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venerdì 28 Novembre 2025

Legge 398/1991 confermata: le associazioni di categoria e sindacali potranno usarla anche dopo il 2026

Il 2026 rappresenta uno spartiacque fondamentale per il Terzo Settore italiano. Con la piena attuazione della Riforma del Terzo Settore, molte associazioni – in particolare quelle non iscritte al RUNTS – rischiavano di perdere i benefici di regimi fiscali agevolati, tra cui il noto regime forfetario ex Legge 398/1991. Tuttavia, un’importante apertura normativa chiarisce che le associazioni di categoria e sindacali potranno continuare ad applicare la 398/1991 anche oltre il 2026, garantendo loro una continuità fiscale cruciale per la sopravvivenza economica.

In questo articolo analizzeremo le novità introdotte dalla riforma e cosa cambia effettivamente dal 1° gennaio 2026, chi può continuare ad accedere alla 398/1991, le conseguenze per le associazioni non iscritte al RUNTS, i vantaggi fiscali ancora accessibili in forma legale e cosa conviene fare: iscriversi al RUNTS o restare fuori?

Un approfondimento essenziale per chi gestisce associazioni non profit, in particolare rappresentanze sindacali, di categoria e organismi associativi non riconosciuti nel Terzo Settore.

Cosa cambia dal 2026

Con l’entrata a regime della Riforma del Terzo Settore, prevista per il 1° gennaio 2026, cambierà radicalmente il panorama fiscale per le associazioni non iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Una delle principali novità è l’abrogazione delle agevolazioni fiscali “trasversali” che fino ad oggi erano accessibili anche a enti non rientranti formalmente nel perimetro del Terzo Settore. Tra queste, era a rischio anche la possibilità di accedere al regime forfetario previsto dalla Legge 398/1991, un regime fiscale semplificato molto vantaggioso, particolarmente usato da associazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e, appunto, anche da organizzazioni sindacali e di categoria.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la 398/1991 resterà accessibile anche dopo il 2026 per alcune tipologie di associazioni non commerciali, tra cui le associazioni sindacali e di categoria. Queste organizzazioni, infatti, non rientrano nella categoria degli “enti del Terzo Settore” ma possono comunque godere del regime agevolato, purché rispettino determinati requisiti sostanziali e formali.

Questa apertura rappresenta una boccata d’ossigeno per migliaia di enti che, pur non essendo inquadrabili nel RUNTS, svolgono un ruolo sociale, culturale o rappresentativo di primaria importanza. Tuttavia, sarà fondamentale fare attenzione alla corretta qualificazione giuridica e fiscale dell’ente, per evitare contestazioni o decadenze dai benefici.

Chi potrà continuare a usare la Legge 398/1991 

Alla luce dell’approfondimento fornito, è chiaro che il legislatore ha previsto una distinzione fondamentale tra gli enti che decidono di iscriversi al RUNTS e quelli che restano fuori. La normativa, in particolare, non abroga la Legge 398/1991, ma ne limita l’utilizzo solo ad alcune categorie di enti non ETS, ossia non qualificati come Enti del Terzo Settore.

Potranno continuare ad accedere alla 398/1991 tutte le associazioni che, pur essendo senza scopo di lucro, non rientrano tra quelle tenute all’iscrizione nel RUNTS. Rientrano in questa casistica:

  • Associazioni sindacali e di categoria;

  • Enti associativi di natura politica o religiosa;

  • Enti non commerciali con finalità mutualistiche o di rappresentanza, riconosciuti o meno;

  • Altri soggetti che, pur svolgendo attività istituzionale e marginale, non perseguono finalità solidaristiche secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Il principio è semplice ma decisivo: la 398/1991 sopravvive, ma diventa un regime “residuale” per coloro che non scelgono l’inquadramento come ETS. Questo perché la riforma punta a creare un sistema fiscale e amministrativo specifico e autonomo per gli ETS, ma lascia spazio – come eccezione – ad altri enti non profit, purché non svolgano attività commerciale prevalente e rispettino i limiti di legge (come il tetto di 400.000 euro di proventi annui).

L’aspetto più interessante è che l’applicazione della 398/1991 non è automatica: gli enti dovranno dichiararne l’adozione e conservare requisiti e documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle condizioni previste, anche ai fini dell’eventuale accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Legge 398/1991 confermata - Commercialista.it

Perché le associazioni di categoria e sindacali non rientrano

Uno degli aspetti più discussi della riforma del Terzo Settore riguarda la definizione dei soggetti obbligati o facoltativi all’iscrizione nel RUNTS. Secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), solo gli enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale possono essere qualificati come ETS. Questo esclude esplicitamente alcune tipologie di enti, tra cui le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni politiche e religiose.

