-3.1 C
Rome
mercoledì 28 Gennaio 2026

Fringe Benefit Auto 2026: nuova tassazione sui costi eccedenti secondo l’ADE

Il 2026 si apre con importanti novità sul fronte fiscale per lavoratori e aziende, grazie a un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che mette ordine in una questione molto dibattuta: il trattamento delle auto aziendali concesse in uso promiscuo come fringe benefit, ovvero quei compensi non monetari che integrano la retribuzione del dipendente.

Il focus è su un punto critico: cosa succede quando il costo per l’auto eccede i limiti di esenzione dei fringe benefit?E, soprattutto, è corretto considerare imponibile fiscale l’importo trattenuto dal datore di lavoro sul premio variabile del dipendente per coprire l’extra costo del benefit?

Con la risposta a un interpello (n. 454 del 3 ottobre 2023), l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione che chiarisce in modo definitivo il trattamento fiscale delle trattenute eccedenti, fornendo alle imprese e ai lavoratori una guida fondamentale per evitare errori e ottimizzare la gestione dei compensi accessori.

Un argomento di grande rilevanza per responsabili HR, datori di lavoro e professionisti fiscali, che devono gestire in modo corretto e conforme alle norme i fringe benefit auto, e che vogliono comprendere come risparmiare legalmente sulle tasse evitando sanzioni.

In questo articolo scopriamo cosa prevede il Fisco, cosa si può ancora detrarre e quali sono gli errori da evitare.

Auto aziendali in uso promiscuo

Con la risposta all’interpello n. 14/2026, l’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sul trattamento fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, un tema che coinvolge direttamente la gestione delle politiche retributive e delle car policy aziendali. Il documento si concentra in particolare su quei casi in cui l’assegnazione del veicolo avviene attraverso un meccanismo di contribuzione economica da parte del dipendente, che comporta una rideterminazione della retribuzione variabile.

Il principio fiscale espresso è chiaro: le somme trattenute al dipendente per l’utilizzo dell’auto aziendale, nella misura in cui eccedono il valore convenzionale del fringe benefit, sono da considerarsi imponibili ai fini fiscali e contributivi. In altre parole, non è possibile ridurre l’imponibile semplicemente operando trattenute sul premio variabile: tali importi vanno comunque considerati come redditi da lavoro dipendente.

Questa precisazione ha un impatto diretto su tutte le aziende che intendono incentivare i dipendenti con benefit legati alla mobilità, mantenendo al contempo coerenza con obiettivi organizzativi e ambientali (es. introduzione di flotte aziendali ibride o elettriche). La necessità di impostare una car policy conforme alle normative e fiscalmente sostenibile diventa quindi centrale per evitare contestazioni in sede di accertamento.

La risposta dell’Agenzia si inserisce in un contesto di crescente attenzione ai benefit non monetari e rappresenta un tassello importante per comprendere come questi debbano essere correttamente trattati sotto il profilo fiscale, soprattutto quando vi è un coinvolgimento economico diretto del dipendente.

Il caso concreto

L’interpello n. 14/2026 nasce da una richiesta specifica avanzata da una società che ha recentemente introdotto una nuova car policy rivolta ai manager aziendali, con l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile attraverso l’assegnazione di veicoli a basse emissioni in uso promiscuo. L’iniziativa, chiamata “Car Flexi”, prevede una partecipazione economica del dipendente al costo del veicolo, mediante una trattenuta mensile in busta paga pari al valore convenzionale del fringe benefit, calcolato secondo le tabelle ACI.

Questa modalità consente al lavoratore di azzerare la componente imponibile legata al benefit, in quanto corrisponde esattamente al valore convenzionale che, secondo la normativa fiscale, rappresenta la soglia entro la quale il fringe benefit non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Tuttavia, il punto critico sollevato dall’azienda riguarda la gestione del costo residuo del veicolo, cioè la differenza tra il canone complessivo di noleggio e l’importo trattenuto al dipendente. Tale eccedenza non viene addebitata direttamente al lavoratore, ma viene scalata dalla retribuzione variabile, determinando una riduzione del premio teorico spettante.

