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giovedì 30 Ottobre 2025

Bonus edilizi e Forze Armate: quando spetta la detrazione maggiorata e cosa sapere per non perdere il beneficio fiscale

Con la Risposta n. 244/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio molto comune: chi ristruttura un immobile può accedere alla detrazione maggiorata del 50% anche senza avervi trasferito la residenza?

Il caso riguarda un appartenente alle Forze Armate che ha acquistato e ristrutturato un’abitazione, chiedendo l’agevolazione prima casa e il bonus ristrutturazione, ma senza ancora trasferirvisi.

In questo articolo analizzeremo quando spetta la detrazione maggiorata, cosa si intende per abitazione principale, quali sono i requisiti da rispettare secondo la Legge di Bilancio 2025 e perché valgono le stesse regole anche per i militari e le forze dell’ordine.

Bonus edilizi e Forze Armate

Con l’emanazione della Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo che anche per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sia a ordinamento militare che civile, valgono le stesse regole generali previste per tutti i contribuenti in materia di bonus edilizi. Non sono previste deroghe o facilitazioni specifiche.

Nello specifico, per poter accedere all’aliquota di detrazione maggiorata, ad esempio quella del 50% prevista dall’art. 16-bis del TUIR (da suddividere in dieci rate annuali di pari importo), è necessario che due condizioni fondamentali siano rispettate:

  1. Il contribuente deve essere titolare di un diritto reale sull’immobile oggetto degli interventi, come la proprietà, la nuda proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione o anche la proprietà superficiaria;

  2. L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale.

Il concetto di abitazione principale è chiarito nel comma 3-bis dell’art. 10 del TUIR, secondo cui si intende quella nella quale la persona fisica (o i suoi familiari) dimorano abitualmente. Non è quindi necessario il trasferimento della residenza anagrafica, ma è invece fondamentale la dimora abituale. In caso di ricovero permanente in istituti sanitari, il requisito si considera comunque rispettato se l’immobile non è locato.

Inoltre, la detrazione maggiorata spetta anche se i lavori riguardano solo le pertinenze (garage, cantine, ecc.) purché vincolate giuridicamente all’abitazione principale.

Infine, anche se l’immobile non è abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta se lo diventa al termine degli interventi. E se nei successivi anni l’immobile cambia destinazione, la detrazione maggiorata resta valida.

Quando si ha diritto alla detrazione maggiorata

Il nodo centrale che spesso crea confusione è quando effettivamente spetta la detrazione maggiorata per gli interventi edilizi. Come chiarito dalla Circolare n. 8/E del 2025, il diritto alla percentuale più elevata non dipende dal profilo professionale del contribuente, nemmeno se si tratta di appartenenti alle Forze armate o forze di polizia, ma esclusivamente dal rispetto di due requisiti sostanziali: la titolarità dell’immobile e la sua destinazione a dimora abituale.

Facciamo alcuni esempi concreti:

  • Se un militare è proprietario (o nudo proprietario, o usufruttuario) di un’abitazione in cui non vive, ma in cui dimora stabilmente un familiare (coniuge, figli, genitori, ecc. fino al terzo grado), ha diritto alla detrazione maggiorata.

  • Se lo stesso contribuente è proprietario di due immobili, uno dove vive e uno dove vive un familiare, solo l’immobile dove lui stesso dimora abitualmente può beneficiare dell’aliquota maggiorata.

  • Se la casa è ancora in fase di ristrutturazione, ma al termine dei lavori il contribuente vi trasferisce la propria dimora abituale, la maggiorazione spetta anche per le spese già sostenute durante i lavori.

  • Anche un ricovero permanente in una struttura sanitaria non fa perdere il diritto alla detrazione, purché l’immobile non sia stato locato a terzi.

Questi chiarimenti sono fondamentali per evitare errori in fase di dichiarazione dei redditi o durante l’accesso ai bonus. Sbagliare sulla destinazione d’uso può significare perdere migliaia di euro in detrazioni.

Ruolo delle pertinenze

Un altro punto chiarito dalla Circolare 8/E del 2025 riguarda un aspetto spesso trascurato: le pertinenze. La normativa, infatti, riconosce la possibilità di accedere alla detrazione maggiorata anche se gli interventi edilizi riguardano esclusivamente le pertinenze dell’immobile, come ad esempio un box auto, una cantina o un solaio.

