Il 2026 segnerà un punto di svolta cruciale per il Terzo Settore italiano. Dopo anni di rinvii e incertezze, entrerà finalmente in vigore il nuovo regime fiscale previsto dalla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore), una rivoluzione normativa attesa da milioni di realtà associative, enti no profit e società sportive dilettantistiche. Un cambiamento che impatta non solo sugli aspetti fiscali ma anche sulla gestione amministrativa e sulla possibilità di accedere a benefici economici e agevolazioni tributarie dedicate. Le associazioni che non si adegueranno rischieranno di perdere importanti vantaggi fiscali e di incorrere in sanzioni.
Sommario
In questo articolo analizzeremo in modo chiaro e dettagliato l’iter legislativo e i motivi dei continui rinvii, le principali novità fiscali in arrivo dal 2026 per le associazioni e le società sportive, i vantaggi per chi sceglierà di entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le criticità e i rischi per chi non si adegua e infine, come risparmiare sulle tasse in modo legale sfruttando le nuove regole.
Regime fiscale
Dopo oltre otto anni di attesa e un lunghissimo regime transitorio, il Decreto Legge 17 giugno 2025 n. 84 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17/06/2025) sancisce finalmente l’avvio ufficiale del nuovo regime fiscale per gli enti del Terzo Settore e le Imprese Sociali, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Questo importante passaggio normativo riguarda direttamente anche le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che abbiano acquisito la qualifica di enti del Terzo settore (ETS) o di imprese sociali.
Il nuovo impianto fiscale trova il suo fondamento nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che diventerà pienamente operativo grazie all’avvenuto via libera europeo alle misure fiscali. Finora, infatti, molte delle disposizioni fiscali più attese erano rimaste sospese in attesa dell’autorizzazione UE, con conseguente applicazione delle vecchie norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e delle agevolazioni tradizionali, come la nota Legge 398/1991 per le ASD e SSD.
La svolta è arrivata grazie alla cosiddetta “comfort letter” della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, che ha confermato la compatibilità delle nuove regole con il diritto UE, in particolare con l’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), superando così l’ultimo ostacolo. Dal 2026, quindi, le associazioni, le APS, le ODV, le imprese sociali e tutte le realtà iscritte al RUNTS dovranno uniformarsi al nuovo assetto fiscale, abbandonando le vecchie regole.
Questo cambiamento non sarà privo di criticità e difficoltà, ma porterà anche nuove opportunità di risparmio fiscale, oltre a una maggiore certezza normativa.
Nuove regole
A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno finalmente in vigore molte delle disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo Settore (articoli da 79 a 89), che fino ad oggi erano rimaste in stand-by in attesa dell’autorizzazione UE. Con questo passaggio, le regole fiscali ordinarie degli enti non commerciali previste dal TUIR non saranno più applicabili agli ETS iscritti nel RUNTS, né alle ASD e SSD che abbiano acquisito anche la qualifica di APS o di Impresa Sociale.
Il cuore della riforma fiscale è rappresentato dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore, che stabilisce nuovi criteri oggettivi per definire quando un’attività di interesse generale svolta da un ETS sia da considerare non commerciale e quando, invece, l’ente assuma la qualifica di ente commerciale. Il nuovo criterio non si basa più sull’assenza di una “specifica organizzazione” o sul principio di pareggio tra costi e ricavi (come avveniva con l’art. 143 TUIR), ma introduce una marginalità economica consentita: l’ente potrà generare un avanzo di gestione fino al 6% per un massimo di tre esercizi consecutivi senza perdere lo status di ente non commerciale.
Un cambiamento molto rilevante anche per le associazioni sportive dilettantistiche, le quali dovranno fare particolare attenzione alla gestione delle proprie attività, in quanto dal 2026 perderà efficacia la Legge 398/1991, da sempre punto di riferimento per il regime forfettario agevolato delle ASD. Al suo posto subentreranno i nuovi regimi forfettari previsti dagli articoli 80 e 86 del Codice, con limiti di fatturato molto più bassi: 130.000 euro contro i precedenti 400.000 euro.
