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giovedì 28 Marzo 2024

Termine di scadenza per gli arretrati Cig

Il contributo addizionale Cig (Cassa Integrazione Guadagni), compresi gli arretrati, dovrà essere pagato entro il 18 aprile; questo quanto emerge dall’Inps per la gestione ed il versamento mensile del nuovo contributo in caso di utilizzo della cassa integrazione.

Il contributo addizionale Cig (Cassa Integrazione Guadagni), compresi gli arretrati, dovrà essere pagato entro il 18 aprile; questo quanto emerge dall’Inps per la gestione ed il versamento mensile del nuovo contributo in caso di utilizzo della cassa integrazione.

Il contributo Cig è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione di lavoratori in aziende che affrontano situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento ecc.

Secondo l’articolo 5 del Dlgs 148/2015, il contributo è calcolato sulla retribuzione totale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non prestate; la misura del contributo varia in base alla durata di utilizzo del contributo Cig:

–       9% della retribuzione persa per il periodo di sospensione o riduzione, nei limiti di utilizzo di 52 settimane di Cig;

–       12 % della retribuzione persa oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane;

–       15% oltre le 104 settimane.

Le nuove regole si applicano alle domande che sono state presentate dal 24 settembre 2015, anche se riferite a sospensioni e riduzioni precedenti.

Tra i requisiti per la richiesta, troviamo per i lavoratori un rapporto di lavoro subordinato presso un’azienda destinataria della normativa Cig ed un’anzianità pari a 90 giorni lavorativi presso l’azienda che richiede il trattamento; per l’azienda invece aver occupato mediamente nei sei mesi precedenti la richiesta più di 15 dipendenti.

Con riferimento alla variabilità della misura, l’Inps stabilisce che si considerano solo i trattamenti di integrazione relativi alle istanze presentate dal 24 settembre 2015; con riferimento invece al momento in cui scatta l’obbligo del pagamento del contributo, questo decorre dal mese di paga successivo a quello di adozione del provvedimento di autorizzazione da parte dell’Inps. Per cui, se l’autorizzazione pervenisse nel mese di maggio 2017, il contributo del e gli arretrati dovranno essere esposti per la prima volta nel mese di giugno 2017.

La base di calcolo del contributo è rappresentata dalla retribuzione persa, determinata tenendo in considerazione anche l’incidenza delle mensilità aggiuntive ed indicata nel flusso Uniemens dell’elemento “differenze di accredito”; nella retribuzione persa non devono essere presi in considerazione gli aumenti retributivi disposti dai contratti collettivi aziende formalizzai nei sei mesi antecedenti il contratto di solidarietà.

La regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire con il flusso Uniemens di marzo 2017, e con relativo pagamento entro il 18 aprile 2017.

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