Nel settore della logistica, il tema dell’IVA rappresenta da sempre una questione complessa e in continua evoluzione. La recente pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un nuovo codice tributo per l’opzione all’inversione contabile (reverse charge) apre nuovi scenari per le imprese del comparto. Questa novità riguarda nello specifico quei soggetti che intendono optare per il versamento dell’IVA tramite reverse charge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 74, comma 5, del TUIR, nel contesto dei contratti di subappalto nel settore della logistica integrata.
Sommario
Si tratta di un’opportunità concreta per ottimizzare la gestione dell’IVA, evitare l’anticipo dell’imposta in fase di fatturazione e semplificare la contabilità. Tuttavia, l’applicazione della norma richiede attenzione, correttezza nei versamenti e soprattutto l’utilizzo del giusto codice tributo, pena il rischio di errori o sanzioni.
In questo articolo analizziamo in modo dettagliato cosa prevede la normativa sull’inversione contabile in logistica, chi può applicare l’opzione e come farlo, il nuovo codice tributo da utilizzare per i versamenti, i vantaggi fiscali dell’applicazione corretta del reverse charge e le implicazioni operative per le imprese e i suggerimenti pratici per evitare errori.
Quadro normativo
Con l’approvazione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il legislatore ha introdotto un’importante novità nel sistema IVA applicabile al settore della logistica, con l’obiettivo di contrastare fenomeni evasivi e migliorare la tracciabilità delle operazioni. La novità si innesta sull’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del DPR n. 633/1972, il quale è stato modificato per includere tra le operazioni soggette a reverse charge anche le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, rese nei confronti di imprese che operano nella movimentazione merci, trasporto e logistica integrata.
Tuttavia, l’effettiva entrata in vigore del regime è subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea, come previsto dall’articolo 395 della Direttiva IVA. In attesa del via libera da Bruxelles, il legislatore ha previsto una soluzione transitoria: un regime opzionale, disciplinato dal comma 59 della stessa Legge n. 207/2024. In base a tale norma, il committente può versare l’IVA in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque solidalmente responsabile del tributo.
L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti di subappalto, mantenendo la responsabilità solidale dei soggetti coinvolti. In questi casi, la fattura viene emessa dal prestatore, ma l’IVA è versata dal committente mediante modello F24, secondo le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, senza possibilità di compensazione, e con scadenza entro il mese successivo alla data di emissione della fattura.
Modello e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
A chiarire le modalità operative per aderire al regime opzionale di inversione contabile nel settore logistica è intervenuto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2025, con il quale è stato approvato lo specifico modello di comunicazione da utilizzare per formalizzare l’opzione. Il modello è finalizzato a raccogliere le informazioni necessarie per la gestione del regime, monitorare le operazioni soggette a reverse charge e garantire il corretto assolvimento dell’IVA da parte del committente.
Il modello deve essere compilato dal prestatore del servizio che intende aderire all’opzione e trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione delle operazioni soggette al regime. L’opzione può riguardare prestazioni di servizi effettuate nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica, come previsto dall’articolo 1, comma 60, della Legge n. 207/2024.
Le istruzioni allegate al modello spiegano con precisione:
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quali dati inserire (parti coinvolte, tipo di servizio, ammontare, ecc.);
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il periodo di validità dell’opzione;
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le modalità di compilazione e invio.
L’Agenzia specifica inoltre che l’adesione all’opzione non comporta alcun obbligo permanente, ma può essere esercitata caso per caso, purché vi sia accordo tra le parti e sia rispettata la forma prevista dalla normativa. L’opzione non è retroattiva: ha effetto solo per le prestazioni comunicate e non può essere applicata a operazioni pregresse.
Questa comunicazione rappresenta un passaggio cruciale: un errore nella compilazione o nell’invio del modello può compromettere l’intera operazione e far venir meno i benefici fiscali previsti.