Chi non si adeguerà rischierà di subire maggiori carichi fiscali o addirittura di perdere la propria qualifica fiscale agevolata.

Vantaggi fiscali e limiti
Un’altra importante novità che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 riguarda le modalità con cui verranno trattate, dal punto di vista fiscale, le attività cosiddette mutualistiche svolte dalle associazioni nei confronti dei propri soci, nonché le nuove regole per mantenere la qualifica di ente non commerciale. In particolare, per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e per le Organizzazioni di Volontariato (OdV), il Codice del Terzo Settore introduce agli articoli 84 e 85 un sistema fiscale più favorevole rispetto alle attuali disposizioni del TUIR, consentendo di de-commercializzare alcune attività e di continuare a godere di benefici fiscali.
Per le attività svolte verso i soci, la nuova disciplina prevede che il margine economico non debba superare il 6% dei costi per un massimo di tre anni consecutivi (art. 79, comma 2-bis). Questo significa che le associazioni potranno finalmente generare un modesto avanzo di gestione senza il timore di perdere la qualifica di ente non commerciale, a differenza di quanto previsto dall’attuale art. 143 TUIR, molto più restrittivo.
Per quanto riguarda le Imprese Sociali, la riforma introduce un regime fiscale specifico che prevede l’esclusione dalla tassazione degli utili non distribuiti, ossia destinati ad attività istituzionali o al rafforzamento del patrimonio, come previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. 112/2017. Anche qui si tratta di una misura che punta a rafforzare la sostenibilità finanziaria di queste realtà, senza penalizzarle sul fronte fiscale.
Tuttavia, per poter beneficiare di queste agevolazioni, sarà obbligatorio essere iscritti al RUNTS e rispettare puntualmente i limiti previsti. Non adeguarsi significherà essere sottoposti al regime fiscale ordinario, con perdita dei benefici concessi agli ETS.
Fine della Legge 398/1991
Una delle modifiche più significative introdotte dal nuovo assetto fiscale del Terzo Settore riguarda la definitiva abrogazione della Legge 398/1991 per gli enti che entreranno a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Dal 1° gennaio 2026, infatti, questo storico regime fiscale agevolato, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), verrà sostituito dai nuovi regimi forfettari previsti dal Codice del Terzo Settore.
Le novità sono di grande impatto: il nuovo limite massimo di ricavi annui per poter beneficiare del forfettario sarà fissato a 130.000 euro, contro i 400.000 euro previsti dalla vecchia Legge 398. Questo significa che molte realtà sportive o associative rischiano di superare più facilmente il plafond e di essere costrette ad applicare i criteri ordinari di determinazione di reddito e IVA, molto più onerosi e complessi. Per gli ETS generici si applicherà l’art. 80 del Codice, mentre per le APS e OdV si farà riferimento all’art. 86.
Questo cambio di paradigma implica anche la necessità di un riassetto amministrativo e contabile da parte di molte associazioni e società sportive, che dovranno abituarsi a nuove regole di calcolo, nuovi adempimenti e, in alcuni casi, ad un’imposizione fiscale potenzialmente più elevata rispetto al passato.
Per le Imprese Sociali, invece, il nuovo regime prevede l’esenzione totale da tassazione per gli utili non distribuiti e destinati ad attività istituzionali o al rafforzamento del patrimonio, un vantaggio importante per chi decide di investire nel lungo termine.
La fine della 398 segna quindi la fine di un’epoca e l’apertura di un capitolo nuovo e più articolato per la fiscalità del non profit.

Obbligo di iscrizione al RUNTS
Un altro cambiamento epocale che si concretizzerà con l’avvio della riforma fiscale del Terzo Settore riguarda la definitiva cancellazione dell’anagrafe delle ONLUS. Dal 1° gennaio 2026, infatti, le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – cesseranno di esistere come categoria fiscale autonoma. Entro il 31 marzo 2026, tutte le ONLUS che desiderano continuare a beneficiare di agevolazioni fiscali dovranno necessariamente trasformarsi in ETS e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Chi non completerà l’iscrizione entro tale termine non solo perderà i benefici fiscali, ma sarà obbligato, ai sensi dell’art. 101, comma 8 del Codice, a procedere con la devoluzione del proprio patrimonio accumulato durante il periodo di iscrizione alla vecchia anagrafe ONLUS. Si tratta di una misura rigida, ma necessaria per uniformare il trattamento fiscale e giuridico di tutti gli enti non profit.
