Dal 15 ottobre 2025 sarà possibile fare domanda per accedere a un importante contributo economico dedicato ai punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici. Il bonus, previsto dal Decreto del 1° agosto 2025 e disciplinato dall’Avviso del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 22 settembre, rappresenta un’opportunità concreta per edicole, cartolerie, bar, tabaccai e altre attività commerciali che vendono stampa in modo non prevalente.
Sommario
Questa agevolazione, in linea con l’obiettivo strategico di sostenere la filiera editoriale e contrastare la crisi della carta stampata, si rivolge in particolare a quegli esercizi che, pur non basando la propria attività sulla vendita di quotidiani e riviste, contribuiscono alla diffusione dell’informazione cartacea nei territori, spesso in zone periferiche o rurali.
Ma chi può richiederlo davvero? Come si presenta la domanda? Quali sono le spese ammissibili?
In questo articolo analizzeremo nel dettaglio criteri di accesso, scadenze, modalità di invio e vantaggi fiscali collegati al bonus, con riferimenti normativi aggiornati e indicazioni operative per sfruttare al meglio questa misura.
Decreto 1° agosto 2025
Il Decreto del 1° agosto 2025, firmato dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025 (registro n. 2420), dà attuazione a quanto previsto dall’art. 2 del DPCM 17 aprile 2025, introducendo una misura di sostegno concreta a favore degli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente.
Si tratta di un intervento mirato che risponde a un’esigenza precisa: garantire l’accesso all’informazione anche nei comuni privi di edicole tradizionali, dove la stampa cartacea rischia di scomparire del tutto.
Il contributo, fino a un massimo di 4.000 euro, copre il 60% delle spese sostenute nel 2024 per una serie di costi fissi e servizi fondamentali per l’attività, tra cui:
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tributi locali come IMU, TASI, CUP, TARI;
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canoni di locazione degli spazi commerciali;
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utenze (energia elettrica, telefonia, internet);
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registratori di cassa telematici e dispositivi POS;
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investimenti per digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.
Il fondo ha un tetto complessivo di 3 milioni di euro e rientra nei limiti del regolamento UE sugli aiuti “de minimis”, ovvero quegli aiuti statali di importo limitato che non necessitano di notifica preventiva alla Commissione europea.
Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per moltissimi esercizi commerciali, come tabaccherie, cartolerie, bar, piccoli alimentari o librerie, che vendono giornali in maniera accessoria e che si trovano in comuni dove non esistono punti vendita esclusivi con codice ATECO 47.62.10 come attività prevalente.
Tutti i requisiti richiesti
Per accedere al bonus previsto dal Decreto del 1° agosto 2025, le attività commerciali interessate devono rispettare una serie precisa di requisiti formali e sostanziali. La misura, infatti, è pensata esclusivamente per quei soggetti che non esercitano la vendita di quotidiani e periodici come attività principale, ma la svolgono in maniera accessoria o complementare.
Ecco, nel dettaglio, i requisiti necessari per presentare validamente la domanda:
1. Attività non prevalente – L’esercizio deve svolgere la vendita di stampa cartacea in via non prevalente, come comprovato dalla presenza del codice ATECO 47.62.10 (commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste) registrato come codice secondario nel Registro delle Imprese.
2. Localizzazione in comuni privi di edicole – Il punto vendita deve avere sede in un comune in cui non sono presenti rivenditori esclusivi di giornali (ossia attività con codice ATECO 47.62.10 indicato come primario o prevalente). Questo criterio mira a rafforzare la presenza dell’informazione cartacea in territori svantaggiati o con carenze di offerta.
3. Regolarità contributiva – Se l’impresa impiega dipendenti, è necessario essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi, come attestabile tramite DURC.
4. Situazione giuridica regolare – Non sono ammessi soggetti che risultino sottoposti a liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale, condizione che esclude le imprese in crisi conclamata.
Questi requisiti devono essere verificati e documentati al momento della presentazione della domanda. Non rispettarli può determinare l’inammissibilità della richiesta, anche in presenza di spese valide.

Come richiedere il bonus
Le domande per ottenere il contributo destinato ai rivenditori non prevalenti di quotidiani e periodici dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma ufficiale del portale www.impresainungiorno.gov.it.
La finestra temporale per l’invio delle istanze sarà aperta dalle ore 10:00 del 15 ottobre 2025 e si chiuderà alle ore 17:00 del 13 novembre 2025, senza possibilità di proroga.
