Lo split payment è una misura ben nota tra i professionisti del fisco e tra le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione. Introdotto per contrastare l’evasione IVA, ha modificato radicalmente le regole di incasso dell’imposta da parte dei fornitori. Ma attenzione: dal 1° luglio 2025 le società quotate in borsa non saranno più soggette a questo meccanismo.
Sommario
Una modifica che non è solo tecnica, ma che comporta conseguenze concrete per migliaia di fornitori e aziende italiane. L’IVA, anziché essere trattenuta e versata direttamente dal cliente, tornerà nella disponibilità del fornitore, con evidenti effetti sui flussi di cassa e sulla gestione della liquidità aziendale. Ma cosa comporta davvero questa novità? Chi ne beneficia? Quali sono le ricadute fiscali ed economiche?
In questo articolo faremo chiarezza su cos’è e come funziona lo split payment, in quali casi si applica e a chi, perché le società quotate ne saranno escluse e infine, cosa cambia per le imprese fornitrici e quali vantaggi possono cogliere.
Cos’è e come funziona
Lo Split Payment – in italiano “scissione dei pagamenti” – è un meccanismo speciale di versamento dell’IVA previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto inizialmente dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014). Il principio alla base è semplice: non è più il fornitore a versare l’IVA all’Erario, ma il cliente pubblico o soggetto assimilato.
In pratica, il fornitore emette una fattura con IVA, ma:
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incassa solo l’imponibile;
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l’IVA viene trattenuta dal cliente;
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ed è quest’ultimo a versarla direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Questo sistema è nato con l’obiettivo di prevenire l’evasione fiscale, evitando che i fornitori incassassero l’IVA senza poi versarla allo Stato.
Il meccanismo si applica in modalità obbligatoria e comporta importanti implicazioni per la liquidità aziendale: il fornitore non può più utilizzare l’IVA incassata per finanziare la gestione corrente, ma deve attendere il rimborso o la compensazione dei crediti IVA eventualmente maturati.
Nel tempo, l’ambito soggettivo è stato esteso a vari enti e società partecipate pubbliche, inclusi i soggetti inclusi nell’indice PA (IPA) e quelli individuati dal MEF con appositi decreti, tra cui le società quotate in borsa fino a oggi.
Dal 1° luglio 2025, però, questo schema subirà una modifica importante con l’esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Quando si applica
Lo split payment non si applica indistintamente a tutte le operazioni IVA, ma solo in presenza di specifici soggetti passivi, come individuati dalle norme e dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
L’ambito di applicazione è stato ampliato nel tempo e, fino al 30 giugno 2025, include:
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Le Pubbliche Amministrazioni come ministeri, regioni, comuni, enti previdenziali, scuole, università, etc.
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Le società controllate direttamente o indirettamente dalla PA, come indicato dall’art. 2359 del Codice Civile.
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Le società partecipate pubblicamente per una quota superiore al 70%.
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Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB o comunque presenti nell’elenco pubblicato annualmente dal MEF.
L’obbligo dello split payment si applica solo alle fatture relative a prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti di questi soggetti, se il fornitore è un soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia. Invece, non si applica alle fatture emesse dai professionisti per prestazioni soggette a ritenuta alla fonte.
Inoltre, sono escluse:
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Le operazioni soggette a reverse charge (inversione contabile);
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Operazioni non imponibili o esenti;
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Le operazioni verso privati o soggetti non inclusi nell’elenco MEF.
La normativa prevede obblighi anche in fattura: è obbligatorio indicare la dicitura “Operazione soggetta a split payment – art. 17-ter DPR 633/72” e il cliente dovrà registrarla solo per l’IVA da versare.
Con l’esclusione delle società quotate, a partire da luglio 2025, si assiste quindi a un restringimento significativo dell’ambito soggettivo. Questo significa che molte aziende fornitrici torneranno a incassare l’intero importo della fattura, IVA inclusa, con importanti riflessi sulla gestione finanziaria.

Esclusione delle società quotate
La novità più rilevante introdotta dal decreto MEF riguarda l’esclusione, a partire dal 1° luglio 2025, delle società quotate in mercati regolamentati dal regime dello split payment. Questa modifica ha l’effetto diretto di trasferire nuovamente ai fornitori la responsabilità del versamento dell’IVA nelle operazioni con queste società.
La conseguenza è duplice:
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Il fornitore dovrà incassare anche l’IVA e versarla secondo le proprie scadenze periodiche, rientrando così nel ciclo “ordinario” della liquidazione IVA.
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Le società quotate committenti non saranno più tenute alla doppia registrazione contabile dell’imposta, ma continueranno a portare in detrazione l’IVA sulle fatture ricevute.