Questo passaggio richiede grande attenzione da parte di associazioni, fondazioni e cooperative sociali che oggi operano ancora come ONLUS. L’iscrizione al RUNTS non è automatica: occorrerà verificare statuti, adeguare gli scopi sociali, redigere bilanci conformi alle nuove norme e scegliere la sezione corretta del Registro.
Va inoltre ricordato che le agevolazioni fiscali previste per gli ETS, pur offrendo vantaggi interessanti come l’esenzione sugli utili non distribuiti, sono più complesse da applicare rispetto al passato e richiederanno una consulenza fiscale qualificata per evitare errori o perdite di opportunità.
Il 2025 diventa quindi un anno cruciale per tutte le ONLUS italiane, che dovranno prendere decisioni rapide e ponderate per continuare a operare legalmente e in modo vantaggioso anche dopo il 2026.
Agevolazioni fiscali
Il nuovo assetto fiscale per gli Enti del Terzo Settore prevede, oltre alle regole generali sugli utili e sulla qualifica commerciale, una serie di agevolazioni fiscali specifiche per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e per le attività mutualistiche esercitate verso soci e associati. Tuttavia, tali benefici saranno strettamente legati al rispetto dei limiti imposti dagli aiuti “de minimis” definiti dal diritto europeo.
In particolare, ai sensi dell’art. 88 del Codice del Terzo Settore, alcune agevolazioni sulle imposte indirette e alcune disposizioni specifiche per le APS (art. 85, commi 2 e 4) sono concesse solo nel rispetto dei limiti previsti per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).
Attualmente, tali limiti sono fissati in:
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300.000 euro nell’arco di tre anni, come da Regolamento UE 1407/2013;
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500.000 euro nel triennio, per i servizi SIEG, ai sensi del Regolamento UE 360/2012.
Questi tetti sono particolarmente rilevanti per alcune attività molto diffuse, come il cosiddetto “bar sociale” delle APS, disciplinato dall’art. 85, comma 4. Le associazioni dovranno quindi tenere sotto controllo i propri volumi economici per non superare tali limiti, pena la perdita delle agevolazioni.
Le nuove disposizioni, seppur più flessibili rispetto alla normativa attuale, impongono un maggiore livello di controllo e pianificazione fiscale. Sarà fondamentale per le APS, ma anche per le altre tipologie di ETS, dotarsi di strumenti adeguati per il monitoraggio delle entrate e per una gestione conforme ai nuovi parametri europei.
Un approccio errato potrebbe comportare il rischio di dover restituire gli aiuti o di vedersi esclusi dal trattamento agevolato previsto.
Nuovo regime ETS
Sebbene il nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore e per le Imprese Sociali sia stato pensato per garantire maggiore uniformità e vantaggi fiscali, non mancano le criticità operative e gli aspetti che rischiano di penalizzare alcune categorie di enti, soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni. La complessità tecnica delle nuove norme impone infatti un livello di attenzione molto più elevato rispetto alla normativa precedente.
In primo luogo, i regimi forfettari previsti per le attività commerciali degli ETS (art. 80 per ETS generici e art. 86 per APS e OdV) introducono un plafond annuo di 130.000 euro: una soglia significativamente più bassa rispetto ai 400.000 euro previsti dalla ormai superata Legge 398/1991. Superato questo limite, l’ente sarà obbligato ad applicare i criteri ordinari per il calcolo di reddito e IVA, con conseguente aumento degli oneri amministrativi e fiscali.
Inoltre, il nuovo regime prevede la possibilità di generare avanzi di gestione fino al 6% dei costi per tre anni consecutivi, ma il superamento di questi parametri potrebbe far perdere la qualifica di ente non commerciale, con effetti devastanti sul piano fiscale. Questo aspetto richiederà alle associazioni una gestione finanziaria attenta e la predisposizione di bilanci puntuali e trasparenti.