Questi enti, pur potendo essere senza fini di lucro, non perseguono finalità solidaristiche in senso stretto, ma rappresentano gli interessi di specifiche categorie professionali, lavoratori o settori produttivi. La loro funzione è dunque più rappresentativa e contrattuale, piuttosto che assistenziale o solidaristica, il che li colloca fuori dal perimetro del Terzo Settore.

Proprio per questo motivo, il legislatore ha riconosciuto che tali enti non sono obbligati a iscriversi nel RUNTS, né devono sottostare ai nuovi obblighi contabili e gestionali previsti per gli ETS. Questo comporta due vantaggi principali:

  1. Continuità operativa senza dover modificare statuti o modelli organizzativi;

  2. Possibilità di mantenere il regime fiscale agevolato della Legge 398/1991, sempre che non svolgano attività commerciale prevalente e restino nei limiti previsti.

Questa distinzione giuridica è fondamentale: gli enti che non possono o non vogliono trasformarsi in ETS non sono automaticamente penalizzati, ma dovranno gestire con attenzione la propria posizione fiscale per continuare a godere dei benefici attualmente riconosciuti.

I vantaggi del regime 398/1991

Il regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 rappresenta da decenni uno degli strumenti più efficaci per la semplificazione fiscale degli enti non commerciali, in particolare per quelli con finalità associative, culturali, sindacali o ricreative. La sua utilità è ancora oggi evidente, motivo per cui la sua conservazione – anche dopo il 2026 – per le associazioni di categoria e sindacali è una scelta strategica di rilevanza fiscale ed economica.

Tra i principali vantaggi concreti del regime 398/1991, ricordiamo:

  • Semplificazione degli adempimenti contabili: non è obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria, bastano registri semplificati.

  • Forfetizzazione dell’imponibile IVA e delle imposte sui redditi: si applica un abbattimento forfettario dei proventi commerciali, generalmente pari al 3% ai fini IRES e con percentuali variabili per l’IVA.

  • Accesso agevolato alla raccolta pubblicitaria e sponsorizzazioni, con tassazione semplificata per le entrate derivanti da queste attività.

  • Riduzione del rischio di errori e sanzioni: meno adempimenti, meno esposizione a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La possibilità di continuare ad adottare questo regime anche dopo il 2026, per tutte le associazioni non ETS che ne hanno i requisiti, rappresenta un’importante forma di risparmio fiscale legale e di continuità nella gestione economica delle attività. In particolare, per le associazioni sindacali e di categoria – che spesso gestiscono progetti formativi, convenzioni, rapporti con enti pubblici o privati – mantenere la 398/1991 significa evitare l’aggravio burocratico e fiscale che l’inquadramento nel RUNTS comporterebbe.

I rischi per le associazioni non correttamente inquadrate 

Se da un lato la conferma dell’utilizzabilità della Legge 398/1991 per alcune associazioni rappresenta una buona notizia, dall’altro è fondamentale comprendere che non tutte le realtà associative potranno continuare a beneficiarne. La Riforma del Terzo Settore impone infatti un maggiore rigore nella qualificazione giuridica e fiscale degli enti. Questo significa che le associazioni che non adeguano i propri statuti, oppure che svolgono attività commerciale in modo prevalente, rischiano di perdere i benefici fiscali o, peggio, di incorrere in contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 2026 in poi, la distinzione tra:

  • ETS (Enti del Terzo Settore) iscritti al RUNTS,

  • ed enti non commerciali “fuori RUNTS”,
    diventerà centrale per determinare quali regimi fiscali siano effettivamente accessibili.

In pratica:

  • Un’associazione che dovrebbe iscriversi al RUNTS (perché opera con finalità solidaristiche e riceve contributi pubblici) non potrà continuare ad applicare la 398/1991 se non si adegua.

  • Le associazioni di categoria e sindacali, che non rientrano nella definizione di ETS, potranno invece proseguire con la 398/1991, ma dovranno evitare attività commerciale prevalente e mantenere i requisiti sostanziali e formali previsti dal regime.

La mancata corretta qualificazione può portare a:

  • recupero fiscale su imposte e IVA non versate correttamente,

  • perdita dei benefici della 398/1991,

  • sanzioni per dichiarazioni infedeli.

Ecco perché, in vista del 2026, è essenziale una revisione accurata dello statuto e della contabilità da parte di un commercialista esperto in enti non profit, per evitare spiacevoli sorprese.