Secondo la tesi dell’azienda, questa modalità non comporterebbe violazioni del principio di onnicomprensività del reddito, poiché la parte eccedente sarebbe comunque “sostenuta” dal lavoratore, anche se indirettamente, attraverso un minor riconoscimento del premio variabile.

Un’interpretazione, questa, che cerca di coniugare sostenibilità economica e ottimizzazione fiscale, ma che richiede il vaglio dell’Agenzia delle Entrate per verificarne la conformità alle regole tributarie.

Fringe Benefit Auto 2026 - Commercialista.it

La posizione dell’ADE

Nel fornire la risposta all’interpello n. 14/2026, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR. In base a tale principio, sono da considerarsi reddito imponibile tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore, qualunque sia la forma di corresponsione, se riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.

A questa regola generale si affianca, nel caso delle auto aziendali concesse in uso promiscuo, una disciplina specialeprevista dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR. Quest’ultima stabilisce che il valore del fringe benefit auto non si calcola secondo il valore normale di mercato, ma si determina in maniera forfettaria, in base a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e ai costi chilometrici rilevati dalle tabelle ACI, con l’applicazione di percentuali differenziate in base alle emissioni del veicolo.

L’Agenzia, rifacendosi anche alla circolare n. 326/1997, chiarisce che la possibilità di ridurre il valore imponibile del fringe benefit è limitata esclusivamente alle trattenute operate sul valore convenzionale del benefit stesso. In altre parole, la trattenuta in busta paga pari al fringe benefit ACI può annullare l’imponibilità, ma non è ammessa alcuna deduzione aggiuntiva legata a importi eccedenti.

Di conseguenza, la parte eccedente il valore convenzionale, anche se compensata tramite riduzione della retribuzione variabile (es. premio di risultato), non può essere esclusa dalla base imponibile. Tali somme, infatti, costituiscono comunque una forma di utilizzo del reddito da parte del lavoratore e devono essere assoggettate a tassazione ordinaria, con i conseguenti obblighi a carico del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta.

Questo chiarimento dell’Agenzia elimina ogni ambiguità: il costo totale del veicolo che supera il fringe benefit convenzionale è fiscalmente rilevante, indipendentemente dal metodo utilizzato per coprirlo. Una conferma importante, che obbliga le imprese a rivedere i modelli di car policy basati su forme di “contribuzione indiretta” del dipendente.

Implicazioni pratiche

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 14/2026 ha un impatto operativo rilevante per tutte le aziende che offrono auto aziendali in uso promiscuo come parte integrante della retribuzione. In particolare, le imprese devono porre grande attenzione nella strutturazione dei meccanismi di partecipazione economica da parte del dipendente, evitando soluzioni che, pur avendo finalità organizzative, ambientali o motivazionali, possano violare i criteri di corretta determinazione del reddito imponibile.

Uno degli errori più comuni è quello di considerare le somme eccedenti il valore convenzionale ACI come non imponibili solo perché compensate indirettamente, ad esempio tramite riduzione del premio di risultato o altri elementi della retribuzione variabile. Come chiarito dall’Agenzia, tali operazioni non annullano l’imponibilità fiscale, ma al contrario determinano l’obbligo di assoggettamento a tassazione ordinaria.

Per questo motivo, è fondamentale che le aziende:

  • Redigano car policy trasparenti e conformi ai criteri dell’art. 51 del TUIR;

  • Si avvalgano di strumenti di calcolo accurati del fringe benefit auto, utilizzando le tabelle ACI aggiornate e le corrette percentuali;

  • Separino chiaramente nella busta paga l’importo trattenuto a copertura del benefit convenzionale da eventuali altri importi legati a costi eccedenti;

  • Evitino di “scaricare” in modo indiretto costi residui sull’incentivazione del dipendente senza l’assoggettamento fiscale previsto.

Inoltre, è consigliabile coinvolgere il proprio consulente del lavoro o commercialista nella progettazione e nella verifica dei modelli di retribuzione flessibile, per garantire la corretta gestione delle trattenute e degli adempimenti del sostituto d’imposta. Errori in questa fase possono generare contenziosi fiscali e sanzioni per indebita detassazione.

