L’acquisto e la sostituzione degli infissi in ambito edilizio è un tema caldo, soprattutto quando si tratta di capire quali aliquote IVA si possono applicare e in quali casi si ha diritto a una detrazione fiscale o a un’agevolazione IVA. Una delle agevolazioni più vantaggiose è sicuramente l’IVA agevolata al 4%, prevista in alcuni casi di interventi legati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Sommario
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire in quali situazioni si possa effettivamente applicare questa aliquota agevolata, con una distinzione fondamentale tra due tipologie di contratto: la vendita con posa in opera e l’appalto per lavori edilizi. Due formule che, pur potendo apparire simili per il contribuente, hanno conseguenze fiscali molto diverse.
Ma quando si può davvero applicare l’IVA al 4% per la sostituzione degli infissi? Quali sono le condizioni necessarie e come bisogna procedere per non incorrere in errori che possono portare a contestazioni fiscali? Questo articolo ti guiderà tra normative, sentenze e risposte dell’Agenzia delle Entrate, aiutandoti a fare chiarezza e a sfruttare al meglio le agevolazioni fiscali.
l’IVA agevolata al 4%
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento con la risposta all’interpello n. 212 del 2025, in merito all’applicabilità dell’IVA agevolata al 4% per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Secondo l’orientamento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, l’aliquota ridotta può essere applicata esclusivamente ai contratti di appalto. Restano quindi escluse le forniture con posa in opera, anche se i prodotti installati – come gli infissi – rispettano pienamente le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989, il riferimento normativo cardine in materia di accessibilità e adattabilità degli edifici.
Il punto centrale è la natura del rapporto contrattuale: solo l’appalto, in cui il fornitore assume l’obbligo di realizzare un’opera complessa (e non solo di vendere e installare un bene), consente l’accesso all’agevolazione fiscale al 4%. In tutti gli altri casi, anche se si parla di interventi migliorativi dal punto di vista dell’accessibilità, l’IVA sarà applicata nella misura ordinaria del 22%, o eventualmente al 10% qualora l’intervento rientri tra quelli di manutenzione straordinaria.
Questo chiarimento impone un’attenta valutazione da parte di contribuenti, imprese e professionisti: la corretta formulazione del contratto può fare la differenza tra un significativo risparmio fiscale e l’applicazione dell’IVA ordinaria. Un errore formale, come il semplice acquisto di infissi con posa in opera senza inquadramento in un appalto vero e proprio, può costare caro in termini di imposte.
Il quesito all’ADE
L’interpello n. 212 del 2025 trae origine da un quesito posto da una società attiva nel settore del bricolage e della vendita al dettaglio di materiali edilizi. L’azienda ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se fosse possibile applicare l’IVA agevolata al 4%, prevista dall’art. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972, anche nel caso di fornitura con posa in opera di infissi. Gli infissi in questione erano conformi ai requisiti tecnici del D.M. 236/1989, quindi idonei a contribuire all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Secondo la società istante, il beneficio dell’aliquota ridotta dovrebbe essere esteso anche a questa tipologia di operazione, pur non configurandosi come un contratto di appalto in senso stretto. La motivazione si basava su una lettura sostanzialista della norma: se lo scopo dell’intervento è effettivamente quello di favorire l’accessibilità e l’inclusione abitativa, allora dovrebbe essere considerato meritevole dell’agevolazione fiscale, a prescindere dalla forma contrattuale adottata.
La posizione dell’azienda, tuttavia, si scontra con l’interpretazione formale adottata dall’Agenzia, che fa una netta distinzione tra appalto e cessione di beni con posa, focalizzandosi sull’inquadramento giuridico dell’operazione più che sull’obiettivo funzionale dell’intervento.
Questa divergenza tra intento sociale della norma e interpretazione fiscale restrittiva è al centro del dibattito e rappresenta una criticità che contribuenti e operatori devono tenere presente nella pianificazione degli interventi.

Il chiarimento dell’Agenzia
Nella risposta all’interpello n. 212/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio fondamentale: l’aliquota IVA agevolata al 4%, prevista per gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, può essere applicata esclusivamente alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto. Questo limite deriva da una precisa previsione normativa, contenuta nell’art. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972.
Il punto centrale del chiarimento riguarda la distinzione tra contratto di appalto e vendita con posa in opera. L’Agenzia precisa che questa distinzione va valutata in base alla causa contrattuale: se il contratto è finalizzato principalmente alla cessione di un bene, e la posa è solo strumentale all’utilizzo del prodotto, allora si tratta di vendita con posa in opera, e non è applicabile l’aliquota al 4%.