Legge 398/1991 confermata - Commercialista.it

Iscriversi al RUNTS o restare fuori

La domanda che molte associazioni si stanno ponendo in vista del 2026 è: conviene iscriversi al RUNTS oppure è meglio restare fuori e mantenere il vecchio regime fiscale? La risposta non è uguale per tutti, ma dipende da diversi fattori giuridici, fiscali e operativi.

Iscriversi al RUNTS comporta certamente vantaggi:

  • accesso al 5 per mille e ad altre forme di finanziamento pubblico dedicate esclusivamente agli ETS;

  • riconoscimento giuridico e maggiore trasparenza verso soci, enti pubblici e privati;

  • possibilità di stipulare convenzioni e accreditamenti con la Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, ciò comporta anche nuovi obblighi:

  • adeguamento dello statuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

  • rendicontazione dettagliata e deposito dei bilanci su piattaforma pubblica;

  • maggiori adempimenti contabili e fiscali (inclusa la tenuta della contabilità ordinaria in molti casi).

Per le associazioni di categoria, sindacali, politiche o religiose, l’iscrizione al RUNTS non è prevista, quindi il dilemma non si pone. Per tutte le altre, invece sarà necessario valutare:

  • la natura delle attività svolte (istituzionali o commerciali?);

  • la composizione delle entrate (quote associative, sponsorizzazioni, vendita di beni/servizi?);

  • le prospettive di sviluppo futuro (collaborazioni con enti pubblici? accesso a bandi o finanziamenti?).

In sintesi, non esiste una soluzione valida per tutti: ogni ente dovrà effettuare un’analisi personalizzata, possibilmente con il supporto di un consulente fiscale esperto in Terzo Settore, per decidere se abbracciare la riforma o restare “fuori” mantenendo le agevolazioni residue, come la 398/1991.

Come prepararsi al 2026

Con l’avvicinarsi del 1° gennaio 2026, tutte le associazioni non profit devono iniziare un percorso di analisi e adeguamento, per evitare di trovarsi impreparate di fronte ai cambiamenti introdotti dalla riforma del Terzo Settore. Questo vale in particolare per quegli enti che non intendono iscriversi al RUNTS ma vogliono comunque continuare a beneficiare del regime 398/1991.

Ecco una checklist operativa utile per le associazioni sindacali, di categoria e simili:

  1. Verifica dello statuto: anche se l’iscrizione al RUNTS non è prevista, è consigliabile che lo statuto dell’ente sia aggiornato e coerente con l’attività realmente svolta. La chiarezza statutaria tutela l’associazione da contestazioni fiscali.

  2. Controllo dei proventi: il limite per applicare la 398/1991 resta fissato a 400.000 euro annui di proventi commerciali. È fondamentale monitorare costantemente le entrate per non superare questa soglia.

  3. Separazione delle attività: è consigliabile mantenere una separazione chiara tra attività istituzionali e attività commerciali, anche attraverso conti bancari dedicati e registri separati, per evitare presunzioni di commercialità da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  4. Comunicazioni obbligatorie: l’opzione per il regime 398/1991 va comunicata all’Agenzia delle Entrate con modalità idonea (es. in sede di dichiarazione o con apposita opzione). È importante conservare copia di tutte le comunicazioni.

  5. Formazione del personale amministrativo: i volontari o collaboratori che gestiscono l’amministrazione devono essere aggiornati sulle nuove regole fiscali, per garantire la corretta applicazione del regime agevolato.

Questo approccio permette di preservare i benefici fiscali in modo legale e sicuro, assicurando continuità economica all’associazione anche nel nuovo contesto post-riforma.

Conclusione

Il 2026 sarà un anno di cambiamento profondo per il mondo associativo italiano, ma non per forza negativo. Le associazioni di categoria e sindacali che operano correttamente al di fuori del RUNTS potranno continuare a beneficiare del regime 398/1991, mantenendo così uno strumento prezioso per la gestione semplificata e sostenibile delle loro attività.

La chiave sarà la consapevolezza: conoscere la propria natura giuridica, comprendere le attività effettivamente svolte e valutare con attenzione se restare fuori dal Terzo Settore o cogliere le opportunità offerte dal RUNTS. In ogni caso, il futuro fiscale delle associazioni passerà da una gestione professionale, trasparente e strategica, in grado di coniugare legalità e sostenibilità economica.

L’elemento centrale per tutte le realtà associative sarà quindi l’analisi personalizzata della posizione fiscale. Ogni associazione è un caso a sé: ciò che conviene a un ente culturale potrebbe non essere vantaggioso per un sindacato, e viceversa.

Affidarsi a un commercialista esperto in enti non profit sarà il miglior investimento per evitare rischi, massimizzare i vantaggi fiscali e affrontare il 2026 con strumenti chiari e aggiornati.

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