Impatti Operativi: Attenzione alla Tempistica
I fornitori dovranno aggiornare gli automatismi dei software di fatturazione elettronica distinguendo chiaramente tra il “prima” (fino al 30 giugno 2025) e il “dopo” (dal 1° luglio 2025).
Per esempio:
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Per un contratto con fatturazione mensile riferita a prestazioni di giugno 2025, la fattura emessa entro il 5 luglio 2025 dovrà essere senza split payment, anche se relativa a un periodo precedente.
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Di conseguenza, l’IVA indicata concorrerà alla liquidazione del fornitore, che dovrà tenerne conto nei propri adempimenti periodici.
In caso di errore – ad esempio, l’invio dopo il 1° luglio di una fattura con split payment – la società quotata non potrà correggere da sola l’imposta, ma dovrà richiedere una nota di credito e la remissione della fattura corretta.
Cosa Resta Invariato
Non cambiano invece le regole per:
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Le operazioni soggette a reverse charge.
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Le fatture emesse da professionisti non forfettari o soggette a ritenuta d’acconto.
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Operazioni soggette a regimi speciali: monofase, regime del margine, agenzie di viaggio, intrattenimento e spettacolo.
Questo comporta un necessario riequilibrio operativo e contabile, soprattutto per fornitori che lavorano con clienti misti (PA, società partecipate, società quotate).
Vantaggi fiscali
Il superamento dello split payment per le operazioni con le società quotate non è solo una semplificazione contabile. Si traduce anche in benefici tangibili per i fornitori, soprattutto sotto il profilo della gestione della liquidità e della pianificazione fiscale.
Maggiore liquidità immediata
Uno degli svantaggi principali dello split payment è sempre stato l’impatto negativo sulla liquidità. I fornitori, infatti, non potevano incassare l’IVA esposta in fattura, ritrovandosi spesso con crediti IVA strutturali e l’obbligo di attendere il rimborso o la compensazione.
Con l’esclusione delle società quotate:
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L’IVA verrà incassata insieme all’imponibile, generando maggiore liquidità immediata.
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Si ridurrà la necessità di finanziare anticipatamente il pagamento dell’IVA attraverso linee di credito bancarie o compensazioni interne.
Riduzione della complessità amministrativa
La fine dello split payment implica anche:
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L’eliminazione della necessità di indicare la dicitura “split payment” in fattura.
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L’unificazione del ciclo contabile per tutte le operazioni, con semplificazione delle registrazioni IVA.
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La riduzione del rischio di errori nella scelta del regime fiscale da applicare, con potenziali contestazioni in sede di controllo.
Migliore pianificazione del cash flow
Con l’IVA incassata direttamente, le imprese fornitrici potranno:
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Gestire con maggiore autonomia il proprio ciclo finanziario, senza dover attendere il versamento dell’imposta da parte del cliente.
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Pianificare più efficacemente le liquidazioni IVA mensili o trimestrali, con minori criticità dovute a mancate compensazioni.
Naturalmente, questi vantaggi richiedono un aggiornamento tempestivo dei processi interni e dei software di fatturazione, per evitare errori formali e materiali nella gestione del nuovo scenario normativo.
Effetti e prospettive
L’eliminazione dello split payment per le società quotate non è una semplice modifica tecnica. Rappresenta un cambiamento strategico nel rapporto tra Stato, contribuenti e grandi imprese. Questo può essere interpretato come un passo verso una razionalizzazione del sistema fiscale e, in prospettiva, una graduale riduzione dell’utilizzo di regimi speciali.
Un segnale di fiducia e semplificazione
Escludere le società quotate equivale a riconoscere il loro elevato livello di compliance fiscale.
Si tratta infatti di:
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soggetti costantemente vigilati,
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con bilanci certificati,
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e trasparenza obbligatoria verso il mercato e le autorità.
Pertanto, lo Stato riconosce implicitamente che non ha più necessità di trattenere l’IVA in via preventiva da questi soggetti, confidando nella regolarità dei loro adempimenti.
Un anticipo di abolizione totale?
Se da un lato questa esclusione riguarda una categoria ben specifica, dall’altro potrebbe rappresentare un banco di prova per valutare l’efficacia di una riduzione progressiva dello split payment, specie per:
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soggetti pubblici economicamente virtuosi,
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aziende partecipate dallo Stato ma con elevata solvibilità.
Non è escluso, in futuro, che la norma venga ulteriormente rivista o che l’istituto dello split payment venga circoscritto solo a settori ad alto rischio di evasione.
Impatto sulle entrate pubbliche
Dal punto di vista dello Stato, il rischio potenziale riguarda il ritardo nell’incasso dell’IVA, ma compensato dal miglioramento dell’adempimento spontaneo e da minori costi di gestione.