Infine, questo chiarimento richiama le imprese alla necessità di bilanciare l’obiettivo di ottimizzazione dei costi del personale con il rispetto dei principi fiscali, evitando soluzioni ambigue che rischiano di essere disconosciute in fase di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Fringe Benefit Auto 2026 - Commercialista.it

Vantaggi fiscali

Nonostante i chiarimenti restrittivi dell’Agenzia delle Entrate, l’uso delle auto aziendali in uso promiscuo può ancora rappresentare uno strumento efficace di ottimizzazione fiscale, sia per il datore di lavoro che per il dipendente, a patto che venga gestito correttamente e nel rispetto delle norme previste dal TUIR. La normativa, infatti, offre una disciplina agevolata per i veicoli concessi in uso misto, che permette di determinare il valore imponibile con criteri forfettari, solitamente più vantaggiosi rispetto al valore reale del bene.

Per l’azienda, ciò significa poter offrire benefit di elevato valore percepito, senza incidere eccessivamente sul cuneo fiscale. Per il dipendente, invece, l’assegnazione di un’auto in uso promiscuo può tradursi in un aumento del potere d’acquisto, a fronte di una minore incidenza fiscale sul reddito complessivo, soprattutto se il valore convenzionale del fringe benefit è contenuto.

Ecco alcune strategie pratiche per sfruttare al meglio il regime fiscale agevolato:

  • Scelta di veicoli a basse emissioni, che comportano percentuali ACI ridotte (es. 25% o 30% anziché 50%);

  • Utilizzo delle tabelle ACI aggiornate per determinare con precisione il valore imponibile, riducendo il rischio di errori o di sovrastime;

  • Trattenuta in busta paga pari al valore convenzionale, che consente di azzerare l’imponibilità del fringe benefit (se correttamente calcolata);

  • Chiarezza contrattuale e documentale, specificando in modo esplicito la natura del benefit, le modalità di uso promiscuo e gli eventuali contributi del dipendente.

Attenzione però a non oltrepassare i limiti previsti: qualunque somma eccedente il valore convenzionale – anche se “compensata” con rinuncia a premi o altri compensi – non può essere esclusa dalla tassazione. Le imprese devono quindi trovare il giusto equilibrio tra vantaggio fiscale e rispetto della normativa, evitando operazioni che possono essere interpretate come elusione o abuso del diritto.

In sintesi, una corretta pianificazione dei fringe benefit auto consente di raggiungere obiettivi di fidelizzazione del personale, contenimento del costo del lavoro e risparmio fiscale, senza esporsi a rischi sanzionatori.

Gestione fiscale e contributiva

Un elemento centrale emerso dalla risposta n. 14/2026 è il richiamo alla responsabilità del datore di lavoro in quanto sostituto d’imposta, che ha l’obbligo di calcolare correttamente e versare le ritenute fiscali e i contributi previdenzialiderivanti dalla concessione dei fringe benefit. L’errata qualificazione di alcune somme – ad esempio, considerando non imponibile un importo che invece lo è – può comportare sanzioni, interessi e contestazioni in sede di controllo fiscale.

Nel caso specifico analizzato dall’Agenzia, il punto critico riguarda la differenza tra il canone di noleggio del veicolo e il valore convenzionale del fringe benefit, che l’azienda tentava di “neutralizzare” tramite una riduzione del premio variabile del dipendente. Questa prassi, se non accompagnata dal corretto versamento delle imposte sul valore eccedente, può portare a violazioni del principio di onnicomprensività e ad omissioni contributive.

Il datore di lavoro deve quindi:

  • Determinare correttamente il valore imponibile del fringe benefit auto sulla base delle tabelle ACI e delle percentuali previste dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR;

  • Evidenziare in busta paga l’importo trattenuto al dipendente per l’utilizzo personale dell’auto;

  • Non considerare detraibili – ai fini della base imponibile – ulteriori trattenute o riduzioni della retribuzione che non siano espressamente previste dalla normativa;

  • Versare le ritenute IRPEF e i contributi previdenziali anche sugli importi che eccedono il fringe benefit convenzionale, se assunti come componente del reddito.