Il codice tributo “6045”
Uno degli aspetti fondamentali del nuovo regime opzionale di inversione contabile nel settore della logistica riguarda il versamento dell’IVA da parte del committente. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo “6045”, denominato:
“IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Il codice tributo “6045” deve essere utilizzato nel modello F24 esclusivamente per il versamento dell’IVA riferita alle prestazioni di servizi effettuate nel quadro del regime opzionale, e solo in presenza della comunicazione preventiva dell’opzione da parte del prestatore. È fondamentale sottolineare che il versamento:
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deve essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore;
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non è compensabile con eventuali crediti presenti nel cassetto fiscale;
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va effettuato entro il termine previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.
Nel modello F24, il codice “6045” va inserito nella sezione “Erario”, con l’indicazione:
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del mese e anno di riferimento (in formato MM/AAAA);
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dell’importo dovuto;
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del codice fiscale del prestatore (in quanto soggetto a cui è riferita l’imposta);
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e con causale che individua chiaramente l’applicazione del regime opzionale.
È essenziale una corretta compilazione del modello F24 per evitare irregolarità e contestazioni. Si raccomanda quindi un’attenta verifica, anche attraverso il supporto di un commercialista, al fine di non incorrere in sanzioni legate a errori formali o sostanziali.
Vantaggi fiscali
L’introduzione del regime opzionale di inversione contabile IVA nel settore logistica rappresenta, oltre che una misura di contrasto all’evasione, anche una concreta opportunità di ottimizzazione fiscale e gestionale per le imprese del comparto. Applicare correttamente questo meccanismo consente infatti di ottenere numerosi benefici sia per i committenti che per i prestatori di servizi.
Tra i vantaggi principali segnaliamo:
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Eliminazione del debito IVA in fattura: il prestatore non addebita più l’IVA al cliente, evitando quindi l’anticipo dell’imposta. Questo migliora la liquidità aziendale, un aspetto cruciale per le imprese che lavorano su grandi volumi o margini ristretti.
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Semplificazione nella gestione contabile: il reverse charge riduce il numero di registrazioni contabili e semplifica il processo di detrazione dell’IVA, rendendo il sistema più trasparente e tracciabile.
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Riduzione del rischio di errori formali: con il committente che versa l’imposta direttamente, si riduce il rischio di incorrere in sanzioni per omesso versamento da parte del prestatore.
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Responsabilità condivisa ma chiara: pur prevedendo la responsabilità solidale del prestatore (e del subappaltatore), la normativa individua un percorso chiaro e tracciabile per entrambi i soggetti, limitando le zone grigie che spesso causano controversie fiscali.
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Allineamento con i principi UE: anche se l’opzione è in attesa di autorizzazione europea, l’Italia si sta muovendo verso un maggiore allineamento con le regole comunitarie in materia di lotta all’evasione IVA nei settori a rischio.
Infine, l’applicazione dell’opzione può essere utilizzata strategicamente in sede di pianificazione fiscale, soprattutto per le aziende che operano in filiere complesse con più livelli di subappalto. In questo modo si crea una catena di trasparenza fiscale che può risultare premiante anche in sede di verifica.

Errori da evitare
Nonostante i vantaggi evidenti, l’applicazione del regime opzionale di inversione contabile IVA nel settore logistica presenta alcune criticità operative che è fondamentale conoscere per evitare sanzioni, contestazioni o la perdita dei benefici fiscali. Le imprese e i professionisti del settore devono quindi adottare un approccio estremamente preciso e documentato.
Tra gli errori più comuni che si registrano in fase applicativa troviamo:
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Mancata o tardiva comunicazione dell’opzione: senza l’invio preventivo del modello all’Agenzia delle Entrate, l’opzione non è valida. Di conseguenza, la responsabilità del versamento ricade sul prestatore, con rischi di sanzioni per omesso pagamento.
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Compilazione errata del modello F24: l’uso scorretto del codice tributo “6045” o l’inserimento di dati errati (mese di riferimento, codice fiscale del prestatore, importo IVA) può rendere il versamento inefficace.
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Fatturazione non conforme: la fattura emessa dal prestatore deve riportare correttamente la dicitura relativa all’opzione e l’indicazione che l’IVA sarà versata dal committente. In caso contrario, si rischia di invalidare l’intera operazione.