Inoltre, si riducono:
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le necessità di controlli formali su crediti IVA strutturali,
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i tempi di rimborso,
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i contenziosi legati all’IVA non incassata.
Questo nuovo approccio risponde anche alle pressioni europee verso un sistema fiscale più semplice e armonizzato, dove le misure anti-evasione siano più mirate e meno invasive.

Esempi operativi
Per facilitare la comprensione pratica della norma, riportiamo due esempi concreti che aiutano a chiarire cosa cambia e quando nel passaggio dal regime con split payment a quello ordinario.
Esempio 1: Fattura emessa il 3 luglio 2025 per prestazioni di giugno
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Cliente: Società quotata in borsa.
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Prestazioni riferite: mese di giugno 2025.
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Data di emissione: 3 luglio 2025.
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Regime da applicare: senza split payment, in quanto la data di emissione è successiva al 30 giugno.
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Conseguenza: il fornitore dovrà incassare l’intero importo (imponibile + IVA) e versare l’IVA nella propria liquidazione periodica.
Esempio 2: Fattura errata emessa il 5 luglio con split payment
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Cliente: Società quotata.
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Fattura emessa: 5 luglio 2025, ma con indicazione errata del regime split payment.
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Errore: l’IVA non è dovuta dal cliente, quindi la fattura è formalmente errata.
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Soluzione: la società quotata non potrà “autocorreggersi”, ma dovrà chiedere al fornitore una nota di variazione in accredito e la remissione corretta della fattura.
Come evitare errori
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Predisporre un cruscotto di controllo che evidenzi per ciascun cliente il regime fiscale applicabile;
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Inserire nei software gestionali un blocco automatico dell’inserimento split payment per le fatture post 30 giugno verso clienti quotati;
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Fare test di fatturazione entro giugno per verificare il corretto comportamento del sistema informatico a partire da luglio.
Come prepararsi
L’esclusione delle società quotate dallo split payment rappresenta una svolta fiscale importante che può tradursi in opportunità concrete per le imprese fornitrici, ma solo a condizione che ci si prepari per tempo. Ignorare o sottovalutare questa modifica normativa può generare errori formali, sanzioni o blocchi nei flussi di pagamento.
Ecco alcune azioni pratiche consigliate:
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Aggiornare i software di fatturazione elettronica, affinché applichino correttamente il nuovo regime alle fatture emesse verso le società quotate dal 1° luglio 2025.
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Verificare l’elenco delle società clienti e identificare con precisione quelle quotate, così da poter applicare le regole giuste in fase di emissione.
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Formare il personale amministrativo e contabile per evitare l’inserimento automatico della dicitura “split payment” dopo il 30 giugno nei casi non più previsti.
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Monitorare attentamente la tempistica dell’effettuazione dell’operazione, per distinguere le fatture riferite a prestazioni effettuate a giugno (con split payment) da quelle del mese successivo (senza).
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Coordinarsi con le società committenti per chiarire fin da subito le modalità operative del nuovo scenario e ridurre il rischio di fatture da correggere.
Infine, è consigliabile un check-up interno completo, preferibilmente con il supporto di un consulente fiscale, per assicurarsi che ogni processo, flusso documentale e registrazione contabile sia coerente con la nuova normativa.
Considerazioni finali
L’eliminazione dello split payment per le società quotate a partire dal 1° luglio 2025 segna un importante punto di svolta nella gestione dell’IVA per molte imprese italiane. Non si tratta solo di un adeguamento normativo, ma di una riforma con impatti concreti sulla liquidità, sulla contabilità e sull’operatività quotidiana.
Per i fornitori, questa novità rappresenta una possibilità di recuperare cassa in modo diretto, senza più attendere tempi lunghi per la compensazione dei crediti IVA. Ma per cogliere pienamente questi benefici, sarà indispensabile aggiornare tempestivamente i processi interni, i software di gestione e formare le persone coinvolte nel ciclo attivo.
Il periodo di transizione – soprattutto nei mesi di giugno e luglio 2025 – richiederà attenzione estrema per evitare errori formali, emissioni irregolari o mancati versamenti, che potrebbero causare ritardi nei pagamenti o, peggio, sanzioni.
In un contesto fiscale in continua evoluzione, essere informati, aggiornati e reattivi è il primo passo per trasformare ogni cambiamento in un vantaggio competitivo. Le imprese che sapranno affrontare con intelligenza questa riforma potranno semplificare la gestione IVA, migliorare la propria posizione finanziaria e rafforzare i rapporti con clienti strategici come le società quotate.

