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mercoledì 27 Marzo 2024

TFM e la deducibilità senza limiti

Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori.

TFM e la deducibilità senza limiti

 

Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori.

 

Il Trattamento di fine Mandato consiste in un accantonamento effettuato dall’azienda di una parte del compenso annuale spettante all’Amministratore (o in aggiunta ad esso) con il fine di costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro.  è una forma di “retribuzione differita” e come tale gode di un trattamento fiscale favorevole previsto dal TUIR (DPR 917/86).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del TUIR, è prevista la deducibilità di tale accantonamento, ai fini Ires, e stabilisce che: “gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi”.

 

Fermo restando che gli accantonamenti al fondo TFM sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in correlazione agli accordi contrattuali conclusi tra le parti, sempre che risultino da atto scritto avente data anteriore alla data di inizio del rapporto, non esistono delle disposizioni legislative che regolano le modalità di determinazione di questa indennità o che prevedono limiti alla relativa deducibilità (come molte volte sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria nei casi in cui l’ammontare degli accantonamenti eccedesse quanto previsto dall’articolo 2120 cc per i lavoratori dipendenti).

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 26431 del 19 ottobre del 2018 ha previsto che: “le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita “trattamento di fine mandato”, quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti […]. In base al combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza sempre che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; solo in tale evenienza in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo […]”. Le indennità per il TFM hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse risultino o meno da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto.  

 

IL CTR di Milano (ovvero la Commissione Tributaria Regionale) si è espressa a tal proposito con la sentenza n. 5280/18/2018 del 3 dicembre 2018 affermando che il trattamento di fine mandato ha natura pattizia, per questo motivo non è disciplinato da nessuna norma specifica e si differenzia da quello di fine rapporto, e risulta dunque applicabile il criterio di congruità e di ragionevolezza che si fonda sulla misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti. Il legislatore non ha fissato un tetto massimo di deducibilità dell’accantonamento periodico al fondo TFM.

La stessa Commissione Tributaria  di Milano, con la sentenza n. 3749/16/2018 dell’11 settembre 2018, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti come TFM agli amministratori di società di persone, e che queste somme sono deducibili come costi.

In sostanza non c’è limitazione all’ammontare in quanto non esiste alcuna norma di riferimento.

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