Il presupposto fondamentale è che tali pertinenze siano giuridicamente vincolate all’abitazione principale. In altre parole, devono essere formalmente accatastate come pertinenze dell’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente. È irrilevante che i lavori vengano eseguiti solo sulla pertinenza e non sull’abitazione principale: l’agevolazione maggiorata si applica comunque.

Questo principio è estremamente utile, ad esempio:

  • Nel caso di interventi per efficientamento energetico del garage (isolamento, sostituzione di infissi, ecc.);

  • In presenza di lavori strutturali come il rifacimento della copertura della cantina o il consolidamento statico del box;

  • Quando si installano impianti (es. pannelli solari) sulle pertinenze che ricadono nella medesima particella catastale dell’abitazione principale.

Per il contribuente, questo significa poter massimizzare il beneficio fiscale anche su spese che, a prima vista, sembrerebbero escluse dal bonus maggiore. Tuttavia, è fondamentale avere la documentazione catastale in regola, che attesti il vincolo di pertinenzialità, onde evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Questo dettaglio tecnico può fare la differenza tra una detrazione standard e una maggiorata del 50%, spalmabile in dieci anni.

Bonus edilizi e Forze Armate - Commercialista.it

Abitazione principale 

Una delle novità più rilevanti chiarite nella circolare n. 8/E del 2025 riguarda il momento in cui deve sussistere la destinazione dell’immobile ad “abitazione principale” per poter accedere alla detrazione maggiorata. La norma, in questo senso, è più flessibile di quanto si pensi.

Infatti, è stato esplicitamente chiarito che non è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori, purché lo diventi al termine degli interventi. Questo principio consente a molti contribuenti – inclusi i dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia – di non perdere il diritto alla percentuale più alta di detrazione solo perché al momento dell’avvio dei lavori non avevano ancora trasferito la loro dimora abituale.

Questo aspetto è fondamentale in casi come:

  • Acquisto di un immobile da ristrutturare e successivo trasferimento della dimora abituale al termine dei lavori;

  • Situazioni in cui il contribuente attende la fine dei lavori per motivi pratici (ad esempio, cantiere non abitabile o vincoli familiari temporanei);

  • Casi in cui il contribuente ha in programma di trasferirsi entro pochi mesi, ma le spese edilizie sono già state sostenute.

La normativa, dunque, premia la finalità residenziale reale dell’intervento piuttosto che il semplice dato anagrafico o catastale al momento dell’avvio lavori.

Importante sottolineare che, una volta acquisito il diritto alla detrazione maggiorata, questo non viene perso nemmeno se, nei successivi anni, l’immobile cessa di essere abitazione principale (ad esempio per vendita, trasferimento o altro). La detrazione prosegue regolarmente per tutte le dieci annualità previste.

Forze Armate e Polizia

Una delle domande più frequenti tra gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ad altri corpi a ordinamento militare o civile è se, in virtù del loro status particolare di servizio, possano beneficiare di deroghe o trattamenti fiscali più favorevoli nell’ambito dei bonus edilizi.

La risposta è chiara e definitiva: no, non sono previste deroghe né agevolazioni aggiuntive per queste categorie. La Legge di Bilancio 2025, pur introducendo modifiche e chiarimenti al sistema delle detrazioni, non ha previsto alcun regime speciale a favore del personale in servizio permanente delle Forze Armate o delle Forze di Polizia.

Questo significa che, per accedere alla detrazione maggiorata (es. 50%) prevista per gli interventi edilizi sull’abitazione principale, valgono esattamente le stesse regole previste per tutti i contribuenti. In particolare:

  • Il militare o agente deve essere titolare di un diritto reale sull’immobile;

  • L’immobile deve essere adibito a dimora abituale, propria o di un familiare rientrante nei limiti del TUIR (fino al terzo grado).

Non basta dunque essere assegnatari di una casa di servizio, né è sufficiente il solo fatto di essere domiciliati in un’abitazione per motivi lavorativi. È fondamentale che vi sia una dimora abituale e non solo una presenza saltuaria o legata al servizio.

Tuttavia, nel rispetto di questi requisiti, anche il personale delle forze dell’ordine può usufruire a pieno delle detrazioni maggiorate, con gli stessi diritti (e doveri) degli altri cittadini.

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Errori da evitare

Sebbene la normativa sia stata chiarita, molti contribuenti continuano a commettere errori che rischiano di compromettere l’accesso alla detrazione maggiorata. In alcuni casi, si tratta di disattenzioni formali, in altri di interpretazioni errate dei concetti chiave come “abitazione principale” o “titolarità dell’immobile”.

