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giovedì 30 Ottobre 2025

Compensi e premi nelle manifestazioni sportive equestri: guida fiscale 2025 con chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il mondo delle manifestazioni sportive equestri, affascinante e ricco di tradizione, è oggi al centro dell’attenzione anche per un altro motivo: il suo inquadramento fiscale. Cavalieri, associazioni sportive, comitati organizzatori e proprietari dei cavalli si trovano spesso disorientati quando si tratta di gestire i compensi e i premi corrisposti durante le gare equestri.

In particolare, molti si chiedono: come vanno tassati i premi ricevuti? Sono esenti da IVA? Si applicano ritenute? L’Agenzia delle Entrate ha risposto a queste domande con la risposta n. 9/2025, fornendo chiarimenti fondamentali su IVA, ritenute fiscali ed esenzioni applicabili in questi casi.

In questo articolo spieghiamo in modo chiaro e dettagliato quale sia il corretto trattamento fiscale dei compensi erogati nelle manifestazioni sportive equestri, mettendo in luce le criticità, i benefici fiscali, le possibili soluzioni e i rischi in caso di errori. Analizzeremo anche i soggetti coinvolti e come differisce la disciplina se si tratta di atleti professionisti o dilettanti, di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o di enti promotori.

Il quesito all’ADE

La risposta n. 9/2025 dell’Agenzia delle Entrate nasce da un quesito posto da una Federazione Sportiva Nazionale, attiva nell’ambito degli sport equestri, in merito al corretto inquadramento fiscale dei premi in denaro corrisposti a vario titolo durante le manifestazioni ufficiali. L’oggetto della richiesta riguarda la necessità di chiarire, alla luce dell’art. 36, comma 6-quater del D.lgs. 36/2021, quale trattamento fiscale riservare ai premi versati a cavalieri, tecnici, proprietari e allevatori, siano essi residenti o non residenti.

La particolarità del settore equestre consiste nel fatto che il premio può non essere percepito direttamente dal cavaliere, ma essere destinato ad altri soggetti, come il proprietario del cavallo, sulla base di una dichiarazione scritta prevista dalla normativa federale. Inoltre, questi premi possono essere erogati sia dalla Federazione centrale, sia dalle ASD o SSD affiliate, oppure da sponsor e soggetti privati nell’ambito dell’attività commerciale.

La richiesta all’Agenzia si concentra su quattro situazioni distinte:

  1. Premi pagati direttamente dalla Federazione;

  2. Premi versati da ASD o SSD affiliate;

  3. Premi erogati da soggetti terzi (aziende, enti) in ambito commerciale;

  4. Premi inseriti nel contesto di un rapporto di lavoro sportivo, regolato dal D.lgs. 36/2021.

Ciascuno di questi casi implica un diverso trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, e richiede un’analisi dettagliata per evitare irregolarità e sanzioni.

Chiarimenti dell’ADE

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 9/2025, ha chiarito in modo puntuale il regime fiscale dei premi sportivi equestri, distinguendo i casi in base al soggetto erogatore e alla natura del rapporto con il beneficiario. In particolare, si conferma che le ritenute variano sensibilmente a seconda delle situazioni, e vanno gestite con attenzione per evitare errori.

1. Premi erogati dalla Federazione Sportiva Nazionale

Quando i premi in denaro sono versati direttamente dalla Federazione, ad esempio in occasione di eventi ippici ufficiali, si applica:

  • Ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 5 del D.L. 417/1991 e dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973;

  • Questa ritenuta è:

    • A titolo d’acconto per chi ha reddito d’impresa;

    • A titolo d’imposta per altri soggetti (es. persone fisiche);

  • Si applica anche ai non residenti, salvo convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

2. Premi da ASD/SSD a tecnici e atleti tesserati

Nel caso di premi versati da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche:

  • La ritenuta è del 20% a titolo di imposta (art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021);

  • Si applica anche a professionisti o imprenditori, se operano come tecnici o atleti tesserati;

  • È valida anche per soggetti non residenti;

  • Per il solo 2024, è prevista una franchigia fino a 300 euro (D.L. 215/2023).

