei rapporti giuridici, ha natura modificativa e non novativo-successoria.
La fusione: in che cosa consiste e in quali modi può essere realizzata?
A norma dell’articolo 2501 c.c. la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.
Nel primo caso si parla di fusione propria, che si realizza con la nascita di un nuovo ente che sostituisce tutte le società che si fondono; in concreto, le società preesistenti si estinguono, vengono meno come entità autonome, anche se ciò non comporta la definizione dei loro rapporti giuridici, anche processuali, che proseguono in capo alla società risultante dalla fusione.
Nel secondo caso si parla di fusione per incorporazione in cui una delle società partecipanti (incorporante) sopravvive ed ingloba tutte le altre, che si estinguono (incorporate). I soci di queste ultime ricevono, in sostituzione della partecipazione detenuta, secondo il rapporto di cambio, le azioni o quote della società incorporante: ciò non avviene quando la società incorporante possiede la totalità delle partecipazioni dell’incorporata (cd. fusione impropria).
La fusione può aver luogo sia tra società dello stesso tipo (fusione omogenea), sia atra società di tipo diverso (fusione eterogenea), sia fra società ed enti non societari nei limiti della disciplina della trasformazione omogenea.
La fusione per incorporazione si realizza attraverso un procedimento complesso e articolato che, per semplificazione espositiva, possiamo schematizzare in tre fasi:
- redazione del progetto di fusione;
- approvazione del progetto di fusione;
- stipula dell’atto di fusione per incorporazione.
Il procedimento, inoltre, è arricchito da una serie di adempimenti pubblicitari, aventi lo scopo di tutelare i diritti dei terzi. In alcuni casi il legislatore consente di fare ricorso ad una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria.
La fusione è uno strumento di unione tra imprese societarie che consente di fortificarne l’immagine sul mercato incrementandone la presa sul pubblico dei risparmiatori.
Essa di solito interviene:
— tra società di grandi dimensioni, allo scopo di escludere la concorrenza e dare vita ad una sola impresa a carattere monopolistico, ovvero al fine di riorganizzare e sistemare le strutture interne del gruppo;
— tra società di piccole e medie dimensioni, per far fronte alla concorrenza delle grandi imprese.
La fusione è un istituto che dà luogo ad una concentrazione giuridica e non solo economica.
Con essa, infatti, ad una pluralità di società se ne sostituisce una sola: la società incorporante o la nuova società che risulta dalla fusione. La fusione, quindi, determina la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società e la confluenza dei rispettivi soci in un’unica struttura organizzativa che continua l’attività di tutte le società preesistenti, mentre queste ultime si estinguono senza che ciò comporti alcuna definizione dei rapporti con i terzi e tra i soci.
Scissione: nozione e forme
L’operazione di scissione si caratterizza per la scomposizione del patrimonio di una società, che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altre società, preesistenti o nuove (società beneficiarie), e per l’attribuzione ai soci della società originaria di azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale.
Sono specificamente disciplinate le possibili forme dell’operazione:
- la scissione può innanzitutto essere totale; in tale ipotesi la società originaria (che si estingue) assegna tutto il suo patrimonio ad almeno due altre società, sicché i soci della società originaria cessano di essere tali per divenire soci delle società assegnatarie;
- nella scissione parziale, invece, la società originaria (che perdura) assegna parte del suo patrimonio ad una o più altre società, sicché i soci della società originaria rimangono tali pur divenendo anche soci di una o più delle società beneficiarie.
Sia nella scissione totale che in quella parziale le società beneficiarie possono essere preesistenti alla scissione, ed in tal caso si parlerà di «scissione per incorporazione», oppure possono essere di nuova costituzione, ed in tal caso si parlerà di «scissione in senso stretto».
Quanto all’ambito di applicazione dell’istituto della scissione, come in caso di fusione, non possono sicuramente partecipare ad operazioni di scissione le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo (art. 2506, comma 4, c.c.). Inoltre, l’art. 2506 c.c., che disciplina le forme di scissione, prevede la possibilità di un conguaglio in danaro, purché non superiore il 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.
Infine, la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, oppure continuare la propria attività.
Procedimento di scissione
Il procedimento di scissione è simile a quello dettato per la fusione.
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere un progetto di scissione, da sottoporre all’approvazione delle assemblee delle società medesime (art. 2506bis c.c.).
Il progetto di scissione deve essere iscritto nel registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti oppure pubblicato sul sito internet della società.
Gli amministratori di ciascuna società partecipante devono, altresì, predisporre un’apposita situazione patrimoniale, redatta secondo le regole dettate per il bilancio di esercizio e riferita ad una data non anteriore ai centoventi giorni rispetto a quella del deposito nella sede sociale del progetto di scissione.
Tale situazione patrimoniale, peraltro, potrà anche essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima.
Decorrenza degli effetti
Gli effetti della scissione decorrono dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente in relazione alle società beneficiarie.
A partire dal momento in cui la scissione sortisce effetto (verso i terzi) ciascuna delle società beneficiarie assume i diritti e risponde degli obblighi della società scissa in conformità all’atto di scissione.
Dopo tutte le iscrizioni dell’atto di scissione nel registro delle imprese delle sedi delle società partecipanti, non può più essere pronunciata l’invalidità di esso: nessun vizio dell’atto medesimo, né delle deliberazioni assembleari che l’hanno preceduto, potrà più essere eccepito e resterà solo aperta la possibilità di agire per il risarcimento dei danni ove ne ricorrano gli estremi (art. 2504quater c.c., richiamato dall’art. 2506ter c.c.).
Come sono tutelati i creditori sociali nelle operazioni di scissione?
La scissione è potenzialmente più rischiosa della fusione per i creditori delle società partecipanti, perché, in conseguenza dello smembramento della società loro debitrice, essi si vedono ridotta la garanzia patrimoniale su cui originariamente potevano fare affidamento. È per questo che l’art. 2506quater c.c. prevede che ogni società nata dalla scissione sia solidalmente responsabile per i debiti relativi alla società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto.
In pratica, il creditore deve rivolgersi alla società beneficiaria cui il credito/debito sia stato trasferito e, se questa risulti inadempiente, può rivolgersi alle altre beneficiarie (ed anche alla società scissa, nella scissione parziale) nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito (o rimasto in capo alla società scissa).
Conclusioni
È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.
Per tali ragioni, ci si rivolga alle imprese per valutare la propria posizione e prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa da vicende societarie in cui le stesse potrebbero essere coinvolte.
Alla prossima!
Quartu Sant’Elena, 19 ottobre 2023