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lunedì 15 Aprile 2024

Liti in corso con il fisco? Risolvi la tua lite pendente con la nuova proroga al 30 settembre 2023!

Lite pendente 2023 proroga

Il decreto bollette (dlgs. 34/2023), in materia di adempimenti fiscali, ha esteso i termini per risolvere le tue liti pendenti dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Prima di parlare degli strumenti a tua disposizione e come usarli entro la nuova scadenza, andiamo con ordine.

Lite pendente significato

Una “lite pendente” è una controversia in corso davanti ad un giudice. Quindi, se hai una controversia che “pende con l’Agenzia delle entrate” significa che:

– del problema tra te e il fisco hai avvisato un terzo: il giudice tributario;

– avrà inizio un processo nel quale tu cercherai di convincerlo delle tue ragioni, per paralizzare la pretesa dell’Agenzia delle entrate che, al contrario, chiederà l’esatto opposto;

– entrambi dovrete attendere i tempi che la giustizia si prende per “ascoltarvi” e decidere.

Come fare se vuoi cambiare idea e preferisci risolvere subito e non proseguire oltre con il processo avviato?

La legge di bilancio 2023 (Legge n.197/2012) ti mette a disposizione:

– la definizione agevolata della lite pendente (art. 1 commi 186 – 205);

– e, in alternativa, la conciliazione fuori udienza ex art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 1, commi 206 – 212).

Lite pendente: requisiti per accedere alla definizione agevolata

La tua lite è pendente se, alla data del 1° gennaio 2023, hai già depositato davanti ai giudici tributari il ricorso contro un atto impositivo dell’Agenzia delle entrate, preceduto dalla notifica all’ente stesso (ad es. un avviso di accertamento, una cartella, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).

Fai attenzione in caso di cartelle esattoriali: se il giudizio è stato avviato notificando il ricorso al solo Agente della riscossione, ma al 1° gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate non era parte del giudizio, non è possibile accedere alla definizione agevolata della lite (Risposta dell’Agenzia delle entrate a interpello n. 306 del 24 aprile 2023).

Come funziona

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni ordine e grado è una domanda che ti permette di chiudere il contenzioso, pagando un dato importo.

La regola generale: si paga un importo uguale al valore della lite. Il valore della lite corrisponde all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Il vantaggio: la vertenza si chiude con il pagamento di un importo che non include le sanzioni e gli interessi.

Tieni presente che, se la lite è relativa alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sole sanzioni.

Quali importi pagare per chiudere la lite

Gli importi dovuti variano in ragione del grado e del soggetto che ha vinto il ricorso.

A seconda che, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorso sia stato notificato, iscritto a ruolo in primo grado, accolto in primo grado, o in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in secondo grado, sono dovuti il:

  • 90% per il ricorso notificato e iscritto a ruolo in primo grado;
  • 40% per il ricorso accolto in primo grado;
  • 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in secondo grado;
  • 40% o 15% (dell’ammontare del tributo oggetto di annullamento) per il ricorso accolto parzialmente, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata rispettivamente in primo o in secondo grado;
  • 5% per il giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza sia in primo che in secondo grado.

Come chiedere la definizione agevolata della lite

Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata, mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 settembre 2023.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, di cui le prime tre da versare entro 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Le rate successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Effetti

Dopo la domanda e il pagamento della prima rata entro giugno 2023, il contribuente può chiedere la sospensione del processo.

Grazie alle modifiche del decreto bollette (art. 20),  il processo resterà sospeso sino al 10 ottobre 2023 (e non più sino al 10 luglio).

Per ottenere l’estinzione del processo, dovrai, entro il 10 ottobre 2023, produrre al giudice la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme dovute o della prima rata. 

A chi conviene?

A chi sa di avere torto e vuole evitare di pagare le sanzioni.

Se ritieni di essere nel giusto e/o di avere prove sostanziali a supporto della tua linea difensiva, la definizione agevolata ti farebbe risparmiare solo le sanzioni, abbattimento questo minimo rispetto all’entità del maggior abbattimento che potresti conseguire se il giudice ti riconoscesse in pieno di avere ragione.

La conciliazione agevolata delle liti pendenti

In alternativa alla definizione delle liti pendenti, se la tua lite è pendente alla data del 01/01/2023  e ha per oggetto atti impositivi dell’Agenzia delle entrate, è ammesso l’Accordo di conciliazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla legge di bilancio 2023.

Il recentissimo decreto bollette (art. 17, comma 2, dlgs. 34/2023), ti permette di definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, anche le liti che pendono al 15 febbraio 2023 davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado.

Potrai accedere alla conciliazione agevolata anche se al 15 febbraio 2023 hai solo notificato il ricorso alla controparte ma non lo hai ancora depositato presso il giudice.

In estrema sintesi: prima di investire il giudice con il ricorso (che contiene la tua difesa) devi sempre notificare via pec l’atto all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate.

In alcuni casi, dopo l’invio della pec al fisco, prima del deposito presso il giudice, devono passare alcuni mesi, come nel caso in cui la tua lite rientri nell’ipotesi di reclamo/mediazione. Si tratta del caso in cui è possibile dare all’Agenzia delle entrate un termine ulteriore di 90 giorni per modificare le proprie contestazioni (scaduti i quali potrai depositare il ricorso).

Quindi, ad esempio, se al 15 febbraio la tua lite era ancora in fase di reclamo (non sono ancora trascorsi i 90 giorni), e hai depositato il ricorso al giudice oltre il 15 febbraio, potrai comunque accedere alla conciliazione agevolata. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la circolare del 19 aprile 2023.

La scadenza

Il termine per l’accordo conciliativo è il 30 settembre 2023.

Come siglare la conciliazione agevolata

Le parti possono sottoscrivere un accordo in pendenza del giudizio. Si tratta di un’istanza che contiene l’accordo preventivamente concordato tra te e l’Agenzia delle entrate e che sarà depositato durante il giudizio in corso.

Gli effetti della conciliazione agevolata

Il giudice potrà dichiarare cessata la materia del contendere. La cessazione della lite sarà totale oppure parziale (e la lite prosegue limitatamente alle questioni rimaste in contestazione).

I vantaggi dell’accordo fuori udienza

Potrai beneficiare di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (massimo venti rate trimestrali). 

La legge di bilancio 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 48 – ter, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, prevede che all’accordo conciliativo siglato in pendenza della lite, si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo (1/18) del minimo previsto dalla Legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Esclusioni

L’articolo 1, comma 210 della legge di bilancio 2023, non ammette l’utilizzo di questi due strumenti di tregua fiscale, per le seguenti liti:

  – le controversie concernenti, anche solo in parte, i dazi, l’IVA riscossa all’importazione;

–  e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Per approfondire

Gli strumenti di tregua fiscale analizzati agiscono a lite pendente, cioè quando il processo è già iniziato.

Tieni presente che nella materia tributaria esiste un’ampia gamma di mezzi che prevengono l’instaurarsi del processo, impedendo l’avvio del contenzioso.

Quali? Uno di questi è l’acquiescenza ex art. art. 15 del d.lgs.218/97, come modificata dalla legge di bilancio 2023.

Ad esempio, se l’ Agenzia delle entrate ti notifica un avviso di accertamento, puoi fare “acquiescenza” all’atto. Cosa significa?

Se accetti l’avviso di accertamento come formulato dall’ufficio, e rinunci ad impugnare, pagando quanto richiesto a titolo di imposta e interessi, avrai la riduzione delle sanzioni.

Grazie alla modifica della legge di bilancio, pagherai 1/18 delle sanzioni dovute.

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