La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000), da compilare direttamente sul portale.
In essa il richiedente dovrà dichiarare:
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il possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto (non prevalenza, regolarità contributiva, assenza di edicole nel comune, ecc.);
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l’elenco delle spese sostenute nel 2024 tra quelle ammesse al rimborso (IMU, locazioni, utenze, POS, ecc.) con relativi importi;
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i ricavi generati dalla vendita di stampa e quelli complessivi del punto vendita per l’anno 2024, come risultanti dalla propria contabilità;
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la localizzazione dell’attività in un comune privo di edicole;
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gli estremi bancari del conto corrente intestato al beneficiario.
Sebbene non sia richiesta la trasmissione immediata dei giustificativi di spesa o della contabilità, è obbligatorio conservarli e renderli disponibili in caso di controlli successivi da parte dell’amministrazione.
Una volta acquisite le domande, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvederà a stilare l’elenco dei beneficiari, con l’indicazione degli importi riconosciuti. L’elenco sarà approvato con apposito decreto e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
Vantaggi fiscali
Oltre a rappresentare un contributo economico diretto, il bonus 2025 per i rivenditori non prevalenti di quotidiani e periodici si configura anche come una misura di sostegno fiscale e di rilancio strategico per le piccole attività commerciali, in particolare in contesti territoriali meno serviti.
Dal punto di vista strettamente economico, il rimborso fino a 4.000 euro (pari al 60% delle spese sostenute nel 2024) consente alle imprese beneficiarie di ridurre significativamente il peso di costi fissi come IMU, TARI, canoni di affitto, utenze e servizi digitali. In un momento storico in cui molte attività di prossimità lottano con i margini ridotti e l’aumento delle spese generali, questa misura rappresenta un’iniezione di liquidità utile a migliorare la sostenibilità aziendale.
Dal punto di vista fiscale, rientrando negli aiuti di Stato “de minimis”, il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini IRAP, nel rispetto delle disposizioni UE. Ciò significa che l’intero importo riconosciuto costituisce un beneficio netto, senza impatti sull’imposizione fiscale dell’impresa.
Infine, c’è un chiaro vantaggio strategico per le attività che ampliano la propria offerta includendo la vendita di quotidiani e riviste. In aree prive di edicole tradizionali, questa funzione informativa può rappresentare un fattore distintivo e fidelizzante per la clientela locale, rafforzando il legame con il territorio e contribuendo alla sopravvivenza del pluralismo informativo.
Come prepararsi alla domanda
Anche se la procedura per accedere al bonus è interamente telematica, la preparazione della documentazione gioca un ruolo fondamentale nel determinare l’accettazione della domanda.
Il primo consiglio utile per le imprese è quello di verificare con largo anticipo il possesso dei requisiti formali, in particolare:
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la corretta classificazione ATECO nel Registro delle Imprese (codice 47.62.10 come secondario);
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la localizzazione geografica del punto vendita in un comune privo di edicole tradizionali, come sarà indicato nell’elenco pubblicato dal Dipartimento;
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l’eventuale DURC regolare, se si impiegano lavoratori dipendenti.
Dal punto di vista documentale, è fondamentale raccogliere e ordinare le spese sostenute nel 2024, distinguendo chiaramente quelle ammissibili (imposte locali, utenze, affitti, acquisto POS e strumenti digitali, ecc.) e predisporre un prospetto dei ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici rispetto al fatturato complessivo. Questa ripartizione sarà fondamentale per dimostrare la natura “non prevalente” dell’attività.
Altro aspetto da non sottovalutare è la dichiarazione sostitutiva: si tratta di un documento giuridicamente rilevante e soggetto a controlli. Inserire informazioni incomplete o inesatte, anche involontariamente, può comportare l’esclusione dal contributo o la successiva revoca. Per questo motivo, è consigliabile farsi assistere da un commercialista per la verifica finale.
Infine, è bene verificare che l’IBAN fornito sia intestato all’impresa richiedente, pena l’impossibilità di ricevere l’accredito. Un errore molto frequente è l’inserimento di conti non intestati correttamente, soprattutto per imprese individuali.

Il ruolo delle attività miste
Il bonus rivenditori 2025 non è solo un rimborso spese, ma anche un’opportunità concreta per diversificare l’offerta commerciale delle piccole imprese, soprattutto nei comuni dove manca un punto vendita esclusivo di stampa. In questi territori, spesso rurali o periferici, l’accesso all’informazione cartacea è limitato e la domanda rimane comunque viva, specie tra le fasce di popolazione più anziane o meno digitalizzate.