Anche le modalità di applicazione dell’IVA subiranno modifiche importanti: dal 2026, salvo proroghe, entreranno in vigore le nuove regole per la cosiddetta “de-commercializzazione IVA” di molte attività, sia per il Terzo Settore sia per lo Sport. È quindi essenziale per le associazioni prepararsi per tempo, valutando con il supporto di consulenti esperti ogni possibile scenario.
Il rischio concreto, per chi non si adeguerà, è quello di perdere le agevolazioni fiscali o di incorrere in sanzioni per errata applicazione delle norme.
Come risparmiare sulle tasse
L’introduzione del nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le Imprese Sociali dal 2026, pur comportando un aumento di complessità normativa, offre anche importanti opportunità per risparmiare legalmente sulle tasse e per migliorare la sostenibilità finanziaria delle organizzazioni. La chiave sarà adottare fin da subito una pianificazione fiscale strategica e consapevole.
La prima opportunità di risparmio nasce dalla possibilità, per gli ETS, di realizzare un avanzo di gestione limitato (massimo 6% dei costi per tre anni consecutivi) senza perdere la qualifica di ente non commerciale. Questo consente di generare risorse utili per finanziare progetti o per rafforzare il patrimonio, beneficiando comunque delle esenzioni fiscali specifiche previste dal Codice.
Un altro vantaggio importante riguarda le Imprese Sociali: i loro utili reinvestiti o destinati ad attività istituzionali non saranno più soggetti a tassazione. Questa misura favorisce chi sceglie un modello di sviluppo sostenibile e non speculativo, tipico dell’economia sociale.
Le APS e le OdV potranno inoltre beneficiare di regimi fiscali dedicati per le attività mutualistiche, sfruttando l’art. 84 e l’art. 85 del Codice, sempre che rispettino i limiti imposti dagli aiuti “de minimis”. Anche la gestione di attività accessorie, come il “bar sociale”, potrà essere ottimizzata fiscalmente se attentamente monitorata.
Infine, l’iscrizione tempestiva al RUNTS diventerà cruciale per non perdere l’accesso alle numerose agevolazioni fiscali sulle imposte dirette e indirette. Questo passaggio rappresenterà per molte associazioni una sfida organizzativa, ma anche un’occasione per strutturarsi meglio e beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.
Un adeguato supporto professionale permetterà agli enti di massimizzare i vantaggi e di evitare errori che potrebbero avere costi elevati.
Conclusione
Il 2026 si preannuncia come un anno di profonda trasformazione per tutto il mondo del Terzo Settore, delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle società sportive dilettantistiche. Dopo anni di attese, proroghe e incertezze, il nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore entrerà finalmente in vigore, portando con sé numerose opportunità ma anche sfide operative e fiscali non trascurabili.
Le nuove norme promettono un trattamento fiscale più favorevole per gli enti che sapranno adeguarsi in tempo, permettendo loro di realizzare avanzi di gestione e di usufruire di regimi forfettari ad hoc, pur nel rispetto di parametri precisi. Tuttavia, l’abbandono di vecchie certezze come la Legge 398/1991 e la cancellazione definitiva dell’anagrafe ONLUS impongono un deciso cambio di passo a livello organizzativo, amministrativo e gestionale.
Chi desidera continuare ad operare con la massima efficienza e godere di tutti i vantaggi fiscali previsti dovrà:
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Iscriversi al RUNTS entro i termini stabiliti;
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Adeguare statuti e attività alle nuove disposizioni;
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Monitorare costantemente i limiti economici e fiscali imposti dal Codice e dalla normativa UE;
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Affidarsi a professionisti esperti in fiscalità del Terzo Settore per navigare senza rischi nel nuovo scenario normativo.
Non farsi trovare impreparati sarà la chiave per non subire penalizzazioni e per trasformare questa riforma in un’opportunità concreta di crescita e sostenibilità. Il cambiamento è ormai alle porte: il momento di agire è adesso.