Diversamente, si configura un contratto di appalto quando l’obiettivo dell’operazione è la realizzazione di un’opera complessa, che comporti un risultato nuovo e diverso rispetto alla semplice fornitura del bene. È questo l’unico caso in cui è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta.
Nel caso specifico analizzato, l’Agenzia ha concluso che la fornitura di infissi standard prodotti e commercializzati dalla società istante, anche se accompagnata dalla posa in opera, non costituisce un appalto, ma una cessione di beni con servizio accessorio. Pertanto, l’aliquota applicabile è quella ordinaria (22%), salvo eccezioni legate a interventi di manutenzione straordinaria che potrebbero rientrare nell’aliquota al 10%.
Appalto o vendita con posa
Capire se un intervento rientra in un contratto di appalto o in una semplice vendita con posa in opera è fondamentale per applicare correttamente le agevolazioni fiscali, in particolare l’IVA al 4% per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ma nella pratica quotidiana, la distinzione non è sempre così netta. Esistono però alcuni criteri oggettivi e indicatori concreti che aiutano a identificare la natura giuridica del contratto.
Nel caso di vendita con posa in opera, l’elemento centrale è la fornitura del bene, ad esempio degli infissi preconfezionati, prodotti in serie e adattati in loco con minime personalizzazioni. Qui, la posa in opera è accessoria, cioè serve solo a rendere utilizzabile il bene stesso. Un contratto simile ha natura di compravendita, e quindi soggiace all’IVA ordinaria al 22%, o al 10% in caso di manutenzione straordinaria.
Nel caso invece di contratto di appalto, l’impresa si assume l’obbligo di realizzare un’opera su misura, con un risultato complessivo che va oltre la mera fornitura di un prodotto. Ad esempio, la progettazione, realizzazione e installazione personalizzata di infissi integrati con automazioni o con soluzioni specifiche per soggetti con disabilità può configurare un appalto. In questi casi, se l’intervento è volto alla rimozione di barriere architettoniche, si può legittimamente applicare l’IVA al 4%.
Un ulteriore elemento da considerare è la responsabilità dell’esecutore: nel contratto di appalto, il fornitore risponde dell’intera realizzazione dell’opera; nella vendita con posa, invece, prevale l’aspetto commerciale.
Il ruolo del D.M. 236/1989
Il Decreto Ministeriale 236 del 1989 è il riferimento tecnico principale in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e pubblici. Stabilisce le caratteristiche tecniche che devono avere gli elementi edilizi – tra cui porte, finestre, infissi, maniglie, automazioni – per poter essere considerati funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la conformità al D.M. 236/1989, da sola, non basta per accedere all’IVA agevolata al 4%.
Questo punto è cruciale: anche se un infisso rispetta pienamente tutte le specifiche tecniche del decreto (larghezza, manovrabilità, facilità di apertura, assenza di dislivelli, ecc.), ciò non significa automaticamente che la fornitura rientri tra quelle agevolabili. Il rispetto delle norme tecniche è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre infatti che l’intervento sia inserito in un contratto di appalto il cui oggetto sia proprio la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il rischio per contribuenti e imprese è quello di confondere l’idoneità tecnica del prodotto con il diritto all’agevolazione fiscale. La legge, invece, impone un doppio requisito: caratteristiche conformi al D.M. 236/1989 e forma contrattuale idonea (appalto). In mancanza di uno dei due, l’aliquota agevolata non può essere applicata.
Per questo motivo, è fondamentale una valutazione preventiva del contratto e della documentazione tecnica, in modo da non incorrere in errori che potrebbero generare accertamenti fiscali o obblighi di versamento dell’IVA non corrisposta.

Vantaggi fiscali
L’IVA agevolata al 4% rappresenta un importante strumento di risparmio fiscale per cittadini, condomìni e imprese che intendono effettuare interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Quando correttamente applicata può generare risparmi significativi sia in termini di costo diretto dell’intervento, sia nel cash flow complessivo del committente.
Per fare un esempio concreto: su un lavoro da 20.000 euro, l’IVA ordinaria al 22% comporta un aggravio di 4.400 euro, mentre con l’IVA al 4% il carico fiscale si riduce a soli 800 euro. Una differenza di 3.600 euro, che può fare la differenza nella pianificazione e realizzazione di interventi accessibili. Questo è particolarmente rilevante per famiglie con persone disabili, anziani o per chi desidera rendere più accessibile la propria abitazione con investimenti mirati.
Non solo: l’IVA al 4% può essere combinata con altri bonus fiscali, come la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (introdotta dalla Legge di Bilancio 2022), o con il bonus ristrutturazioni al 50%, a condizione che gli interventi rientrino nei parametri previsti.