Inoltre, la documentazione amministrativa e contabile (lettere di assegnazione, policy interne, contratti integrativi) deve essere chiara e coerente con la prassi fiscale, in modo da fornire tracciabilità e giustificazione in caso di controlli.

Questa impostazione non solo tutela l’azienda da rischi legali e fiscali, ma rappresenta anche un elemento di trasparenza nei confronti del lavoratore, che deve essere informato correttamente sul valore e il trattamento fiscale dei benefit ricevuti.

Le nuove frontiere dei fringe benefit

Guardando al futuro, il tema dei fringe benefit auto è destinato a evolversi profondamente, spinto da una serie di fattori convergenti: la transizione ecologica, le nuove modalità di lavoro (come lo smart working) e il crescente interesse delle imprese verso politiche di welfare aziendale personalizzato. In questo contesto, il 2026 potrebbe rappresentare un punto di svolta, non solo dal punto di vista fiscale ma anche organizzativo.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la spinta alla mobilità sostenibile: le nuove car policy aziendali tendono sempre più a privilegiare veicoli ibridi, elettrici o a basse emissioni, non solo per ragioni ambientali ma anche per sfruttare le percentuali ridotte di calcolo del fringe benefit previste dal TUIR. Attualmente, infatti, i veicoli con emissioni di CO₂ inferiori a 60 g/km possono beneficiare di una tassazione forfettaria sul fringe benefit pari al 25%, molto più vantaggiosa rispetto al 50% applicato alle auto tradizionali.

Parallelamente, il cambiamento del concetto di presenza fisica in azienda, con l’introduzione di formule ibride o full remote, spinge a ripensare anche l’effettiva utilità e convenienza del benefit auto. Sempre più lavoratori potrebbero preferire alternative flessibili – come abbonamenti al trasporto pubblico, bike sharing o indennità di mobilità – che potrebbero rientrare anch’esse in forme di welfare aziendale esente o parzialmente tassato.

Dal lato normativo, si intravedono possibili interventi del legislatore volti a semplificare e armonizzare la disciplina dei benefit non monetari, magari estendendo il perimetro delle esenzioni o incentivando fiscalmente scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. In questo senso, il 2026 potrebbe segnare un cambio di paradigma, con l’auto aziendale che da semplice strumento operativo diventa elemento strategico di politica retributiva e ambientale.

Per le imprese sarà quindi fondamentale rimanere aggiornate, adattare le proprie car policy ai nuovi standard e investire in soluzioni che offrano vantaggi fiscali, attrattività per i dipendenti e coerenza con i valori ESG.

Conclusioni

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 14/2026 rappresenta un punto fermo nella gestione dei fringe benefit auto per il 2026. Le aziende devono abbandonare ogni dubbio: solo le trattenute che corrispondono al valore convenzionale ACI possono essere utilizzate per neutralizzare l’imponibile del benefit. Ogni ulteriore contributo del dipendente – anche se mascherato da riduzione del premio o da rinuncia a compensi – deve essere trattato come reddito imponibile.

Per evitare errori, è fondamentale che le imprese impostino car policy chiare, trasparenti e conformi alla normativa vigente, supportate da consulenti esperti in fiscalità del lavoro. Allo stesso modo, i lavoratori devono essere consapevoli del valore reale del benefit ricevuto e del suo trattamento fiscale, leggendo con attenzione la busta paga e informandosi su eventuali trattenute o voci retributive collegate all’utilizzo dell’auto aziendale.

In un contesto in cui la mobilità aziendale è sempre più integrata con obiettivi di sostenibilità e attrattività del welfare, il fringe benefit auto può rimanere uno strumento prezioso, a patto che sia gestito con rigore, conoscenza normativa e trasparenza verso il lavoratore. Il 2026 segna una fase in cui l’ottimizzazione fiscale deve andare di pari passo con la compliance e l’attenzione alla responsabilità sociale dell’impresa.

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Abbiamo tutte le risorse necessarie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Non esitare, contatta i nostri professionisti oggi stesso per vedere come possiamo aiutarti.
Oppure scrivici all'email info@commercialista.it

Iscriviti alla Newsletter

Privacy

Focus Approfondimenti

Altri Articoli

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!