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lunedì 15 Aprile 2024

DECRETO LIQUIDITA’ 2020: SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E COMUNICAZIONI SEMPLIFICATE

Il giorno 8 aprile 2020 è stato emanato il decreto legge n. 23, riguardante le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici e di interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga dei termini amministrativi e processuali.

Il giorno 8 aprile 2020 è stato emanato il decreto legge n. 23, riguardante le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici e di interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga dei termini amministrativi e processuali.

Il capo II di tale decreto si focalizza sulle misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite da Covid-19 e più specificatamente l’articolo 4 tratta la tematica della sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato.

Infatti, il decreto specifica che per quanto riguarda i contratti conclusi con la clientela al dettaglio, nel periodo di decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e che soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata, devono essere stipulati in maniera alternativa a quella abituale.

Pertanto, i clienti dovranno contattare le proprie banche telefonicamente, in maniera tale da prendere appuntamento in remoto per la stipulazione del contratto.

I contratti in oggetto sono quelli previsti dal Testo Unico Bancario e seguono i principi dell’art. 117 dello stesso, più precisamente:

i contratti di credito (art. 125-bis);
i contratti quadro (art. 126-quinquies);
il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta (art. 126-quinquiesdecies)

Il cliente interessato a stipulare un contratto dovrà esprimere il proprio consenso mediante l’appartenente indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Lo scopo dell’articolo 4 è quello di impedire che il cliente stipuli un contratto nella sede fisica della banca, anzi, semplifica le procedure affinché possa farlo da casa e ottenere una copia del testo su supporto durevole. Una volta terminato lo stato di emergenza l’intermediario consegnerà la copia cartacea del documento alla prima occasione utile. Inoltre, il cliente può utilizzare il medesimo strumento per esprimere il consenso al contratto e allo stesso modo può esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

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