3. Premi erogati da imprese o enti commerciali

Quando i premi provengono da soggetti che agiscono nell’ambito dell’attività commerciale:

  • Si applica:

    • Ritenuta del 20% per persone fisiche residenti;

    • Ritenuta del 30% per non residenti;

    • Nessuna ritenuta se il beneficiario non è una persona fisica.

4. Premi come compensi da lavoro sportivo

Se il premio è riconosciuto nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo (dipendente, autonomo o co.co.co.):

  • Non si applica il regime dei premi sportivi;

  • L’importo è trattato come compenso variabile;

  • Rientra nel reddito da lavoro con:

    • Esenzione fino a 15.000 euro annui (D.lgs. 36/2021);

    • L’eccedenza è soggetta a ritenuta Irpef ordinaria.

Compensi sport equestri e fisco 2025 - Commercialista.it

Premi sportivi e IVA

Uno degli aspetti più delicati affrontati dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 9/2025 riguarda la rilevanza ai fini IVA dei premi sportivi erogati nelle manifestazioni equestri. L’Agenzia ha chiarito che, nella maggior parte dei casi (1, 2 e 3), i premi in denaro non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi. Di conseguenza, non sono soggetti a IVA, in base all’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.

La logica è che il premio, in questi casi, ha una natura premiale e non contrattuale: viene erogato a posteriori per un risultato raggiunto, senza che vi sia un obbligo preventivo di prestazione. È una remunerazione accessoria e non contrattualizzata, anche se erogata da soggetti diversi (Federazione, ASD, sponsor).

Diverso è il caso (4), ovvero quando il premio è parte integrante di un compenso pattuito nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo autonomo, ad esempio per un tecnico o atleta professionista titolare di partita IVA. In questi casi, il premio assume natura di corrispettivo contrattuale e diventa soggetto a IVA, come ogni altro compenso professionale.

Per i commercialisti che affiancano federazioni, ASD o soggetti coinvolti nelle manifestazioni equestri, è fondamentale classificare correttamente:

  • Chi eroga il premio (federazione, impresa, ASD…),

  • Chi lo riceve (atleta, tecnico, impresa, non residente),

  • In che contesto (premio una tantum o compenso contrattuale).

Un errore di classificazione può generare omissioni IVA, ritenute errate o problemi in caso di controlli. Inoltre, quando il soggetto è non residente, occorre valutare le convenzioni contro le doppie imposizioni per evitare tassazioni eccessive o doppie.

Errori comuni e casi pratici

La gestione fiscale dei premi sportivi equestri può nascondere trappole pericolose, soprattutto quando mancano chiarezza o attenzione nella classificazione dei soggetti e dei rapporti sottostanti. Anche piccoli errori, infatti, possono portare a ritenute errate, omesse registrazioni IVA o contestazioni in caso di controlli fiscali.

Esempio 1: Premio erogato da un’ASD a un tecnico tesserato

Un’ASD premia un istruttore per un risultato sportivo ottenuto durante una competizione affiliata. In assenza di contratto, l’importo viene erroneamente considerato “compenso professionale” e fatturato con IVA. In realtà, trattandosi di premio sportivo una tantum a tecnico tesserato, doveva essere soggetto a ritenuta del 20% a titolo di imposta, esente IVA.

Esempio 2: Premio contrattualizzato a professionista con partita IVA

Un allevatore partecipa con il proprio cavallo a un circuito internazionale, con accordo scritto con la Federazione che prevede premi minimi garantiti. In questo caso, se l’allevatore è un soggetto con partita IVA e riceve il premio come parte del compenso previsto dal contratto, allora l’importo è imponibile IVA e soggetto a tassazione ordinaria.

Esempio 3: Beneficiario non residente

Una società estera sponsorizza un cavaliere non residente che riceve premi da una ASD. In questo caso, la ritenuta del 20% o 30% deve essere verificata rispetto alla convenzione contro le doppie imposizioni del Paese di residenza.

Raccomandazione operativa: predisporre per ogni premio una scheda di dettaglio che indichi:

  • Soggetto erogante e qualificazione fiscale;

  • Natura del beneficiario (fisica, impresa, residente/non residente);

  • Tipologia del rapporto (occasionale, lavorativo, premio regolamentato).