Ecco i principali errori da evitare:

  1. Confondere residenza anagrafica con dimora abituale: come chiarito dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, non è necessario trasferire la residenza, ma è fondamentale che il contribuente (o un suo familiare) dimori abitualmente nell’immobile. Tuttavia, è buona prassi documentare la dimora con elementi concreti (utenze, contratti, ecc.).

  2. Dimenticare l’intestazione dell’immobile: la detrazione maggiorata spetta solo se il contribuente è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.). Lavori eseguiti su immobili intestati ad altri, anche se familiari stretti, non danno diritto alla detrazione maggiorata.

  3. Iniziare i lavori senza avere i requisiti: se l’immobile non è abitazione principale all’inizio dei lavori, è comunque necessario che lo diventi al termine. Chi non rispetta questo passaggio perde il diritto alla maggiorazione, anche se ha sostenuto regolarmente tutte le spese.

  4. Trascurare le pertinenze: molti non sanno che le pertinenze vincolate all’abitazione principale (es. garage, cantine) possono beneficiare della detrazione maggiorata anche se i lavori riguardano solo quelle. Ma il vincolo deve risultare da documentazione ufficiale.

  5. Cedere o locare l’immobile prima del termine dei lavori: in questo caso si perde il requisito dell’abitazione principale, e quindi l’intera agevolazione fiscale può decadere.

Essere consapevoli di questi aspetti è fondamentale per non perdere un’agevolazione che può valere migliaia di euro.

Detrazioni applicabili

La detrazione maggiorata rappresenta uno dei principali strumenti di risparmio fiscale messi a disposizione dal legislatore per incentivare la riqualificazione del patrimonio immobiliare. In base alla normativa attualmente in vigore, aggiornata con la Legge di Bilancio 2025, la maggiorazione dell’aliquota può arrivare fino al 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR.

Questa agevolazione riguarda in particolare:

  • Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

  • Ristrutturazioni edilizie su immobili residenziali;

  • Interventi su pertinenze legate all’abitazione principale;

  • Spese sostenute per la messa in sicurezza antisismica (se rientrano nei limiti previsti);

  • Interventi per il risparmio energetico, se non già agevolati da altri bonus (come Ecobonus o Superbonus).

Per ottenere la detrazione al 50%, è però necessario che l’immobile oggetto dei lavori sia:

  • Posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale (nuda proprietà, usufrutto, ecc.);

  • Adibito ad abitazione principale, ossia luogo di dimora abituale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica.

Non rientrano, invece, nella maggiorazione:

  • Gli immobili non residenziali;

  • Le seconde case o immobili locati;

  • Le spese sostenute da soggetti non titolari di un diritto reale sull’immobile.

È importante, infine, distinguere la detrazione maggiorata standard (50%) da quelle ancora più elevate previste da bonus speciali come il Superbonus (attualmente ridotto), che seguono regole diverse e in parte più restrittive.

Conoscere con precisione le percentuali e le condizioni consente al contribuente di pianificare meglio l’intervento e ottimizzare il proprio beneficio fiscale.

Conclusione

In un contesto fiscale sempre più complesso, conoscere esattamente i requisiti per accedere alla detrazione maggiorata dei bonus edilizi è essenziale per evitare errori, perdite economiche e contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

La normativa è chiara: non esistono scorciatoie o agevolazioni speciali per categorie particolari, nemmeno per il personale delle Forze armate o della Polizia di Stato. Tutti i contribuenti sono tenuti a rispettare le stesse regole: titolarità dell’immobile e destinazione a dimora abituale.

Le pertinenze rientrano nel perimetro agevolabile, così come gli immobili che, pur non essendo abitazione principale all’inizio dei lavori, lo diventano al termine. È possibile ottenere la detrazione al 50% per una vasta gamma di interventi, dalle ristrutturazioni interne alla messa in sicurezza, purché sia rispettata la condizione dell’abitazione principale.

In definitiva, la detrazione maggiorata non è solo una possibilità, ma un vero e proprio strumento di risparmio fiscale, che può alleggerire il carico tributario in modo legale e pianificato. Affidarsi a un commercialista esperto in materia edilizia e fiscale è il modo migliore per sfruttare al massimo questi strumenti, evitando errori costosi e ottimizzando le risorse investite.

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