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Applicazione indiscriminata dell’opzione: il reverse charge può essere applicato solo a determinati servizi di logistica, movimentazione merci e trasporto, e solo tra soggetti con caratteristiche ben definite. Estendere l’opzione a prestazioni non ammesse può portare a contestazioni.
Per evitare questi problemi, è consigliabile adottare alcune buone prassi operative:
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verificare in anticipo l’ammissibilità dell’opzione per ogni commessa;
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mantenere una documentazione chiara e completa dell’accordo tra prestatore e committente;
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utilizzare software gestionali aggiornati per gestire correttamente le fatture e i versamenti;
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coinvolgere un commercialista esperto in fiscalità del settore logistica, soprattutto nei primi mesi di applicazione del nuovo regime.
Una gestione attenta e professionale di questi adempimenti è essenziale per sfruttare pienamente i benefici della normativa, minimizzando al contempo i rischi fiscali.
Prospettive future
L’introduzione del regime opzionale di inversione contabile per il settore logistica si inserisce in un percorso più ampio di riforma dell’IVA a livello europeo, finalizzato a rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale nei settori considerati a rischio. In questo contesto, il reverse charge si è già dimostrato, in altri ambiti (come l’edilizia o il settore energetico), uno strumento efficace per evitare frodi carosello e omissioni di versamento.
L’Italia, con la Legge n. 207/2024, ha scelto di anticipare i tempi, introducendo un regime opzionale transitorio, ma con l’intenzione – evidente – di trasformarlo, in futuro, in una misura strutturale. Tuttavia, ciò sarà possibile solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 395 della Direttiva IVA 2006/112/CE da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
Se l’autorizzazione dovesse arrivare (evento probabile, considerando che l’Italia ha già ottenuto deroghe simili per altri settori), gli impatti attesi sarebbero significativi:
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Standardizzazione delle operazioni IVA nella logistica;
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Riduzione della pressione fiscale indiretta sulle imprese fornitrici;
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Maggiore tracciabilità e quindi riduzione dell’evasione;
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Possibile estensione del modello ad altri ambiti complementari, come il facchinaggio, il deposito doganale e la distribuzione.
Inoltre, il consolidamento del regime potrebbe favorire una maggiore integrazione tra fiscalità e tecnologia, promuovendo strumenti digitali per la gestione automatizzata delle operazioni in reverse charge, integrati con i sistemi di fatturazione elettronica e interoperabilità tra aziende.
Tuttavia, il passaggio da regime opzionale a regime obbligatorio comporterà inevitabilmente una fase di assestamento e formazione per imprese, professionisti e software house, che dovranno aggiornare i propri strumenti e processi gestionali.
Conclusioni
L’introduzione del regime opzionale di inversione contabile IVA nel settore della logistica rappresenta una delle novità fiscali più rilevanti degli ultimi anni per un comparto strategico dell’economia italiana. La possibilità di far versare l’IVA al committente in nome e per conto del prestatore offre vantaggi concreti in termini di liquidità, semplificazione contabile e trasparenza fiscale.
Tuttavia, come spesso accade in ambito tributario, l’accesso ai benefici è subordinato a una corretta applicazione normativa e procedurale: trasmissione puntuale del modello, uso preciso del codice tributo 6045, rispetto delle scadenze e gestione accurata delle fatture. La responsabilità solidale e la non compensabilità del versamento rendono il tutto ancora più delicato.
Per questo motivo, è fondamentale che imprese, consorzi, operatori della logistica e professionisti del settore si rivolgano a commercialisti esperti, capaci di guidare la scelta e l’applicazione dell’opzione in modo strategico, evitando errori che possono compromettere il vantaggio fiscale.
Con l’autorizzazione UE ormai attesa, l’opzione potrebbe presto trasformarsi in un regime strutturale. Comprendere ora il suo funzionamento è un passo indispensabile per prepararsi al futuro, risparmiare sulle tasse in modo legale e restare competitivi in un settore in continua evoluzione.