Tuttavia, la fruizione dell’aliquota agevolata impone estrema attenzione nella redazione dei contratti, nella descrizione dell’intervento e nella raccolta della documentazione tecnica e fiscale. Affidarsi a professionisti esperti è spesso l’unico modo per non perdere il beneficio e per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Contratto di appalto
Per ottenere in modo legittimo l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%, è fondamentale che l’intervento sia regolato da un contratto di appalto ben strutturato, che rispetti i requisiti previsti dalla normativa fiscale e civilistica. Questo passaggio è tutt’altro che formale: la forma contrattuale incide direttamente sulla possibilità di applicare l’aliquota ridotta, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 212/2025.
Ma cosa deve contenere un contratto di appalto per essere considerato tale agli occhi del fisco? Innanzitutto, è necessario che il committente affidi all’appaltatore la realizzazione di un’opera, e non solo la fornitura di beni.
Il contratto deve descrivere in modo chiaro:
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la natura dell’opera da eseguire (ad esempio: “rimozione e sostituzione di infissi con dispositivi automatici per agevolare l’accesso a soggetti disabili”);
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l’obiettivo dell’intervento, legato al superamento delle barriere architettoniche;
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le caratteristiche tecniche conformi al D.M. 236/1989;
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l’assunzione di responsabilità dell’appaltatore sul risultato dell’opera.
È altresì consigliabile allegare al contratto la relazione tecnica dell’intervento, eventualmente redatta da un professionista abilitato, che attesti la finalità dell’opera e la conformità ai criteri di accessibilità.
Infine, è opportuno evitare formule ambigue come “fornitura con posa” se si intende effettivamente qualificare l’intervento come appalto. L’uso di una terminologia imprecisa può portare l’Agenzia delle Entrate a riclassificare il contratto come vendita, facendo così decadere il diritto all’aliquota ridotta.
Errori da evitare
Nonostante la possibilità di accedere a un’aliquota IVA estremamente vantaggiosa, molti contribuenti e operatori del settore commettono errori formali o sostanziali che compromettono la fruizione dell’agevolazione al 4%. Errori che, se non gestiti correttamente, possono sfociare in recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, oltre a perdere il vantaggio economico dell’agevolazione.
Il primo errore più diffuso è considerare automaticamente agevolabile qualsiasi fornitura con posa in opera di infissi rispondenti ai criteri del D.M. 236/1989, senza valutare la reale natura contrattuale dell’intervento. Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, solo un contratto di appalto vero e proprio permette l’applicazione del 4%. Se la prestazione si configura come vendita con posa, si ricade inevitabilmente nell’aliquota ordinaria o, al massimo, nel 10%.
Un altro errore frequente è l’assenza di documentazione tecnica che dimostri chiaramente la destinazione dell’intervento al superamento delle barriere architettoniche. Senza un progetto, una relazione tecnica o una perizia che certifichi lo scopo dell’opera, anche un contratto formalmente corretto potrebbe non bastare.
Infine, è importante evitare di utilizzare fatture cumulative o troppo generiche. Le descrizioni devono essere dettagliate e coerenti con il contratto e la documentazione allegata. Frasi vaghe come “fornitura e installazione infissi” potrebbero essere interpretate come una semplice vendita.
In sintesi: precisone formale, coerenza documentale e corretta impostazione contrattuale sono i tre pilastri per beneficiare legalmente dell’IVA al 4%.
Conclusione
La possibilità di applicare l’IVA agevolata al 4% per la sostituzione o installazione di infissi nell’ambito di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche è una grande opportunità di risparmio, ma è anche un terreno tecnico e normativo complesso, che richiede precisione e consapevolezza.
Come abbiamo visto, il beneficio fiscale non dipende solo dalle caratteristiche tecniche del prodotto, ma è strettamente legato alla tipologia contrattuale. Solo in presenza di un contratto di appalto specifico e ben redatto è possibile applicare l’IVA al 4%, anche se gli infissi installati sono perfettamente conformi al D.M. 236/1989.
Per imprese, installatori, tecnici e privati cittadini è quindi essenziale affidarsi a consulenti fiscali e legali esperti, capaci di strutturare correttamente i documenti contrattuali, curare la parte tecnica e gestire con precisione la documentazione fiscale e contabile. Un piccolo errore di forma può comportare la perdita dell’agevolazione, oltre a potenziali sanzioni in caso di accertamento.
In un contesto normativo in costante aggiornamento e con l’Agenzia delle Entrate sempre più attenta al rispetto formale delle disposizioni, la corretta pianificazione fiscale è la chiave per accedere ai vantaggi fiscali senza rischi.
Un approccio preventivo e professionale consente non solo di risparmiare, ma anche di contribuire a una maggiore accessibilità e inclusione sociale, che è l’obiettivo primario della normativa agevolata.