Attività come bar, tabaccherie, cartolerie, piccoli supermercati e librerie possono trasformarsi in hub informativi locali, proponendo quotidiani e riviste come servizio accessorio. Questa scelta, oltre ad essere utile al territorio, diventa fiscalmente vantaggiosa grazie al contributo previsto dal decreto: la vendita di stampa in via non prevalente consente di accedere a un rimborso delle spese generali fino a 4.000 euro, senza dover stravolgere il proprio modello di business.
Inoltre, il presidio dell’informazione cartacea può rafforzare la fedeltà della clientela abituale, attrarre nuovo pubblico e contribuire a rilanciare il ruolo sociale delle attività di prossimità, soprattutto in aree dove l’edicola ha cessato da tempo l’attività. In questo contesto, il bonus agisce come incentivo all’innovazione silenziosa, premiando quelle imprese che, anche con piccoli sforzi, contribuiscono alla tenuta del tessuto sociale e informativo locale.
Non va infine dimenticato che, come stabilito dal decreto, l’elenco ufficiale dei comuni privi di edicole sarà pubblicato nei giorni precedenti l’apertura dello sportello, consentendo alle imprese di valutare in modo preciso la propria posizione e decidere se iniziare l’attività di vendita stampa proprio per accedere al contributo.
Aspetti normativi e criticità interpretative
Il bonus rivenditori per la stampa in via non prevalente, pur rappresentando una misura utile e concreta, presenta alcuni aspetti tecnici e normativi che potrebbero generare dubbi in fase di compilazione della domanda. È importante che i soggetti interessati leggano con attenzione sia il Decreto del 1° agosto 2025, sia l’avviso pubblicato il 22 settembre 2025 dal Dipartimento per l’Editoria, per evitare errori formali e interpretazioni errate.
Una delle prime criticità riguarda la definizione di “comune privo di edicole”, che fa riferimento all’assenza di soggetti con codice ATECO 47.62.10 come attività primaria o prevalente. La valutazione non può essere fatta autonomamente dall’impresa, ma deve basarsi sull’elenco ufficiale che sarà pubblicato nei giorni precedenti l’apertura dello sportello. Pertanto, presentare domanda senza che il comune di riferimento risulti nell’elenco potrebbe comportare l’inammissibilità.
Un altro punto di attenzione è rappresentato dalla natura “non prevalente” dell’attività di rivendita. Anche se il codice ATECO 47.62.10 è indicato come secondario, è necessario che i ricavi derivanti dalla vendita di stampa siano inferiori a quelli totali dell’attività. Questa informazione deve essere certificata tramite contabilità e può diventare oggetto di verifica successiva. La dichiarazione in tal senso non è solo formale, ma giuridicamente vincolante, e rientra nei controlli previsti in fase istruttoria.
Infine, il fatto che il contributo rientri nel regime “de minimis” comporta la necessità per il richiedente di verificare eventuali altri aiuti pubblici ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti, per evitare il superamento del limite massimo stabilito dalla normativa UE (attualmente 300.000 euro per impresa su base triennale). Anche questo aspetto, spesso trascurato, può incidere sulla validità della domanda.
Conclusione
Il bonus per i rivenditori non prevalenti di quotidiani e periodici si inserisce in un quadro più ampio di politiche pubbliche a sostegno dell’informazione e del commercio di prossimità. In un’Italia dove sempre più comuni sono privi di edicole tradizionali, questa misura rappresenta un incentivo concreto per le piccole attività locali che scelgono di contribuire alla diffusione della stampa cartacea, senza farne il proprio core business.
Con un contributo fino a 4.000 euro, parametrato sulle spese sostenute nel 2024, il bonus consente di alleggerire i costi di gestione e, al contempo, di diversificare l’offerta commerciale. Ma non solo: diventa anche uno strumento per valorizzare il ruolo sociale di tabaccherie, bar, cartolerie e altri punti vendita che, oltre a vendere prodotti e servizi, mantengono vivo l’accesso all’informazione, anche nei luoghi più periferici.
Chi rientra nei requisiti, farebbe bene a prepararsi subito: raccogliere la documentazione contabile, verificare la propria posizione contributiva e monitorare l’uscita dell’elenco dei comuni senza edicole. Il tutto per presentare correttamente la domanda tra il 15 ottobre e il 13 novembre 2025 sul portale ufficiale.