Compensi sport equestri e fisco 2025 - Commercialista.it

Responsabilità e sanzioni

Se da un lato la normativa consente margini di ottimizzazione e agevolazioni fiscali, dall’altro il mancato rispetto delle regole può esporre organizzatori e beneficiari a rilevanti sanzioni tributarie e contributive. Molti operatori del settore equestre, soprattutto a livello dilettantistico, sottovalutano il fatto che anche un premio in denaro, se non correttamente inquadrato, può generare obblighi fiscali e previdenziali.

Le ASD e SSD che erogano premi a tecnici o atleti senza trattenere le ritenute corrette (4%, 20%, o 30%) rischiano di doverle versare in proprio con sanzioni e interessi, anche se l’errore è frutto di interpretazioni errate o buona fede. L’omessa applicazione della ritenuta, o l’applicazione di un’aliquota errata, può essere considerata violazione degli obblighi di sostituto d’imposta, con conseguente accertamento e recupero delle imposte.

Ancora più delicato è il caso in cui si configuri un compenso lavorativo mascherato da premio sportivo. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere il trattamento agevolato e riqualificare il premio come reddito da lavoro autonomo o subordinato, con tutte le conseguenze fiscali e previdenziali del caso (inclusa l’eventuale apertura d’ufficio di posizione INPS).

Infine, quando i premi sono erogati a soggetti non residenti, è necessario documentare attentamente l’applicazione delle convenzioni internazionali per evitare una doppia imposizione o contestazioni da parte delle autorità fiscali estere.

Vantaggi fiscali

Comprendere il corretto trattamento fiscale dei premi nelle manifestazioni sportive equestri non serve solo a evitare sanzioni, ma consente anche di ottenere importanti vantaggi fiscali, sia per chi li eroga (Federazioni, ASD, enti sponsor) sia per chi li riceve (atleti, tecnici, allevatori, proprietari).

Per gli organizzatori (soprattutto ASD e SSD), uno dei benefici principali consiste nella possibilità di erogare premi esenti da IVA e con una ritenuta agevolata del 20% a titolo d’imposta, senza necessità di inquadrare il premio come un compenso lavorativo.

Questo consente di:

  • Snellire la burocrazia;

  • Evitare l’apertura di posizioni contributive INPS o IVA;

  • Limitare i costi fiscali legati alla gestione amministrativa dell’evento.

Nel caso degli atleti e tecnici tesserati, la possibilità di ricevere premi esenti da IVA e con tassazione fissa ridotta (in alcuni casi solo 4% o 20%) rappresenta un’opportunità per ottimizzare il carico fiscale rispetto ad altre forme di reddito. Inoltre, per il solo 2024, è prevista una esenzione fino a 300 euro per premi una tantum, un’agevolazione utile da sfruttare per micro-compensi o per premiare atleti dilettanti.

Infine, per chi opera tramite rapporti di lavoro sportivo, il D.lgs. 36/2021 consente un’esenzione IRPEF fino a 15.000 euro annui, rendendo l’attività sportiva molto più sostenibile anche per i lavoratori autonomi o collaboratori.

Conclusioni

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2025 rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi opera nel mondo delle manifestazioni sportive equestri. La complessità del sistema – con premi che possono essere erogati da soggetti diversi e destinati a figure differenti (atleti, tecnici, proprietari, anche non residenti) – impone una gestione fiscale precisa, personalizzata e conforme alla normativa vigente.

Il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA cambia radicalmente a seconda della natura dell’erogante, del beneficiario e del tipo di rapporto che lega le parti. Tuttavia, con una corretta pianificazione è possibile:

  • Sfruttare le ritenute agevolate (4% o 20%);

  • Evitare l’assoggettamento a IVA, quando non necessario;

  • Beneficiare delle esenzioni previste per il 2024 (300 euro) o per i redditi sportivi fino a 15.000 euro;

  • Ridurre al minimo i rischi fiscali legati a inquadramenti errati o mancate comunicazioni.

Il nostro consiglio per federazioni, ASD, SSD, sponsor e atleti è di affidarsi a un commercialista esperto nel settore sportivo, capace di interpretare correttamente la normativa e suggerire la strategia fiscale più efficiente per ogni tipo di premio o compenso.

Una gestione attenta oggi può significare risparmio fiscale e tranquillità fiscale domani.

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